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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19423 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Luciano Mottola e dall'Avv. Teresa Botticelli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli (NA), Via G. Testa n.39;
- opponente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) Persona_1
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CT nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'assegno ordinario d'invalidità L. 222/84, revocata a seguito di revisione del 02/08/2022.
Contestate le conclusioni del CT , anche all'esito del deposito di nuova documentazione, ha chiesto accertarsi il requisito sanitario per l'assegno ordinario d'invalidità, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi .
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
1 Parte ricorrente ha contestato la CT della Dott.ssa in quanto Persona_2 nonostante un certificato che attesti la grave difficoltà del ricorrente nella deambulazione, se non con l'aiuto di un bastone e doppio appoggio, ha affermato nelle conclusioni dell'elaborato peritale, in contrasto rispetto alla documentazione in atti, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Più precisamente il CT avrebbe citato aggravamenti nella deambulazione, per come emerge dai documenti depositati successivamente, senza poi tenerne conto nella valutazione finale.
Inoltre il CT non ha tenuto conto di alcuni documenti depositati successivamente, tra cui la cartella clinica ed il verbale dell' che ha riconosciuto al ricorrente CP_1 un'invalidità del 67%.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CT, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: esiti di poliomielite anteriore acuta, esiti di intervento di laminectomia L3, pregresso carcinoma del colon trattato chirurgicamente (2015). Il CT ha precisato che: “Dall' esame della documentazione sanitaria risulta che il periziando, affetto da sciatalgia bilaterale complicata con disturbi dell' andatura di tipo claudicatio spinale, in data 6.9.23 è stato sottoposto ad intervento di laminectomia della vertebra lombare L3 (asportazione della lamina di una o più vertebre allo scopo di ridurre i disturbi generati da una eccessiva compressione del midollo e/o dei nervi spinali) e dimesso in data 12.9.23 in “…assenza di sciatalgia, non segni irritativi o deficitari a carico degli arti inferiori, andatura normale…. Allo stato lamenta dolore e debolezza dell'arto inferiore sinistro, ma non ha prodotto esami clinici/strumentali specialistici. L' esame clinico evidenzia lieve limitazione flessione del rachide lombare, passaggi posturali e deambulazione autonoma. L' esame clinico evidenzia scoliosi dorso – lombare e deficit della flessione plantare del piede destro da esiti di poliomielite. Riportato come rilievo anamnestico, ma non documentato, pregresso intervento (2015) per carcinoma del colon;
il soggetto riferisce assenza di segni di recidiva di malattia al follow – up”. Pertanto ha concluso che il complessivo quadro patologico, con riguardo all' attività lavorativa svolta ed alle attitudini confacenti, non determina una riduzione dell'attività lavorativa del soggetto in misura superiore a 2/3 ai sensi della legge
222/84.
Alle operazioni peritali ha partecipato anche il ct di parte , dott. , ma non Persona_3 risultano né sue osservazioni nel corso delle operazioni peritali né osservazioni dopo l'invio delle bozze trasmesse dal CT, contegno processuale rilevante ai sensi dell'art. 195 e 116 cpv c.p.c. Come riportato nell'elaborato peritale, il CT ha acquisito e valutato ulteriore documentazione sanitaria, successiva al conferimento dell'incarico, specificando che
2 “Nel caso in esame deve farsi riferimento all' attività lavorativa di operaio, che il ricorrente svolge da circa 20 anni come addetto all' assemblaggio delle componenti per il confezionamento di borse, un lavoro che non richiede movimentazione manuale di carichi e/o azioni che richiedono particolare sforzo fisico, lavoro che consente di alternare la posizione seduta con la posizione eretta e/o movimenti sul posto di lavoro. Il paziente presenta un deficit algo-funzionale del rachide lombare di lieve entità con fasi di acuzie intermittenti e reversibili;
nel verbale di PS dell' aprile 2023, indicato al punto 4, si legge: “…stenosi del canale vertebrale, operato di laminectomia L3…condizioni alla dimissione: assenza di sciatalgia, non segni irritativi o deficitari a carico degli aaii inferiori, andatura normale….” La poliomielite anteriore cuta, contratta in età infantile, non ha creato significativi ostacoli all' inizio ed al prosieguo dell'attività lavorativa. Ciò premesso, sulla base dell'osservazione clinica, della lettura della documentazione in atti, tenuto conto dell' attività lavorativa abitualmente svolta dall' assicurato si può concludere che non sussistono elementi sufficienti per ritenere l' assicurato invalido ai sensi della L.
222/84 in quanto le infermità accertate non giungono a superare la soglia dei 2/3”.
Va rimarcato che le valutazioni del CT sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CT visitato ila ricorrente.
Bisogna evidenziare come il CT nella relazione peritale ha tenuto conto dei documenti depositati successivamente, i quali però non attestano un aggravamento nella deambulazione del ricorrente, precisando che “Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che le patologie lamentate dal paziente, e che dominano il quadro clinico, sono rappresentate dagli esiti di un pregresso intervento di laminectomia L3
e dagli esiti di una pregressa poliomielite acuta dell'arto inferiore destro che, allo stato attuale, non comportano una non significativa ricaduta funzionale”,
A ciò bisogna aggiungere, che diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrete, tra i documenti valutati dal CT è presente anche il verbale dell' che ha CP_1 riconosciuto al ricorrente un'invalidità del 67% (v. pag.2 dell'elaborato peritale), così come la cartella clinica ed in particolare Referto PS O. SG Bosco 4.9.23: stenosi del canale vertebrale, operato di laminectomia L3…condizioni alla dimissione: assenza di sciatalgia, non segni irritativi o deficitari a carico degli arti inferiori, andatura normale. CC - Certificato O. SG Bosco 13.9.23 ricoverato il 4.9.23 con la seguente diagnosi: stenosi del canale vertebrale, mentre in relazione alla documentazione medica depositata successivamente al conferimento dell'incarico, il Giudice con decreto dell'8.07.2024 non ha autorizzato la produzione dei documenti richiesti che pertanto non devono essere presi in considerazione dal CT.
Cionondimeno il giudizio medico -legale è assolutamente corretto poiché come sottolineato dallo stesso CT e a tutti noto, la capacità di lavoro sulla quale è espresso il giudizio medico legale non è quella generica della invalidità civile. Nella materia dell'invalidità pensionabile , si deve tenere conto come da quesito formulato dall'ufficio, “.. l'incidenza della patologia sulla capacità di lavoro, considerando le attitudini della parte attraverso fattori soggettivi (età, sesso, esperienza
3 professionale) ed il lavoro svolto, per evidenziare quali lavori confacenti alle sue attitudini siano espletabili. E' sufficiente considerare che, questo essendo il tema centrale della questione controversa, le contestazioni di parte ricorrente non lo hanno nemmeno lambito, sicchè va doverosamente fatto riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il CT , rispettose sul piano scientifico e metodologico della criteriologia medico-legale che deve sorreggere l'analisi del requisito sanitario per l'invalidità pensionabile cdi cui alla legge 222/84.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CT, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19423 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Luciano Mottola e dall'Avv. Teresa Botticelli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli (NA), Via G. Testa n.39;
- opponente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) Persona_1
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CT nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per l'assegno ordinario d'invalidità L. 222/84, revocata a seguito di revisione del 02/08/2022.
Contestate le conclusioni del CT , anche all'esito del deposito di nuova documentazione, ha chiesto accertarsi il requisito sanitario per l'assegno ordinario d'invalidità, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi .
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
1 Parte ricorrente ha contestato la CT della Dott.ssa in quanto Persona_2 nonostante un certificato che attesti la grave difficoltà del ricorrente nella deambulazione, se non con l'aiuto di un bastone e doppio appoggio, ha affermato nelle conclusioni dell'elaborato peritale, in contrasto rispetto alla documentazione in atti, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Più precisamente il CT avrebbe citato aggravamenti nella deambulazione, per come emerge dai documenti depositati successivamente, senza poi tenerne conto nella valutazione finale.
Inoltre il CT non ha tenuto conto di alcuni documenti depositati successivamente, tra cui la cartella clinica ed il verbale dell' che ha riconosciuto al ricorrente CP_1 un'invalidità del 67%.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CT, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: esiti di poliomielite anteriore acuta, esiti di intervento di laminectomia L3, pregresso carcinoma del colon trattato chirurgicamente (2015). Il CT ha precisato che: “Dall' esame della documentazione sanitaria risulta che il periziando, affetto da sciatalgia bilaterale complicata con disturbi dell' andatura di tipo claudicatio spinale, in data 6.9.23 è stato sottoposto ad intervento di laminectomia della vertebra lombare L3 (asportazione della lamina di una o più vertebre allo scopo di ridurre i disturbi generati da una eccessiva compressione del midollo e/o dei nervi spinali) e dimesso in data 12.9.23 in “…assenza di sciatalgia, non segni irritativi o deficitari a carico degli arti inferiori, andatura normale…. Allo stato lamenta dolore e debolezza dell'arto inferiore sinistro, ma non ha prodotto esami clinici/strumentali specialistici. L' esame clinico evidenzia lieve limitazione flessione del rachide lombare, passaggi posturali e deambulazione autonoma. L' esame clinico evidenzia scoliosi dorso – lombare e deficit della flessione plantare del piede destro da esiti di poliomielite. Riportato come rilievo anamnestico, ma non documentato, pregresso intervento (2015) per carcinoma del colon;
il soggetto riferisce assenza di segni di recidiva di malattia al follow – up”. Pertanto ha concluso che il complessivo quadro patologico, con riguardo all' attività lavorativa svolta ed alle attitudini confacenti, non determina una riduzione dell'attività lavorativa del soggetto in misura superiore a 2/3 ai sensi della legge
222/84.
Alle operazioni peritali ha partecipato anche il ct di parte , dott. , ma non Persona_3 risultano né sue osservazioni nel corso delle operazioni peritali né osservazioni dopo l'invio delle bozze trasmesse dal CT, contegno processuale rilevante ai sensi dell'art. 195 e 116 cpv c.p.c. Come riportato nell'elaborato peritale, il CT ha acquisito e valutato ulteriore documentazione sanitaria, successiva al conferimento dell'incarico, specificando che
2 “Nel caso in esame deve farsi riferimento all' attività lavorativa di operaio, che il ricorrente svolge da circa 20 anni come addetto all' assemblaggio delle componenti per il confezionamento di borse, un lavoro che non richiede movimentazione manuale di carichi e/o azioni che richiedono particolare sforzo fisico, lavoro che consente di alternare la posizione seduta con la posizione eretta e/o movimenti sul posto di lavoro. Il paziente presenta un deficit algo-funzionale del rachide lombare di lieve entità con fasi di acuzie intermittenti e reversibili;
nel verbale di PS dell' aprile 2023, indicato al punto 4, si legge: “…stenosi del canale vertebrale, operato di laminectomia L3…condizioni alla dimissione: assenza di sciatalgia, non segni irritativi o deficitari a carico degli aaii inferiori, andatura normale….” La poliomielite anteriore cuta, contratta in età infantile, non ha creato significativi ostacoli all' inizio ed al prosieguo dell'attività lavorativa. Ciò premesso, sulla base dell'osservazione clinica, della lettura della documentazione in atti, tenuto conto dell' attività lavorativa abitualmente svolta dall' assicurato si può concludere che non sussistono elementi sufficienti per ritenere l' assicurato invalido ai sensi della L.
222/84 in quanto le infermità accertate non giungono a superare la soglia dei 2/3”.
Va rimarcato che le valutazioni del CT sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CT visitato ila ricorrente.
Bisogna evidenziare come il CT nella relazione peritale ha tenuto conto dei documenti depositati successivamente, i quali però non attestano un aggravamento nella deambulazione del ricorrente, precisando che “Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che le patologie lamentate dal paziente, e che dominano il quadro clinico, sono rappresentate dagli esiti di un pregresso intervento di laminectomia L3
e dagli esiti di una pregressa poliomielite acuta dell'arto inferiore destro che, allo stato attuale, non comportano una non significativa ricaduta funzionale”,
A ciò bisogna aggiungere, che diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrete, tra i documenti valutati dal CT è presente anche il verbale dell' che ha CP_1 riconosciuto al ricorrente un'invalidità del 67% (v. pag.2 dell'elaborato peritale), così come la cartella clinica ed in particolare Referto PS O. SG Bosco 4.9.23: stenosi del canale vertebrale, operato di laminectomia L3…condizioni alla dimissione: assenza di sciatalgia, non segni irritativi o deficitari a carico degli arti inferiori, andatura normale. CC - Certificato O. SG Bosco 13.9.23 ricoverato il 4.9.23 con la seguente diagnosi: stenosi del canale vertebrale, mentre in relazione alla documentazione medica depositata successivamente al conferimento dell'incarico, il Giudice con decreto dell'8.07.2024 non ha autorizzato la produzione dei documenti richiesti che pertanto non devono essere presi in considerazione dal CT.
Cionondimeno il giudizio medico -legale è assolutamente corretto poiché come sottolineato dallo stesso CT e a tutti noto, la capacità di lavoro sulla quale è espresso il giudizio medico legale non è quella generica della invalidità civile. Nella materia dell'invalidità pensionabile , si deve tenere conto come da quesito formulato dall'ufficio, “.. l'incidenza della patologia sulla capacità di lavoro, considerando le attitudini della parte attraverso fattori soggettivi (età, sesso, esperienza
3 professionale) ed il lavoro svolto, per evidenziare quali lavori confacenti alle sue attitudini siano espletabili. E' sufficiente considerare che, questo essendo il tema centrale della questione controversa, le contestazioni di parte ricorrente non lo hanno nemmeno lambito, sicchè va doverosamente fatto riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il CT , rispettose sul piano scientifico e metodologico della criteriologia medico-legale che deve sorreggere l'analisi del requisito sanitario per l'invalidità pensionabile cdi cui alla legge 222/84.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CT, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 17 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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