Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/03/2026, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6723 del 2025, proposto da
IU NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Magnosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2289 pubblicata il 25 marzo 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, D.ssa Bonfiglio nel ricorso inscritto con il numero r.g. 14666/2024 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. FA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 2289/2025, pubblicata in data 25 marzo 2025.
Detta pronuncia, accogliendo il ricorso ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere in suo favore l'importo di € 1.364,04 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
La parte ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero resistente in data 1° aprile 2025 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione e, non essendo stato proposto gravame, è passata in giudicato, come attestato dalla competente cancelleria in data 5 giugno 2025.
Successivamente, in data 10 giugno 2025, il ricorrente ha provveduto a notificare la sentenza munita di formula esecutiva ai fini dell'adempimento spontaneo da parte dell'Amministrazione.
Lamenta la parte ricorrente che, nonostante la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e un'ulteriore comunicazione stragiudiziale del 30 ottobre 2025, l'Amministrazione è rimasta inadempiente, non provvedendo al pagamento di quanto statuito dal giudice del lavoro.
Pertanto, con il presente gravame, notificato in data 1° dicembre 2025 e depositato il 2 dicembre 2025, la ricorrente chiede a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata. Chiede, inoltre, per il caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto di mera forma depositato in data 11 dicembre 2025, senza svolgere specifiche difese né allegare prova dell'avvenuto adempimento.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
2.- Il ricorso è ricevibile, ammissibile e fondato.
In via preliminare, il Collegio deve esaminare la sussistenza delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta.
Sotto il profilo della ricevibilità, il ricorso risulta tempestivamente depositato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 45, comma 1, del c.p.a., il termine per il deposito del ricorso nel rito camerale dell'ottemperanza è di quindici giorni dalla notificazione. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato all'Amministrazione in data 1° dicembre 2025 e depositato il successivo 2 dicembre 2025, nel pieno rispetto del termine perentorio.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, l'azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L'ammissibilità dell'azione è subordinata alla verifica di due presupposti processuali.
Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'esecuzione. Tale condizione è pienamente soddisfatta, essendo stata depositata agli atti la certificazione della cancelleria del Tribunale di Napoli, datata 5 giugno 2025, che attesta la mancata impugnazione della sentenza n. 2289/2025 e il suo conseguente passaggio in giudicato, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a..
Il secondo presupposto, specifico per le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come convertito. Tale norma stabilisce che le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che, prima di tale termine, il creditore non può intraprendere azioni esecutive. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che tale termine costituisca una condizione di procedibilità (o ammissibilità) anche per il giudizio di ottemperanza, stante la comune finalità esecutiva di tale rimedio rispetto all'esecuzione forzata civile (Consiglio di Stato num. 3439/ 2023. Si tratta, infatti, di uno spatium deliberandi concesso all'amministrazione per organizzare il pagamento, la cui ratio si estende a tutte le procedure esecutive, inclusa quella dinanzi al giudice amministrativo. Nel caso di specie, la sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero in data 10 giugno 2025, mentre il presente ricorso per l'ottemperanza è stato notificato in data 1° dicembre 2025. È pertanto evidente che il termine di 120 giorni è ampiamente decorso, rendendo l'azione pienamente ammissibile.
2.- Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del giudice ordinario, della quale si chiede l'esecuzione, possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale è tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale alla parte vittoriosa. L'obbligo scaturente dal giudicato consiste, nella fattispecie, nel pagamento della somma di € 1.364,04, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
A fronte del chiaro e inequivocabile comando giudiziale, l'Amministrazione intimata, pur essendosi formalmente costituita nel presente giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto, neanche parzialmente, a quanto statuito dal giudice del lavoro, né ha addotto ragioni ostative all'esecuzione. L'inadempimento dell'Amministrazione deve, pertanto, ritenersi pienamente accertato.
Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, provvedendo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, al pagamento in favore del ricorrente della somma capitale di € 1.364,04, oltre agli interessi legali come liquidati nel titolo giudiziale.
In considerazione della manifesta inerzia dell'Amministrazione e al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, si ritiene necessario, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, nominare sin d'ora un Commissario ad acta. Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, viene nominato il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente dell'ufficio. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, si insedierà e compirà tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni.
Deve essere accolta anche la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (c.d. astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto, come chiarito dalla giurisprudenza, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna, incluse quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. La norma stessa, nella sua attuale formulazione, prevede espressamente che, nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali". Pertanto, non ravvisandosi ragioni di manifesta iniquità o altre cause ostative, l'Amministrazione resistente è condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza e fino al giorno dell'effettivo adempimento.
3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), lo accoglie e per l’effetto:
Ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2289/2025, provvedendo al pagamento delle somme dovute nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore.
Nomina, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine, quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale provvederà, su istanza di parte, al compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con la decorrenza indicate in motivazione
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Magnosi, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CU, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
FA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FE | SA CU |
IL SEGRETARIO