Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 3425/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3425/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Scavone Parte_1 parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 9 gennaio 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 19 aprile 2024 parte ricorrente espone che:
- è stato assunto dalla convenuta con decorrenza dal 13 luglio 2023, come risulta dalla lettera di assunzione1 e dalla comunicazione al centro per l'impiego2, con inquadramento di livello 6, CCNL Turismo Confcommercio, mansione di barista;
- ha sempre svolto le mansioni di barman unico, addetto alla preparazione e creazione di cocktails e long drink e si è occupato del rapporto con i fornitori, degli ordini delle merci;
1
- gli orari di apertura al pubblico del locale erano dalle 17,00 alle ore 2,00 e nei week end fino alle 3,00, peraltro, il ricorrente e gli altri addetti iniziavano il lavoro un'ora prima dell'apertura e lo concludevano un'ora dopo la chiusura;
- nel corso del rapporto di lavoro le retribuzioni sono state corrisposte in modo sporadico e con piccoli acconti;
- con lettera in data 16 gennaio 20243 gli è stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo causa mancanza lavoro;
- sulla base delle mansioni svolte il ricorrente ha diritto ottenere il riconoscimento del IV livello del CCNL applicato, inoltre, ha diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte nonché delle ore di straordinario non riconosciute;
- il licenziamento intimato, che è stato tempestivamente impugnato4, è illegittimo poiché l'attività lavorativa della convenuta è proseguita.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II
Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
… sono stato collega del ricorrente, abbiamo lavorato nello stesso periodo, io sono stato licenziato, e lui ha ancora lavorato per un po' dopo di me, poi anche il suo rapporto è cessato ma non so se sia stato licenziato o se si sia dimesso. L'attività prosegue tuttora, io lo so perché abito lì vicino e li vedo lavorare. L'attività in questione era un cocktail bar;
di fatto io con il Per_1 siamo stati i fondatori e dell'attività, intorno a maggio 2023; il è arrivato in quel periodo, noi cercavamo un barman Parte_1 abbiamo fatto vari colloqui lui ci è piaciuto e lo abbiamo preso. Nel bar lavoravamo io, il e un'altra signora YN, di Parte_1 cui non ricordo il cognome. Noi tre avevamo mansioni diverse, io e la YN facevamo cose simili, ad es preparazione cibi e servizio ai tavoli. Il ricorrente invece faceva la preparazione e la creazione di cocktail, gestiva la cassa, seguiva i fornitori nel senso che faceva gli ordini;
il ricorrente era assolutamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni, lui aveva le chiavi del locale. Il aveva già lavorato come barman, aveva esperienza nei Parte_1 cocktail.
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Il locale apriva al pubblico alle ore 18, e chiudeva nei giorni feriali alle 2,00 del mattino e nel weekend alle 3,00. Il lunedì era l'unico giorno di chiusura. Il nostro orario però era più ampio in quanto arrivavamo circa alle 16,30/17,00 per la preparazione e le pulizie e finivamo circa 1 o 2 ore dopo la chiusura per sistemare il locale. La situazione dei pagamenti dei nostri stipendi era penosa nel senso che c'erano acconti anche di modesta entità Attualmente il bar è ancora aperto ma ha cambiato impostazione è appunto un bar non è più un cocktail bar, quindi, apre al mattino e chiude nel pomeriggio, di fatto segue gli orari del mercato. (teste udienza 9 gennaio 2025); Testimone_1
… Il ricorrente lo conosco perché quando la convenuta ha iniziato l'attività io ho partecipato ai colloqui per la selezione del personale, mi pare che fosse nel 2023, non ricordo bene il mese;
l'amministratore che faceva i colloqui era . Persona_2 Il ricorrente è poi stato il soggetto scelto all'esito dei colloqui. La mansione che si ricercava era quella di barman, il ricorrente era preparato, aveva un'esperienza pregressa, in particolare si cercava una persona in grado di gestire il bancone, creare e preparare cocktail e occuparsi dell'approvvigionamento, anche in termini di scelta dei fornitori e delle merci. Oltre al ricorrente lavoravano lì il sig e una Testimone_1 signora di cui non ricordo il nome. Io poi ho frequentato con una certa costanza il locale, che apriva nel pomeriggio, verso le 16,30/17,00 e chiudeva tardi verso le 2,00; c'era un solo giorno di chiusura, ma non ricordo quale fosse. Il ricorrente non lavora più lì, so che ha avuto una situazione critica con la società, nel senso che c'erano problemi di pagamento degli stipendi, so che il rapporto è cessato, ma non ne conosco le modalità. Il locale però ha continuato la sua attività io lo vedo tuttora aperto, però ha cambiato tipo di attività perché apre al mattino presto e chiude alla sera. (teste , udienza 9 gennaio 2025). Testimone_2
III
All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze testimoniali, di quelle documentali e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni la società convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il
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giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione della lettera di assunzione5, delle buste paga6, della comunicazione al Centro per l'Impiego7, della lettera di licenziamento8;
- i testi escussi hanno concordemente confermato i fatti costitutivi della domanda, in particolare: a) le mansioni svolte dal ricorrente come barman addetto alla creazione e preparazione di cocktails, nonché la sua pregressa esperienza lavorativa e la totale autonomia esecutiva;
b) gli orari così come allegati in ricorso, ivi comprese le ore supplementari e straordinarie;
c) la prosecuzione dell'attività anche successivamente al licenziamento;
- l'art 54 del CCNL applicato9, con riferimento al 4° livello stabilisce che appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva … svolgono mansioni specifiche … che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: … Pt_2
- l'art. 2103 cc, prevede che, qualora ore svolga mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi;
- alla luce dei riscontri istruttori riportati, si ritiene che i fattori che secondo il Ccnl caratterizzano il quarto livello, contraddistinguano le mansioni svolte dal ricorrente;
- infatti, è emerso che … Il ricorrente invece faceva la preparazione e la creazione di cocktail, gestiva la cassa, seguiva i fornitori nel senso che faceva gli ordini;
il ricorrente era assolutamente autonomo n ento delle proprie mansioni, lui aveva le chiavi del locale. Il aveva già Parte_1 lavorato come barman, aveva esperienza nei cocktail ( izione di;
La mansione che si ricercava era quella di barman, il Testimone_1 ricorrente era preparato, aveva un'esperienza pregressa, in particolare si cercava una persona in grado di gestire il bancone, creare e preparare cocktail e occuparsi dell'approvvigionamento di scelta dei fornitori e delle merci (cfr. deposizione di ); Testimone_2
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- peraltro, è la stessa società datrice che, illustrando l'attività sul proprio sito internet, valorizza le mansioni e il ruolo del ricorrente nei seguenti termini Il nostro talentuoso barman, Pt_1 è il custode dei segreti della mixology, un vero artigiano nell'arte dei cocktail. La sua passione e dedizione emergono in ogni creazione, trasformando ogni bevanda in un'opera d'arte liquida…10;
- si ritiene, quindi, che le mansioni svolte in modo continuativo dal ricorrente integrino gli elementi caratterizzanti il quarto livello, così come descritti dal CCNL applicato;
- analogamente, l'istruttoria testimoniale ha confermato le allegazioni svolte in ricorso anche con riferimento all'orario di lavoro e alla prestazione lavorative supplementari e straordinarie;
- con riferimento al licenziamento è sufficiente rilevare che l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo spetta al datore di lavoro11, parte convenuta rimanendo contumace non ha assolto a tale onere;
- pertanto, il licenziamento intimato è dichiarato illegittimo e la società convenuta è condannata al pagamento dell'indennità ex art. 3, comma 1, e 9 dlgs 23/15, nella misura di tre mensilità in considerazione della ridotta durata del rapporto, inferiore ad un anno, tale indennità è calcolata sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nella misura indicata12, e non contestata, di € 1.590,04 lordi;
- alla luce delle allegazioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo
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applicabile al rapporto (cfr. buste paga e CCNL prodotti), risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione.
In conclusione, si deve ritenere accertato che: a) il ricorrente ha svolto le mansioni di 4° livello del CCNL applicato;
conseguentemente parte convenuta è condannata all'immediato pagamento, dell'importo di €. 15.924,37, lordi di cui € 976,37 a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
b) il licenziamento intimato è dichiarato illegittimo e la società convenuta è condannata al pagamento dell'indennità ex art. 3, comma 1, e 9 dlgs 23/15, nella misura di tre mensilità in considerazione della ridotta durata del rapporto, inferiore ad un anno, tale indennità è calcolata sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nella misura indicata, e non contestata, di € 1.590,04 lordi. IV
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire:
- scaglione: €. 5.2000,00- 26.000,00;
- tutte le fasi processuali;
- valore medi: non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara che il ricorrente ha svolto le mansioni di 4° livello del CCNL applicato, con decorrenza dal 13 luglio 2023 al 31 gennaio 2024; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente della somma di €. 15.924,37, lordi di cui € 976,37 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze;
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dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del 31 gennaio 2024;
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da parte convenuta con lettera in data 16 gennaio 2024;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento favore del ricorrente dell'indennità ex art. 3 dlgs 23/15, pari all'importo di tre mensilità non assoggettate a contribuzione previdenziale dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (quantificata in €. 1.590,04);
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore del ricorrente della somma di €. 5.388,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio.
Torino, 9 gennaio 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 ric. 2 Cfr. doc. 2 ric. 3 Cfr. doc. 3 ric. 4 Cfr. doc. 8 ric. 5 Cfr. doc. 1 ric. 6 Cfr. doc. 7 ric. 7 Cfr. doc. 2 ric. 8 Cfr. doc. 3 ric. 9 Cfr. doc. 6 ric. 10 Cfr. doc. 4 ric. 11 Cfr. art. 5 lg. 604/66. 12 Cfr. pag. 17 ric.