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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere relatore
Antonio Picardi Consigliere ha emesso il seguente
DECRETO
sul reclamo ex artt. 64 disp. att. c.c. e 739 c.p.c. iscritto a ruolo il 28.3.2025 al n. 177/25
V.G. fra:
, con Avv.ti Marco Guercio e Rosa Maria Pepe Parte_1
PARTE RECLAMANTE contro
, con Avv. Tiziana Maestri Accesi Controparte_1
PARTE RECLAMATA avverso il decreto del Tribunale di Livorno n. R.G. 200/2025, depositato il 18 marzo 2025, con cui
è stato rigettato il ricorso ex art. 1129 c.c. promosso dai reclamanti per la revoca dell'amministratore del condominio sito in Livorno, Via delle Viole n. 1 e 5.
*
La Corte, visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa in sostituzione dell'udienza del 21.5.2025 ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
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Rilevato che:
1. e hanno reclamato il decreto con il quale il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Livorno ha respinto, con onere di spese, il loro ricorso per la revoca di dalla carica di amministratore del condominio sito in Livorno, Via delle Controparte_1
Viole n. 1 e 5, rassegnando le seguenti conclusioni: “CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, in accoglimento del presente reclamo - Voglia accogliere il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Livorno R.G. 200/2025, notificato in data 18.03.2025
e per l'effetto, disporre la revoca giudiziale dell'amministratore con Controparte_1 ogni conseguente statuizione;
-Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
1.1 I predetti ricorrenti hanno, innanzitutto, censurato il primo giudice per aver ritenuto che le doglianze mosse in prime cure nei confronti dell'operato dell'amministratore fossero in parte generiche ed in parte sprovviste di supporto probatorio.
In proposito è stato esposto che “In realtà, il ricorso reca un'esposizione articolata di condotte specifiche, documentate da:
• verbali d'assemblea (31.01.2024, 13.05.2024, 28.10.2024);
• corrispondenza PEC tra i ricorrenti e l'amministratore;
• comparazione dei verbali con quanto realmente avvenuto nelle assemblee.
• Indicazione specifica di fonti probatorie e nominativi di possibili informatori”.
Le condotte contestate erano dunque state descritte con dovizia di particolari, correlate ai precetti normativi violati e “supportate da un apparato probatorio di tutto rispetto”.
1.2 I reclamanti hanno altresì contestato il fatto che “Il Tribunale omette totalmente di pronunciarsi sul verbale dell'assemblea del 31.01.2024, che è stato totalmente disatteso seppur, nel suo contenuto, regolarmente votato e deliberato”.
Tale verbale, inoltre, era stato volutamente alterato (oltre a non essere stato eseguito in ordine alle deliberazioni assembleari adottate) rilevando che lo stesso “non solo è stato disatteso nella sostanza, mediante la deformazione dei contenuti e delle decisioni assunte, ma è stato successivamente smentito dall'amministratore stesso in una comunicazione
PEC indirizzata ai ricorrenti, nella quale si affermava – e ciò non corrisponde al vero – che l'assemblea si sarebbe sciolta anticipatamente per dissidi e che pertanto non sarebbe stato possibile deliberare alcunché sul punto”.
1.3 Inoltre, i reclamanti hanno censurato il fatto che “Il Tribunale non ha valorizzato la gravità del comportamento omissivo dell'amministratore in relazione alla tolleranza
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di pratiche in nero nel pagamento del servizio di giardinaggio. L'amministratore infatti non è mai intervenuto, pur avendo riconosciuto l'illiceità della gestione in assemblea e in incontri informali (frase: "se un ragazzo si taglia un braccio...andate nelle beghe"), tacendo anche quando la somma veniva utilizzata per spese non approvate (es. pulizia cassoni, regali privati, taglio alberi) omettendo di intervenire e rinviando genericamente ogni responsabilità all'assemblea”.
