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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 17 giugno 2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. F. Suvilla come da Parte_1
mandato in atti
contro rappresentato e difeso dall'Avv. M. T. Controparte_1
Pomposelli come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione a precetto notificato l'11.10.2024, con il quale il sig. intimava il CP_1
pagamento della somma di € Euro 28.418,89, “oltre le spese di imposta di registro e le successive occorrende, nonché ulteriori compensi in fase esecutiva in forza della sentenza n. 2699/2023 resa in data 09/10/2023 dal Tribunale di Lecce. Con comparsa di risposta del 04.03.2025 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 17.03.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il sig. eccepisce la inefficacia ed invalidità dell'atto di precetto in parte Parte_1
qua.
In particolare, lamenta la illegittimità della somma di cui viene intimato il pagamento, poiché erroneamente conteggiata in misura superiore e maggiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto ai sensi del combinato disposto in sentenza n. 2699/2023 del Tribunale di Lecce e del successivo provvedimento della Corte di Appello di Lecce del 21/05/2024.
Orbene, sul punto occorre chiarire che l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Ne consegue che l'atto di precetto dovrà contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.
Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma
2 eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Cio chiarito, il titolo a base dell'atto di precetto notificato è la sentenza n.
2699/2023, resa in data 09/10/2023 ad esito del giudizio n. R.G. 9619/2016, in forza della quale il sig. veniva condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 4.299,00 annua, dal 2012 fino alla definizione della Controparte_1
domanda di divisione, da maggiorare di interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Detta sentenza veniva successivamente impugnata dall'opponente e nel giudizio di appello, incardinato avanti alla Corte di Appello di Lecce, R.G. n. 958/2023, veniva emesso provvedimento del 21/05/2024 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata “nei limiti del 50% dell'importo per cui è condanna al capo
1) della parte dispositiva dell'impugnata sentenza, e tanto, sia sotto il profilo della manifesta fondatezza dell'impugnazione, alla stregua di una delibazione sommaria dei motivi di appello, sia sotto quello del “periculum”, tento conto della valutazione in termini comparativi della posizione delle parti rispetto al “decisum”.
Pertanto, applicando il criterio di calcolo indicato, al sig. è dovuto per CP_1
ogni anno, a decorrere dal dicembre 2012 a dicembre 2023, l'importo di € 2.149,50 ovverosia il 50% di 4.299,00.
Su tale importo vanno calcolati gli interessi legali dalle singole scadenze
(dicembre di ogni anno) alla data del precetto – 18.09.2024.
Così per l'importo complessivo di € 2.439,66 di cui € 2149,50 capitale ed €
290,16 interessi dal 01.01.2013 al 18.09.2024.
Ne consegue che l'importo precettato è corretto e non affetto da errori (
3 interessi calcolati in precetto € 2.265,53).
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'atto di precetto notificato in data 11.10.2024
2) Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore del sig. che si liquidano in complessive € Controparte_1
1.700,00 di cui € 1.700,00 per competenze oltre rimborso spese generali
IVA e CAP come per legge
. Lecce, 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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