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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, composto dai magistrati:
1) Dott. Paolo Bernardini Presidente
2) Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel- est.
3) Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 951/2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Antonella Fiore (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Siena, Strada di Renaccio n. 21, presso lo Studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , e residente Controparte_1 C.F._3 in San Gimignano SI) via Dante n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Pina Scigliano ( del Foro di Crotone ed elettivamente domiciliato in Cirò Marina, via Cavour C.F._4 n. 25, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Con provvedimento del 21.03.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni ed in particolare: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione dei predetti coniugi;
3) Affidare il figlio minore Persona_1 congiuntamente ai coniugi, con collocamento presso l'abitazione della madre, regolamentando le modalità di visita e di incontro con il padre come da piano genitoriale;
4) Stabilire che il SI.
dovrà contribuire al mantenimento del figlio, in considerazione del patrimonio e del CP_1 reddito del medesimo, oltre al contributo per la cura e crescita del figlio, versando alla moglie l'importo di € 500,00 il 5 (cinque) di ogni mese e che tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre alla contribuzione del 50% relativo alle spese straordinarie;
5) La casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra con tutto quanto Pt_1 in essa contenuto;
6) Autorizzare i provvedimenti per il figlio in base al piano genitoriale di cui in parte narrativa;
7) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. La SI.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis 49 Parte_1 c.p.c. CHIEDE All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1979 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni che verranno pronunciate per la separazione nel presente giudizio.” Parte convenuta: Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, esperito il tentativo di conciliazione, così provvedere: - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- Pronunciare la separazione tra i coniugi;
- Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi con collocazione dello stesso presso i rispettivi genitori , alternandosi ogni tre giorni;
- Disporre che entrambi provvedano al mantenimento del figlio minore per il periodo in cui è agli stessi, rispettivamente, affidato;
per le altre spese, ripartire, in egual misura in capo ad entrambi i genitori;
Con vittorie di spese.
Fascicolo al giudice relatore : 26.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza parziale dell'08.11.2024 il Tribunale di Siena dichiarava la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
La domanda di declaratoria della separazione è stata quindi già decisa dal Tribunale. Il giudizio è proseguito dinanzi al Giudice istruttore unicamente per la questione di ordine economico attinenti al contributo al mantenimento e alle modalità di collocazione del figlio minore. Anzitutto deve rilevarsi che in corso di causa la signora si è trasferita a Norma (LT) e che- Pt_1 pertanto- il resistente nelle proprie Note di precisazione ex art. 473-bis c.p.c. ha inteso CP_1 evidenziare
“essendo intervenuto mutamento dell'assetto familiare, evidenzia la necessità di modificare le richieste, le conclusioni ed il piano genitoriale. A tal fine si è trasferita nel Controparte_2 paese di origine, a Norma in provincia di Latina, portando con sé il figlio minore al Per_1 lavoro ha richiesto un periodo di “aspettativa”; ha disdetto il contratto di affitto dell'abitazione familiare e venduto tutti i mobili acquistati insieme al marito per arredare l'immobile, incassando la somma ricavata;
Il sig. per evitare conflitti, stante l'impossibilità di convincere la CP_1 moglie a rimanere in Toscana, consentiva il trasferimento del figlio. Il predetto trasferimento, deciso unilateralmente dalla ha comportato uno stravolgimento delle vite sia del Pt_1 CP_1 che è stato obbligato a trovarsi altra sistemazione abitativa, sia del minore il quale, Per_1 ha cambiato repentinamente le abitudini di vita quotidiana in un nuovo contesto familiare. 2 L'attuale distanza tra i luoghi di residenza impone sacrifici e costi notevoli per il sig. ; CP_1 difatti, per stare con il proprio figlio e partecipare alla sua crescita mantenendo un legame significativo è costretto ad intraprendere lunghi viaggi e dimorare in alberghi;
risale solo a pochi giorni fa la visita di quattro giorni che ha comportato spese per albergo, autostrada, carburante e ristorante che ammontano ad oltre 300,00. Sono somme che obbligatoriamente devono essere spese per poter mantenere vivo il rapporto tra padre e figlio. La visita al figlio è un diritto ma anche un giusto dovere del genitore che deve garantirne l'assistenza non solo economica ma anche morale. ✓ Dunque, alla luce dei fatti sopravvenuti il sig. si è aggravato di nuovi CP_1 costi di viaggio, vitto e alloggio per vedere il figlio e passare con esso del tempo. Cosicché, nella determinazione dell'assegno il Giudice vorrà tener conto delle spese che periodicamente il padre deve affrontare per veder il figlio (spese di viaggio, vitto e alloggio) non disponendo di altra abitazione in Latina e provincia. Pertanto, la somma che può essere versata a titolo di mantenimento del figlio ammonta ad € 300.00 in ragione del reddito da lavoro dipendente percepito dal SI . ✓ In relazione all'assegno unico, si rileva in questa sede che da CP_1 sempre, lo stesso è stato percepito dalla per intero, la quale ha incassato anche la quota Pt_1 del 50% spettante al Giardino. Piano genitoriale Affidamento congiunto con collocazione presso la madre;
Il bambino rimarrà con la madre ma ogni 20 giorni, previo avviso circa la data e l'orario di arrivo, il padre preleverà il figlio e lo terrà con sé per due-tre giorni a seconda dei giorni che potrà rimanere in base alle esigenze lavorative. In questi giorni sarà esso ad accompagnare il figlio a scuola o alle attività extra scolastiche che il bimbo frequenta;
scuola: qualsiasi cambiamento di scuola dovrà essere concordato con il padre del bambino;
Attività ludiche: saranno concordate alla ripresa delle attività (fine settembre) da entrambi i coniugi. Vacanze estive saranno divise equamente tra i genitori;
Vacanze di Natale: sarà alternata la festività del Natale e del Capodanno, tra i genitori. Vacanze di Pasqua saranno alternate, anno per anno, tra i genitori”. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti , non avuto buon esito il tentativo di conciliazione
, la giudice relatrice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti La causa non ha visto attività istruttoria , essendo state respinte le richieste delle parti ( prova testimoniale e ordini di esibizione ) non riproposte in sede di conclusioni .
1. Sull'affidamento, sulla collocazione del figlio minore e sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario In considerazione del trasferimento della ricorrente (da San Gimignano a Norma) e in considerazione del fatto che non sono emersi nuovi elementi che suggeriscano l'adozione di un diverso assetto, deve confermarsi quanto stabilito con ordinanza del 18.12.2024 (provvedimenti provvisori ed urgenti). Le parti sono concordi nel richiedere l'affidamento congiunto, con collocazione del minore
(nato il [...]) presso la madre nell'attuale luogo di residenza. Persona_1 In ordine alle modalità di frequentazione, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già stato stabilito nel provvedimento appena citato, ove si legge che “non può non tenersi conto dell'intervenuto trasferimento della ricorrente , che , se corrisponde all'esercizio di un diritto riconosciuto sia dalla Costituzione che dalle norme comunitarie, e rispetto al quale peraltro il resistente , pur dolendosene , non ha frapposto particolari ostacoli, ciò nonostante, non può non sottolinearsi come, nei casi in cui siano in discussione interessi che involgono minori e la garanzia al mantenimento della bigenitorialità, il tribunale deve effettuare una comparazione delle esigenze in gioco, nell'ottica di individuare una soluzione che risponda anzitutto e primariamente ai bisogni dei minori, ma che, al tempo stesso, non sacrifichi in maniera eccessiva le esigenze dei genitori e, in particolare, del genitore non collocatario. Nell'ipotesi in esame, la scelta della ricorrente di rientrare nel luogo di origine e di ricongiungersi con la propria rete familiare, dalla quale ritiene di poter ricevere aiuto anche nella gestione del figlio minore dopo il naufragio del proprio matrimonio, non può però gravare oltre certa misura sul il rapporto padre- figlio che, anche in considerazione dell'età di ha bisogno di essere alimentato dalla presenza Per_1 fisica del padre. Può quindi accogliersi la modalità di frequentazione suggerita dalla difesa di
(non essendo percorribile quella delineata dalla ricorrente nel piano genitoriale) Controparte_1 ovvero ogni 20 giorni, previo avviso circa la data e l'orario di arrivo, il padre preleverà il figlio e lo terrà con sé per due-tre giorni a seconda dei giorni che potrà rimanere in base alle esigenze lavorative. In questi giorni sarà esso ad accompagnare il figlio a scuola o alle attività extra scolastiche che il bimbo frequenta;
