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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/11/2025, n. 7155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7155 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dr. EG RO NI NT Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. AN AN Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7091 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F ), rappresentato e dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
PP
e dall'Avv. Erminia Ziccardi, con studio in Campobasso, alla via Mazzini n. 51, presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ugo Nicotera, elettivamente domiciliata in Termoli (CB) alla via Amedeo di
Savoia n.34, presso lo studio dell'Avv. Marilena Laviola
APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 16550/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma, emessa e depositata in data 19.10.2021 e notificata il 22.10.2021
1
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto e previa sospensione della stessa sentenza nella parte in cui condanna l'appellante alle spese tutte di lite, riformare la sentenza n. 16550/2021
Sent. emessa in data 19.10.2021 dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott.
Claudio Patruno, nella causa iscritta al n. 20385/2019 e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte di seguito rassegnate: In via Preliminare: - Sospendere la sentenza stante il grave ed irreparabile danno derivante dalla esecuzione della stessa Nel merito:
- Accogliere l'appello e conseguentemente revocare l'ingiunzione di pagamento n.
2018/1/18356 emessa da in data 15.02.2018 e notificata CP_1 Controparte_1 all'appellante il 21.02.2018; - In via meramente subordinata e gradata, in riforma della sentenza impugnata, ridurre la sanzione applicata nel minimo edittale;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali in ragione del 15% ed IVA e CPA con aliquote di legge del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito, previa conferma del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza sopra citata oggetto del gravame avversario, per i motivi rappresentati nella narrativa, rigettare integralmente il gravame proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 16550/21, emessa inter partes dal Tribunale di
Roma, in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e non provato per i motivi specificati nella narrativa e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 176, commi 11 e 11 bis, 196
e 14 C.d.S, ed a conferma dell'ingiunzione n. 2018/01/18356, emessa dalla Società opposta, ex artt. 2 RD 639/1910 e 373 Regol. C.d.S., confermare integralmente CP_2 la suddetta sentenza di 1° grado e condannare l'appellante al pagamento in favore della
della somma complessiva di € 5.248,81, per transiti Controparte_1 autostradali inevasi e spese di ingiunzione, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo. Con condanna dell'appellante alle spese di lite del precedente giudizio definito con sentenza n. 364/2018 del Tribunale di Larino, nonché alle spese di lite dei due gradi del giudizio presente”.
2
FATTO E DIRITTO
Con Istanza di riassunzione del processo, a seguito di ordinanza di incompetenza del Tribunale di Larino, ha adito il Tribunale di Roma avverso Parte_1
l'ingiunzione n° 2018/1/18356, emessa dalla in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, attesa l'illegittimità del provvedimento, sospenderne l'esecuzione tramite emissione di Ordinanza di Sospensione;
2) nel merito pronunciare l'annullamento dell'ingiunzione in epigrafe indicata, per le causali sopra esposte o, comunque, dichiarare inefficace la stessa;
3) in via meramente gradata voglia dichiarare
l'applicazione del minimo della sanzione. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il Giudice Unico – Dott. Claudio
Patruno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a R.G. n. 20385/2019:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta che liquida nella misura di € 2738,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e c.p.a.”
A fondamento della decisione, il Tribunale ha così ricostruito il fatto:
“ ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione lui irrogata per il mancato pagamento dei pedaggi autostradali che gli era stata notificata da . CP_1
A fondamento dell'opposizione allegava la verificazione di un accordo intercorso con tale in ragione del quale ed in cui favore l'opponente noleggiava una Persona_1 autovettura – fornendo anche la propria carta di credito a garanzia – con la RT
Italiana S.r.l. Stando all'accordo il beneficiario di questa operazione avrebbe utilizzato il mezzo per un paio di mesi, per poi provvedere a rimborsare l'opponente del costo del noleggio e di quant'altro. Causa dell'irrogazione dell'ingiunzione, come della notificazione all'opponente di svariati PVC per violazione del C.d.S. era stato il mancato pagamento del pedaggio autostradale da parte del mezzo noleggiato che in tesi, sarebbe
3 stato condotto esclusivamente dal Non basti quanto detto, accadeva che Persona_1
– non si comprende come senza il consenso del titolare della carta di credito – il Per_1 avrebbe poi noleggiato altri mezzi della compagnia noleggiatrice perseverando nella condotta abusiva. Tanto che era costretto a proporre querela, visto che il beneficiario di questa operazione si rendeva irreperibile non riconsegnando il mezzo. Solo a cagione di questo fatto aveva emesso l'ingiunzione nei confronti del , Controparte_1 Pt_1 in quanto soggetto formalmente in disponibilità dell'autovettura durante il periodo dei transiti non autorizzati. Chiedeva l'opponente l'accoglimento dell'opposizione essendo documentale, in base alla documentazione proposta ed in base alla querela la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà, e quindi doveva esser mallevato dalle conseguenze della condotta del reale utilizzatore, sia in relazione alla natura giuridica del pedaggio, ed in secondo luogo in ragione di quanto sostenuto, per una fattispecie analoga alla presente, dalla stessa Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia 20.09.2002 n. 13370, secondo cui la disposizione di cui all'articolo 373 reg. es. att. C.d.S. comma 1, che estende in via solidale al proprietario del veicolo
l'obbligazione di pedaggio assunta dal conducente con l'impiego del mezzo di un tratto stradale, è illegittimo in carenza di previsione di norma primaria”
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che:
- non era stato contestato in sede di opposizione il transito autostradale di veicoli noleggiati dall'opponente;
- “incomprensibilmente” l'opponente non aveva chiamato in causa il terzo in tesi responsabile dei transiti abusivi, sebbene i fatti dedotti eranon paradigmatici di una chiamata in malleva, insita nella prospettazione offerta;
- non poteva trovare applicazione nella fattispecie l'arresto n. 13770 del 2002, a seguito della introduzione principio di solidarietà nell'obbligazione di pagamento dei pedaggi tra proprietario e conducente ex art. 176 comma 11 bis del C.d.S;
- che già con la sentenza 26/09/2007, n. 20000, la Suprema Corte aveva affermato che la solidarietà nell'obbligazione di pagamento tra il proprietario e il conducente del veicolo si fonda sull'espresso disposto di cui alla L. n. 89 del 2002, art. 80, comma
23 e che, nel caso di locazione di veicoli senza conducente, il locatore era obbligato solidalmente al pagamento del pedaggio autostradale con il locatario e il conducente
4 del veicolo, evidenziandosi che la norma di cui all'art. 196 C.d.S. non risulta tuttora modificata;
- che la violazione di un accordo interno tra e non era Parte_1 Persona_1
opponibile ad , estranea al citato accordo quale atto inter alios; Controparte_1
- la richiamata disposizione del codice della strada legittimava all'imposizione della prestazione economica per l'utilizzo del tratto nei confronti di colui che, per quanto alla stessa consti, fosse l'utilizzatore ed il locatario del mezzo nel momento in cui si
è verificato l'abusivo utilizzo del tratto autostradale.
