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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9333 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, cui è stato riunito R.G. n. 21/2024, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 c.p.c.”, vertente TRA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese, giusta mandato in atti dall'Avv. Maria C.F._2
D'Elia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Eboli (SA) alla Via Riccardo Romano n. 4; Nonché
, C.F. , , C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
e C.F. C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele C.F._5
Turi presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Eboli (SA) alla via XXIV Maggio n. 10; Opponenti E
, C.F. , e Controparte_1 C.F._6 CP_2
, C.F. , quali procuratori di loro stessi, domiciliati in
[...] C.F._7
Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Lettere n. 32, presso lo studio dell'Avv. CP_1
;
[...]
Opposti CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea contestava la legittimità del precetto del 13.12.2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 14.723,07, oltre spese di precetto e interessi maturandi, in forza di ordinanza assegnazione somme del 29.04.2023, resa nel procedimento iscritto presso l'Intestato Tribunale con RGE n. 866/2016, ove veniva accertato il credito complessivamente vantato dai convenuti sulla scorta di titoli giudiziali (costituiti da D.I. n. 28/2006; sentenza n. 45/2009; sentenza n. 4174/2015 tutti resi dal Tribunale di Salerno). Premessi brevi cenni in fatto, gli attori rappresentavano che la pretesa creditoria avanzata dalla controparte derivava da crediti vantati originariamente nei confronti del proprio genitore, , deceduto nelle Persona_1 more del procedimento di pignoramento presso terzi e, tuttavia, affermavano la propria carenza di legittimazione in ordine alla richiesta di pagamento formulata a proprio carico, avendo rinunciato all'eredità paterna in data 12/07/2022, quanto a , ed in Parte_2 data 04/08/2022, quanto a nell'interesse anche dei loro discendenti. Parte_1
Concludevano, pertanto, domandando all'adito Tribunale di “-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
-nel merito dichiarare che parte opponente nulla deve agli Avv. e CP_1
in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e CP_2 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto azionato nei confronti delle Sigg.re e Parte_2
, nonché dei loro discendenti, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-condannare Parte_1
l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”. 1.1 Con propria memoria, si costituivano gli opposti che contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e lamentavano l'infondatezza del motivo di doglianza proposto. In dettaglio, affermavano che le opponenti erano eredi a pieno titolo del de cuius,
, avendo compiuto atti riconducibili all'accettazione tacita dell'eredità, ai Persona_1 sensi e agli effetti dell'art. 476 c.c., per aver sottoscritto un accordo transattivo al fine di transigere bonariamente una lite ed effettuato il pagamento pattuito. Puntualizzavano, pertanto, che non avesse alcuna efficacia la rinuncia all'eredità successivamente intervenuta, di talché la domanda attorea dovesse rigettarsi e disporsi condanna della controparte al pagamento delle spese del presente giudizio. 1.2 Delibata e sommariamente rigettata in sede di verifiche preliminari l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, si riuniva alla presente causa, in data 12.06.2024, giudizio incardinato successivamente presso questo Tribunale iscritto con RG n. 21/24. In tale procedimento, introdotto da parte degli altri eredi di (segnatamente Persona_1 la moglie e gli altri figli), veniva articolato il medesimo motivo di censura dell'atto di precetto ivi spiegato, avendo le parti opponenti del giudizio riunito dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa azionata col precetto per aver rinunciato all'eredità del de cuius (rectius “a) la sig.ra ha rinunciato all'eredità Parte_5 con atto del 22.12.2023 -Tribunale di Salerno Ufficio Volontaria Giurisdizione, R.G. n.2387/2023 cron. n. 5274/2023 (All.to n.01); b) i sigg. e hanno rinunciato Parte_3 Parte_4 all'eredità con atto del 06/10/2022 - Tribunale di Salerno Ufficio Volontaria Giurisdizione, R.G. n.2341/2022 cron. n.6664 rep. n.217”). Ancora, lamentavano la temerarietà della lite e concludevano per la vittoria delle spese giudiziali.
1.3 Istruita la causa con produzione documentale di parte, veniva rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 11.06.2025 e, quindi, trattenuta a sentenza.
