Articolo 144 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 106Articolo 145
Versione
19 maggio 2020
Art. 144. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2 , 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2 , 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.

Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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