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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3979/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Caiafa e Dome- nico Caiafa, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Santoriello, elet- Controparte_1
tivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
; CP_2
De SA IE;
- APPELLATI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 177/2020 del Giudice di Pa- ce di Mercato San Severino, pubblicata in data 24/07/2020.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dal- la legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giu- Controparte_1
dizio il sig. IE De SA e la sig.ra nonché la compagnia assicu- CP_2
rativa , dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino, per Parte_1
sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 11/02/2019 alle ore 19:00 circa in Salerno alla Via De
Filippo. L'attrice precisava che nelle suindicate circostanze di tempo e di luo- go, l'autovettura Ford, (tg. CR917AN) di proprietà di e condotta da CP_2
IE De SA assicurata per la RCA con l , a causa della velocità Parte_1
eccessiva, invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad urtare nella parte la- terale sinistra, la vettura Range Rover (tg. EN176AW) che, a causa dell'urto, finiva la sua corsa contro il guardrail. A causa del sinistro la richiamata vettura riportava danni quantificati in € 15.709,94.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio solo la
, la quale eccepiva l'improponibilità della domanda attrice, conte- Parte_1
stava l'effettiva verificazione del fatto storico, la legittimazione attiva e, in ge- nerale, l'infondatezza delle pretese attoree in punto di an e quantum debeatur.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e con C.T.U. tecnica.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la qua- le il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava e CP_2
la in solido tra loro alla refu- Parte_1
sione, nei confronti dell'attrice, della somma di € 11.730,97, oltre interessi dall'evento al soddisfo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , in perso- Parte_1
na del legale rappresentante p.t., proponeva gravame avverso tale sentenza,
2 chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza im- pugnata nonché il rigetto della stessa per carenza di legittimazione attiva ed in- fondatezza in fatto ed in diritto.
, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto.
e De SA IE, pur se regolarmente citati, rimanevano contumaci. CP_2
Con ordinanza del 19/11/2020, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo l'insussistenza del requisito del periculum in mora.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudi- ce assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di De SA IE e , i CP_2
quali, pur se regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e ri- solutiva della controversia.
Deve ritenersi corretta la sentenza adottata dal Giudice di prime cure laddove ritiene di poter accogliere la domanda introduttiva, avendo infatti l'attore, for- nito la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata, ba- sata sull'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella causa- zione del sinistro oggetto di causa.
Infatti, dall'istruttoria espletata in primo grado è emersa la prova della sussi- stenza del nesso di causalità.
I testi escussi nel giudizio di primo grado, e Testimone_1 Tes_1
(cugino del primo), hanno confermato dettagliatamente la dinamica del
[...]
sinistro ed hanno descritto anche i danni subiti dal veicolo coinvolto. In parti- colare, entrambi dichiaravano di aver visto il veicolo Ford invadere l'opposta
3 corsia di marcia ed urtare alla parte laterale sinistra il veicolo Range Rover, fa- cendolo finire contro il guardrail posto sulla parte destra. I testi riferivano, al- tresì, che a causa di quanto descritto, il veicolo Range Rover subiva danni sia alla parte laterale sinistra che alla parte destra laterale ed anteriore.
In base all'art. 2054 comma 2 c.c., la presunzione di responsabilità pone a cari- co di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria. Ne deriva che cia- scuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, realizzata in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme al- le norme del Codice della strada ed immune da colpa generica e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr. Cass. Civile
n.8885/2020).
Inoltre, l'art 154 del Codice della strada rubricato “cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” recita testualmente: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cam- biare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immet- tersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, de- vono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o in- tralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Pertanto, il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia, ha l'obbligo di segnalare il cambio di direzione, derivante sia dallo spostarsi nell'ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale, che dall'impegnare altri percorsi. Infatti, il concetto di direzione di marcia di cui all'art. 154 cds indica la traiettoria seguita dal mezzo circolante, e non il verso o il senso di marcia, che mostrano invece nell'ambito di una direzione, il lato dal quale la stessa è impegnata.
4 Il primo comma dell'art. 2054 c.c. prescrive che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è necessario che vi sia stato contatto fisico tra i veicoli perché il danno sia consi- derato come conseguenza della circolazione stradale, ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l'evento sia avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in primo grado, è stato dimostrato che il sinistro si è verificato a causa dell'imprudente condotta di guida del con- ducente del veicolo Ford, di proprietà di e condotto da IE De CP_2
SA, e dunque la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado non poteva che essere accolta.
Per i motivi appena illustrati deve essere rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dall'autovettura atto- rea, nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU tecnica. Il
CTU nominato riconosceva la sussistenza del nesso causale e la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro quantificandoli in euro 12.180,97 (euro
11.730,97 per il danno ed euro 450,00 per il fermo tecnico).
Pertanto, non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Uffi- cio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio anche con riferimento al quan- tum debeatur, come dallo stesso determinato.
