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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10120/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. APUZZO ALESSIA che la rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenti conclusioni congiunte Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in PAOLA (CS) il 21.09.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PAOLA (CS) (atto n. 106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 Per_2
il 18/06/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 17129/2022 del 21.11.2022.
Con ricorso depositato il 06.06.2024, parte ricorrente, previa conferma dell'assegnazione della casa coniugale al sig. chiedeva dichiararsi e confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, Pt_1
con collocazione prevalente, quanto a , presso la madre e, quanto a presso il padre;
Per_2 Per_1
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite madre - minore enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, infine, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della Pt_1
figlia pari a 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025.
In data 29.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con diritto – Persona_3
dovere del padre di vedere – tenere con sé la minore secondo le modalità enunciate in sede di memoria di costituzione;
chiedeva disporsi a carico del sig. n contributo al mantenimento della figlia Pt_1
pari a € 500,00 mensili, oltre all'obbligo di contribuire in modo paritetico alle spese Per_2
straordinarie; chiedeva, poi, disporsi che il sig. consentisse al figlio di continuare a Pt_1 Per_1 vivere presso l'abitazione a lui assegnata sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso ed eventualmente della guarigione dalla propria disabilità (fermo, in ogni caso, l'onere di continuare a versare il mantenimento in modo diretto in ragione dei periodi di permanenza presso l'ex casa coniugale o presso la madre); in subordine, chiedeva disporsi che il sig. ersasse in Pt_1
favore del figlio un contributo al mantenimento pari ad € 600,00 mensili, oltre alle spese Per_1
relative al canone di locazione eventualmente sostenuto da chiedeva, inoltre, disporsi che il Per_1 sig. i sostituisse integralmente alla sig.ra nel pagamento dell'imposta dovuta a titolo Pt_1 CP_1 di plusvalenza immobiliare relativa alla vendita dell'attività commerciale cessata;
chiedeva, infine, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad € Pt_1
200,00 mensili.
Con ordinanza del 29.1.2025, il Giudice Relatore, lette le istanze depositate dalle parti, revocava l'udienza del 29.1.2025 ed assegnava alle parti termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 17.2.2025 per il deposito delle note di trattazione scritta.
Rispettivamente, in data 12.2.2025 e 13.2.2025, provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti le conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti tramite il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Esso, infatti, risulta confacente ai bisogni della prole minorenne, nonché a quelli della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PAOLA (CS) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONFERMA l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre Per_2
residente in Paola (CS), alla Via San Miceli;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé durante tutti i ponti scolastici nonché Per_2
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 22/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/01, nonché tutto il periodo delle vacanze pasquali;
durante le vacanze estive starà con il papà per almeno sei Per_2
settimane, anche non consecutive ma comunque con periodi non inferiori alle 2 settimane per volta e di cui uno almeno di 3 settimane, da determinare e comunicare alla madre entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno. In ogni altra occasione su accordo tra i genitori anche per brevi periodi durante l'anno scolastico, sempre nel rispetto degli impegni scolastici della bambina ed, eventualmente, senza che la stessa si debba allontanare dall'attuale residenza ma recandosi il padre presso di lei e facendosi carico dell'ospitalità e cura della bambina durante la permanenza in Calabria. In ogni caso, il sig.
i impegna a far visita a o a portarla con sé non meno di quattro volte l'anno; Pt_1 Per_2
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia erogando in Parte_1 Per_2
favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, Controparte_1
l'importo complessivo di € 450,00 (diconsi € quattrocentocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese extra, scolastiche, mediche e sportive come da noto protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori concordano altresì che l'integrale importo a titolo di assegno unico per verrà erogato in favore della sig.ra ed il sig. conferma di volervi rinunciare;
Per_2 CP_1 Pt_1 parimenti l'integrale importo a titolo di assegno unico per verrà erogato in favore del sig. Per_1
la sig.ra conferma di volervi rinunciare;
Pt_1 CP_1
DISPONE che, quanto al figlio studente maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
e dimorante presso l'abitazione del padre sita in Susa (TO), Via Fratelli Vallero n.31, il padre si faccia carico in modo diretto del suo mantenimento oltre che del pagamento del 50%, delle spese extra, scolastiche, mediche e sportive come da noto protocollo del Tribunale di Torino fintantochè lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. DÀ ATTO che, qualora il sig. anche prima che sia divenuto autonomo Pt_1 Per_1
economicamente, decidesse di diversamente disporre della propria abitazione di Via Fratelli Vallero
n. 31, si impegnerà a rinvenire secondo il suo prudente apprezzamento ed in accordo con Per_1
altra collocazione abitativa per il figlio nel centro urbano di Susa (TO), avente caratteristiche tali da consentirgli di vivere dignitosamente, con accollo di costi ed oneri a suo carico sino a quando il figlio non sarà autonomo e/o comunque non abbia proprie disponibilità economiche;
.
