Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5761
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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Massime1

Il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità, ai sensi dell' art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni, è stabilito nell' interesse pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dei limiti consentiti, è assolutamente nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche di ufficio, e quindi indipendentemente dall'opposizione del debitore.

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020

  • 2Sono pignorabili le somme versate a titolo di pensione sul conto corrente bancario
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 luglio 2013

    ISSN 2385-1376 Testo massima I limiti di pignorabilità della pensione non operano ove venga assoggettato ad espropriazione il credito del pensionato derivante da rapporto di conto corrente bancario sul quale questi abbia chiesto l'accredito dei ratei di pensione. E' quanto statuito dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, in persona del dott. Gian Andrea Chiesi, con ordinanza pronunziata in data 28/05/2013 in tema di pignorabilità delle somme versate a titolo di pensione sul conto corrente bancario. Nel caso di specie, il creditore procedente aveva pignorato le somme versate a titolo di pensione dal debitore esecutato sul conto corrente. Ebbene, il Giudice dell'esecuzione, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5761
Data del deposito : 11 giugno 1999

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