Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1218
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità atto per notifica a defunto

    La notifica è stata effettuata correttamente nell'ultimo domicilio del defunto, in quanto gli eredi non avevano comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, come previsto dall'art. 65 del d.p.r. 600/1973. La notifica a mani proprie di un erede è valida in assenza di tale comunicazione.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto per assenza di firma

    La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, applicabile anche ai concessionari.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e insussistenza del presupposto impositivo

    La motivazione dell'avviso è intellegibile. La ricorrente non ha dimostrato l'insuscettibilità dell'immobile a produrre rifiuti, onere che grava sul contribuente per beneficiare di riduzioni o esenzioni.

  • Rigettato
    Nullità della notifica a mezzo posta

    Gli avvisi di recupero tributario possono essere notificati dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale, senza deroghe all'ordinaria disciplina.

  • Rigettato
    Irragionevolezza dell'obbligo di presentazione del reclamo

    La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'obbligo di reclamo ex art. 17 bis d.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1218
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo