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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1423/2023 R.G.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Falcone opponente
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_1
(P.I. ), quale procuratrice speciale di P.IVA_2 CP_2 Parte_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Palomba e Antonio P.IVA_3
Manica opposta
Il Giudice scaduto il termine del 13.5.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 14.5.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/2023 R.G., vertente
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Falcone opponente
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_1
(P.I. ), quale procuratrice speciale di P.IVA_2 Controparte_3
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Palomba e Antonio P.IVA_3
Manica opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione energia elettrica
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13 maggio
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di
3 diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Si controverte del credito di € 75.066,01, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 quale procuratrice speciale della quest'ultima cessionaria del Controparte_3 credito, e derivante dalla somministrazione di energia elettrica.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
375/2023 del Tribunale di Crotone), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: la mancanza di prova scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 del contratto di fornitura tra il e la , i cui crediti erano Pt_1 Controparte_4 stati ceduti alla Officine;
l'inopponibilità degli atti di cessione stipulati tra la società creditrice e le originarie creditrici, in forza del disposto di cui all'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923,
n. 2440, stante la mancata adesione dell'Amministrazione alla cessione;
l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno della pretesa di pagamento;
la mancanza di un atto formale di impegno di spesa ex art. 191 TUEL ed il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio in violazione ex art. 194 TUEL.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4 4. Nel merito le ragioni dell'opposizione sono tutte infondate e vanno disattese.
4.1. DIFETTO DI PROVA DEL CONTRATTO, DELL'IMPEGNO DI SPESA E DEL
RICONOSCIMENTO FUORI BILANCIO.
I motivi vanno esaminati congiuntamente.
Occorre precisare, quanto al rapporto intercorso tra il opponente ed EL Pt_1 CP_5
(società cedente), che quest'ultima ha somministrato energia elettrica in regime
[...] cosiddetto di Salvaguardia, come documentalmente dimostrato ed incontestato (cfr. docc.
1, 2, 3 comparsa di costituzione nonché dicitura “Salvaguardia Calabria” presente sulle fatture prodotte in sede monitoria).
In proposito, va osservato che in questi casi il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto 2007,
n. 125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di maggior tutela non ha, né può avere fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni della legge,
e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto (cfr. Trib. di Castrovillari, sentenza n. 626/2024).
Orbene, la disciplina dell'impegno di spesa dell'art. 182 co. 2 e 191 TUEL non si applica al regime di salvaguardia, in quanto l'impegno di spesa di cui all'art. 183 TUEL è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 TUEL: mancando nel caso di specie alcun contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno di spesa.
Sicché l'191 cit. deve essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni di fonte legale non determina la non debenza dei relativi pagamenti, come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio in casi di responsabilità civile dell'ente (v., al riguardo, Trib.
Catania, 32/2024).
Dunque, l'instaurazione della fornitura di ultima istanza e del regime di salvaguardia – rapporti da cui discendono le sue pretese creditorie – avviene ex lege, in ragione di un
5 quadro normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero.
Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica e gas.
Consegue che è irrilevante la mancata produzione del contratto e dell'impegno di spesa con riferimento alle fatture azionate, con conseguente infondatezza dei relativi motivi di opposizione.
Né coglie nel segno l'eccezione inerente al difetto di riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che il credito in oggetto non rientra all'interno della previsione di cui all'art. 194 TUEL.
Ed invero, il fenomeno dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'ordinamento contabile in relazione a tipologie di obbligazioni assunte senza l'osservanza delle norme prescritte per l'assunzione degli impegni di spesa e poste a tutela del rispetto dei principi generali della legalità dell'azione amministrativa e dell'equilibrio finanziario.
In particolare, la norma citata contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute ed ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: sentenze esecutive (lettera a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali (lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del
TUEL, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente (lettera e).
4.2. INOPPONIBILITA' DEGLI ATTI DI CESSIONE PER MANCATA ADESIONE DEL COMUNE
CEDUTO.
