TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa IT SI
a seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 4458/2024, promossa da:
Part
, rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo telematico, Parte_2 dall'Avv. Damiano Ferraro ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Cosenza, Piazza
Fausto e Luigi Gullo, 88
-ricorrente
CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2
funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via
[...] CP_3
Assarotti n. 38
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 18.10.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il , oggi (di seguito, per brevità, Controparte_1 Controparte_1 Cont Cont anche solo “ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2019/2020: dal 19.09.2019 al 30.06.2020 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche - a.s. 2020/2021: dal 16.09.2020 al 30.06.2021 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
La ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del Cont tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza delle CP_1 domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il CP_1 ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro. Cont Il ha inoltre eccepito la prescrizione delle pretese vantate.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Le parti hanno dato atto che la ricorrente è in oggi tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto immessa in ruolo ( v. contratti e stato matricolare).
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito Cont la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che la ricorrente non sia “uscita dal sistema scolastico”.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n.
901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.102024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
1. Con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Cont 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
Cont 3. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal nei confronti della ricorrente, deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè A) dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
Deve tuttavia precisarsi che se l'azione di adempimento si sia prescritta durante la permanenza del rapporto, nessun ristoro può essere chiesto.
3.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
Per quanto riguarda l'a.s. 2015/2016, a mente dell'art. 2 d.P.C.M. 23.9.2015:
“2. Il assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_5 docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_5
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_5 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato”.
Per gli aa.ss. successivi, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”.
E secondo il successivo art. 6:
“3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”.
Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per le somme riferite all'a.s. 2015/2016 la prescrizione è decorsa dall'1.10.2015,
o dal successivo primo giorno di servizio dei ricorrenti, in quell'a.s.; per le somme riferita all'a.s.
2016/2017 dal 30.11.2016 o dal successivo primo giorno di servizio;
per le somme relative agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ognuno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
La ricorrente, nella specie, non ha invocato alcun atto interruttivo della prescrizione con la conseguenza che la stessa deve considerarsi interrotta solo dalla notifica del ricorso introduttivo, effettuata in data 4.11.2024.
Pertanto, devono ritenersi prescritti gli importi maturati a tutto 4.11.2019, e, dunque, quelli Cont riferiti all'a.s. 2019/2020, in cui la ricorrente ha iniziato a lavorare per il in data 19.9.2019 (v. stato matricolare e relativo contratto di lavoro).
4. Conclusivamente, tenuto conto del limite della prescrizione, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta, in relazione all' a.s. 2020/2021 per un totale di 1 a.s. (prescritto il diritto alla carta per l'a.s.
2019/2020). Cont Con riguardo a detto a.s., il va condannato, dunque, all'attribuzione alla ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per l' a.s. oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
5. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della maturata prescrizione del dritto per l'anno
2019/2020, vengono compensate in misura di un mezzo;
per la residua frazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della serialità del contenzioso, e della modestissima Cont attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario. Si deve praticare, inoltre, un aumento del 30% stante la redazione del ricorso così da consentire la ricerca testuale dei documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s. 2020/2021, per un totale di 1 a.s. e, quindi, per complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6 pro tempore, ad assegnare alla ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- dichiara prescritto il diritto della ricorrente ad usufruire della medesima prestazione, in relazione all'anno scolastico 2019/2020;
Compensa in misura di un mezzo tra le parti le spese spese di lite;
- condanna a il , in persona del Controparte_1 CP_7
[...
tempore a rifondere alla ricorrente la residua frazione di spese di lite, frazione che liquida in complessivi € 225 euro, per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente antistatario, oltre rimborso C.U.
Genova, 10/2/2025
IL DI
IT SI