Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10706/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 10706/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
352 c.p.c. TRA
, (C.F. ), res.te in Parte_1 C.F._1 Napoli, alla via Mariano D'Ayala, 14, ed elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell'avv. Valerio Minucci, (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 rilasciata su foglio separato.
- APPELLANTE
E
, Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Avv. Anna P.IVA_1
Iervolino, Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mario Morgantini n.3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Campolo (cf:
del foro di Napoli, che la rappresenta e difende, in C.F._3 virtù di procura alle liti apposta su foglio separato.
- APPELLATO Oggetto: Deposito.
Conclusioni: con scritti conclusionali le parti si riportavano alle proprie difese, argomentazioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 24.04.2023, Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 12704/2023, depositata in data 10.03.2023 e resa all'esito del giudizio recante R.G. n. 85230/2016, promosso dallo stesso, nei confronti dell'
[...]
, avente ad oggetto il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di un episodio di furto del navigatore satellitare installato nel veicolo di sua proprietà. L'appellante lamentava l'ingiusto e illegittimo rigetto della domanda risarcitoria in primo grado e procedeva ad elencare le motivazioni della
doglianza consistenti nell'inapplicabilità del regolamento prodotto dall'azienda ospedaliera in primo grado;
nell'errato riferimento alla disciplina speciale prevista per i parcheggi nelle aree pubbliche delle grandi città ex art. 7, comma 1, lettera f), del Codice della Strada;
nell' obbligo di custodia dell'area, gravante sull'appellata. Dunque, spiegate le suddette doglianze, il dott. chiedeva la riforma Pt_1 della sentenza n.12704/2023 e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità della appellata con condanna al Controparte_1 risarcimento di tutte le poste di danno patite dal dott. , da liquidare, Pt_1 previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, nei limiti della competenza per valore del giudice adito in primo grado. Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. chiedeva espressamente gli interessi e la rivalutazione monetaria intervenuti dopo la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze per l'attività stragiudiziale e per l'attività giudiziale prestata nei due gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione al difensore antistatario. Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per carenza dei requisiti ex art.342 c.p.c.. Successivamente, l'appellata si soffermava sull'infondatezza dell'appello poiché basato su assunti erronei, dal momento che l'azienda ospedaliera si era limitata a mettere a disposizione degli spazi di parcheggio, non anche a garantire la presenza del posto auto né tantomeno la custodia delle auto, come risultante dalla segnaletica e dal regolamento allegati al fascicolo di primo grado. Inoltre, reiterava le contestazioni circa l'attendibilità del teste escusso dinanzi al GdP e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Pt_1 perché nullo, improcedibile, inammissibile nonché infondato in
[...] fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado tranne che nella parte relativa alla compensazione delle spese;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti depositavano note di trattazione scritta riportandosi ai propri atti e il Giudice, all'udienza del 09.11.2023 disponeva la ricostruzione del fascicolo del Giudice di Pace e rinviava per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.02.2025 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Si rileva, in via pregiudiziale, l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342 c.p.c., la formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata che, seppur in assenza della specifica trascrizione dei capi della sentenza oggetto di gravame, consentono una precisa delimitazione dell'ambito d'indagine affidato al giudice dell'appello.
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L'appellante ha censurato l'ingiusto e illegittimo rigetto della domanda articolando il motivo in diverse doglianze. Per ordine logico ci si sofferma sul terzo dei punti enumerati nell'atto di appello, ovvero l'applicabilità al caso di specie della disciplina relativa al deposito.
Considerato che
il contratto di parcheggio è atipico, esso, nella maggior parte dei casi, mutua la disciplina del contratto di deposito, con la relativa responsabilità ex recepto del custode cui il bene viene affidato.
Tuttavia, nel caso di specie, tale disciplina non trova applicazione, come correttamente valutato dal GdP, per diverse ragioni: in primo luogo, l'appellata ha già dato prova nel giudizio di primo grado, dell'esistenza di segnaletica idonea a informare i fruitori delle aree di sosta che “si esclude la responsabilità dell' per i danni o i furti”; inoltre, sussiste Controparte_1 un apposito regolamento deputato a chiarire i termini per usufruire delle aree di sosta;
in più, non può dedursi l'obbligo di custodia dalla semplice circostanza che un'area sia recintata. Trattasi, nel caso di specie, di un contratto atipico di parcheggio non custodito assimilabile per disciplina alla locazione di area (in questo senso, in casi analoghi, si è espressa la giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Milano sent. 778/2024). La contestazione basata sul fatto che la segnaletica citata non sia apposta nell'immediatezza dell'area di parcheggio in cui si trovava l'auto dell'appellante, non coglie nel segno poiché il suddetto cartello reca disposizioni riferibili all'intero presidio ospedaliero e non solo ad alcune zone o ad alcune aree parcheggiabili. Inoltre, la presenza di delimitazioni, sbarre e finanche videocamere non comporta automaticamente l'insorgere dell'obbligo di custodia, ancor più in presenza della suddetta segnaletica;
tali circostanze invocate dall'appellante non costituiscono altro che modalità di organizzazione della sosta (Cass. Civ. SSUU sent. n. 14319/2011). In più si rappresenta che, dalla lettura del contratto (pag. 12 all. “produzione aorn ospedale dei colli primo grado” alle note di trattazione depositate da parte appellata in data 19.02.25) insistente tra l' e la Controparte_1 società appaltatrice dei servizi di sorveglianza, può evincersi CP_2 chiaramente come l'oggetto delle prestazioni a quest'ultima richieste, anche mediante videosorveglianza, sia legato alla tutela degli spazi e pertinenze dell'ospedale, nell'interesse dell'ospedale stesso, non anche alla vigilanza delle auto nel parcheggio in assolvimento di un obbligo specifico di custodia. In effetti la sorveglianza sul sistema viario è finalizzata all'ordine e al buon funzionamento della struttura, non alla tutela dei beni dei singoli, dal momento che l' non ha affidato in appalto la gestione Controparte_1 dell'area di parcheggio, bensì si avvale della sorveglianza al solo scopo di vigilare sulle modalità di fruizione dell'area messa a disposizione dei soli dipendenti e pazienti/accompagnatori.
