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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/11/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1640/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE nella causa civile di I grado iscritta al n. 1640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. ALDO Parte_1 C.F._1
BONAFFINI
PARTE ATTRICE
E
(Cod. Fisc.: , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FILIPPA PECORA
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condivise le causali di cui in premessa, statuire e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., del
[...]
, in persona del legale rappresentate pro tempore, e per l'effetto, condannarlo, al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma di euro 40.111,75, oltre la personalizzazione personale del danno (nei limiti dello scaglione di riferimento ai fini del pagamento del C.U.) ed oltre ad interessi
e rivalutazione monetaria, nella misura legale, dalla maturazione del diritto risarcitorio fino all'effettivo soddisfo, il tutto non oltre il limite, invalicabile della concorrenza dello scaglione di valore dichiarato ai fini fiscali.
- Condannare, altresì, il Comune di al risarcimento/refusione delle spese mediche CP_1 documentate, pari ad euro 300,00.
1 - Condannare il , al risarcimento/refusione delle spese legali per l'attività Controparte_1 stragiudiziale, pari ad euro 5.166,72, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, e C.P.A, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
A fondamento dell'azione l'attore ha dedotto:
• che in data 24.12.2019, intorno alle ore 19.30 circa, in , mentre era alla guida della CP_1 propria Vespa targata X7V6NY, in Via Arno (direzione di marcia Via Giardino Mallino) giunto all'altezza del civico 27/29, perdendo il controllo della stessa, è caduto rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata e ha precisato, altresì, che la predetta strada aveva una visibilità bassissima, come era già stato denunciato all'amministrazione comunale dai residenti;
• che nelle predette circostanze di tempo e luogo ha riportato gravi lesioni personali e, trasportato al Pronto Soccorso di Enna, gli è stata diagnosticata: “Frattura epifisaria prossimale tibia nella sua metà laterale, a decorso obliquo, con interessamento della rima articolare;
coesiste distacco parcellare della spina intercondiloidea laterale e rima di radiotrasparenza a decorso longitudinale che interessa la regione meta-epifisaria tibiale prossimale mediale, oltre ad altre escoriazioni e traumi vari”;
• che in data 26.12.2019, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con riduzione della frattura e sintesi con placca e viti;
• che, con lettera trasmessa tramite p.e.c. del 29.01.2020 al Comune di , ha chiesto CP_1 formalmente il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma che è rimasto vano ogni tentativo di bonario componimento, così come è rimasta inevaso l'invito alla stipula della negoziazione assistita;
• che, in conseguenza dell'occorso ha riportato postumi permanenti, come da certificazione medica e relazione allegata: danno biologico 13%, oltre a gg. 40 di I.T.T. e 70 giorni I.T.P.;
• che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi all'imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dalla presenza di pavimentazione della strada irregolare e sconnessa (non debitamente segnalata), oltre che dalla scarsa visibilità, e dunque al il quale avrebbe CP_1 dovuto diligentemente custodire l'area.
Si è costituito in giudizio il contestando innanzitutto la ricostruzione fattuale Controparte_1 esposta dall'attore, nonché il nesso eziologico tra il danno lamentato e la pavimentazione stradale, in
2 quanto non sarebbe stata fornita alcuna prova al riguardo, oltre al fatto che, se il avesse guidato Pt_1 con prudenza, si sarebbe potuto accorgere del manto stradale completamente rovinato.
In ogni caso ha contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria.
Escussi i testimoni, per come ammessi con provvedimento dell'01.12.2022, è stata disposta CTU medico legale, con il dott. , che ha provveduto a depositare l'elaborato peritale in Persona_1 data 11.02.2025.
All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, con provvedimento del 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termini di ulteriore 20 giorni per il deposito di comparse di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della vicenda, giova richiamare alcuni principi applicabili al caso di specie.
La giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi del gestore pubblico, aveva stabilito che la norma dell'art. 2051 c.c. non si applicava ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ove nel caso di specie si riscontrasse l'esistenza di un pericolo occulto.