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale al sig. ; Parte_1
DÀ ATTO della rinuncia da parte della sig.ra alla domanda volta al riconoscimento Controparte_1
di assegno divorzile;
DÀ ATTO che, a definizione dell'impegno assunto dal sig. in sede di separazione relativo Pt_1 alla compartecipazione nel pagamento delle imposte 2022 inerenti l'attività commerciale cessata di cui era titolare la sig.ra il sig. si impegna a versare in favore dell'ex coniuge la CP_1 Pt_1 somma di € 8.250 (7.500 + 10% a titolo di concorso nella maggiorazione richiedenda dall'Agenzia delle Entrate) in n. 60 rate mensili dell'importo di € 137,50 cadauna con decorrenza dall'avvio del richiedendo piano di rateizzazione successivo al ricevimento del primo avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate. In aggiunta alla suddetta somma, il sig. verserà - nelle stesse Pt_1
modalità di cui sopra – l'importo relativo al 50% degli interessi che verranno richiesti con l'avviso bonario predetto, somme di cui attualmente non è possibile determinare l'importo. La restante somma dovuta all'erario per sorte capitale, residui interessi e restanti maggiorazioni è posta a carico della sig.ra A fronte del regolare versamento della somma di € 8.250 oltre al 50% dei richiedendi CP_1
interessi, la sig.ra non avrà null'altro a pretendere dal sig. n relazione al pagamento CP_1 Pt_1
delle imposte per l'anno fiscale 2022 relative all'esercizio commerciale cessato;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere così definito ogni questione di natura patrimoniale fra di loro nascente in relazione e conseguenza del matrimonio e di non avere più null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a ritirare, a propria cura e spese, entro e non oltre il CP_1
31.03.2025 la documentazione riposta nel magazzino di proprietà dei genitori del sig. previo Pt_1
accordo con il sig. Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cooperare ed a supportare l'ex coniuge nella gestione CP_1
del figlio cercando, laddove possibile di concordare – telefonicamente – una linea educativa Per_1 comune con l'ex marito, finalizzata a risolvere la crisi attualmente esistente tra il sig. ed il Pt_1
figlio, per la cui risoluzione tanto il sig. quanto il figlio si devono adoperare Pt_1 Per_1
fattivamente; COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10120/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. APUZZO ALESSIA che la rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenti conclusioni congiunte Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in PAOLA (CS) il 21.09.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PAOLA (CS) (atto n. 106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 Per_2
il 18/06/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 17129/2022 del 21.11.2022.
Con ricorso depositato il 06.06.2024, parte ricorrente, previa conferma dell'assegnazione della casa coniugale al sig. chiedeva dichiararsi e confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori, Pt_1
con collocazione prevalente, quanto a , presso la madre e, quanto a presso il padre;
Per_2 Per_1
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite madre - minore enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva, infine, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento della Pt_1
figlia pari a 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025.
In data 29.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con diritto – Persona_3
dovere del padre di vedere – tenere con sé la minore secondo le modalità enunciate in sede di memoria di costituzione;
chiedeva disporsi a carico del sig. n contributo al mantenimento della figlia Pt_1
pari a € 500,00 mensili, oltre all'obbligo di contribuire in modo paritetico alle spese Per_2
straordinarie; chiedeva, poi, disporsi che il sig. consentisse al figlio di continuare a Pt_1 Per_1 vivere presso l'abitazione a lui assegnata sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso ed eventualmente della guarigione dalla propria disabilità (fermo, in ogni caso, l'onere di continuare a versare il mantenimento in modo diretto in ragione dei periodi di permanenza presso l'ex casa coniugale o presso la madre); in subordine, chiedeva disporsi che il sig. ersasse in Pt_1
favore del figlio un contributo al mantenimento pari ad € 600,00 mensili, oltre alle spese Per_1
relative al canone di locazione eventualmente sostenuto da chiedeva, inoltre, disporsi che il Per_1 sig. i sostituisse integralmente alla sig.ra nel pagamento dell'imposta dovuta a titolo Pt_1 CP_1 di plusvalenza immobiliare relativa alla vendita dell'attività commerciale cessata;
chiedeva, infine, disporsi a carico del sig. un contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad € Pt_1
200,00 mensili.
Con ordinanza del 29.1.2025, il Giudice Relatore, lette le istanze depositate dalle parti, revocava l'udienza del 29.1.2025 ed assegnava alle parti termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 17.2.2025 per il deposito delle note di trattazione scritta.
Rispettivamente, in data 12.2.2025 e 13.2.2025, provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti le conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti tramite il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Esso, infatti, risulta confacente ai bisogni della prole minorenne, nonché a quelli della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PAOLA (CS) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONFERMA l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre Per_2
residente in Paola (CS), alla Via San Miceli;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé durante tutti i ponti scolastici nonché Per_2
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 22/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/01, nonché tutto il periodo delle vacanze pasquali;
durante le vacanze estive starà con il papà per almeno sei Per_2
settimane, anche non consecutive ma comunque con periodi non inferiori alle 2 settimane per volta e di cui uno almeno di 3 settimane, da determinare e comunicare alla madre entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno. In ogni altra occasione su accordo tra i genitori anche per brevi periodi durante l'anno scolastico, sempre nel rispetto degli impegni scolastici della bambina ed, eventualmente, senza che la stessa si debba allontanare dall'attuale residenza ma recandosi il padre presso di lei e facendosi carico dell'ospitalità e cura della bambina durante la permanenza in Calabria. In ogni caso, il sig.
i impegna a far visita a o a portarla con sé non meno di quattro volte l'anno; Pt_1 Per_2
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia erogando in Parte_1 Per_2
favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, Controparte_1
l'importo complessivo di € 450,00 (diconsi € quattrocentocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese extra, scolastiche, mediche e sportive come da noto protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori concordano altresì che l'integrale importo a titolo di assegno unico per verrà erogato in favore della sig.ra ed il sig. conferma di volervi rinunciare;
Per_2 CP_1 Pt_1 parimenti l'integrale importo a titolo di assegno unico per verrà erogato in favore del sig. Per_1
la sig.ra conferma di volervi rinunciare;
Pt_1 CP_1
DISPONE che, quanto al figlio studente maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
e dimorante presso l'abitazione del padre sita in Susa (TO), Via Fratelli Vallero n.31, il padre si faccia carico in modo diretto del suo mantenimento oltre che del pagamento del 50%, delle spese extra, scolastiche, mediche e sportive come da noto protocollo del Tribunale di Torino fintantochè lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. DÀ ATTO che, qualora il sig. anche prima che sia divenuto autonomo Pt_1 Per_1
economicamente, decidesse di diversamente disporre della propria abitazione di Via Fratelli Vallero
n. 31, si impegnerà a rinvenire secondo il suo prudente apprezzamento ed in accordo con Per_1
altra collocazione abitativa per il figlio nel centro urbano di Susa (TO), avente caratteristiche tali da consentirgli di vivere dignitosamente, con accollo di costi ed oneri a suo carico sino a quando il figlio non sarà autonomo e/o comunque non abbia proprie disponibilità economiche;
.
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale al sig. ; Parte_1
DÀ ATTO della rinuncia da parte della sig.ra alla domanda volta al riconoscimento Controparte_1
di assegno divorzile;
DÀ ATTO che, a definizione dell'impegno assunto dal sig. in sede di separazione relativo Pt_1 alla compartecipazione nel pagamento delle imposte 2022 inerenti l'attività commerciale cessata di cui era titolare la sig.ra il sig. si impegna a versare in favore dell'ex coniuge la CP_1 Pt_1 somma di € 8.250 (7.500 + 10% a titolo di concorso nella maggiorazione richiedenda dall'Agenzia delle Entrate) in n. 60 rate mensili dell'importo di € 137,50 cadauna con decorrenza dall'avvio del richiedendo piano di rateizzazione successivo al ricevimento del primo avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate. In aggiunta alla suddetta somma, il sig. verserà - nelle stesse Pt_1
modalità di cui sopra – l'importo relativo al 50% degli interessi che verranno richiesti con l'avviso bonario predetto, somme di cui attualmente non è possibile determinare l'importo. La restante somma dovuta all'erario per sorte capitale, residui interessi e restanti maggiorazioni è posta a carico della sig.ra A fronte del regolare versamento della somma di € 8.250 oltre al 50% dei richiedendi CP_1
interessi, la sig.ra non avrà null'altro a pretendere dal sig. n relazione al pagamento CP_1 Pt_1
delle imposte per l'anno fiscale 2022 relative all'esercizio commerciale cessato;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere così definito ogni questione di natura patrimoniale fra di loro nascente in relazione e conseguenza del matrimonio e di non avere più null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a ritirare, a propria cura e spese, entro e non oltre il CP_1
31.03.2025 la documentazione riposta nel magazzino di proprietà dei genitori del sig. previo Pt_1
accordo con il sig. Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cooperare ed a supportare l'ex coniuge nella gestione CP_1
del figlio cercando, laddove possibile di concordare – telefonicamente – una linea educativa Per_1 comune con l'ex marito, finalizzata a risolvere la crisi attualmente esistente tra il sig. ed il Pt_1
figlio, per la cui risoluzione tanto il sig. quanto il figlio si devono adoperare Pt_1 Per_1
fattivamente; COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.