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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1218/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2021 depositato il 11/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11054 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11054 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11054 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/ reclamo notificato il 3.11.2020 a Municipia s.p.a., quale concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Corigliano Rossano, indi depositato in data 11.2.2021, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...], il Data nascita_, cod. fisc. CF_Ricorrente_1, residente in [...], impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, intestato a Eredi di Nominativo_1 e notificatole in data 5.10.2020, con il quale veniva contestata l'omessa denuncia inerente la TARI dovuta per gli anni 2015-2016
e 2017 e richiesto l'importo complessivo di euro 283,00 relativamente all'immobile identificato in catasto al foglio Indirizzo_.
Eccepiva parte ricorrente : -1) la nullita' insanabile dell'atto,in quanto emesso nei confronti di un defunto: evidenziava all'uopo che il destinatario dell'atto era Nominativo_1 ,deceduto il Data morte_ e che la comunicazione del decesso era avvenuta in data 27/12/2018 con protocollo 1139/9990, di talchè la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti di tutti gli eredi e non nei confronti del deceduto;
-2) l'inesistenza dell'atto per assenza della firma;
-3) il difetto di motivazione sotto vari aspetti: -mancata indicazione dei criteri adottati per la determinazione della somma richiesta e per la determinazione della sanzione irrogata
;-mancanza del presupposto impositivo,dal momento che l'immobile richiamato non era suscettibile di produrre rifiuti essendo privo di qualsiasi utenza, trattandosi di locale di deposito delle attrezzature agricole del fondo in cui si trovava,fondo che comunque non usufruiva di alcun servizio di raccolta rifiuti;
-4) la insanabile nullità della notifica dell'atto,in quanto effettuata a mezzo posta e mancante di elementi essenziali, trattandosi di accertamento impo-esattivo;-5) la irragionevolezza dell' obbligo di presentazione del reclamo.
*Si costituiva in giudizio Municipia s.p.a.,contestando specificamente i singoli motivi di ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
*Con ordinanza del 22.3.2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, su istanza di parte ricorrente ,che manifestava l'intenzione di valutare l'opportunità di avvalersi della definizione agevolata della pendenza.
*Rifissata udienza di trattazione, si costituiva in data 23.1.2026 il Comune di Corigliano Rossano, evidenziando esser cessato nelle more il rapporto contrattuale con la concessionaria Municipia s.pa.. e riportandosi comunque alle difese da quest'ultima formulate
*In data 28.1.26 parte ricorrente depositava memorie , con le quali,tra l'altro, eccepiva l'inammissibilità della costituzione di parte resistente per vizio di procura ed insisteva ,poi, nei motivi di ricorso.
*In data 30.1.2026 Municipia s.pa. depositava memorie ,confutando l'avversa eccezione inerente la procura ad litem.
*Pertanto all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisone e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato ,stante la infondatezza dei motivi addotti.
*E' infondato il motivo di ricorso sub 1).
L'atto impugnato infatti è intestato non già al defunto Nominativo_1 , ma ai di lui eredi e risulta correttamente notificato nell'ultimo domicilio del defunto. Detta notifica è espressamente prevista dall'art. 65 ultimo comma del d.p.r. 600/1973 ed è efficace nei confronti degli eredi,laddove essi non abbiano, come nella fattispecie, effettuato la comunicazione di cui al secondo comma della stessa norma (“Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale”) , non potendosi ritenere equipollente a tal fine la denuncia di successione.
D'altra parte con la recente ordinanza n. 12964/2024 la Suprema Corte ha precisato che “in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell' art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
Parimenti infondato è il motivo sub 2).
L'atto impugnato risulta firmato per conto della concessionaria Municipia s.pa. con sottoscrizione a stampa dal sig. Nominativo_2 e nel frontespizio dell'atto è espressamente contenuta l'indicazione che quest'ultimo era stato nominato responsabile dell'entrata e dell'attività di accertamento e riscossione con procura speciale notarile del 29.9.2017.
Ebbene, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma
87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile,nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”; disposizione questa applicabile anche qualora l'imposta sia gestita da un concessionario,"purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui al secondo alinea della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87."(cfr.in tal senso, fra le altre Cass.civ.31707/2018).
*Infondato è anche il motivo sub 3) sia per essere chiaramente intellegibile la motivazione dell'avviso impugnato sia per non avere la ricorrente in alcun modo dimostrato la asserita insuscettibilità dell'immobile a produrre rifiuti e quindi la insussistenza del presupposto impositivo.
Tale presupposto , infatti, è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013).
Ciò che rileva, quindi, ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. 21335/2022). *Privo di pregio è il motivo sub 4) .
Come ribadito dalla recentissima ordinanza Cass. Civ. 483/2026 , “non vi sono elementi per ritenere che il legislatore,nell'introdurre l'articolo 29 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2010, seppure abbia previsto che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto, abbia anche inteso introdurre deroghe all'ordinaria disciplina in tema di notificazione postale degli avvisi di recupero tributario che, di conseguenza, possono legittimamente essere notificati dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale “.
*Quanto al motivo sub 5), con riferimento all'obbligo di presentazione del reclamo ex art.17 bis d.lgs.546/1992
( ora abrogato), sarà sufficiente evidenziare che la Consulta ,già chiamata a pronunciarsi sul punto, ne ha ritenuto la legittimità.
*Va,infine, disattesa anche l'eccezione di vizio della procura di parte resistente, sollevata nelle memorie depositate dalla ricorrente in data 28.1.2026 ,peraltro oltremodo tardiva, essendosi Municipia s.pa. costituita sin dall'11.3.2021 . Come evidenziato dalla resistente, la procura, originariamente cartacea ,è stato successivamente scansionata in formato PDF/A, sottoscritta per autentica con firma digitale in formato
CADES (“.p7m”) dall'avvocato nominato e depositata nel fascicolo telematico.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.1 rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Municipia s.p.a., con distrazione al procuratore costituito, liquidandole in euro 188,00,oltre i dovuti accessori di legge .
Il Presidente estensore
NC CI LO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2021 depositato il 11/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11054 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11054 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11054 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/ reclamo notificato il 3.11.2020 a Municipia s.p.a., quale concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Corigliano Rossano, indi depositato in data 11.2.2021, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...], il Data nascita_, cod. fisc. CF_Ricorrente_1, residente in [...], impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, intestato a Eredi di Nominativo_1 e notificatole in data 5.10.2020, con il quale veniva contestata l'omessa denuncia inerente la TARI dovuta per gli anni 2015-2016
e 2017 e richiesto l'importo complessivo di euro 283,00 relativamente all'immobile identificato in catasto al foglio Indirizzo_.
Eccepiva parte ricorrente : -1) la nullita' insanabile dell'atto,in quanto emesso nei confronti di un defunto: evidenziava all'uopo che il destinatario dell'atto era Nominativo_1 ,deceduto il Data morte_ e che la comunicazione del decesso era avvenuta in data 27/12/2018 con protocollo 1139/9990, di talchè la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti di tutti gli eredi e non nei confronti del deceduto;
-2) l'inesistenza dell'atto per assenza della firma;
-3) il difetto di motivazione sotto vari aspetti: -mancata indicazione dei criteri adottati per la determinazione della somma richiesta e per la determinazione della sanzione irrogata
;-mancanza del presupposto impositivo,dal momento che l'immobile richiamato non era suscettibile di produrre rifiuti essendo privo di qualsiasi utenza, trattandosi di locale di deposito delle attrezzature agricole del fondo in cui si trovava,fondo che comunque non usufruiva di alcun servizio di raccolta rifiuti;
-4) la insanabile nullità della notifica dell'atto,in quanto effettuata a mezzo posta e mancante di elementi essenziali, trattandosi di accertamento impo-esattivo;-5) la irragionevolezza dell' obbligo di presentazione del reclamo.
*Si costituiva in giudizio Municipia s.p.a.,contestando specificamente i singoli motivi di ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
*Con ordinanza del 22.3.2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, su istanza di parte ricorrente ,che manifestava l'intenzione di valutare l'opportunità di avvalersi della definizione agevolata della pendenza.
*Rifissata udienza di trattazione, si costituiva in data 23.1.2026 il Comune di Corigliano Rossano, evidenziando esser cessato nelle more il rapporto contrattuale con la concessionaria Municipia s.pa.. e riportandosi comunque alle difese da quest'ultima formulate
*In data 28.1.26 parte ricorrente depositava memorie , con le quali,tra l'altro, eccepiva l'inammissibilità della costituzione di parte resistente per vizio di procura ed insisteva ,poi, nei motivi di ricorso.
*In data 30.1.2026 Municipia s.pa. depositava memorie ,confutando l'avversa eccezione inerente la procura ad litem.
*Pertanto all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisone e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato ,stante la infondatezza dei motivi addotti.
*E' infondato il motivo di ricorso sub 1).
L'atto impugnato infatti è intestato non già al defunto Nominativo_1 , ma ai di lui eredi e risulta correttamente notificato nell'ultimo domicilio del defunto. Detta notifica è espressamente prevista dall'art. 65 ultimo comma del d.p.r. 600/1973 ed è efficace nei confronti degli eredi,laddove essi non abbiano, come nella fattispecie, effettuato la comunicazione di cui al secondo comma della stessa norma (“Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale”) , non potendosi ritenere equipollente a tal fine la denuncia di successione.
D'altra parte con la recente ordinanza n. 12964/2024 la Suprema Corte ha precisato che “in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell' art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”.
Parimenti infondato è il motivo sub 2).
L'atto impugnato risulta firmato per conto della concessionaria Municipia s.pa. con sottoscrizione a stampa dal sig. Nominativo_2 e nel frontespizio dell'atto è espressamente contenuta l'indicazione che quest'ultimo era stato nominato responsabile dell'entrata e dell'attività di accertamento e riscossione con procura speciale notarile del 29.9.2017.
Ebbene, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma
87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile,nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”; disposizione questa applicabile anche qualora l'imposta sia gestita da un concessionario,"purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui al secondo alinea della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87."(cfr.in tal senso, fra le altre Cass.civ.31707/2018).
*Infondato è anche il motivo sub 3) sia per essere chiaramente intellegibile la motivazione dell'avviso impugnato sia per non avere la ricorrente in alcun modo dimostrato la asserita insuscettibilità dell'immobile a produrre rifiuti e quindi la insussistenza del presupposto impositivo.
Tale presupposto , infatti, è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013).
Ciò che rileva, quindi, ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. 21335/2022). *Privo di pregio è il motivo sub 4) .
Come ribadito dalla recentissima ordinanza Cass. Civ. 483/2026 , “non vi sono elementi per ritenere che il legislatore,nell'introdurre l'articolo 29 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2010, seppure abbia previsto che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto, abbia anche inteso introdurre deroghe all'ordinaria disciplina in tema di notificazione postale degli avvisi di recupero tributario che, di conseguenza, possono legittimamente essere notificati dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale “.
*Quanto al motivo sub 5), con riferimento all'obbligo di presentazione del reclamo ex art.17 bis d.lgs.546/1992
( ora abrogato), sarà sufficiente evidenziare che la Consulta ,già chiamata a pronunciarsi sul punto, ne ha ritenuto la legittimità.
*Va,infine, disattesa anche l'eccezione di vizio della procura di parte resistente, sollevata nelle memorie depositate dalla ricorrente in data 28.1.2026 ,peraltro oltremodo tardiva, essendosi Municipia s.pa. costituita sin dall'11.3.2021 . Come evidenziato dalla resistente, la procura, originariamente cartacea ,è stato successivamente scansionata in formato PDF/A, sottoscritta per autentica con firma digitale in formato
CADES (“.p7m”) dall'avvocato nominato e depositata nel fascicolo telematico.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.1 rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Municipia s.p.a., con distrazione al procuratore costituito, liquidandole in euro 188,00,oltre i dovuti accessori di legge .
Il Presidente estensore
NC CI LO