Detto orientamento, tuttavia, ha subìto una evoluzione a partire dalla sentenza n. 156/99 della Corte
Costituzionale, che ha affermato il principio per cui alla P.A. non è applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso diretto e generale da parte di terzi, un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
La giurisprudenza successiva, rifuggendo dunque dall'affermazione di una esclusione aprioristica della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per la custodia di beni demaniali, ha ritenuto che occorra piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generale degli stessi da parte degli utenti configurano solo indici da tenere in attenta considerazione insieme ad altri elementi parimenti significativi (ad es. le caratteristiche della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato) al fine di verificare se sia possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Nell'ottica di una ricostruzione della nozione di caso fortuito in termini più elastici e quindi di una selezione più mirata dei rischi da attribuire al custode, si è poi ulteriormente sottolineata la necessità
3 di tener conto della natura delle cause che abbiano provocato il danno, distinguendosi quelle intrinseche alla struttura del bene (ad es. in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) - che in quanto fattori di rischio conosciuti o conoscibili da parte del custode sono idonee a generare responsabilità ex art. 2051 c.c., da quelle costituite dalla condotta estemporanea di terzi (es. perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di altri agenti offensivi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con la più diligente attività di manutenzione e quindi inidonee a configurare una responsabilità per custodia in capo alla P.A. (in questo senso v. Cass. n. 15042/2008).
In questa ottica si è precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (es. macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; n. 6101/2013).
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti:
a) è onere del danneggiato provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, infatti, esonera l'attore solo dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dalla prova dell'elemento oggettivo del fatto illecito.
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (vd. tra le altre
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1896 del 3.2.2015): “spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”.
Si veda al riguardo anche Cass. Civ. n. 11802/2016 che ribadisce il principio per cui “il danneggiato
è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa”;
4 b) in casi come quello oggetto di causa - in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato - la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata (così, tra le altre, Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce, di per sé, un evento neutro che può dipendere da tanti fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia eziologicamente riferibile proprio alla cosa;
c) quanto all'integrazione del caso fortuito, la Cassazione con ordinanza n. 6034 del 2018, nel richiamare alcuni principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che “nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Venendo al caso in esame, al fine di rendere più chiaramente i fatti di causa si riproduce l'immagine fotografica allegata al fascicolo di parte attrice che indicherebbe la buca/dissesto, causa del sinistro:
Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti:
5 • madre dell'attore, che ha dichiarato: “non ero presente al fatto. avevo Testimone_1 mandato mio figlio al mercatino “Po” a prendere la farina. Preciso che si tratta di un mini market. Ci è arrivata una chiamata dai signori che erano lì (il numero lo aveva dato mio figlio). Non so il nome di questi signori che ci hanno chiamato. Quando sono arrivata con mio marito (siamo in andati a macchina, il luogo dista 5 minuti in auto) ho trovato mio figlio
a terra che gridava e mio marito l'ha preso in braccio. Mio figlio era solo. Lo abbiamo portato al Pronto Soccorso. Era il 24 di dicembre, alle ore 19.30 circa. La strada era un disastro, non
c'era luce. In strada c'erano buche. Una in particolare non me la posso dimenticare. Quando sono andata lì ho visto mio figlio sbalzato in avanti e la vespa dietro. Non c'erano segnalazioni sulle buche…. Un lampione non funzionava. Mi ricordo il buio.”;
• , padre dell'attore ha dichiarato che: “Mio figlio si trovava al centro e la vespa Testimone_2 si trovava dietro, rispetto al senso di marcia. La strada era mal ridotta. C'era breccia, e delle buche, di tanto in tanto. Il motorino non si trovava vicino ad una buca…. Prima non c'era luce….. Il mercatino si trovava a 10-15 metri da mio figlio. Mio figlio e il motorino erano distanti circa 5 metri. Vicino al mercatino c'era una buca (il teste unisce le braccia descrivendo una buca di circa 40 cm di diametro). Preciso che il mercatino si trovava dal lato opposto a quello di marcia”;
• ha dichiarato: “Si ricordo che il ragazzo è caduto proprio alla mia presenza. Testimone_3
Preciso che stavo parcheggiando su strada (ero diretta nel senso opposto a quella di marcia del ragazzo). Io abito lì. Mi pare di ricordare fosse una vespa bianca. Il ragazzo è caduto a circa 6 metri da me, ho sentito un boato e non so riferire su quali tipo di lesioni abbia subito ma comunque mi sono attivata per soccorrerlo anche se avevo comunque i miei figli in macchina. Altri vicini hanno chiamato i genitori mediante il numero che è stato fornito loro dal ragazzo…..Si in quel periodo c'erano delle buche in strada e in parte anche adesso. Il ragazzo ho visto che mentre percorreva la strada è scivolato su breccia presente in strada;
di fronte vi è un mini-market…si vero, non era segnalata questa sconnessione……. la strada non era illuminata e la circostanza era stata già stata segnalata al almeno un mese CP_1 prima”;
• ha dichiarato:” Io ero a casa. Ho sentito lo schianto e sono uscito dal balcone e Tes_4 dopo sono sceso in strada per soccorrere il ragazzo. Ci sono buche, anche mia moglie vi è caduta dentro una volta, ma non ho visto il momento della caduta. Quando sono uscito il ragazzo era collocato nei pressi del supermercato e percorreva la strada verso Via Giardino
Mallina. Il ragazzo conduceva una vespa bianca”;
6 Orbene, le dichiarazioni rese devono ritenersi intrinsecamente attendibili perché i testi hanno dichiarato quanto avvenuto sotto la loro percezione, specificando le circostanze di tempo e di luogo.
Inoltre, non sono emerse contraddizioni dall'esame complessivo delle dichiarazioni.
Ed invero, dall'istruttoria è emerso, come già anticipato con riferimento all'individuazione del luogo del sinistro, che la teste ha assistito alla caduta del , ed inoltre, tutti i testimoni hanno Tes_3 Pt_1 confermato la presenza di diverse buche non segnalate oltre alla mancanza di illuminazione.
Ed invero, proprio quest'ultima circostanza confermata anche in sede istruttoria dai testi, risulta ulteriormente avvalorata dalla denuncia per non funzionamento del corpo illuminante sito in Via
Arno, presentata al Comune di ed ai Carabinieri in data 17/12/2019, sottoscritta dai CP_1 residenti in [...] (cfr. doc. 4, memoria ex art. 183, CP_1 comma VI, n. 2 c.p.c.di parte attrice).
Le prove orali consentono anche di disattendere la contestazione sollevata da parte convenuta secondo cui non sarebbe chiaro il luogo del sinistro. Ha evidenziato parte convenuta che vi sarebbe discrepanza fra quanto indicato nel referto medico prodotto da parte attrice, in cui è indicato come luogo dell'evento “via Po”, e quanto indicato nell'atto introduttivo, ove si riferisce che la caduta sarebbe avvenuta in “via Arno”. Ebbene, la contestazione non assume un rilievo pregnante ed è priva di concreta rilevanza perché può ritenersi frutto di un errore materiale determinato dalla circostanza che le due vie sono parallele e che proprio in Via Arno è presente un supermercato chiamato “Pomarket”, il ché ha probabilmente ingenerato confusione durante la redazione del referto.
La teste, , ha comunque dichiarato di avere assistito al sinistro oggetto di causa e di Testimone_3 risiedere in Via Arno, ha precisato: “….il ragazzo è caduto proprio alla mia presenza. Preciso che stavo parcheggiando su strada (ero diretta nel senso opposto a quella di marcia del ragazzo). Io abito lì”.
