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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8678/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via A. Parte_1
D'Isernia n. 38, presso lo studio dell'avv. Roberta Foglia Manzillo che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 1442/2024, pubblicata in data 17.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3093/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1442/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, pubblicata in data
17.05.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 3093/2021 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. espletata dall'odierno appellato, , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
02820110054999145.
Oggetto della pretesa creditoria avanzata dall è la tassa automobilistica Parte_1 dovuta alla e relativa all'anno 2007, per € 1.710,28, azionata con la notifica della Controparte_2 cartella di pagamento n. 02820110054999145 del 6.07.2012.
L' ha fondato la propria censura sui seguenti motivi: Parte_1 in via preliminare, sull'incompetenza per materia del giudice di Pace di Napoli nord per essere la questione di competenza del Giudice Tributario;
mentre nel merito, sulla regolare notificazione della cartella di pagamento, mai opposta, avvenuta il 6.06.2012.
Nonostante la rituale comunicazione dell'atto di citazione in appello, e la CP_1 CP_2 non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice di Pace di Napoli nord.
A tal proposito, va rilevato che nel giudizio di primo grado, aveva proposto una domanda CP_1 di accertamento negativo del credito preteso dalla consacrato in titolo esecutivo Controparte_2 idoneo a dar luogo all'esecuzione forzata. Ad essere contestata, quindi, non era la validità e/o l'efficacia del titolo, bensì la debenza del credito per intervenuta prescrizione dello stesso.
La sentenza Cass. S.U. n. 7822/2020 afferma che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria, invece, spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso in esame, l'opponente ha effettuato opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., comma
1, contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la sopravvenienza di un fatto impeditivo del diritto azionato, cioè l'intervenuta prescrizione del credito tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale indicata nell'estratto di ruolo impugnato.
Dunque, sull'eccezione di prescrizione del credito, dopo il consolidamento dello stesso per la mancata opposizione della cartella, deve pronunciarsi il giudice ordinario.
Ebbene, ai fini della prescrizione, in materia di tasse automobilistiche ti si applica l'art. 5 del d.l. n.
953/1982, secondo cui “il …recupero delle tasse dovute…. si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La notifica della cartella di pagamento n. 02820110054999145 è avvenuta in data 0.06.2012, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con compita giacenza in data 10.08.2012 e, come già accertato nel giudizio di prime cure, la prescrizione triennale del credito risulta effettivamente compiuta “oltre il tempo utile”. Inoltre, manca la prova della notifica della intimazione di pagamento n. 02820159008216831000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della intimazione di pagamento n. 0282018900138278700 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Per tali ragioni, ad oggi, la e l' non hanno diritto a Controparte_2 Parte_1 procedere alla riscossione coatta di un credito che risulta prescritto.
Alla luce di quanto esposto, si conferma l'annullamento della cartella esattoriale n. 02820110054999145 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2007, e tutti gli atti ad essa collegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1442/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli nord, pubblicata il 17.05.2024, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
3093/2021 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n. 1442/2024, emessa il 16.06.2021 e pubblicata il 17.05.2024;
- nulla sulle spese in difetto di costituzione dei convenuti.
Aversa, 28.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8678/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via A. Parte_1
D'Isernia n. 38, presso lo studio dell'avv. Roberta Foglia Manzillo che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 1442/2024, pubblicata in data 17.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3093/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1442/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, pubblicata in data
17.05.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 3093/2021 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. espletata dall'odierno appellato, , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
02820110054999145.
Oggetto della pretesa creditoria avanzata dall è la tassa automobilistica Parte_1 dovuta alla e relativa all'anno 2007, per € 1.710,28, azionata con la notifica della Controparte_2 cartella di pagamento n. 02820110054999145 del 6.07.2012.
L' ha fondato la propria censura sui seguenti motivi: Parte_1 in via preliminare, sull'incompetenza per materia del giudice di Pace di Napoli nord per essere la questione di competenza del Giudice Tributario;
mentre nel merito, sulla regolare notificazione della cartella di pagamento, mai opposta, avvenuta il 6.06.2012.
Nonostante la rituale comunicazione dell'atto di citazione in appello, e la CP_1 CP_2 non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice di Pace di Napoli nord.
A tal proposito, va rilevato che nel giudizio di primo grado, aveva proposto una domanda CP_1 di accertamento negativo del credito preteso dalla consacrato in titolo esecutivo Controparte_2 idoneo a dar luogo all'esecuzione forzata. Ad essere contestata, quindi, non era la validità e/o l'efficacia del titolo, bensì la debenza del credito per intervenuta prescrizione dello stesso.
La sentenza Cass. S.U. n. 7822/2020 afferma che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria, invece, spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso in esame, l'opponente ha effettuato opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., comma
1, contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la sopravvenienza di un fatto impeditivo del diritto azionato, cioè l'intervenuta prescrizione del credito tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale indicata nell'estratto di ruolo impugnato.
Dunque, sull'eccezione di prescrizione del credito, dopo il consolidamento dello stesso per la mancata opposizione della cartella, deve pronunciarsi il giudice ordinario.
Ebbene, ai fini della prescrizione, in materia di tasse automobilistiche ti si applica l'art. 5 del d.l. n.
953/1982, secondo cui “il …recupero delle tasse dovute…. si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La notifica della cartella di pagamento n. 02820110054999145 è avvenuta in data 0.06.2012, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con compita giacenza in data 10.08.2012 e, come già accertato nel giudizio di prime cure, la prescrizione triennale del credito risulta effettivamente compiuta “oltre il tempo utile”. Inoltre, manca la prova della notifica della intimazione di pagamento n. 02820159008216831000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e della intimazione di pagamento n. 0282018900138278700 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Per tali ragioni, ad oggi, la e l' non hanno diritto a Controparte_2 Parte_1 procedere alla riscossione coatta di un credito che risulta prescritto.
Alla luce di quanto esposto, si conferma l'annullamento della cartella esattoriale n. 02820110054999145 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2007, e tutti gli atti ad essa collegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1442/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli nord, pubblicata il 17.05.2024, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
3093/2021 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n. 1442/2024, emessa il 16.06.2021 e pubblicata il 17.05.2024;
- nulla sulle spese in difetto di costituzione dei convenuti.
Aversa, 28.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione