Art. 1. Articolo unico
Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 .
Tale disposizione si applica sia agli effetti dell' articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265 , concernente integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87 , relativa all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 .
Negli anni di servizio considerati nell'articolo 48 di cui al predetto regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , debbono intendersi computabili anche quelli di permanenza nella carica di giudice della Corte costituzionale.
Per i giudici della Corte costituzionale, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza deve intendersi riferita all'intera retribuzione loro spettante ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 .
Tale disposizione si applica sia agli effetti dell' articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265 , concernente integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87 , relativa all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale, sia agli effetti dell'articolo 48 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la previdenza del personale statale, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 .
Negli anni di servizio considerati nell'articolo 48 di cui al predetto regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , debbono intendersi computabili anche quelli di permanenza nella carica di giudice della Corte costituzionale.