Può quindi dirsi raggiunta prova adeguata sul fatto che il sinistro è avvenuto in via Arno nel periodo temporale indicato in citazione. Quanto al fatto che la caduta sia avvenuta a causa del dissesto stradale
è la teste che posta a distanza di circa 6 metri, ha visto cadere il ragazzo sulla breccia (breccia Tes_3 presente nella foto in atti unitamente alla buca descritta dal padre). Che poi il ragazzo non fosse proprio vicino alla buca questo è compatibile, secondo massime di esperienza, alla dinamica dell'evento per come emersa nel corso dell'istruttoria. È infatti verosimile che il motorino, prima di scivolare a terra, abbia percorso qualche metro e che a causa del manto stradale ricoperto di breccia, sia il ciclomotore che il conducente abbiano percorso una ulteriore distanza. Nella specie,
l'indicazione di circa 5 metri fornita dal padre è quindi realistica con l'accadimento e non è neanche indice di una velocità elevata, a differenza di quanto presunto dal CP_1
7 Non v'è, invece alcuna valida prova – che il avrebbe dovuto fornire – di circostanze che CP_1 portino ad escludere il nesso causale tra cosa ed evento (e dunque integranti il caso fortuito) oppure che evidenzino un concorso di colpa del danneggiato (scarsa illuminazione, evento occorso in orario serale, breve distanza tra dissesto e punto di quiete del veicolo e del conducente).
In merito ai pregiudizi derivati dal sinistro, la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato che “lo stato di malattia lamentato da Parte attrice è in rapporto causale con il sinistro per cui è causa”, riconoscendo al un danno biologico pari al 7%. CP_2
La C.T.U. medico legale ha acclarato che l'attore ha subito un danno biologico, da intendersi come compressione dell'integrità psico-fisica, consistito in “postumi permanenti ed in particolare derivanti da modesti esiti di frattura piatto tibiale gamba sn trattata tramite osteosintesi con viti ancora in situ consistenti in lieve deficit alla flessione gamba sn. esiti cicatriziali chirurgici gamba sn a modesta incidenza estetica”, con un'incapacità biologica temporanea pari a 42 (quarantadue) giorni di totale al 100%, periodo comprendente il ricovero e il divieto di carico sull'arto, di 20 (venti) giorni di parziale al 75%, per l'effettuazione di un parziale recupero funzionale e di 20 (venti) giorni di parziale al 50% necessari al recupero funzionale completo.
L'evidenziato quadro patologico, eziologicamente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in giudizio, giustifica i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che si condividono, in quanto basati su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Conclusivamente quindi, nel caso di specie, per il ristoro del danno non patrimoniale complessivo, spetta all' attore, che all'epoca del sinistro l'attore aveva l'età di anni 17), la somma di euro 24.829,00 di cui:
• 16.824,00 a titolo di danno non patrimoniale calcolata in applicazione delle più accreditate tabelle SI (già calcolato l'aumento per la sofferenza, in misura percentuale media, per come indicato in tabella, non ritenendosi sussistenti circostanze tali da comportare una diversa valutazione del danno, in aumento o in diminuzione);
• euro 7.705,00 per il danno temporaneo;
• euro 300,00 per spese mediche documentate.
Sull'importo totale dovuto a titolo di risarcimento devalutato alla data del sinistro (24.12.2019) - anche per le spese comunque sostenute in data prossima al sinistro - sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
8 Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
In base ai suddetti calcoli risulta che al 24.12.2019 – ed in data prossima per le spese mediche - spettava la somma di euro 20.917,44 che rivalutata anno per anno e con gli interessi legali è pari ad euro 27.346,47.
Nulla da riconoscere all'attore a titolo di personalizzazione in assenza di allegazione e prova di circostanze idonee ad incidere in maggiore superiore sul danno dinamico- relazionale.
Le spese di lite relativamente al rapporto principale sono liquidate sulla scorta del “decisum” sui valori minimi, attesa la natura e complessità della causa, salvo che sui valori medi per la fase istruttoria.
Le spese di CTU medico-legale sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1640/2021, così provvede:
• dichiara la responsabilità del in relazione al sinistro che ha Controparte_1 coinvolto il 24.12.2019 ; Parte_1
• liquida in complessivi € 27.346,47 (somma già rivalutata con interessi legali) il danno subito da e per l'effetto, condanna il al Parte_1 Controparte_1 pagamento della predetta somma in favore dell'attore;
• condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, liquidate in euro 3.809,00 oltre accessori come per legge;
Parte_1
• pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Enna, 3.11.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE nella causa civile di I grado iscritta al n. 1640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. ALDO Parte_1 C.F._1
BONAFFINI
PARTE ATTRICE
E
(Cod. Fisc.: , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FILIPPA PECORA
PARTE CONVENUTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condivise le causali di cui in premessa, statuire e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., del
[...]