Tale modalità peraltro non espressamente avversata dalla madre, pare congeniale all'interesse del minore, che non dovrà essere soggetto a viaggi o spostamenti e potrà continuare la propria routine quotidiana accompagnato dalla figura paterna”. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, starà con un genitore dalla chiusura della Per_1 scuola fino al giorno 30 dicembre e dal 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore. Posto che era stato stabilito che per il periodo natalizio 2024 sarebbe stato con la madre nel primo periodo, per il primo periodo del 2025 starà con il padre. Le vacanze Pasquali verranno godute ad anni alterni per l'intero periodo, a cominciare dall'anno 2025 con il padre. È fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. Per qualsivoglia altra festività infrannuale, sia essa laica che religiosa, i genitori terranno con sé il minore alternativamente, a cominciare dall' 1.5.2025 dal padre. Per quanto riguarda il periodo estivo, i genitori terranno il minore per un periodo minimo e ininterrotto di 15 giorni, seguendo la regola dell'alternanza, il tutto salvo diverso accordo tra le parti le quali;
entro la fine del mese di maggio i genitori dovranno accordarsi sul calendario. Il compleanno del bambino potrà essere trascorso insieme da entrambi i genitori nel luogo dove il bambino vive. In mancanza di accordo, sarà trascorso alternativamente con il padre o con la madre a cominciare, per il prossimo aprile 2025, dalla madre.
2. Sul contributo al mantenimento del minore In ordine al contributo da porsi a carico del genitore non collocatario, deve rilevarsi che vi è certamente disparità reddituale tra le parti (secondo le ultime dichiarazioni dei redditi depositate
€ 25.000 circa per la ricorrente ed € 41.000,00 circa per il resistente). Deve inoltre rilevarsi che la signora è stata assunta con decorrenza 10.03.2025 con Pt_1 contratto a tempo pieno e indeterminato nella qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile, Area degli Istruttori, primo differenziale, con incardinazione presso il Settore I - Ufficio Tributi del Comune di Norma (LT) (cfr. determina assunzione allegata da parte resistente Parte_1 alle note di trattazione scritta per l'udienza del 20.03.2025). D'altra parte, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento deve tenersi in debito conto la circostanza che il resistente dovrà sostenere costi di viaggio e soggiorno per incontrare e trascorrere del tempo con il figlio. Orbene, tenuto conto del reddito del ricorrente e dell'età e delle esigenze del bambino, appare congruo quantificare il contributo ordinario in € 350,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla data della domanda. In considerazione delle situazioni reddituali delle parti e considerato i maggiori oneri gravanti sulla madre in ordine all'accudimento quotidiano del bambino, l'importo dell'assegno unico dovrà essere interamente percepito dalla ricorrente ( come già disposto in sede di provvedimenti provvisori)
3. Le spese straordinarie Entrambi i genitori saranno tenuti a sostenere al 50% le spese straordinarie, che si determinano secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Siena “Procedimenti in Camera di Consiglio relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli” come di seguito riportate 1. Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori - Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica laddove il costo della stessa superi mensilmente il 25% del complessivo importo del contributo di mantenimento;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta;
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori -scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
4. Sull'assegnazione della casa familiare Nulla a discorrere sull'assegnazione della casa familiare posta in San Gimignano, Via Dante 25, in considerazione del trasferimento della ricorrente in altra regione e dell'avvenuta interruzione del relativo contratto di locazione.
5. Le spese di causa Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza sulle rispettive domande .
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
2) Dispone che la frequentazione genitori-figlio avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva Punto 1
3) Dispone che il sig. corrisponda a titolo di contributo ordinario per il CP_1 mantenimento del figlio l'importo mensile di € 350,00, oltre adeguamento Istat con decorrenza dalla domanda ,
4) Dispone che le spese straordinarie (spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale) siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
5) Dispone che l'importo dell'Assegno unico per i figli, o altro beneficio equipollente, sia interamente percepito dalla ricorrente;
6) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 14/04/2025.