Alla luce di quanto sopra considerato, la sentenza di primo grado va conferma- ta in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Stante il rigetto dell'appello, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
5 D.M. 55/14, applicando i parametri minimi e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Spese compensate nei confronti degli appellati contumaci.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contribu- to unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provve- de:
a) dichiara la contumacia di e De SA IE;
CP_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del pre- sente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per com- penso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procura- tore antistatario;
c) spese compensate nei confronti di e De SA IE in ragio- CP_2
ne della contumacia;
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 24/01/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3979/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Caiafa e Dome- nico Caiafa, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Santoriello, elet- Controparte_1
tivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
; CP_2
De SA IE;
- APPELLATI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 177/2020 del Giudice di Pa- ce di Mercato San Severino, pubblicata in data 24/07/2020.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dal- la legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giu- Controparte_1
dizio il sig. IE De SA e la sig.ra nonché la compagnia assicu- CP_2
rativa , dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino, per Parte_1
sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 11/02/2019 alle ore 19:00 circa in Salerno alla Via De
Filippo. L'attrice precisava che nelle suindicate circostanze di tempo e di luo- go, l'autovettura Ford, (tg. CR917AN) di proprietà di e condotta da CP_2
IE De SA assicurata per la RCA con l , a causa della velocità Parte_1
eccessiva, invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad urtare nella parte la- terale sinistra, la vettura Range Rover (tg. EN176AW) che, a causa dell'urto, finiva la sua corsa contro il guardrail. A causa del sinistro la richiamata vettura riportava danni quantificati in € 15.709,94.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio solo la
, la quale eccepiva l'improponibilità della domanda attrice, conte- Parte_1
stava l'effettiva verificazione del fatto storico, la legittimazione attiva e, in ge- nerale, l'infondatezza delle pretese attoree in punto di an e quantum debeatur.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e con C.T.U. tecnica.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la qua- le il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava e CP_2
la in solido tra loro alla refu- Parte_1
sione, nei confronti dell'attrice, della somma di € 11.730,97, oltre interessi dall'evento al soddisfo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , in perso- Parte_1
na del legale rappresentante p.t., proponeva gravame avverso tale sentenza,
2 chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza im- pugnata nonché il rigetto della stessa per carenza di legittimazione attiva ed in- fondatezza in fatto ed in diritto.
, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto.
e De SA IE, pur se regolarmente citati, rimanevano contumaci. CP_2
Con ordinanza del 19/11/2020, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo l'insussistenza del requisito del periculum in mora.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudi- ce assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di De SA IE e , i CP_2
quali, pur se regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano.
L'appello è infondato nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte appellata, ponendosi come "ragione più liquida" e ri- solutiva della controversia.
Deve ritenersi corretta la sentenza adottata dal Giudice di prime cure laddove ritiene di poter accogliere la domanda introduttiva, avendo infatti l'attore, for- nito la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata, ba- sata sull'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella causa- zione del sinistro oggetto di causa.
Infatti, dall'istruttoria espletata in primo grado è emersa la prova della sussi- stenza del nesso di causalità.
I testi escussi nel giudizio di primo grado, e Testimone_1 Tes_1
(cugino del primo), hanno confermato dettagliatamente la dinamica del
[...]
sinistro ed hanno descritto anche i danni subiti dal veicolo coinvolto. In parti- colare, entrambi dichiaravano di aver visto il veicolo Ford invadere l'opposta
3 corsia di marcia ed urtare alla parte laterale sinistra il veicolo Range Rover, fa- cendolo finire contro il guardrail posto sulla parte destra. I testi riferivano, al- tresì, che a causa di quanto descritto, il veicolo Range Rover subiva danni sia alla parte laterale sinistra che alla parte destra laterale ed anteriore.
In base all'art. 2054 comma 2 c.c., la presunzione di responsabilità pone a cari- co di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria. Ne deriva che cia- scuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, realizzata in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme al- le norme del Codice della strada ed immune da colpa generica e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr. Cass. Civile
n.8885/2020).
Inoltre, l'art 154 del Codice della strada rubricato “cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” recita testualmente: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cam- biare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immet- tersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, de- vono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o in- tralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Pertanto, il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia, ha l'obbligo di segnalare il cambio di direzione, derivante sia dallo spostarsi nell'ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale, che dall'impegnare altri percorsi. Infatti, il concetto di direzione di marcia di cui all'art. 154 cds indica la traiettoria seguita dal mezzo circolante, e non il verso o il senso di marcia, che mostrano invece nell'ambito di una direzione, il lato dal quale la stessa è impegnata.
4 Il primo comma dell'art. 2054 c.c. prescrive che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è necessario che vi sia stato contatto fisico tra i veicoli perché il danno sia consi- derato come conseguenza della circolazione stradale, ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l'evento sia avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in primo grado, è stato dimostrato che il sinistro si è verificato a causa dell'imprudente condotta di guida del con- ducente del veicolo Ford, di proprietà di e condotto da IE De CP_2
SA, e dunque la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado non poteva che essere accolta.
Per i motivi appena illustrati deve essere rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dall'autovettura atto- rea, nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU tecnica. Il
CTU nominato riconosceva la sussistenza del nesso causale e la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro quantificandoli in euro 12.180,97 (euro
11.730,97 per il danno ed euro 450,00 per il fermo tecnico).
Pertanto, non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Uffi- cio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio anche con riferimento al quan- tum debeatur, come dallo stesso determinato.
Alla luce di quanto sopra considerato, la sentenza di primo grado va conferma- ta in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Stante il rigetto dell'appello, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al
5 D.M. 55/14, applicando i parametri minimi e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Spese compensate nei confronti degli appellati contumaci.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contribu- to unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provve- de:
a) dichiara la contumacia di e De SA IE;
CP_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del pre- sente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per com- penso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procura- tore antistatario;
c) spese compensate nei confronti di e De SA IE in ragio- CP_2
ne della contumacia;
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 24/01/2025 Il Giudice
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