, in persona del legale rappresentate pro tempore, e per l'effetto, condannarlo, al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma di euro 40.111,75, oltre la personalizzazione personale del danno (nei limiti dello scaglione di riferimento ai fini del pagamento del C.U.) ed oltre ad interessi
e rivalutazione monetaria, nella misura legale, dalla maturazione del diritto risarcitorio fino all'effettivo soddisfo, il tutto non oltre il limite, invalicabile della concorrenza dello scaglione di valore dichiarato ai fini fiscali.
- Condannare, altresì, il Comune di al risarcimento/refusione delle spese mediche CP_1 documentate, pari ad euro 300,00.
1 - Condannare il , al risarcimento/refusione delle spese legali per l'attività Controparte_1 stragiudiziale, pari ad euro 5.166,72, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, e C.P.A, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
A fondamento dell'azione l'attore ha dedotto:
• che in data 24.12.2019, intorno alle ore 19.30 circa, in , mentre era alla guida della CP_1 propria Vespa targata X7V6NY, in Via Arno (direzione di marcia Via Giardino Mallino) giunto all'altezza del civico 27/29, perdendo il controllo della stessa, è caduto rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata e ha precisato, altresì, che la predetta strada aveva una visibilità bassissima, come era già stato denunciato all'amministrazione comunale dai residenti;
• che nelle predette circostanze di tempo e luogo ha riportato gravi lesioni personali e, trasportato al Pronto Soccorso di Enna, gli è stata diagnosticata: “Frattura epifisaria prossimale tibia nella sua metà laterale, a decorso obliquo, con interessamento della rima articolare;
coesiste distacco parcellare della spina intercondiloidea laterale e rima di radiotrasparenza a decorso longitudinale che interessa la regione meta-epifisaria tibiale prossimale mediale, oltre ad altre escoriazioni e traumi vari”;
• che in data 26.12.2019, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con riduzione della frattura e sintesi con placca e viti;
• che, con lettera trasmessa tramite p.e.c. del 29.01.2020 al Comune di , ha chiesto CP_1 formalmente il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma che è rimasto vano ogni tentativo di bonario componimento, così come è rimasta inevaso l'invito alla stipula della negoziazione assistita;
• che, in conseguenza dell'occorso ha riportato postumi permanenti, come da certificazione medica e relazione allegata: danno biologico 13%, oltre a gg. 40 di I.T.T. e 70 giorni I.T.P.;
• che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi all'imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dalla presenza di pavimentazione della strada irregolare e sconnessa (non debitamente segnalata), oltre che dalla scarsa visibilità, e dunque al il quale avrebbe CP_1 dovuto diligentemente custodire l'area.
Si è costituito in giudizio il contestando innanzitutto la ricostruzione fattuale Controparte_1 esposta dall'attore, nonché il nesso eziologico tra il danno lamentato e la pavimentazione stradale, in
2 quanto non sarebbe stata fornita alcuna prova al riguardo, oltre al fatto che, se il avesse guidato Pt_1 con prudenza, si sarebbe potuto accorgere del manto stradale completamente rovinato.
In ogni caso ha contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria.
Escussi i testimoni, per come ammessi con provvedimento dell'01.12.2022, è stata disposta CTU medico legale, con il dott. , che ha provveduto a depositare l'elaborato peritale in Persona_1 data 11.02.2025.
All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, con provvedimento del 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termini di ulteriore 20 giorni per il deposito di comparse di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della vicenda, giova richiamare alcuni principi applicabili al caso di specie.
La giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi del gestore pubblico, aveva stabilito che la norma dell'art. 2051 c.c. non si applicava ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ove nel caso di specie si riscontrasse l'esistenza di un pericolo occulto.
Detto orientamento, tuttavia, ha subìto una evoluzione a partire dalla sentenza n. 156/99 della Corte
Costituzionale, che ha affermato il principio per cui alla P.A. non è applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso diretto e generale da parte di terzi, un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
La giurisprudenza successiva, rifuggendo dunque dall'affermazione di una esclusione aprioristica della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per la custodia di beni demaniali, ha ritenuto che occorra piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generale degli stessi da parte degli utenti configurano solo indici da tenere in attenta considerazione insieme ad altri elementi parimenti significativi (ad es. le caratteristiche della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato) al fine di verificare se sia possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Nell'ottica di una ricostruzione della nozione di caso fortuito in termini più elastici e quindi di una selezione più mirata dei rischi da attribuire al custode, si è poi ulteriormente sottolineata la necessità
3 di tener conto della natura delle cause che abbiano provocato il danno, distinguendosi quelle intrinseche alla struttura del bene (ad es. in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) - che in quanto fattori di rischio conosciuti o conoscibili da parte del custode sono idonee a generare responsabilità ex art. 2051 c.c., da quelle costituite dalla condotta estemporanea di terzi (es. perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di altri agenti offensivi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con la più diligente attività di manutenzione e quindi inidonee a configurare una responsabilità per custodia in capo alla P.A. (in questo senso v. Cass. n. 15042/2008).
In questa ottica si è precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (es. macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; n. 6101/2013).
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti:
a) è onere del danneggiato provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La natura oggettiva della responsabilità prevista dalla norma, infatti, esonera l'attore solo dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dalla prova dell'elemento oggettivo del fatto illecito.
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (vd. tra le altre
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1896 del 3.2.2015): “spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”.
Si veda al riguardo anche Cass. Civ. n. 11802/2016 che ribadisce il principio per cui “il danneggiato
è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa”;
4 b) in casi come quello oggetto di causa - in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato - la prova del nesso causale risulta particolarmente delicata (così, tra le altre, Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 56). Invero, la caduta sul suolo costituisce, di per sé, un evento neutro che può dipendere da tanti fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il custode solo quando si provi che esso sia eziologicamente riferibile proprio alla cosa;
c) quanto all'integrazione del caso fortuito, la Cassazione con ordinanza n. 6034 del 2018, nel richiamare alcuni principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che “nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Venendo al caso in esame, al fine di rendere più chiaramente i fatti di causa si riproduce l'immagine fotografica allegata al fascicolo di parte attrice che indicherebbe la buca/dissesto, causa del sinistro:
Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti:
5 • madre dell'attore, che ha dichiarato: “non ero presente al fatto. avevo Testimone_1 mandato mio figlio al mercatino “Po” a prendere la farina. Preciso che si tratta di un mini market. Ci è arrivata una chiamata dai signori che erano lì (il numero lo aveva dato mio figlio). Non so il nome di questi signori che ci hanno chiamato. Quando sono arrivata con mio marito (siamo in andati a macchina, il luogo dista 5 minuti in auto) ho trovato mio figlio
a terra che gridava e mio marito l'ha preso in braccio. Mio figlio era solo. Lo abbiamo portato al Pronto Soccorso. Era il 24 di dicembre, alle ore 19.30 circa. La strada era un disastro, non