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice rel
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, composto dai magistrati:
1) Dott. Paolo Bernardini Presidente
2) Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel- est.
3) Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 951/2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Antonella Fiore (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Siena, Strada di Renaccio n. 21, presso lo Studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , e residente Controparte_1 C.F._3 in San Gimignano SI) via Dante n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Pina Scigliano ( del Foro di Crotone ed elettivamente domiciliato in Cirò Marina, via Cavour C.F._4 n. 25, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Con provvedimento del 21.03.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni ed in particolare: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione dei predetti coniugi;
3) Affidare il figlio minore Persona_1 congiuntamente ai coniugi, con collocamento presso l'abitazione della madre, regolamentando le modalità di visita e di incontro con il padre come da piano genitoriale;
4) Stabilire che il SI.
dovrà contribuire al mantenimento del figlio, in considerazione del patrimonio e del CP_1 reddito del medesimo, oltre al contributo per la cura e crescita del figlio, versando alla moglie l'importo di € 500,00 il 5 (cinque) di ogni mese e che tale somma dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre alla contribuzione del 50% relativo alle spese straordinarie;
5) La casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra con tutto quanto Pt_1 in essa contenuto;
6) Autorizzare i provvedimenti per il figlio in base al piano genitoriale di cui in parte narrativa;
7) Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. La SI.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis 49 Parte_1 c.p.c. CHIEDE All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1979 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni che verranno pronunciate per la separazione nel presente giudizio.” Parte convenuta: Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, esperito il tentativo di conciliazione, così provvedere: - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- Pronunciare la separazione tra i coniugi;
- Affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi con collocazione dello stesso presso i rispettivi genitori , alternandosi ogni tre giorni;
- Disporre che entrambi provvedano al mantenimento del figlio minore per il periodo in cui è agli stessi, rispettivamente, affidato;
per le altre spese, ripartire, in egual misura in capo ad entrambi i genitori;
Con vittorie di spese.
Fascicolo al giudice relatore : 26.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza parziale dell'08.11.2024 il Tribunale di Siena dichiarava la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
La domanda di declaratoria della separazione è stata quindi già decisa dal Tribunale. Il giudizio è proseguito dinanzi al Giudice istruttore unicamente per la questione di ordine economico attinenti al contributo al mantenimento e alle modalità di collocazione del figlio minore. Anzitutto deve rilevarsi che in corso di causa la signora si è trasferita a Norma (LT) e che- Pt_1 pertanto- il resistente nelle proprie Note di precisazione ex art. 473-bis c.p.c. ha inteso CP_1 evidenziare
“essendo intervenuto mutamento dell'assetto familiare, evidenzia la necessità di modificare le richieste, le conclusioni ed il piano genitoriale. A tal fine si è trasferita nel Controparte_2 paese di origine, a Norma in provincia di Latina, portando con sé il figlio minore al Per_1 lavoro ha richiesto un periodo di “aspettativa”; ha disdetto il contratto di affitto dell'abitazione familiare e venduto tutti i mobili acquistati insieme al marito per arredare l'immobile, incassando la somma ricavata;
Il sig. per evitare conflitti, stante l'impossibilità di convincere la CP_1 moglie a rimanere in Toscana, consentiva il trasferimento del figlio. Il predetto trasferimento, deciso unilateralmente dalla ha comportato uno stravolgimento delle vite sia del Pt_1 CP_1 che è stato obbligato a trovarsi altra sistemazione abitativa, sia del minore il quale, Per_1 ha cambiato repentinamente le abitudini di vita quotidiana in un nuovo contesto familiare. 2 L'attuale distanza tra i luoghi di residenza impone sacrifici e costi notevoli per il sig. ; CP_1 difatti, per stare con il proprio figlio e partecipare alla sua crescita mantenendo un legame significativo è costretto ad intraprendere lunghi viaggi e dimorare in alberghi;