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Allo stesso modo, è riferito all'intero spazio pertinente all'ospedale il regolamento per la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno dell'area dell'azienda ospedaliera (pag.7 allegato “produzione aorn ospedale dei colli primo grado” alle note di trattazione depositate da parte appellata in data 19.02.25) oggetto di censura dell'appellante perché asseritamente contenente clausole di natura vessatoria. L'art. 12 di tale regolamento chiarisce che le aree non sono sorvegliate e che l'azienda declina ogni responsabilità per furti o danni a persone o cose. Considerato inapplicabile lo schema contrattuale del deposito e ritenuta sussistente un'ipotesi di locazione di area di sosta, in tema di esclusione della vessatorietà della previsione, può farsi richiamo al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui, laddove vi sia la segnalazione adeguatamente percepibile che il parcheggio è incustodito, non sussiste l'obbligo di custodia in capo al gestore “perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà)” (Cass. Civ. SSUU sent. n. 14319/2011). Ad abundantiam, si precisa che il suddetto regolamento, all'art.14, prevede che esso venga consegnato ai dipendenti al momento del rilascio del contrassegno, dunque, si presume conosciuto e accettato dal dipendente che utilizzi il contrassegno stesso.
Il riferimento alla pronuncia delle SS.UU della Corte di Cassazione consente di valutare l'ulteriore doglianza volta a censurare il riferimento alla disciplina del Codice della Strada contenuto nella richiamata giurisprudenza e ritenuto inconferente. Vero è che quest'ultima disciplina non è applicabile direttamente al caso di specie, tuttavia, il GdP non ha errato richiamando la giurisprudenza della
Suprema Corte poiché, per quanto riferita ad un caso specifico, essa enuncia dei principi valevoli anche per altri ambiti ed applicabili in casi differenti. Del resto, in tal senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Brescia chiarendo:
“da ciò (ovvero dal contenuto di Cass., sez. un. n. 14319/2011, n.d.r.) non derivano le conseguenze che l'appellante invoca e cioè che la valida conclusione di un contratto di parcheggio a pagamento senza custodia sia ammessa solo su aree di proprietà comunale e alle condizioni previste dalla specifica normativa, in quanto l'autonomia contrattuale consente di determinare liberamente il contenuto dei contratti e di definire accordi che non appartengono ai tipi disciplinati purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Omissis Come esattamente rilevato dal Tribunale, il contratto di parcheggio è un contratto atipico che può essere alternativamente assimilato alla fattispecie del deposito oppure a quella della locazione secondo la funzione economica, meritevole di tutela, che in concreto le parti intendono attribuire al negozio stipulato. omissis 5.2. Ritiene il Collegio, in ciò dissentendo dalla opinione espressa in più occasioni dalla Corte di
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Cassazione, di dare continuità all'orientamento di questa Corte (espresso nel precedente n. 1085/2012 cui di recente ha fatto riferimento anche la Corte d'Appello di Milano nel precedente menzionato dalla difesa dell'appellata) per cui responsabilità del parcheggiatore nel caso di furto del veicolo, avente carattere vessatorio, e dunque inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. Si tratta, invece, di una clausola destinata ad incidere sulla struttura stessa del contratto proposto al parcheggiante, dal quale viene esclusa la componente della assunzione della custodia del veicolo, restando in essere l'aspetto inerente all'offerta di un mero spazio ove lasciare lo stesso, evitando al conducente le notorie difficoltà determinate dalla intensità dell'afflusso e della circolazione di veicoli, proprie in particolare delle aree circostanti le più importanti stazioni aeroportuali>” (C. Appello di Brescia 28 ottobre 2020 richiamata da Trib. Di Mantova sent. n.840/2022) Per le ragioni esposte l'appello è infondato e merita, pertanto, rigetto. L'appellata ha domandato la conferma della sentenza di primo grado con riforma delle spese, per le quali il GdP aveva disposto la compensazione. La riforma così formulata, non può essere accolta, poiché proposta in modo irrituale, stante l'omessa impugnazione del capo mediante appello incidentale. Nel caso in cui l'appellato intenda impugnare la medesima sentenza già oggetto di appello, sollevando un autonomo motivo che non sia solo una difesa avverso i motivi proposti dall'appellante principale, può farlo mediante proposizione di appello incidentale.
La compensazione disposta dal Giudice di Pace di Napoli va, pertanto, confermata. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano ex
D.M. 147/2022 come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione 12 civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessia Notaro, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 12704/2023.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti di Controparte_1
che liquida in €1.278,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28.05.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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