c'era luce. In strada c'erano buche. Una in particolare non me la posso dimenticare. Quando sono andata lì ho visto mio figlio sbalzato in avanti e la vespa dietro. Non c'erano segnalazioni sulle buche…. Un lampione non funzionava. Mi ricordo il buio.”;
• , padre dell'attore ha dichiarato che: “Mio figlio si trovava al centro e la vespa Testimone_2 si trovava dietro, rispetto al senso di marcia. La strada era mal ridotta. C'era breccia, e delle buche, di tanto in tanto. Il motorino non si trovava vicino ad una buca…. Prima non c'era luce….. Il mercatino si trovava a 10-15 metri da mio figlio. Mio figlio e il motorino erano distanti circa 5 metri. Vicino al mercatino c'era una buca (il teste unisce le braccia descrivendo una buca di circa 40 cm di diametro). Preciso che il mercatino si trovava dal lato opposto a quello di marcia”;
• ha dichiarato: “Si ricordo che il ragazzo è caduto proprio alla mia presenza. Testimone_3
Preciso che stavo parcheggiando su strada (ero diretta nel senso opposto a quella di marcia del ragazzo). Io abito lì. Mi pare di ricordare fosse una vespa bianca. Il ragazzo è caduto a circa 6 metri da me, ho sentito un boato e non so riferire su quali tipo di lesioni abbia subito ma comunque mi sono attivata per soccorrerlo anche se avevo comunque i miei figli in macchina. Altri vicini hanno chiamato i genitori mediante il numero che è stato fornito loro dal ragazzo…..Si in quel periodo c'erano delle buche in strada e in parte anche adesso. Il ragazzo ho visto che mentre percorreva la strada è scivolato su breccia presente in strada;
di fronte vi è un mini-market…si vero, non era segnalata questa sconnessione……. la strada non era illuminata e la circostanza era stata già stata segnalata al almeno un mese CP_1 prima”;
• ha dichiarato:” Io ero a casa. Ho sentito lo schianto e sono uscito dal balcone e Tes_4 dopo sono sceso in strada per soccorrere il ragazzo. Ci sono buche, anche mia moglie vi è caduta dentro una volta, ma non ho visto il momento della caduta. Quando sono uscito il ragazzo era collocato nei pressi del supermercato e percorreva la strada verso Via Giardino
Mallina. Il ragazzo conduceva una vespa bianca”;
6 Orbene, le dichiarazioni rese devono ritenersi intrinsecamente attendibili perché i testi hanno dichiarato quanto avvenuto sotto la loro percezione, specificando le circostanze di tempo e di luogo.
Inoltre, non sono emerse contraddizioni dall'esame complessivo delle dichiarazioni.
Ed invero, dall'istruttoria è emerso, come già anticipato con riferimento all'individuazione del luogo del sinistro, che la teste ha assistito alla caduta del , ed inoltre, tutti i testimoni hanno Tes_3 Pt_1 confermato la presenza di diverse buche non segnalate oltre alla mancanza di illuminazione.
Ed invero, proprio quest'ultima circostanza confermata anche in sede istruttoria dai testi, risulta ulteriormente avvalorata dalla denuncia per non funzionamento del corpo illuminante sito in Via
Arno, presentata al Comune di ed ai Carabinieri in data 17/12/2019, sottoscritta dai CP_1 residenti in [...] (cfr. doc. 4, memoria ex art. 183, CP_1 comma VI, n. 2 c.p.c.di parte attrice).
Le prove orali consentono anche di disattendere la contestazione sollevata da parte convenuta secondo cui non sarebbe chiaro il luogo del sinistro. Ha evidenziato parte convenuta che vi sarebbe discrepanza fra quanto indicato nel referto medico prodotto da parte attrice, in cui è indicato come luogo dell'evento “via Po”, e quanto indicato nell'atto introduttivo, ove si riferisce che la caduta sarebbe avvenuta in “via Arno”. Ebbene, la contestazione non assume un rilievo pregnante ed è priva di concreta rilevanza perché può ritenersi frutto di un errore materiale determinato dalla circostanza che le due vie sono parallele e che proprio in Via Arno è presente un supermercato chiamato “Pomarket”, il ché ha probabilmente ingenerato confusione durante la redazione del referto.
La teste, , ha comunque dichiarato di avere assistito al sinistro oggetto di causa e di Testimone_3 risiedere in Via Arno, ha precisato: “….il ragazzo è caduto proprio alla mia presenza. Preciso che stavo parcheggiando su strada (ero diretta nel senso opposto a quella di marcia del ragazzo). Io abito lì”.