Il ha eccepito l'inopponibilità degli atti di cessione del credito de quo per violazione Pt_1 del divieto di cessione di credito stabilito dall'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata", allegando di aver espressamente rifiutato la cessione del credito tra EL Energia e Controparte_3
La predetta disposizione è richiamata altresì dall'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti,
6 devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n.
2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima".
La normativa sulla contabilità di Stato, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (in particolare, gli artt. 69 e 70) e la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (in particolare, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923) fissano i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sanciscono il principio del divieto di cessione, in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso.
Nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e, dunque, a rapporti di durata.
Dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. 3 e 4 fasc. mon.), risulta che la cessione tra EL e è avvenuta nella forma dell'atto pubblico ed è stata notificata, con CP_2 racc. a.r., al Comune di . Parte_1
Non emerge dal compendio documentale in atti che il rapporto di somministrazione da cui derivano i crediti ceduti fosse ancora in corso, atteso che l'ultima fattura posta a fondamento del credito risale ad un'epoca precedente alla cessione.
Ne deriva che, non trattandosi di crediti afferenti a rapporti negoziali ancora in corso, non era necessaria l'adesione della Pubblica Amministrazione, quale debitore ceduto, al contratto di cessione, con conseguente validità di quest'ultimo.
7 A ciò aggiungasi che, da un punto di vista soggettivo, la disciplina sulla Contabilità di Stato risulta essere testualmente applicabile alle sole amministrazioni dello Stato ("tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate e , in considerazione sia della Controparte_6 Controparte_7 natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente al , di rappresentante dello Controparte_7
Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni" art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come modificato da L. 2317/2005).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che le disposizioni contenute nell'art. 69 della Contabilità di Stato hanno natura eccezionale e riguarderebbero la sola amministrazione statale, risultando dunque insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (tra tante, Cass., sez. III, 13 dicembre
2019, n. 32788).
Ne deriva, a fortiori, il rigetto della doglianza in parola.
Da ultimo, non è pertinente la spiegata eccezione di invalidità della cessione asseritamente intervenuta tra ed , atteso che quest'ultima agisce non in veste di CP_2 CP_1 cessionaria del credito, ma di procuratrice speciale della prima.
4.3. CONTESTAZIONE DELLE FATTURE AZIONATE.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza di una valida prova del credito di cui si controverte, per l'asserita mancata trasmissione delle fatture elettroniche e per l'inidoneità probatoria della fattura commerciale.
Le eccezioni sono prive di pregio.
In primo luogo, va osservato che in sede di ricorso monitorio l'opposta ha prodotto tutte le fatture elettroniche portanti il credito de quo (cfr. fatture sia in formato “.pdf” che in formato
“.xml”).
In secundis, va rimarcato che - contrariamente a quanto lamentato dal - parte Pt_1 opposta ha esaurientemente assolto all'onere probatorio spettantele.
Ed invero, a conforto della pretesa azionata la società ha prodotto, inter alia, non solo le fatture contenenti la specifica dei consumi e servizi resi – fatture già regolarmente inviate
8 alla “cliente” e da questa non fatte oggetto di contestazioni specifiche – ma anche la relazione del “distributore” circa i consumi rilevati e, quindi, addebitati.
Orbene, a fronte delle emergenze di cui sopra, il ha Parte_1 formulato contestazioni del tutto generiche, il che equivale a non contestazione.
In particolare, con riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità è consolidata nel ritenere - in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova ed onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. - che le bollette o fatture del somministrante sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione specifica dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, della corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (v. Cass. civ., 2.12.2002, n.
17041; Cass. civ., 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ., 16.06.2011, n. 13193).
A ben vedere, il ha sollevato contestazioni meramente generiche sui consumi, Pt_1 sicché deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi e dunque deve riconoscersi - si ribadisce - l'idoneità delle fatture a fornire la prova dei consumi esposti, contenendo esse una analitica indicazione delle prestazioni di somministrazioni adempiute, attraverso l'indicazione specifica dei quantitativi di prestazione erogati in favore dell'utente con riferimento ai vari periodi temporali presi in considerazione (cfr. Corte di Appello di Genova, n. 1047/2018).
A tal proposito, va rimarcato che nei rapporti di fornitura di energia elettrica, nei quali la fatturazione periodica dei consumi viene eseguita dall'ente fornitore sulla base dei dati di consumo comunicati dall'ente distributore, assumono rilievo centrale i dati di prelievo rilasciati e certificati dal distributore territorialmente competente, dotati di valore probatorio primario e che possono essere contestati solo mediante allegazione specifica e prova dei fatti impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa.
D'altro canto, con specifico riferimento alle fatture per il servizio reso in regime di salvaguardia, si evidenzia che la società opposta ha depositato la ricostruzione dei consumi rilasciata dal distributore territorialmente competente (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), che non è stata adeguatamente contestata nel merito dal il quale - si ribadisce - Pt_1 ha offerto contestazioni avulse dalla specificità della fattispecie concreta, accettando di fatto i dati di rilevazione comunicati.
9 4.4. In virtù di tutte le su esposte considerazioni, i motivi di opposizione devono essere disattesi.
Va, al contempo, precisato che in sede di precisazione delle conclusioni parte opposta ha ridotto la propria pretesa creditoria di sorte capitale a € 64.057,38, in virtù del riacquisto di n. 3 fatture azionate da parte di EL ed ha insistito nella richiesta di condanna al pagamento della predetta somma oltre interessi di mora (cfr. note difensive conclusive dep. 23.4.2025).
Ne deriva che, in forza di quanto sinora esposto, il decreto ingiuntivo va revocato, con contestuale accoglimento parziale della domanda di pagamento e condanna del Pt_1 alla corresponsione di € 64.057,38, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 sulle somme portate dalle singole fatture azionate, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna di esse sino all'effettivo soddisfo, venendo in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e Pubblica Amministrazione.
Ogni altra eccezione o domanda è assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum, applicando i parametri ex d.m. 147/2022 nella misura minima, in virtù dell'attività processuale concretamente svolta e della natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda di pagamento azionata, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 64.057,38, oltre interessi di mora nella misura determinata dal d.lgs. 231/2002 sulle somme portate dalle singole fatture azionate, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in € 4.217,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 14 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1423/2023 R.G.
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Falcone opponente
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_1
(P.I. ), quale procuratrice speciale di P.IVA_2 CP_2 Parte_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Palomba e Antonio P.IVA_3
Manica opposta
Il Giudice scaduto il termine del 13.5.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 14.5.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/2023 R.G., vertente
tra
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Falcone opponente
e
(di seguito ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_1
(P.I. ), quale procuratrice speciale di P.IVA_2 Controparte_3
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Palomba e Antonio P.IVA_3
Manica opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione energia elettrica
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13 maggio
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di
3 diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Si controverte del credito di € 75.066,01, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 quale procuratrice speciale della quest'ultima cessionaria del Controparte_3 credito, e derivante dalla somministrazione di energia elettrica.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
375/2023 del Tribunale di Crotone), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: la mancanza di prova scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 del contratto di fornitura tra il e la , i cui crediti erano Pt_1 Controparte_4 stati ceduti alla Officine;
l'inopponibilità degli atti di cessione stipulati tra la società creditrice e le originarie creditrici, in forza del disposto di cui all'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923,
n. 2440, stante la mancata adesione dell'Amministrazione alla cessione;
l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno della pretesa di pagamento;
la mancanza di un atto formale di impegno di spesa ex art. 191 TUEL ed il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio in violazione ex art. 194 TUEL.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4 4. Nel merito le ragioni dell'opposizione sono tutte infondate e vanno disattese.
4.1. DIFETTO DI PROVA DEL CONTRATTO, DELL'IMPEGNO DI SPESA E DEL
RICONOSCIMENTO FUORI BILANCIO.
I motivi vanno esaminati congiuntamente.
Occorre precisare, quanto al rapporto intercorso tra il opponente ed EL Pt_1 CP_5
(società cedente), che quest'ultima ha somministrato energia elettrica in regime
[...] cosiddetto di Salvaguardia, come documentalmente dimostrato ed incontestato (cfr. docc.
1, 2, 3 comparsa di costituzione nonché dicitura “Salvaguardia Calabria” presente sulle fatture prodotte in sede monitoria).
In proposito, va osservato che in questi casi il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto 2007,
n. 125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di maggior tutela non ha, né può avere fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni della legge,
e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto (cfr. Trib. di Castrovillari, sentenza n. 626/2024).
Orbene, la disciplina dell'impegno di spesa dell'art. 182 co. 2 e 191 TUEL non si applica al regime di salvaguardia, in quanto l'impegno di spesa di cui all'art. 183 TUEL è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 TUEL: mancando nel caso di specie alcun contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno di spesa.
Sicché l'191 cit. deve essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni di fonte legale non determina la non debenza dei relativi pagamenti, come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio in casi di responsabilità civile dell'ente (v., al riguardo, Trib.
Catania, 32/2024).
Dunque, l'instaurazione della fornitura di ultima istanza e del regime di salvaguardia – rapporti da cui discendono le sue pretese creditorie – avviene ex lege, in ragione di un
5 quadro normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero.
Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica e gas.
Consegue che è irrilevante la mancata produzione del contratto e dell'impegno di spesa con riferimento alle fatture azionate, con conseguente infondatezza dei relativi motivi di opposizione.
Né coglie nel segno l'eccezione inerente al difetto di riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che il credito in oggetto non rientra all'interno della previsione di cui all'art. 194 TUEL.
Ed invero, il fenomeno dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'ordinamento contabile in relazione a tipologie di obbligazioni assunte senza l'osservanza delle norme prescritte per l'assunzione degli impegni di spesa e poste a tutela del rispetto dei principi generali della legalità dell'azione amministrativa e dell'equilibrio finanziario.
In particolare, la norma citata contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute ed ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: sentenze esecutive (lettera a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali (lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del
TUEL, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente (lettera e).
4.2. INOPPONIBILITA' DEGLI ATTI DI CESSIONE PER MANCATA ADESIONE DEL COMUNE
CEDUTO.
Il ha eccepito l'inopponibilità degli atti di cessione del credito de quo per violazione Pt_1 del divieto di cessione di credito stabilito dall'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata", allegando di aver espressamente rifiutato la cessione del credito tra EL Energia e Controparte_3
La predetta disposizione è richiamata altresì dall'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti,
6 devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n.
2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima".
La normativa sulla contabilità di Stato, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (in particolare, gli artt. 69 e 70) e la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (in particolare, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923) fissano i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sanciscono il principio del divieto di cessione, in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso.
Nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e, dunque, a rapporti di durata.
Dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. 3 e 4 fasc. mon.), risulta che la cessione tra EL e è avvenuta nella forma dell'atto pubblico ed è stata notificata, con CP_2 racc. a.r., al Comune di . Parte_1
Non emerge dal compendio documentale in atti che il rapporto di somministrazione da cui derivano i crediti ceduti fosse ancora in corso, atteso che l'ultima fattura posta a fondamento del credito risale ad un'epoca precedente alla cessione.
Ne deriva che, non trattandosi di crediti afferenti a rapporti negoziali ancora in corso, non era necessaria l'adesione della Pubblica Amministrazione, quale debitore ceduto, al contratto di cessione, con conseguente validità di quest'ultimo.
7 A ciò aggiungasi che, da un punto di vista soggettivo, la disciplina sulla Contabilità di Stato risulta essere testualmente applicabile alle sole amministrazioni dello Stato ("tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate e , in considerazione sia della Controparte_6 Controparte_7 natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente al , di rappresentante dello Controparte_7
Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni" art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come modificato da L. 2317/2005).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che le disposizioni contenute nell'art. 69 della Contabilità di Stato hanno natura eccezionale e riguarderebbero la sola amministrazione statale, risultando dunque insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (tra tante, Cass., sez. III, 13 dicembre
2019, n. 32788).
Ne deriva, a fortiori, il rigetto della doglianza in parola.
Da ultimo, non è pertinente la spiegata eccezione di invalidità della cessione asseritamente intervenuta tra ed , atteso che quest'ultima agisce non in veste di CP_2 CP_1 cessionaria del credito, ma di procuratrice speciale della prima.
4.3. CONTESTAZIONE DELLE FATTURE AZIONATE.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza di una valida prova del credito di cui si controverte, per l'asserita mancata trasmissione delle fatture elettroniche e per l'inidoneità probatoria della fattura commerciale.
Le eccezioni sono prive di pregio.
In primo luogo, va osservato che in sede di ricorso monitorio l'opposta ha prodotto tutte le fatture elettroniche portanti il credito de quo (cfr. fatture sia in formato “.pdf” che in formato
“.xml”).
In secundis, va rimarcato che - contrariamente a quanto lamentato dal - parte Pt_1 opposta ha esaurientemente assolto all'onere probatorio spettantele.
Ed invero, a conforto della pretesa azionata la società ha prodotto, inter alia, non solo le fatture contenenti la specifica dei consumi e servizi resi – fatture già regolarmente inviate
8 alla “cliente” e da questa non fatte oggetto di contestazioni specifiche – ma anche la relazione del “distributore” circa i consumi rilevati e, quindi, addebitati.
Orbene, a fronte delle emergenze di cui sopra, il ha Parte_1 formulato contestazioni del tutto generiche, il che equivale a non contestazione.
In particolare, con riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità è consolidata nel ritenere - in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova ed onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. - che le bollette o fatture del somministrante sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione specifica dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, della corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (v. Cass. civ., 2.12.2002, n.
17041; Cass. civ., 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ., 16.06.2011, n. 13193).
A ben vedere, il ha sollevato contestazioni meramente generiche sui consumi, Pt_1 sicché deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi e dunque deve riconoscersi - si ribadisce - l'idoneità delle fatture a fornire la prova dei consumi esposti, contenendo esse una analitica indicazione delle prestazioni di somministrazioni adempiute, attraverso l'indicazione specifica dei quantitativi di prestazione erogati in favore dell'utente con riferimento ai vari periodi temporali presi in considerazione (cfr. Corte di Appello di Genova, n. 1047/2018).
A tal proposito, va rimarcato che nei rapporti di fornitura di energia elettrica, nei quali la fatturazione periodica dei consumi viene eseguita dall'ente fornitore sulla base dei dati di consumo comunicati dall'ente distributore, assumono rilievo centrale i dati di prelievo rilasciati e certificati dal distributore territorialmente competente, dotati di valore probatorio primario e che possono essere contestati solo mediante allegazione specifica e prova dei fatti impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa.
D'altro canto, con specifico riferimento alle fatture per il servizio reso in regime di salvaguardia, si evidenzia che la società opposta ha depositato la ricostruzione dei consumi rilasciata dal distributore territorialmente competente (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), che non è stata adeguatamente contestata nel merito dal il quale - si ribadisce - Pt_1 ha offerto contestazioni avulse dalla specificità della fattispecie concreta, accettando di fatto i dati di rilevazione comunicati.
9 4.4. In virtù di tutte le su esposte considerazioni, i motivi di opposizione devono essere disattesi.
Va, al contempo, precisato che in sede di precisazione delle conclusioni parte opposta ha ridotto la propria pretesa creditoria di sorte capitale a € 64.057,38, in virtù del riacquisto di n. 3 fatture azionate da parte di EL ed ha insistito nella richiesta di condanna al pagamento della predetta somma oltre interessi di mora (cfr. note difensive conclusive dep. 23.4.2025).
Ne deriva che, in forza di quanto sinora esposto, il decreto ingiuntivo va revocato, con contestuale accoglimento parziale della domanda di pagamento e condanna del Pt_1 alla corresponsione di € 64.057,38, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 sulle somme portate dalle singole fatture azionate, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna di esse sino all'effettivo soddisfo, venendo in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e Pubblica Amministrazione.
Ogni altra eccezione o domanda è assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum, applicando i parametri ex d.m. 147/2022 nella misura minima, in virtù dell'attività processuale concretamente svolta e della natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda di pagamento azionata, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 64.057,38, oltre interessi di mora nella misura determinata dal d.lgs. 231/2002 sulle somme portate dalle singole fatture azionate, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, liquidate in € 4.217,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 14 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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