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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1162 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024,
TRA
(c.f. ), con sede in Badesi (SS) Località Padulo snc, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Giulia Del Poggio e Antonello Liardi ed elettivamente domiciliata in Piazza Santa
Croce in Gerusalemme, Roma presso lo Studio Legale degli stessi, giusta procura in calce del ricorso;
- ricorrente -
4 C.F. , con sede legale in (31015) Conegliano Controparte_1 P.IVA_2
(TV), via Vittorio Alfieri n. 1, elettivamente da presso l'avv. Ruspi Cristiano, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Alberto Giovanardi come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente -
(c.f. ; Controparte_2 P.IVA_3
- resistente non costituita -
c.f. ); Controparte_3 C.F._1
- resistente non costituita -
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 25 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio rappresenta la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 617
c.p.c., spiegata dalla nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. Controparte_4
177/2016 avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione pronunciata il 27 febbraio 2024
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 177/2016 (doc. 12 allegato al ricorso).
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27 febbraio 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione rilevando come il ricorso ex art. 617 c.p.c. fosse tardivo, per essere stato proposto in data 15.11.2023, oltre il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla comunicazione del provvedimento impugnato (25.10.2023).
Il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Giudice, previa fissazione di
udienza di comparizione delle parti e concessione del termine perentorio ai fini della notifica del
ricorso e del decreto emesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 617 cpc, di Voler revocare
l'ordinanza di illegittimità dell'istanza di conversione del pignoramento, fissare nuova udienza
di cui all'art. 495 co 3 cpc nella quale, convocate le parti, indichi precisamente l'importo della
somma da sostituire ai beni pignorati.
Nella denegata ipotesi in cui, sempre in esito alla revoca del provvedimento con il quale è stata
disposta l'inammissibilità dell'istanza di conversione del pignoramento, l'Ill.mo Giudice
ritenga il credito vantato da 4Mori Srl con intervento depositato in data 13.02.2017 della
somma di € 3.150.000,00 ammissibile tra i crediti oggetto di conversione del pignoramento,
Voglia concedere a termine ai fini di ulteriore integrazione della somma da Parte_1
versare a titolo di cauzione, con quantificazione della stessa.
La parte ricorrente rinuncia all'istanza di restituzione delle somme oggetto di cauzione
depositata presso il Tribunale di Tempio Pausania, avendo, con provvedimento reso inaudita
altera parte, il giudice assegnatario dell'opposizione endo processuale instaurata nella
procedura esecutiva RGE n. 177/2016 disposto la restituzione della somma di € 115.550,00
depositata presso la Cancelleria dell'Esecuzione Immobiliare a titolo di cauzione.”.
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4 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Controparte_1
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta per le ragioni illustrate
in narrativa al § 2 e, per l'effetto, rigettare, il ricorso proposto da e confermare il Parte_1
provvedimento di rigetto emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 27 febbraio 2024. NEL
MERITO - rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da in quanto Parte_1
infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO - condannare alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_5
delle spese e competenze di lite del presente procedimento, oltre rimborso spese generali
[...]
nella misura del 15%, spese vive e accessori di legge”.
Il ricorso ex art. 617 c.p.c. è inammissibile per essere stato introdotto dinanzi al giudice dell'esecuzione ben oltre il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza impugnata.
Nel caso di specie, infatti, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione oggetto di impugnazione è stata pronunciata il 25.10.2023 e il ricorso ex art. 617 c.p.c. è stato proposto in data 15.11.2023.
Stante l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. le restanti domande non possono essere esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M.
n. 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile, complessità bassa, in base ai parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna a rimborsare in favore del 4 le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
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Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma.
Tempio Pausania, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
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