Può quindi dirsi raggiunta prova adeguata sul fatto che il sinistro è avvenuto in via Arno nel periodo temporale indicato in citazione. Quanto al fatto che la caduta sia avvenuta a causa del dissesto stradale
è la teste che posta a distanza di circa 6 metri, ha visto cadere il ragazzo sulla breccia (breccia Tes_3 presente nella foto in atti unitamente alla buca descritta dal padre). Che poi il ragazzo non fosse proprio vicino alla buca questo è compatibile, secondo massime di esperienza, alla dinamica dell'evento per come emersa nel corso dell'istruttoria. È infatti verosimile che il motorino, prima di scivolare a terra, abbia percorso qualche metro e che a causa del manto stradale ricoperto di breccia, sia il ciclomotore che il conducente abbiano percorso una ulteriore distanza. Nella specie,
l'indicazione di circa 5 metri fornita dal padre è quindi realistica con l'accadimento e non è neanche indice di una velocità elevata, a differenza di quanto presunto dal CP_1
7 Non v'è, invece alcuna valida prova – che il avrebbe dovuto fornire – di circostanze che CP_1 portino ad escludere il nesso causale tra cosa ed evento (e dunque integranti il caso fortuito) oppure che evidenzino un concorso di colpa del danneggiato (scarsa illuminazione, evento occorso in orario serale, breve distanza tra dissesto e punto di quiete del veicolo e del conducente).
In merito ai pregiudizi derivati dal sinistro, la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato che “lo stato di malattia lamentato da Parte attrice è in rapporto causale con il sinistro per cui è causa”, riconoscendo al un danno biologico pari al 7%. CP_2
La C.T.U. medico legale ha acclarato che l'attore ha subito un danno biologico, da intendersi come compressione dell'integrità psico-fisica, consistito in “postumi permanenti ed in particolare derivanti da modesti esiti di frattura piatto tibiale gamba sn trattata tramite osteosintesi con viti ancora in situ consistenti in lieve deficit alla flessione gamba sn. esiti cicatriziali chirurgici gamba sn a modesta incidenza estetica”, con un'incapacità biologica temporanea pari a 42 (quarantadue) giorni di totale al 100%, periodo comprendente il ricovero e il divieto di carico sull'arto, di 20 (venti) giorni di parziale al 75%, per l'effettuazione di un parziale recupero funzionale e di 20 (venti) giorni di parziale al 50% necessari al recupero funzionale completo.
L'evidenziato quadro patologico, eziologicamente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in giudizio, giustifica i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che si condividono, in quanto basati su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Conclusivamente quindi, nel caso di specie, per il ristoro del danno non patrimoniale complessivo, spetta all' attore, che all'epoca del sinistro l'attore aveva l'età di anni 17), la somma di euro 24.829,00 di cui:
• 16.824,00 a titolo di danno non patrimoniale calcolata in applicazione delle più accreditate tabelle SI (già calcolato l'aumento per la sofferenza, in misura percentuale media, per come indicato in tabella, non ritenendosi sussistenti circostanze tali da comportare una diversa valutazione del danno, in aumento o in diminuzione);
• euro 7.705,00 per il danno temporaneo;
• euro 300,00 per spese mediche documentate.
Sull'importo totale dovuto a titolo di risarcimento devalutato alla data del sinistro (24.12.2019) - anche per le spese comunque sostenute in data prossima al sinistro - sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
8 Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
In base ai suddetti calcoli risulta che al 24.12.2019 – ed in data prossima per le spese mediche - spettava la somma di euro 20.917,44 che rivalutata anno per anno e con gli interessi legali è pari ad euro 27.346,47.
Nulla da riconoscere all'attore a titolo di personalizzazione in assenza di allegazione e prova di circostanze idonee ad incidere in maggiore superiore sul danno dinamico- relazionale.
Le spese di lite relativamente al rapporto principale sono liquidate sulla scorta del “decisum” sui valori minimi, attesa la natura e complessità della causa, salvo che sui valori medi per la fase istruttoria.
Le spese di CTU medico-legale sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1640/2021, così provvede:
• dichiara la responsabilità del in relazione al sinistro che ha Controparte_1 coinvolto il 24.12.2019 ; Parte_1
• liquida in complessivi € 27.346,47 (somma già rivalutata con interessi legali) il danno subito da e per l'effetto, condanna il al Parte_1 Controparte_1 pagamento della predetta somma in favore dell'attore;
• condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, liquidate in euro 3.809,00 oltre accessori come per legge;
Parte_1
• pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Enna, 3.11.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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