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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9960/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9960/2024 tra
Parte_1
Parte_2
[...]
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 9,21 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. CIMINO MAURO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Gilda Fanelli Per 'avv. CIMINO MAURO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Gilda Fanelli Parte_2 Per l'avv. CIMINO MAURO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Gilda Fanelli Parte_2
Per l'avv. LOASSES ENRICO MARIA LUCA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Raffaella Magazzino
pagina 1 di 8 E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Persona_1 Persona_2 Parte_3
e . Parte_4 Parte_5
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9960/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. e (C.F. ), con
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. CIMINO MAURO, elettivamente domiciliato in viale della carriera n. 24
FERMO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOASSES Controparte_1 P.IVA_2
ENRICO MARIA LUCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore parte convenuta pagina 3 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
condannare la in persona del legale rappresentante, al pagamento, in Controparte_1
favore della cos. , al pagamento della somma di euro 30.000, ovvero di Controparte_2
quella diversa somma che dovesse risultare benevisa, con interessi moratori o comunque interessi
legali dalla maturazione al saldo;
condannare altresì la in persona del Controparte_1
legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da valutarsi equitativamente, in
misura non inferiore ad euro 21.000 in solido fra gli stessi, ovvero euro 7.000 per ciascuna parte, con
interessi dalla maturazione al saldo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta:
in via principale: rigettare la domanda degli attori nei confronti di così Controparte_1
come avanzata, perché prescritta nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di
giudizio;
- in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande dell'attrice nei confronti della
convenuta, contenere la condanna nei limiti di quanto provato, con applicazione delle condizioni
contrattuali, e, in particolare degli scoperti e delle franchigie, nei limiti dei massimali e delle somme
assicurate, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Parte_6 Parte_7 Pt_2
convenivano in giudizio al fine di ottenerne la condanna al
[...] Controparte_1
pagamento dell'indennizzo assicurativo, ovvero al risarcimento dei danni per fatto illecito.
Gli attori in particolare esponevano:
pagina 4 di 8 - che in data 15.5.2014 la stipulava polizza assicurativa con Parte_1 [...]
che prevedeva copertura assicurativa anche contro furti di bestiame, per il Controparte_1
periodo 15.5.14-15.5.15;
- che nei giorni 1/2.10.2014, la subiva il furto di 19 capi di bestiame;
Parte_1
- che, conseguentemente, la mattina del 2.10.2014, si recava presso la stazione dei Parte_7
Carabinieri di Teramo per presentare denuncia del furto subito;
- che, nei giorni immediatamente successivi al furto, gli attori provvedevano a inoltrare richiesta di liquidazione dell'indennizzo alla convenuta, la quale, tuttavia, rispondeva che “non è
possibile accogliere la Sua richiesta in quanto la polizza assicurativa risulta non in copertura
per mancato perfezionamento sin dall'origine ed il contratto fu annullato senza effetto”;
- che, a seguito della denuncia, i Carabinieri di Teramo ritenevano esservi alcune discrepanze rispetto alla ipotizzata ricostruzione della denunciante, discrepanze rilevate altresì dalla convenuta e in conseguenza della quali si era instaurato procedimento penale presso il
Tribunale di Milano rubricato al n. 7722/17 RG Trib. e 6283/16 RGNR, per il delitto p. e p.
dagli artt. 110 e 642, co. 2, c.p., stante la richiesta di indennizzo per un furto che sarebbe stato in realtà simulato;
- che il predetto procedimento si concludeva con l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste;
- che, per effetto dell'intervenuta assoluzione, la convenuta doveva essere condannata alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo, in uno con il risarcimento del danno subito per fatto illecito ex art. 2043 c.c., costituito dalla sottoposizione ad un ingiusto procedimento penale,
stante la pubblicità e la conoscibilità del fatto e l'accusa della condotta fraudolenta di cui all'art.
pagina 5 di 8 642 c.p.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando: in via preliminare, come il diritto dell'assicurato fosse prescritto per decorrenza del termine biennale di cui all'art. 2952 c.c.; come la polizza azionata fosse inesistente,
in quanto annullata fin dall'origine per mancato pagamento del primo premio;
come esistesse uno scoperto contrattuale del 25% per assenza dei mezzi di chiusura dell'area teatro del sinistro prescritti contrattualmente;
come mancasse la prova del danno subito, determinato su mera quantificazione di parte in € 40.000,00; come fossero altresì prescritti, e comunque mancasse la prova, dei danni richiesti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per lesione del decoro, dell'onore e dell'immagine della società.
Il giudice, ritenuta la causa matura, rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non sono fondate e, pertanto, non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Meritano accoglimento, difatti, l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare da parte convenuta in relazione sia alla decorrenza del termine biennale ex art. 2952 c.c., sia alla decorrenza del termine quinquennale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c.
In ordine alla prescrizione biennale del diritto all'indennizzo, ex art. 2952 c.c., va rilevato come, a prescindere dalla valenza interruttiva o sospensiva della prescrizione causata dalla pendenza di un processo penale, valore dirimente assume la circostanza che dall'ultima lettera interruttiva della prescrizione, inviata da parte attrice all'odierna convenuta in data 08.01.2019, non è presente in atti nessun altro atto valido interruttivo della prescrizione, sino alla notifica dell'atto di citazione pagina 6 di 8 introduttivo del presente giudizio, pervenuto in data 12.03.2024.
E' evidente come fra questi due atti interruttivi siano decorsi ben più dei due anni necessari al maturarsi della prescrizione ex art. 2952 c.c., di talché va dichiarata la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine alla richiesta risarcitoria per fatto illecito ex art. 2043 c.c., conseguente alla sottoposizione ad un ingiusto procedimento penale, stante la pubblicità e la conoscibilità del fatto e l'accusa della condotta fraudolenta di cui all'art. 642 c.p.
A tal proposito, va rilevato come l'art. 2947 c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sul punto va precisato come la norma sopra riportata, non apportando specificazioni al lemma
“sentenza”, è applicabile sia alle sentenze di proscioglimento sia alle sentenze di condanna, sul presupposto implicito che il fatto oggetto del giudizio penale e il fatto posto a fondamento della pretesa risarcitoria civilistica siano naturalisticamente i medesimi, circostanza questa che si riscontra nella presente controversia.
Di talché, ne consegue che, essendo la sentenza di proscioglimento passata in giudicato in data
10.04.2018, senza che siano presenti nel fascicolo processuale ulteriori atti interruttivi della prescrizione, sino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, che si ricorda è avvenuta in data 12.03.2024, va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 per intervenuto decorso del relativo termine quinquennale.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in pagina 7 di 8 complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte dalla e da Parte_6 Parte_7 Pt_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
- condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 6 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9960/2024 tra
Parte_1
Parte_2
[...]
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 9,21 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. CIMINO MAURO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Gilda Fanelli Per 'avv. CIMINO MAURO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Gilda Fanelli Parte_2 Per l'avv. CIMINO MAURO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Gilda Fanelli Parte_2
Per l'avv. LOASSES ENRICO MARIA LUCA, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Raffaella Magazzino
pagina 1 di 8 E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Persona_1 Persona_2 Parte_3
e . Parte_4 Parte_5
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9960/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. e (C.F. ), con
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. CIMINO MAURO, elettivamente domiciliato in viale della carriera n. 24
FERMO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOASSES Controparte_1 P.IVA_2
ENRICO MARIA LUCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore parte convenuta pagina 3 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
condannare la in persona del legale rappresentante, al pagamento, in Controparte_1
favore della cos. , al pagamento della somma di euro 30.000, ovvero di Controparte_2
quella diversa somma che dovesse risultare benevisa, con interessi moratori o comunque interessi
legali dalla maturazione al saldo;
condannare altresì la in persona del Controparte_1
legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da valutarsi equitativamente, in
misura non inferiore ad euro 21.000 in solido fra gli stessi, ovvero euro 7.000 per ciascuna parte, con
interessi dalla maturazione al saldo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta:
in via principale: rigettare la domanda degli attori nei confronti di così Controparte_1
come avanzata, perché prescritta nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di
giudizio;
- in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande dell'attrice nei confronti della
convenuta, contenere la condanna nei limiti di quanto provato, con applicazione delle condizioni
contrattuali, e, in particolare degli scoperti e delle franchigie, nei limiti dei massimali e delle somme
assicurate, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la e Parte_6 Parte_7 Pt_2
convenivano in giudizio al fine di ottenerne la condanna al
[...] Controparte_1
pagamento dell'indennizzo assicurativo, ovvero al risarcimento dei danni per fatto illecito.
Gli attori in particolare esponevano:
pagina 4 di 8 - che in data 15.5.2014 la stipulava polizza assicurativa con Parte_1 [...]
che prevedeva copertura assicurativa anche contro furti di bestiame, per il Controparte_1
periodo 15.5.14-15.5.15;
- che nei giorni 1/2.10.2014, la subiva il furto di 19 capi di bestiame;
Parte_1
- che, conseguentemente, la mattina del 2.10.2014, si recava presso la stazione dei Parte_7
Carabinieri di Teramo per presentare denuncia del furto subito;
- che, nei giorni immediatamente successivi al furto, gli attori provvedevano a inoltrare richiesta di liquidazione dell'indennizzo alla convenuta, la quale, tuttavia, rispondeva che “non è
possibile accogliere la Sua richiesta in quanto la polizza assicurativa risulta non in copertura
per mancato perfezionamento sin dall'origine ed il contratto fu annullato senza effetto”;
- che, a seguito della denuncia, i Carabinieri di Teramo ritenevano esservi alcune discrepanze rispetto alla ipotizzata ricostruzione della denunciante, discrepanze rilevate altresì dalla convenuta e in conseguenza della quali si era instaurato procedimento penale presso il
Tribunale di Milano rubricato al n. 7722/17 RG Trib. e 6283/16 RGNR, per il delitto p. e p.
dagli artt. 110 e 642, co. 2, c.p., stante la richiesta di indennizzo per un furto che sarebbe stato in realtà simulato;
- che il predetto procedimento si concludeva con l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste;
- che, per effetto dell'intervenuta assoluzione, la convenuta doveva essere condannata alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo, in uno con il risarcimento del danno subito per fatto illecito ex art. 2043 c.c., costituito dalla sottoposizione ad un ingiusto procedimento penale,
stante la pubblicità e la conoscibilità del fatto e l'accusa della condotta fraudolenta di cui all'art.
pagina 5 di 8 642 c.p.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando: in via preliminare, come il diritto dell'assicurato fosse prescritto per decorrenza del termine biennale di cui all'art. 2952 c.c.; come la polizza azionata fosse inesistente,
in quanto annullata fin dall'origine per mancato pagamento del primo premio;
come esistesse uno scoperto contrattuale del 25% per assenza dei mezzi di chiusura dell'area teatro del sinistro prescritti contrattualmente;
come mancasse la prova del danno subito, determinato su mera quantificazione di parte in € 40.000,00; come fossero altresì prescritti, e comunque mancasse la prova, dei danni richiesti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per lesione del decoro, dell'onore e dell'immagine della società.
Il giudice, ritenuta la causa matura, rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non sono fondate e, pertanto, non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Meritano accoglimento, difatti, l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare da parte convenuta in relazione sia alla decorrenza del termine biennale ex art. 2952 c.c., sia alla decorrenza del termine quinquennale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c.
In ordine alla prescrizione biennale del diritto all'indennizzo, ex art. 2952 c.c., va rilevato come, a prescindere dalla valenza interruttiva o sospensiva della prescrizione causata dalla pendenza di un processo penale, valore dirimente assume la circostanza che dall'ultima lettera interruttiva della prescrizione, inviata da parte attrice all'odierna convenuta in data 08.01.2019, non è presente in atti nessun altro atto valido interruttivo della prescrizione, sino alla notifica dell'atto di citazione pagina 6 di 8 introduttivo del presente giudizio, pervenuto in data 12.03.2024.
E' evidente come fra questi due atti interruttivi siano decorsi ben più dei due anni necessari al maturarsi della prescrizione ex art. 2952 c.c., di talché va dichiarata la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine alla richiesta risarcitoria per fatto illecito ex art. 2043 c.c., conseguente alla sottoposizione ad un ingiusto procedimento penale, stante la pubblicità e la conoscibilità del fatto e l'accusa della condotta fraudolenta di cui all'art. 642 c.p.
A tal proposito, va rilevato come l'art. 2947 c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sul punto va precisato come la norma sopra riportata, non apportando specificazioni al lemma
“sentenza”, è applicabile sia alle sentenze di proscioglimento sia alle sentenze di condanna, sul presupposto implicito che il fatto oggetto del giudizio penale e il fatto posto a fondamento della pretesa risarcitoria civilistica siano naturalisticamente i medesimi, circostanza questa che si riscontra nella presente controversia.
Di talché, ne consegue che, essendo la sentenza di proscioglimento passata in giudicato in data
10.04.2018, senza che siano presenti nel fascicolo processuale ulteriori atti interruttivi della prescrizione, sino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, che si ricorda è avvenuta in data 12.03.2024, va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 per intervenuto decorso del relativo termine quinquennale.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in pagina 7 di 8 complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte dalla e da Parte_6 Parte_7 Pt_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
- condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.600,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 6 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8