risale solo a pochi giorni fa la visita di quattro giorni che ha comportato spese per albergo, autostrada, carburante e ristorante che ammontano ad oltre 300,00. Sono somme che obbligatoriamente devono essere spese per poter mantenere vivo il rapporto tra padre e figlio. La visita al figlio è un diritto ma anche un giusto dovere del genitore che deve garantirne l'assistenza non solo economica ma anche morale. ✓ Dunque, alla luce dei fatti sopravvenuti il sig. si è aggravato di nuovi CP_1 costi di viaggio, vitto e alloggio per vedere il figlio e passare con esso del tempo. Cosicché, nella determinazione dell'assegno il Giudice vorrà tener conto delle spese che periodicamente il padre deve affrontare per veder il figlio (spese di viaggio, vitto e alloggio) non disponendo di altra abitazione in Latina e provincia. Pertanto, la somma che può essere versata a titolo di mantenimento del figlio ammonta ad € 300.00 in ragione del reddito da lavoro dipendente percepito dal SI . ✓ In relazione all'assegno unico, si rileva in questa sede che da CP_1 sempre, lo stesso è stato percepito dalla per intero, la quale ha incassato anche la quota Pt_1 del 50% spettante al Giardino. Piano genitoriale Affidamento congiunto con collocazione presso la madre;
Il bambino rimarrà con la madre ma ogni 20 giorni, previo avviso circa la data e l'orario di arrivo, il padre preleverà il figlio e lo terrà con sé per due-tre giorni a seconda dei giorni che potrà rimanere in base alle esigenze lavorative. In questi giorni sarà esso ad accompagnare il figlio a scuola o alle attività extra scolastiche che il bimbo frequenta;
scuola: qualsiasi cambiamento di scuola dovrà essere concordato con il padre del bambino;
Attività ludiche: saranno concordate alla ripresa delle attività (fine settembre) da entrambi i coniugi. Vacanze estive saranno divise equamente tra i genitori;
Vacanze di Natale: sarà alternata la festività del Natale e del Capodanno, tra i genitori. Vacanze di Pasqua saranno alternate, anno per anno, tra i genitori”. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti , non avuto buon esito il tentativo di conciliazione
, la giudice relatrice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti La causa non ha visto attività istruttoria , essendo state respinte le richieste delle parti ( prova testimoniale e ordini di esibizione ) non riproposte in sede di conclusioni .
1. Sull'affidamento, sulla collocazione del figlio minore e sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario In considerazione del trasferimento della ricorrente (da San Gimignano a Norma) e in considerazione del fatto che non sono emersi nuovi elementi che suggeriscano l'adozione di un diverso assetto, deve confermarsi quanto stabilito con ordinanza del 18.12.2024 (provvedimenti provvisori ed urgenti). Le parti sono concordi nel richiedere l'affidamento congiunto, con collocazione del minore
(nato il [...]) presso la madre nell'attuale luogo di residenza. Persona_1 In ordine alle modalità di frequentazione, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già stato stabilito nel provvedimento appena citato, ove si legge che “non può non tenersi conto dell'intervenuto trasferimento della ricorrente , che , se corrisponde all'esercizio di un diritto riconosciuto sia dalla Costituzione che dalle norme comunitarie, e rispetto al quale peraltro il resistente , pur dolendosene , non ha frapposto particolari ostacoli, ciò nonostante, non può non sottolinearsi come, nei casi in cui siano in discussione interessi che involgono minori e la garanzia al mantenimento della bigenitorialità, il tribunale deve effettuare una comparazione delle esigenze in gioco, nell'ottica di individuare una soluzione che risponda anzitutto e primariamente ai bisogni dei minori, ma che, al tempo stesso, non sacrifichi in maniera eccessiva le esigenze dei genitori e, in particolare, del genitore non collocatario. Nell'ipotesi in esame, la scelta della ricorrente di rientrare nel luogo di origine e di ricongiungersi con la propria rete familiare, dalla quale ritiene di poter ricevere aiuto anche nella gestione del figlio minore dopo il naufragio del proprio matrimonio, non può però gravare oltre certa misura sul il rapporto padre- figlio che, anche in considerazione dell'età di ha bisogno di essere alimentato dalla presenza Per_1 fisica del padre. Può quindi accogliersi la modalità di frequentazione suggerita dalla difesa di
(non essendo percorribile quella delineata dalla ricorrente nel piano genitoriale) Controparte_1 ovvero ogni 20 giorni, previo avviso circa la data e l'orario di arrivo, il padre preleverà il figlio e lo terrà con sé per due-tre giorni a seconda dei giorni che potrà rimanere in base alle esigenze lavorative. In questi giorni sarà esso ad accompagnare il figlio a scuola o alle attività extra scolastiche che il bimbo frequenta;
Tale modalità peraltro non espressamente avversata dalla madre, pare congeniale all'interesse del minore, che non dovrà essere soggetto a viaggi o spostamenti e potrà continuare la propria routine quotidiana accompagnato dalla figura paterna”. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, starà con un genitore dalla chiusura della Per_1 scuola fino al giorno 30 dicembre e dal 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore. Posto che era stato stabilito che per il periodo natalizio 2024 sarebbe stato con la madre nel primo periodo, per il primo periodo del 2025 starà con il padre. Le vacanze Pasquali verranno godute ad anni alterni per l'intero periodo, a cominciare dall'anno 2025 con il padre. È fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. Per qualsivoglia altra festività infrannuale, sia essa laica che religiosa, i genitori terranno con sé il minore alternativamente, a cominciare dall' 1.5.2025 dal padre. Per quanto riguarda il periodo estivo, i genitori terranno il minore per un periodo minimo e ininterrotto di 15 giorni, seguendo la regola dell'alternanza, il tutto salvo diverso accordo tra le parti le quali;
entro la fine del mese di maggio i genitori dovranno accordarsi sul calendario. Il compleanno del bambino potrà essere trascorso insieme da entrambi i genitori nel luogo dove il bambino vive. In mancanza di accordo, sarà trascorso alternativamente con il padre o con la madre a cominciare, per il prossimo aprile 2025, dalla madre.
2. Sul contributo al mantenimento del minore In ordine al contributo da porsi a carico del genitore non collocatario, deve rilevarsi che vi è certamente disparità reddituale tra le parti (secondo le ultime dichiarazioni dei redditi depositate
€ 25.000 circa per la ricorrente ed € 41.000,00 circa per il resistente). Deve inoltre rilevarsi che la signora è stata assunta con decorrenza 10.03.2025 con Pt_1 contratto a tempo pieno e indeterminato nella qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile, Area degli Istruttori, primo differenziale, con incardinazione presso il Settore I - Ufficio Tributi del Comune di Norma (LT) (cfr. determina assunzione allegata da parte resistente Parte_1 alle note di trattazione scritta per l'udienza del 20.03.2025). D'altra parte, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento deve tenersi in debito conto la circostanza che il resistente dovrà sostenere costi di viaggio e soggiorno per incontrare e trascorrere del tempo con il figlio. Orbene, tenuto conto del reddito del ricorrente e dell'età e delle esigenze del bambino, appare congruo quantificare il contributo ordinario in € 350,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla data della domanda. In considerazione delle situazioni reddituali delle parti e considerato i maggiori oneri gravanti sulla madre in ordine all'accudimento quotidiano del bambino, l'importo dell'assegno unico dovrà essere interamente percepito dalla ricorrente ( come già disposto in sede di provvedimenti provvisori)
3. Le spese straordinarie Entrambi i genitori saranno tenuti a sostenere al 50% le spese straordinarie, che si determinano secondo il Protocollo elaborato dal Tribunale di Siena “Procedimenti in Camera di Consiglio relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli” come di seguito riportate 1. Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori - Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica laddove il costo della stessa superi mensilmente il 25% del complessivo importo del contributo di mantenimento;
extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta;
2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori -scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
4. Sull'assegnazione della casa familiare Nulla a discorrere sull'assegnazione della casa familiare posta in San Gimignano, Via Dante 25, in considerazione del trasferimento della ricorrente in altra regione e dell'avvenuta interruzione del relativo contratto di locazione.
5. Le spese di causa Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza sulle rispettive domande .
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
2) Dispone che la frequentazione genitori-figlio avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva Punto 1
3) Dispone che il sig. corrisponda a titolo di contributo ordinario per il CP_1 mantenimento del figlio l'importo mensile di € 350,00, oltre adeguamento Istat con decorrenza dalla domanda ,
4) Dispone che le spese straordinarie (spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale) siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
5) Dispone che l'importo dell'Assegno unico per i figli, o altro beneficio equipollente, sia interamente percepito dalla ricorrente;
6) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 14/04/2025.
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice rel
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni