Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Club Aquatico Pescara società sportiva dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alle procedure CIG 987786828B e CIG A0078D2510, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Spagnuolo, Valentina Crescia e Luigi Di Corcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pescara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco e Fabrizio Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Pescara, piazza Italia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Direttore Generale dell’OM n. 368 del 18 novembre 2023, notificata in pari data, recante ad oggetto “Gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione operativa dell’impianto sportivo denominato ‘Le Naiadi’ in Pescara ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 27 del 19.06.2012. Provvedimento di annullamento in autotutela determinazioni direttoriali n. 285/2023 e 317/2023”;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto;
- della determinazione dirigenziale n. DPH002/370 del 21 novembre 2023, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l’annullamento d’ufficio del verbale del 13 ottobre 2023 di esecuzione del contratto in via d’urgenza alla società ricorrente, affidataria della concessione della gestione operativa dell’impianto sportivo, e la riconsegna del complesso sportivo “Le Naiadi”;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto;
- dei provvedimenti del Comune di Pescara prot. n. 236246/2023 e prot. n. 235919/2023 del 21 novembre 2023, con i quali il Dirigente del Settore Sviluppo Economico - Sportello Unico per le Attività Produttive ha ordinato alla società ricorrente la cessazione di tutte le attività svolte ed avviate nella struttura denominata “Le Naiadi” nonché alla società che gestisce il bar all’interno del centro sportivo la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto;
e per la condanna delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro ovvero ciascuna per le rispettive responsabilità e competenze, al risarcimento del danno per equivalente monetario, pari al danno emergente e al lucro cessante scaturenti dall’adozione dei provvedimenti impugnati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Club Aquatico Pescara società sportiva dilettantistica a r.l. il 19 febbraio 2024:
- della determinazione del Direttore Generale dell’OM n. 370 del 22 novembre 2023, notificata in data 9 gennaio 2024, recante ad oggetto: “Gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione operativa dell’impianto sportivo denominato ‘Le Naiadi’ in Pescara ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 27 del 19 giugno 2012. Provvedimento di conferma annullamento in autotutela determinazioni direttoriali n. 285/2023 e 317/2023 disposto con determinazione n. 368/2023”;
- della nota dell’OM prot. n. 116/2024 del 9 gennaio 2024, notificata in pari data, recante ad oggetto: “Gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione operativa dell’impianto sportivo denominato ‘Le Naiadi’ in Pescara ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 27 del 19 giugno 2012. Richiesta escussione garanzia provvisoria ‘Garanzia Sussidio n° DR10004737 Emessa in ROMA il 31/07/2023”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’OM - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 74 e 120 del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN LL;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) n. 146 del 12 giugno 2023 è stata indetta, per conto della Regione Abruzzo, una procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione ventennale della gestione operativa dell’impianto sportivo “Le Naiadi” di Pescara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore complessivo di euro 39.000.000,00.
Nel timore che il mancato utilizzo del complesso sportivo potesse cagionare ingenti danni patrimoniali alla Regione Abruzzo, con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (OM, nelle more subentrata all’ARIC) n. 258 del 30 agosto 2023 sono stati disposti - in attesa della conclusione della procedura aperta in corso di svolgimento e previa indizione di apposita procedura negoziata - l’affidamento diretto e l’immediata esecuzione, in via d’urgenza, della gestione dell’impianto, per il periodo compreso tra l’1 settembre 2023 e il 31 dicembre 2023, in favore della società sportiva dilettantistica Club Acquatico Pescara a r.l.
In data 4 settembre 2023 l’OM e il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. hanno sottoscritto il contratto di concessione temporanea per l’affidamento diretto, in via d’urgenza, della gestione del complesso sportivo “Le Naiadi”.
Con determinazione del Direttore Generale dell’OM n. 317 del 27 settembre 2023 è stata disposta l’aggiudicazione della gara aperta per l’affidamento in concessione ventennale della gestione operativa dell’impianto sportivo “Le Naiadi” al Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ed è stata, altresì, autorizzata - nelle more della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario - l’anticipazione in via d’urgenza degli effetti del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sicché, con verbale sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dal Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. in data 13 ottobre 2023, è stata avviata l’esecuzione d’urgenza del contratto di concessione ventennale della gestione del complesso sportivo.
Con determinazione direttoriale n. 368 del 18 novembre 2023 l’OM ha disposto l’annullamento d’ufficio delle determinazioni n. 317 del 27 settembre 2023 e n. 285 del 30 agosto 2023, con le quali aveva rispettivamente aggiudicato l’affidamento in concessione ventennale e l’affidamento diretto in via d’urgenza della gestione del complesso sportivo “Le Naiadi” al Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l., a causa della presentazione di una garanzia provvisoria emessa da un soggetto non autorizzato.
Con determinazione dirigenziale n. DPH002/370 del 21 novembre 2023 la Regione Abruzzo ha disposto l’annullamento d’ufficio del verbale del 13 ottobre 2023 di esecuzione, in via d’urgenza, del contratto di concessione ventennale della gestione del complesso sportivo.
Con determinazione dirigenziale prot. n. 236246 del 21 novembre 2023, il Comune di Pescara ha ordinato al Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l., ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’immediata cessazione di tutte le attività svolte ed avviate nella struttura sportivo “Le Naiadi”, in base alla segnalazione certificata di inizio attività acquisita in data 6 novembre 2023.
Con determinazione dirigenziale prot. n. 235919 del 21 novembre 2023, il Comune di Pescara ha ordinato anche alla Food Village s.r.l.s., gestore del bar ubicato all’interno del centro sportivo “Le Naiadi”, l’immediata cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla segnalazione certificata di inizio attività acquisita in data 10 novembre 2023.
1.1. Con ricorso notificato il 18 dicembre 2023 e depositato il 22 dicembre 2023, il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ha domandato l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
a) del provvedimento con il quale l’OM ha disposto l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di affidamento diretto e temporaneo della gestione dell’impianto nonché di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione ventennale della gestione dell’impianto (determinazione OM n. 368 del 18 novembre 2023);
b) del provvedimento con il quale la Regione Abruzzo ha disposto l’annullamento d’ufficio del verbale di esecuzione del contratto di concessione in via d’urgenza (determinazione Regione Abruzzo n. DPH002/370 del 21 novembre 2023);
c) dei provvedimenti con i quali il Comune di Pescara ha ordinato la cessazione di tutte le attività svolte all’interno del centro sportivo, inclusa quella di somministrazione di alimenti e bevande (determinazioni Comune di Pescara prot. n. 236246/23 e prot. n. 235919/23 del 21 novembre 2023).
La società ricorrente ha, altresì, domandato il risarcimento del danno per equivalente monetario nei confronti di tutte le amministrazioni resistenti, in solido o in base alle rispettive competenze, conseguente all’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ha censurato la determinazione dell’OM n. 368 del 18 novembre 2023, nella parte in cui ha annullato d’ufficio l’aggiudicazione della gara aperta per l’affidamento in concessione ventennale della gestione operativa dell’impianto sportivo, disposta con determinazione n. 317 del 27 settembre 2023, deducendo che, a seguito dell’anticipazione degli effetti del contratto di concessione, la garanzia provvisoria invalidamente stipulata sarebbe divenuta inefficace.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ha censurato la determinazione dell’OM n. 368 del 18 novembre 2023, nella parte in cui ha annullato d’ufficio l’affidamento diretto e temporaneo, in via d’urgenza, della gestione dell’impianto, disposto con determinazione n. 285 del 30 agosto 2023, deducendo l’erronea estensione degli effetti dell’invalidità della garanzia provvisoria prestata nella procedura di gara per l’affidamento in concessione ventennale della gestione del complesso sportivo anche alla procedura negoziata per l’affidamento diretto quadrimestrale della gestione, nella quale non sarebbe richiesta la prestazione della garanzia provvisoria.
1.1.3. Con il terzo motivo di ricorso il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ha censurato i provvedimenti con i quali il Comune di Pescara ha ordinato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’immediata cessazione di tutte le attività svolte all’interno del complesso sportivo (inclusa quella di somministrazione di alimenti e bevande, la cui cessazione è stata intimata ad altro soggetto), per erroneo accertamento del presupposto della carenza del titolo di godimento dell’impianto sportivo.
1.1.4. Con il quarto motivo di ricorso il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ha censurato la determinazione della Regione Abruzzo n. DPH002/370 del 21 novembre 2023, con la quale è stato annullato d’ufficio il verbale del 13 ottobre 2023, di esecuzione del contratto in via d’urgenza, deducendo l’illegittimità derivata dall’illegittimità della determinazione dell’OM n. 368 del 18 novembre 2023, l’impossibilità di produrre le polizze RCT e RCO entro il termine essenziale del 20 novembre 2023 e, comunque, il possesso della copertura assicurativa richiesta nonché l’erronea applicazione dell’articolo 12 del capitolato tecnico.
1.1.5. Con il quinto motivo di ricorso il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ha dedotto, con riferimento a tutti i provvedimenti impugnati, l’illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela, per omessa comparazione dell’interesse pubblico con l’interesse privato dell’aggiudicatario e violazione del legittimo affidamento.
1.2. Hanno resistito al ricorso la Regione Abruzzo, l’OM e il Comune di Pescara. L’OM e il Comune di Pescara hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo proposto per l’annullamento di quattro distinti provvedimenti, adottati da diverse amministrazioni nell’esercizio di poteri diversi, non collegati tra loro sotto i profili procedimentali o funzionali; il Comune di Pescara ha eccepito, in via subordinata, anche il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di annullamento dei provvedimenti adottati dall’OM e dalla Regione Abruzzo.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 febbraio 2024 e depositato il 19 febbraio 2024, il Club Acquatico Pescara s.s.d. a r.l. ha domandato l’annullamento della determinazione del Direttore Generale dell’OM n. 370 del 22 novembre 2023, con la quale è stato confermato, con diversa motivazione, l’annullamento in autotutela delle determinazioni n. 285 del 30 agosto 2023 e n. 317 del 27 settembre 2023, nonché della nota dell’OM prot. n. 116/2024 del 9 gennaio 2024, con la quale è stata richiesta l’escussione della garanzia provvisoria.
1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, la parte ricorrente, l’OM e il Comune di Pescara hanno depositato memorie difensive, alle quali la parte ricorrente e l’OM hanno replicato. Con memoria depositata in data 12 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la “sopravvenuta carenza di interesse” all’annullamento dei provvedimenti del Comune di Pescara prot. n. 236246/2023 e prot. n. 235919/23 del 21 novembre 2023, dal momento che “ha dovuto rilasciare i locali oggetto di concessione in data 28.11.2023”.
1.5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. La questione preliminare di inammissibilità del ricorso cumulativo, sollevata dall’OM e dal Comune di Pescara, è fondata.
2.1. Al riguardo, giova premettere alcune brevi considerazioni sull’ammissibilità del ricorso cumulativo nel processo amministrativo.
A differenza che nel processo civile, nel processo amministrativo non è prevista una specifica disciplina dell’istituto del litisconsorzio facoltativo: l’articolo 32, comma 1, del codice del processo amministrativo si limita, infatti, a prevedere la generale possibilità di proporre più domande connesse in uno stesso giudizio.
Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, al quale ha aderito anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2025, occorre adattare tale possibilità alla struttura del processo amministrativo impugnatorio, ove “la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277; Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398; Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537)”, sicché “nel giudizio impugnatorio di legittimità, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti”.
2.2. Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, l’eccezione alla regola generale per cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento (inteso come provvedimento conclusivo di una procedura di gara) incontra dei limiti ancora più stringenti: il comma 7 dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo impone, infatti, l’onere processuale di impugnare con ricorso per motivi aggiunti i nuovi atti “attinenti alla medesima procedura di gara”, mentre il comma 13 (comma 11-bis nella versione antecedente a quella vigente) del medesimo articolo ammette il ricorso cumulativo, nelle procedure di affidamento suddivise in lotti, solo ove vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.
2.3. Per vagliare l’ammissibilità del presente ricorso cumulativo, occorre, pertanto, accertare se tra i diversi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti sussista una relazione di identità di situazioni sostanziali e processuali, di oggetto e di censure.
2.4. La parte ricorrente ha proposto, nel medesimo giudizio, la domanda di annullamento di sei provvedimenti, aventi oggetti diversi e adottati da diverse amministrazioni all’esito di distinti procedimenti, facendo valere, per ciascuno di essi, vizi non omogenei. In particolare, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento:
a) della determinazione n. 368 del 18 novembre 2023, con cui l’OM ha disposto l’annullamento in autotutela di due distinti provvedimenti adottati nei confronti del medesimo soggetto a titoli diversi (aggiudicazione della concessione della gestione ventennale dell’impianto sportivo e affidamento diretto e temporaneo, disposto in via d’urgenza, della gestione del medesimo impianto) e all’esito di distinti procedimenti (procedura di gara aperta e procedura negoziata), aventi ad oggetto situazioni sostanziali differenziate (interesse oppositivo al mantenimento dell’aggiudicazione della concessione di gestione dell’impianto sportivo e interesse oppositivo al mantenimento dell’affidamento diretto e temporaneo, disposto in via d’urgenza, della gestione del medesimo impianto), avverso i quali ha proposto distinti e non omogenei motivi di ricorso (con il primo motivo ha censurato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della concessione di gestione per esaurimento dell’efficacia della garanzia provvisoria, mentre con il secondo motivo ha censurato l’annullamento in autotutela dell’affidamento in via d’urgenza della gestione per mancata previsione, nella lex specialis , della prestazione della garanzia provvisoria);
b) delle determinazioni prot. n. 236246 e prot. n. 235919 del 21 novembre 2023, con le quali il Comune di Pescara ha ordinato, all’esito di due distinti procedimenti avviati nei confronti di diversi soggetti, l’immediata cessazione di tutte le attività sportive e commerciali svolte nella struttura sportivo ricettiva “Le Naiadi”, censurando l’illegittimo esercizio del potere inibitorio di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (terzo motivo di ricorso):
c) della determinazione n. DPH002/370 del 21 novembre 2023, con la quale la Regione Abruzzo ha annullato d’ufficio il verbale di esecuzione del contratto in via d’urgenza; tale provvedimento è stato adottato all’esito di un distinto procedimento di autotutela, avente ad oggetto una situazione sostanziale diversa da quelle descritte in precedenza (interesse oppositivo al mantenimento dell’anticipazione degli effetti del contratto di concessione, mai stipulato), ed è stato censurato sotto plurimi profili (con il quarto motivo di ricorso sono stati censurati, oltre all’illegittimità derivata dall’illegittimità della determinazione dell’OM n. 368 del 18 novembre 2023, ulteriori profili di illegittimità, quali l’impossibilità di produrre le polizze RCT e RCO entro il termine essenziale del 20 novembre 2023, la superfluità di tale richiesta e l’erronea applicazione dell’articolo 12 del capitolato tecnico);
d) della determinazione n. 370 del 22 novembre 2023, impugnata con motivi aggiunti, con la quale l’OM ha confermato l’annullamento in autotutela delle determinazioni n. 285 del 30 agosto 2023 e n. 317 del 27 settembre 2023, per motivi diversi e ulteriori (mancata presentazione della garanzia definitiva e delle polizze RCT/O previste dal capitolato di gara) rispetto a quelli che sorreggono la determinazione n. 368 del 18 novembre 2023, già censurati con i primi due motivi del ricorso introduttivo; la parte ricorrente ha riproposto, nei confronti di tale provvedimento, le censure già proposte con il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo, specificando, altresì, una nuova censura, avente ad oggetto l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento e la non imputabilità dell’omessa produzione della garanzia definitiva;
e) della nota prot. n. 116/2024 del 9 gennaio 2024, anch’essa impugnata con motivi aggiunti, con la quale l’OM ha richiesto l’escussione della garanzia provvisoria per mancata stipulazione del contratto; la parte ricorrente ha riproposto, anche nei confronti di tale provvedimento, le censure già proposte con il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso introduttivo, specificando, altresì, una nuova censura, avente ad oggetto la contraddittorietà e l’illogicità dell’escussione di una garanzia provvisoria pacificamente riconosciuta come invalida.
2.5. La determinazione dell’OM n. 368 del 18 novembre 2023 integra un provvedimento di autotutela unico a contenuto plurimo, adottato nei confronti di un unico destinatario, in cui l’unitarietà dell’atto è solo formale ed è giustificata da ragioni di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa.
La circostanza che l’OM abbia ravvisato tra tutti gli interessi coinvolti nei plurimi affidamenti (in via d’urgenza e in concessione ventennale) della gestione dell’impianto sportivo una reciproca relazione funzionale, tale da determinarne la comparazione nell’ambito di un medesimo procedimento di autotutela, non vale, da sola, a giustificare l’impugnazione, con un unico ricorso, del provvedimento avente ad oggetto l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti conclusivi di due distinte procedure di affidamento. In ogni caso, anche a voler interpretare in senso estensivo l’espressione “medesima procedura di gara”, includendovi una procedura negoziata che si affianca ad una procedura di gara aperta in corso di svolgimento, le censure che la parte ricorrente ha rivolto nei confronti dei due diversi provvedimenti di annullamento in autotutela non sono “identiche” e non involgono segmenti procedurali comuni.
2.6. La questione relativa all’ammissibilità del ricorso cumulativo non esaurisce il suo perimetro nel provvedimento unico a contenuto plurimo adottato dall’OM.
Con il medesimo ricorso introduttivo la parte ricorrente ha impugnato altri tre provvedimenti, adottati da amministrazione diverse, che non presentano tra di loro e con il provvedimento unico a contenuto plurimo adottato dall’OM alcuna connessione, né sotto il profilo procedimentale né sotto il profilo funzionale.
2.7. Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali con le quali il Comune di Pescara ha esercitato il potere inibitorio di cui all’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, occorre evidenziare che il provvedimento di annullamento d’ufficio degli affidamenti della gestione dell’impianto (rispettivamente disposti in via d’urgenza e per concessione ventennale) è in esse richiamato esclusivamente come presupposto fattuale dell’inefficacia delle SCIA presentate dai soggetti interessati allo svolgimento delle attività produttive e, perciò, non è idoneo a giustificare la riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito di un medesimo rapporto sostanziale.
Inoltre, con riferimento all’ammissibilità del ricorso cumulativo, nessuna efficacia spiega la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del terzo motivo di ricorso, resa dalla parte ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 12 gennaio 2026: la connessione oggettiva tra cause deve essere, infatti, valutata, al momento della proposizione del ricorso e non viene meno con la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di una di esse.
2.8. Per quanto riguarda la determinazione della Regione Abruzzo n. DPH002/370 del 21 novembre 2023, impugnata con il quarto motivo del ricorso introduttivo, occorre evidenziare che essa afferisce alla fase esecutiva dell’anticipazione degli effetti contrattuali, per la quale è stato censurato un vizio ulteriore - quale la mancata presentazione della garanzia definitiva - relativo ad un segmento procedimentale affatto diverso.
2.9. Osserva il Collegio che l’ammissibilità del ricorso cumulativo non può essere sostenuta con riferimento all’unitarietà del c.d. bene della vita che interessa trasversalmente tutti i provvedimenti impugnati. Il bene della vita, inteso quale concreta utilità materiale o immateriale che il privato intende conservare o acquisire al proprio patrimonio (nel caso di specie, la gestione del complesso sportivo) assume, infatti, rilievo solo ai fini della valutazione dell’interesse a ricorrere, ma non ha valore dirimente per individuare se si è in presenza di una o più domande di annullamento (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
2.10. Il ricorso cumulativo con il quale vengono impugnati più provvedimenti, alcuni dei quali soggetti al rito ordinario (ordini di cessazione di attività avviate con SCIA), altri al rito abbreviato di cui all’articolo 120 del codice del processo amministrativo, deve ritenersi, comunque, escluso sulla scorta dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo del codice del processo amministrativo, il quale dispone che “Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”.
2.11. In assenza di ragioni apprezzabili che giustifichino la concentrazione dei giudizi, la parte ricorrente ha utilizzato in maniera non conforme alla ratio legis l’istituto processuale del ricorso cumulativo, il quale deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
2.12. L’inammissibilità del ricorso cumulativo si estende anche al ricorso per motivi aggiunti, con il quale la parte ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del codice del processo amministrativo, atti nuovi relativi alle due distinte procedure di gara per l’affidamento della gestione del complesso sportivo (in via d’urgenza e per concessione di durata ventennale).
3. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore delle amministrazioni resistenti, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’OM - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, alla Regione Abruzzo e al Comune di Pescara le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, di cui euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore dell’OM, euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore della Regione Abruzzo ed euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore del Comune di Pescara.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE ZI, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
NN LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | GE ZI |
IL SEGRETARIO