1.4 Poi, i reclamanti hanno lamentato il fatto che “Il Tribunale ha ulteriormente ignorato l'episodio della che era stata regolarmente incaricata ma la cui CP_2 attività è stata interrotta dall'amministratore con motivazioni pretestuose ovvero asseriti problemi fiscali smentiti dalla stessa ditta”, integrante un “clamoroso sviamento di potere” anche in considerazione del fatto che la ditta aveva smentito CP_2 qualsivoglia problematica di natura fiscale.
1.5 I reclamanti hanno quindi ribadito che “Il decreto del Tribunale di Livorno, in questa sede reclamato, non menziona né considera la gravissima circostanza della dichiarazione mendace dell'amministratore nella PEC del luglio 2024, nella quale si nega
l'esistenza della delibera del 31.01.2024, nonostante sia agli atti. L'amministratore, con tale condotta, ha reso dichiarazioni contrarie alla verità documentale, falsificando la cronologia e l'esito delle assemblee, con lo scopo evidente di eludere l'esecuzione delle delibere sgradite a un gruppo ristretto di condomini. È doveroso segnalare l'evidente violazione dell'art. 485 c.p. sulla falsità in scrittura privata, almeno sotto il profilo ideologico, in quanto trattasi di verbale condominiale, rilevante ai fini del rapporto fiduciario con tutti i condomini.”.
1.6 I reclamanti hanno anche lamentato che “Il decreto ivi impugnato svaluta anche la rilevanza delle condotte del presentandole come “episodiche” o “non gravi” CP_1 quando, in realtà, si tratta di comportamenti sistematici, reiterati e consolidati, tesi a impedire ogni forma di dissenso, ostacolare il controllo, premiare alcuni condomini, disattendere delibere”, indicando alla Corte la necessità di valutare le condotte del in quadro sistemico. CP_1
1.7 Inoltre, è stata evidenziata “...quale ulteriore motivo di grave irregolarità nella gestione condominiale non correttamente valutata dal Tribunale, la perdurante e ingiustificata inerzia dell'amministratore geom. nell'attivarsi con Controparte_1 tempestività ed efficacia per il recupero coattivo delle quote condominiali dovute dal
, in palese violazione dell'obbligo sancito dall'art. 1129, Parte_2 comma 9, c.c., che impone all'amministratore di agire per la riscossione forzosa degli
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oneri condominiali non corrisposti entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è esigibile”, in particolare nell'agire per il recupero di quanto dovuto dal sig. Parte_2 Pt_2
1.8 Poi, i reclamanti hanno addotto che “Nel presente procedimento occorre altresì dedurre un ulteriore e gravissimo motivo di reclamo, riconducibile alla reiterata, manifesta e dolosa violazione dell'art. 1137 c.c. da parte dell'amministratore pro tempore,
Sig. che ha sistematicamente disatteso e sovvertito deliberazioni assembleari CP_1 regolarmente assunte, sostituendosi alla volontà dell'assemblea o rimettendola arbitrariamente in discussione, con conseguente alterazione dei rapporti assembleari, in pregiudizio al corretto funzionamento del condominio e in lesione degli interessi dei condomini ricorrenti”, ed in particolare con riferimento a:
a) “VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL 31.01.2024 SUL CAMBIO DELLA DITTA
DI PULIZIE AL CIVICO 5”;
b) “VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL 31.01.2024 SUI LAVORI DI
TINTEGGIATURA DEL VANO SCALE CIV. 5”;
c) “FAVORITISMI E DISTORSIONE . Controparte_3
1.9 Infine, è stata lamentata la mancata assunzione dei mezzi di prova richiesti in prime cure, chiedendone l'ammissione nella presente sede di reclamo.
2. Integrato il contraddittorio, si è costituito il sig. il quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo in quanto non contenente critiche specifiche al contenuto del provvedimento impugnato e rilevando quindi che “Il reclamo proposto da controparte disciplinato dall'art. 739 c.p.c. è soggetto – per pacifica giurisprudenza – al principio della specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art.
342 cpc (ordinanza Cass. 16771/2022), non potendosi risolvere nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma dovendo – al contrario - contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma. La mancanza di specificità dei motivi determina la nullità dell'atto di impugnazione, non sanabile neppure con la costituzione dell'altra parte ed è rilevabile d'ufficio dal giudice”.
Nel merito, il si richiamato alle difese svolte in prime cure, anche in CP_1 considerazione del carattere ripetitivo – rispetto alle doglianze mosse nel primo grado di giudizio – del contenuto del reclamo svolto nella presente sede dai sigg.ri e Pt_1
Pt_1
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È stata quindi eccepita la tardività della produzione documentale operata da controparte (ai docc. 8-17), rilevandone comunque l'ininfluenza ai fini della decisione della causa (trattandosi di bilanci prodotti “senza alcuna contestualizzazione e/o richiamo nel corpo dell'atto, tale da non rendere comprensibile la finalità della produzione, precludendo ogni possibilità di difesa”).
Contestato comunque ogni singolo addebito mosso dai reclamanti, il resistente ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Collegio della Corte d'Appello di Firenze – sez. Terza Civile - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiecta: - preliminarmente IN RITO dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione promossa dai sigg.ri e per Pt_1 Pt_1 omessa specificità dei motivi di impugnazione in relazione al decreto del Tribunale di
Livorno R.G.V. 200/2025 del 18.03.2025; - in subordine nel MERITO: respingere il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Livorno R.G.V. 200/2025 del 18.03.2025, perché infondato in fatto e diritto per tutto quanto esposto in atti, - In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Considerato che:
3. Risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata da parte resistente con riferimento all'assenza di censure specifiche nei confronti del provvedimento impugnato.
In proposito deve infatti rilevarsi come, al netto dell'estensione delle argomentazioni svolte dai reclamanti nell'atto di gravame in analisi, non risultano ravvisarsi specifiche e circostanziate critiche nei confronti del decreto del Tribunale di Livorno oggetto di impugnazione.
In sostanza, infatti, appare fondata l'eccezione sollevata da parte resistente secondo cui i reclamanti, nella presente sede, si sono limitati a riproporre le doglianze già mosse in primo grado nei confronti dell'amministratore, ma senza esporre – a fianco di tali reiterate contestazioni – una specifica censura nei confronti della parte del provvedimento impugnato correlata a ciascuna delle allegazioni in questione.
3.1 In quest'ottica va preliminarmente rilevato come il Tribunale di Livorno abbia ritenuto che:
a) “... già dalle allegazioni stesse dei ricorrenti i comportamenti asseritamente posti in essere dall'amministratore non parrebbero poter essere sussunti in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1129 c.c.”, con valutazione – fondata su una previa indicazione delle ipotesi specifiche di revoca, ivi comprese quelle di “gravi irregolarità”,
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contemplate dalla norma in oggetto – nei cui confronti va sin d'ora rilevato come non risulti essere mossa una specifica contestazione;
b) con riferimento alle allegazioni dei ricorrenti concernenti “...l'omessa e scorretta verbalizzazione delle delibere assembleari ed i profili riguardanti la carenza di informazione e trasparenza”, che “...le allegazioni attoree, in realtà (e questo vale per tutti punti elencati dai ricorrenti) sono sprovviste di supporto probatorio. I ricorrenti, infatti, depositavano solamente due verbali assembleari, la convocazione per l'assemblea straordinaria tenutasi nell'autunno del 2024, alcune tabelle relativi agli esercizi 2021/2022 e 2022/2023, un estratto da chat telefonica inerente l'esecuzione di lavori di tinteggiatura, oltre a documentazione di non chiara provenienza, compendio documentale di per sé non comprovante alcuna irregolarità, tantomeno grave, da parte dell'amministratore. Parte convenuta, costituendosi, depositava i verbali assembleari dal 2013 ad oggi, verbali dai quali nessuna grave irregolarità emerge, tantomeno quanto al modo di verbalizzare, che in realtà appare oltremodo perspicuo e completo. Ad abundantiam si noti che, nella quasi totalità delle delibere assembleari, gli odierni ricorrenti erano presenti
e votavano a favore dell'approvazione delle relative delibere. Il fatto poi che i rapporti tra i condomini siano improntati ad una certa litigiosità non è certamente imputabile all'amministratore, costituendo, anzi, un ulteriore aggravio nello svolgimento del compito affidatogli, e non potendo certo, di per sé, colorare di irregolarità la gestione dell'amministratore stesso”;
c) “Quanto alla convocazione asseritamente illegittima di assemblea straordinaria,
l'allegazione stessa di per sé non denota alcuna irregolarità sì grave da fondare una revoca giudiziale, ben potendo essere che i condomini, nella libera estrinsecazione della loro libertà negoziale, decidano di ridiscutere punti in precedenza affrontati ed approvati nella stessa sede assembleare”;
d) “il sollevato profilo della mancata tutela degli interessi del condominio nonché di favoritismo è totalmente generico ed indimostrato”;
e) “Per quanto riguarda l'aspetto della gestione irregolare del servizio di giardinaggio è dalle stesse allegazioni attoree che, in realtà, si coglie che, se, per così dire, qualche zona d'ombra sussiste, ciò è riconducibile al contegno di taluni condòmini, non già dell'amministratore, il quale, sul punto (si riprende la citazione degli stessi ricorrenti), rispondeva che le Assemblee di Condominio sono
l'unico momento di confronto e di dibattito tra i condomini dove ho il compito di
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far rispettare la legge e di eseguire le volontà maggioritarie delle delibere assunte, contesto in modo categorico di aver mai avallato “con il mio placet” decisioni orientate da alcuni singoli condomini ma di aver garantito il regolare svolgimento dell'assemblea nell'interesse di tutti. Anche in parte qua, dunque, non emergono elementi da integrare irregolarità tali da minare il rapporto fiduciario tra condòmini e amministratore”;
f) “Quanto, infine, alla mancata esecuzione delle delibere assembleari-inerzia ed alla insufficiente o inefficace attività di recupero dei crediti condominiali, va innanzitutto rilevato che il profilo relativo ai lavori di tinteggiatura da parte della
lungi dal costituire una grave irregolarità ascrivibile CP_2 all'amministratore, costituisce, invece, semplicemente un classico esempio di inconveniente nell'esecuzione di un incarico;
del resto dallo stesso screenshot allegato dai ricorrenti, costituente, in tesi, prova della mancanza descritta, non emerge altro se non che lo stesso amministratore rendeva edotti i condòmini delle insorte difficoltà, senza che possa essere addebitato all'amministratore né un ruolo nell'origine delle difficoltà stesse, né, tantomeno, un profilo di carenza nelle informazioni rese ai comproprietari, dovendosi, comunque ed in linea generale, che non trattasi di tematiche sì gravi da poter essere sussunte nelle ipotesi paradigmatiche del citato art. 1129 c.c. Da ultimo, quanto alla presunta condotta che avrebbe comportato un disavanzo nel bilancio condominiale, risulta, invece, per tabulas (cfr. doc. 25 di parte convenuta) che la posizione debitoria dei condòmini e (è rispetto a tali soggetti che, infatti, l'amministratore Pt_2 Per_1 viene tacciato dagli odierni ricorrenti di avere tollerato/determinato un aggravamento della loro esposizione) ammonta ad € 2.937,09 (doc. 25 di parte convenuta), con un andamento della posta debitoria, nel tempo, in chiara diminuzione”.
3.2 Dunque, è con riferimento a tali considerazioni del Tribunale di Livorno che deve essere preso in considerazione il contenuto del reclamo proposto nella presente sede e, in tale ottica, deve pertanto rilevarsi che:
• quanto alle censure concernenti la delibera dell'assemblea del 31.1.2024 (punto 2 del reclamo), si osserva come le stesse risultino integrate dall'allegazione per cui il
Tribunale “omette totalmente di pronunciarsi sul verbale dell'assemblea del
31.01.2024”, mentre, invece, risulta (per quanto già detto sopra) che sul punto concernente la verbalizzazione delle assemblee il predetto Tribunale ha esposto che
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“nessuna grave irregolarità emerge, tantomeno quanto al modo di verbalizzare, che in realtà appare oltremodo perspicuo e completo”; ne consegue come il reclamo non si confronti, nella parte in questione, con il contenuto del provvedimento adottato e non possa dunque considerarsi ammissibile;
• quanto alle contestazioni concernenti le modalità di pagamento del servizio di giardinaggio (punto 3 del reclamo), si rileva come le stesse siano veicolate nella presente sede tramite l'assunto per cui il Tribunale “non ha valorizzato la gravità” di tale condotta, affiancata poi dalla reiterazione delle allegazioni svolte in prime cure, ma senza che consti una contestazione specifica dei rilievi svolti sul punto dal predetto Tribunale (come sopra ricordati al punto “e” del paragrafo che precede);
• analogamente è a dirsi per la questione concernente le opere di tinteggiatura (punto
4 del reclamo) in relazione al quale l'addebito mosso nella presente è che il
Tribunale ha “ulteriormente ignorato l'episodio della (per poi anche CP_2 in questo caso ripercorrere la vicenda nei suoi connotati fattuali) ma senza svolgere alcuna considerazione specifica nei confronti del contenuto concreto del provvedimento adottato dal Tribunale sul punto (che, dunque, non ha “ignorato”
l'aspetto in questione) nei termini già in precedenza ricordati (al punto “f” del paragrafo che precede);
• il punto 5 del reclamo risulta nuovamente attenere alle conseguenze che i reclamanti intenderebbero trarre dalla condotta dell'amministratore con riferimento alla delibera assembleare del 31.1.2024, e su cui si reiterano quindi i rilievi già svolti, dovendosi tuttavia evidenziare la ridondanza del riferimento dei reclamanti alla ipotetica sussistenza di una fattispecie penale (“È doveroso segnalare l'evidente violazione dell'art. 485 c.p. sulla falsità in scrittura privata, almeno sotto il profilo ideologico”), atteso che tale invocata fattispecie è ormai abrogata dal 6.2.2016;
• le doglianze di cui al punto 6 del reclamo (correlate alla dedotta ravvisabilità dei caratteri di gravità e sistematicità della condotta dell'amministratore) appaiono, anzitutto, svincolate da contestazioni specifiche alla valutazione operata dal
Tribunale (in quanto argomentazioni di carattere generale riferite alla condotta dell'amministratore stesse ma non correlate a specifici punti della motivazione del provvedimento impugnato) e ciò a prescindere dal carattere sostanzialmente apodittico dei rilievi in questione;
in proposito appare peraltro opportuno rilevare, onde evitare equivoci e per dar conto anche della giurisprudenza di questa stessa
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Corte territoriale (come già ampiamente illustrata, anche con riferimento a conformi indirizzi di altri giudici di merito, in precedenti pronunce: cfr App. FI, III decreto 17.10.2024 in causa n. 371/24 vg), che il combinato disposto dell'art. 1129 co. 11^ c.c., nella parte in cui dispone che la revoca dell'amministratore “… può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, … in caso di gravi irregolarità …”, e dell'art. 1129 co. 12^ c.c., che contiene un elenco non tassativo delle condotte rimproverabili come gravi irregolarità, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice di verificare se, nel caso concreto, le violazioni, oltre che essere riconducibili alle categorie indicate, raggiungano quel grado di offensività e lesività da giustificare la revoca. L'A.G., infatti, può, non deve, revocare;
senza, dunque, non sussiste un rigido automatismo fra l'accertamento della violazione e la revoca. E ciò in quanto la ratio della norma è quella di consentire la rimozione di un amministratore che possa mettere a repentaglio il bene a tutela del quale essa è posta, ossia, come ovvio, il regolare funzionamento del
Condominio; non certo quella di sanzionare tout court con la rimozione condotte che, quand'anche irregolari, si risolvano, in concreto, in fatti minori e inidonei a ledere la funzionalità dell'ente. Questa tesi è confortata dalla constatazione che la legge consente il ricorso anche un singolo condomino e quand'anche – come, fra l'altro, anche nel presente caso – la maggioranza abbia rinnovato la fiducia all'Amministratore. È senz'altro giusto che esista uno strumento come il presente, che pone il singolo al riparo dalla c.d. dittatura della maggioranza (che potrebbe, per i più svariati motivi, continuare a legittimare un amministratore dannoso); d'altra parte, è altrettanto indispensabile che, a scongiurare abusi dello strumento da parte dei singoli, esista un apprezzamento sulla esatta portata lesiva delle condotte;
• considerazioni analoghe sono da svolgere con riferimento ai rilievi mossi al punto 7 del reclamo, in cui i reclamanti lamentano la “grave irregolarità nella gestione condominiale non correttamente valutata dal Tribunale” correlata al mancato recupero delle somme dovute da taluni condomini: anche in questo caso, infatti, i reclamanti hanno esposto una contestazione generica (la non corretta valutazione della fattispecie da parte del Tribunale) senza specificare in cosa consista tale scorrettezza valutativa ma reiterando tout court le allegazioni e doglianze già mosse in prime cure;
• così, peraltro, deve rilevarsi anche con riferimento ai profili di censura esposti al punto 8 del reclamo (e relativi sotto-punti:
8.1 concernente – ancora – il cambio
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della ditta di pulizie, e 8.2, concernente – anche in questo caso, di nuovo – i lavori di tinteggiatura);
• con riferimento poi alla doglianza mossa al punto 9 del reclamo (“FAVORITISMI E
DISTORSIONE DEI RAPPORTI ASSEMBLEARI”), in cui viene di fatto operata una sommarizzazione delle lamentele svolte nei confronti dell'operato dell'amministratore (nei termini già esposti), la cui condotta viene ad essere unificata – nella prospettiva dei reclamanti – da una sorta di volontà di favorire alcuni condomini a scapito di altri (senza che consti, peraltro, il perché di una simile condotta) e nei cui confronti si ripropongono tutti i rilievi già svolti con riferimento a ciascuna delle condotte stesse;
• infine, in base a quanto esposto, le reiterate istanze istruttorie avanzate dai reclamanti (al netto del giudizio sulla loro rilevanza) non possono trovare accoglimento.
4. Il reclamo deve dunque essere respinto ed i sigg.ri sono tenuti in Parte_3 solido, in base al principio della soccombenza, a rimborsare alla controparte anche le spese del grado (Cass. sez. un. civ. 29.10.2004 n. 20957; Cass. sez. 6^ civ. ord. 13.11.2020 n.
25682), che, in difetto di nota, si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 7, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso, ossia in € 2.336,00, oltre accessori di legge.
4.1 Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, visti gli artt. 64 disp. att. c.c. e 739 c.p.c.,
- rigetta il reclamo proposto da e contro Parte_1 Parte_1 CP_1 avverso il decreto del Tribunale di Livorno n. R.G. 200/2025, depositato il 18
[...] marzo 2025, che integralmente conferma;
- condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_1 le spese processuali della presente fase di reclamo, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.336,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
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- dà atto che ricorrono nei confronti di e le Parte_1 Parte_1 condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R.
115/02.
Firenze, camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dott. Marco Cecchi
IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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