- Infine che l'art. 176, comma 11 bis, C.d.S., prevedeva che: “Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'art. 196”; che l'art. 196 C.d.S escludeva, per le ipotesi di noleggio senza conducente ex art. 84 C.d.S, l'obbligo di pagamento a carico del locatario, qualora dimostrasse che la circolazione del mezzo era avvenuta contro la sua volontà, evenienza non ravvisabile in concreto per la stessa rappresentazione fattuale operata, avuto riguardo all'accordo intercorso, alla messa a disposizione della carta di credito, alla omessa segnalazione tempestiva dell'illecito.
Avverso la tale decisione di primo grado ha interposto appello il Pt_1 deducendo:
- con il primo motivo, di non essere l'autore delle violazioni oggetto di sanzione, con conseguente inesistenza di alcun inadempimento;
- con il secondo motivo, la nullità del contratto di noleggio della autovettura stipulato con la RT per falsità della sottoscrizione;
;
- con il terzo motivo, la illegittimità della pretesa creditoria, per non avere egli condotto il veicolo al momento del transito;
- con il quarto motivo, la illegittimità della sentenza per mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Si è opposta , chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore Controparte_1 delle spese.
5 Il gravame, oltre a presentare profili di inammissibilità per la novità di alcune questioni poste con i motivi (in particolare con il secondo motivo con cui si rileva la nullità del contratto ) è infondato.
Il Tribunale ha condotto una disamina condivisibile, in fatto e in diritto della vicenda.
L'ingiunzione n. 2018/01/18356, oggetto di opposizione, che ha ad oggetto il mancato pagamento di pedaggi autostradali, è stata emessa dalla ex artt. 176 Parte_2 comma 11 e 14 C.d.S. e 373 Regolamento Att. C.d.S., nei confronti del . Pt_1
L'art. 176 comma 11 dispone infatti che “Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11
… sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo”
L'art. 373 disp att. prevede che
Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo.
Ora, l'intera impostazione difensiva del - replicata, non senza qualche variante Pt_1 in sede di appello - sembrerebbe incentrata, in sostanza, sul negare egli la propria qualità di conducente nel periodo considerato, per avere egli messo volontariamente la vettura a disposizione di tale , dopo averla noleggiata presso la RT con contratto del Per_1
01.05.2016.
Infatti, nonostante gli accordi intercorsi, che prevedevano che tale messa a disposizione non si sarebbe protratta per oltre due mesi, il avrebbe omesso di corrispondergli Per_1 sia le somma per il noleggio che la somme ingiunte a titolo di sanzioni per omesso pedaggio , come da importo oggetto di opposizione.
La difesa stride con le previsioni normative di riferimento, applicabili al caso di specie
L'art. 196 C.d.S, nella formulazione applicabile ratione temporis (essendo le sanzioni irrogate nel 2018), già prevedeva una ipotesi di solidarietà tra il proprietario del veicolo e il locatario, essendo la norma così formulata:
“per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà….
Nell'ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario…”
essendo la qualità di locatario del mezzo, giusto contratto di noleggio intercorso Pt_3 con la RT, del tutto infondatamente la parte sostiene di non essere legittimato
6 passivamente rispetto alla pretesa sanzionatoria, non avendo fornito - come correttamente rilevato dal primo giudice - la benchè minima prova che la circolazione del mezzo fosse avvenuta contro la sua volontà.
Inammissibile in radice - oltre che non dirimente per i rilievi svolti - il motivo istruttorio, volto alla prova della non decisiva circostanza della mancata disponibilità del mezzo da parte del . Pt_1
I rilievi svolto assorbono tutte le questioni svolte con il gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si parametrano al valore della causa.
Ricorrono le condizioni ex art 13 comma 1 quater per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, coì provvede sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19.10.2021:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza a carico dell'appellante delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il consigliere estensore
AN AN
Il Presidente
EG RO NI NT
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