2. Tanto premesso in punto di fatto, venendo a scandagliare nel merito l'an dell'intentata esecuzione, mette conto puntualizzare come gli attori instino, in buona sostanza, per una pronuncia dichiarativa di inesigibilità della obbligazione pecuniaria a proprio carico assumendo di non poter essere considerati affatto debitori degli odierni precettanti e, dunque, carenti di legittimazione passiva. Segnatamente, rappresentano di essere estranei all'asse ereditario di per aver formalizzato rinuncia all'eredità Persona_1 del de cuius proprio a causa della situazione debitoria da quello maturata in vita. Evidenziano, altresì, che i convenuti erano parimenti edotti della loro volontà di non accettare l'eredità e che il pagamento transattivo contestato veniva, nei fatti, reso con denaro non appartenente all'asse ereditario, essendo stato eseguito quale mero adempimento del terzo ai sensi e agli effetti dell'art. 1180 c.c., peraltro da parte di soggetto estraneo. Di contro, gli opposti affermano di aver legittimamente azionato la pretesa de qua, in ragione del fatto che le controparti avrebbero compiuto atti qualificabili ai sensi dell'art 476 c.c. come di accettazione tacita dell'eredità, avendo eseguito un pagamento transattivo al fine di comporre bonariamente una lite scaturente da altro titolo giudiziale vantato nei confronti del de cuius degli opponenti, i.e. sentenza n. 82/2020 emessa dal Tribunale di Salerno. La parte, infatti, espone che in data 17.06.2022 interveniva tra le parti in causa una scrittura privata con cui gli odierni attori si dichiaravano eredi dell'avente causa e pattuivano di transigere la lite insorgente, stabilendo altresì le modalità del pagamento dovuto, in seguito eseguito in “quattro tranches ed alle date così come concordate nella scrittura privata, con bonifico della – filiale di Eboli e nella causale viene riportato Controparte_3
“…tranche accordo firmato il 17/6/2022 Eredi ”. Pertanto, i convenuti insistono Persona_1 nel dedurre che gli allegati atti di rinuncia all'eredità fossero del tutto privi di effetto. Tanto premesso in punto di fatto, venendo a scandagliare il merito della domanda attorea deve anzitutto delinearsi il quadro normativo e interpretativo di riferimento in materia di accettazione tacita dell'eredità e di atti che, invece, il chiamato può compiere senza assumere la relativa qualità di erede. Va preliminarmente osservato che l'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.:
“L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”) può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, trattandosi di un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. La Suprema Corte è più volte intervenuta sul punto statuendo che "l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede" (Cass. n. 5569/2021); che "l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità" (Cass. n. 15663/2020); ed ancora che "in tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del "de cuius" ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede" (Cass. n. 14666/2012). Non costituiscono atti di accettazione tacita dell'eredità, gli atti meramente conservativi, che possono essere eseguiti anche dal chiamato all'eredità, prima dell'accettazione, a norma dell'art. 460 c.c. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3492 del 09/11/1974; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14666 del 27/08/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17535 del 2016). Infatti, non potrebbe qualificarsi come accettazione tacita dell'eredità, l'atto meramente conservativo, compiuto nell'ambito dell'art. 1180 c.c., quale adempimento del terzo, se il pagamento venga reso con denaro proprio del chiamato all'eredità e non già con beni appartenenti all'asse ereditario. Ciò premesso in punto di diritto, va accertato se nella specie, a fronte delle allegazioni versate in atti, si possa considerare intervenuta l'accettazione tacita dell'eredità con la transazione bonaria del 17.06.2022 ed i successivi pagamenti effettuati, ovvero se gli stessi abbiano adempiuto l'obbligazione scaturente da titolo giudiziale diverso da quello ivi considerato in qualità di terzi, risultando, quindi, carenti di legittimazione passiva per il credito controverso. Giova rammentare che l'indagine relativa all'accettazione tacita deve essere effettuata dal giudice di merito, caso per caso, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie, tenendo conto di molteplici fattori, tra i quali quelli della natura e dell'importanza, nonché della finalità degli atti di gestione, che siano stati compiuti dal chiamato (cfr. Cassazione civile n. 12753/1999). In modo costante, si afferma che per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Ai fini del riscontro dell'asserita accettazione tacita dell'eredità, in dipendenza del principio semel heres, semper heres, idonea a render nulla e, comunque, priva di effetti l'operata rinuncia all'eredità opina, innanzitutto, la circostanza che il pagamento transattivo richiamato dagli opposti origini da un accordo transattivo trasposto nella scrittura privata del 17.06.2022 con cui gli eredi di si impegnavano a versare agli avvocati Persona_1 Controparte_1
e “la complessiva somma di euro 2.000,00 a completa soddisfazione delle pretese Controparte_2 tutte dagli stessi vantate in merito alla sentenza n. 82/2020 ed al conseguenziale atto di precetto notificato”. Invero, gli indici da cui desumere il compimento di atti giuridici come eredi del de cuius sono costituiti da: il pagamento transattivo che riguardava il pregresso debito, costituito dalle spese di lite del giudizio conclusosi con sentenza recante n. 82/20, eseguito solamente dopo l'intimazione della sentenza stessa e dell'atto di precetto in data 28.03.22, nonché il fatto che ambedue (contemporaneamente) siano stati notificati agli odierni attori non in proprio ma nella qualità di eredi del defunto. Inoltre, nella causale dei bonifici effettuati a favore degli odierni opposti si dà conto non soltanto di un mero atto di pagamento, ma di una "tranche accordo firmato il 17.06.22 da eredi , ovvero di un atto transattivo Persona_1 che poteva essere compiuto soltanto da chi si ritenesse e si presentasse quale erede, essendo l'erede l'unico legittimario a transigere, e non già un terzo non qualificato. L'accordo in parola, depositato da parte opposta, può, invero, qualificarsi quale tacitazione transattiva delle pretese dei creditori, essendo evidente che una transazione riguardante il suddetto debito ereditario non può essere posta in essere se non da colui che agisce quale erede, non avendo altrimenti alcun titolo per transigere l'obbligazione altrui. Benché le odierne parti opponenti avessero dichiarato nell'accordo “senza assunzione di responsabilità alcuna avendo provveduto a depositare presso il Tribunale di Salerno istanza per rinunciare all'eredità del de cuius a solo scopo transattivo, si impegnano e si obbligano”, in concreto Persona_1 gli attori venivano concordemente individuati quali eredi del defunto in più parti del testo pattuito ed esprimevano una volontà propria di colui che agisce come erede e non già come terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c., trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione. In buona sostanza, la condotta osservata dagli opponenti con l'accordo del 17.06.2022 prima e coi pagamenti resi poi appare palesemente incompatibile con la dichiarazione di voler rinunciare all'eredità configurandosi come comportamento concludente chiaramente integrante accettazione tacita dell'eredità, dacché consegue che gli opposti abbiano legittimamente intimato i precetti impugnati nei confronti di coloro che rivestono la qualità di eredi di . Persona_1
La domanda attorea non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, e dal rigetto della stessa discende anche l'assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. 3. Non resta che regolamentare le spese di lite che, attese le peculiarità in fatto riscontrante e tenuto conto delle ondivaghe posizioni interpretative espresse in seno tanto alla giurisprudenza di merito, quanto a quella di legittimità, si ritiene equo disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 20.06.25
Il Giudice Alessia Pecoraro