Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni
Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola
Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
NO NA, C.F. , nata a C.F._1
GENOVA (GE), il 07/04/1972, residente in [...]42 16044
CICAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LEVERONE MARCELLO (C.F. , che C.F._2
la rappresenta e difende, come da procura in atti e
D'EO LE, C.F. nato a [...], il C.F._3
12/08/1980, residente in [...]216/5 16043 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avvocati SARTESCHI
MARCO (C.F. ), e Avv. Andrea Bronchi, (c.f. C.F._4
1
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 30-31.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
rilevato che con decreto in data 6.3.2025 il giudice delegato disponeva la comparizione personale delle parti per discutere in merito alle condizioni di frequentazione del figlio in considerazione dell'elevato numero degli spostamenti da un genitore all'altro; rilevato, infine, che, comparse all'udienza del 3.4.2025, i genitori fornivano una spiegazione dell'elevato numero degli spostamenti e, in ogni caso, concordavano un calendario che ne limitava il numero.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in LAVAGNA il 05/05/2007 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
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Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
NO NA e D'EO LE
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) il figlio ST di anni 13 è affidato con modalità condivisa ai due genitori ed avrà residenza presso la mamma, sig.ra IA TO in
Cicagna via Quartaie 42, avendo il padre nel frattempo, d'accordo col coniuge, trasferito la propria residenza in Chiavari;
2) i genitori prenderanno in preventivo accordo tra loro le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio quali quelle inerenti salute, educazione, istruzione, residenza, educazione religiosa, relazionandosi tra loro con lealtà e responsabilità con l'intento di tutelare e garantire il benessere del figlio, come peraltro già prassi consolidata tra essi. Come risulta dal piano genitoriale in atti;
3) il sig. DA D'ZE – secondo quanto già attuato concordemente tra i genitori considerati gli impegni del figlio e gli impegni lavorativi di ciascuno - vedrà e terrà il figlio con sé presso la propria abitazione in Chiavari, con pernotto, nei giorni di martedì e mercoledì e, a fine settimana alternati, di sabato
3 e domenica;
mentre gli altri giorni il figlio resterà con pernotto presso l'abitazione della madre;
ciò anche nel periodo estivo.
Le ferie estive verranno trascorse dal figlio in via esclusiva coi genitori secondo i periodi concordati di volta in volta in base anche alle esigenze lavorative degli stessi;
così in via alternativa le festività di Natale Pasqua e Capodanno;
4) il sig. D'ZE si obbliga a versare alla sig.ra TO sul di Lei personale conto corrente (estremi già a conoscenza dell'obbligato) quale contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio ST la somma di € 300,00= entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla scorta degli indici ISTAT;
5) i genitori parteciperanno in ragione del 50% dell'ammontare dei costi straordinari scolastici, medici e sportivi relativi al figlio secondo quanto stabilito nel verbale di riunione del 15/9/16 dei Magistrati della IV Sezione del Tribunale
Civile di Genova, ovvero in ogni caso di spesa straordinaria pertinente allo stesso, previo accordo se di ingente valore;
6) L'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà percepito al 100% dalla sig.ra
TO IA e, pertanto, il sig. D'ZE DA si impegna ad effettuare tutte le incombenze affinché detto assegno unico venga percepito totalmente dalla sig.ra TO IA.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) i coniugi essendo economicamente autosufficienti non vantano reciproche pretese economiche alimentari salva la compartecipazione alla spesa del mutuo bancario contratto per l'acquisto dell'immobile in Cicagna via Quartaie 42, già domicilio coniugale, in oggi abitazione della sig.ra TO e del figlio
ST.
Considerato che
la rata di mutuo a tasso fisso ammonta ad € 363,28 mensili da saldarsi su conto corrente nr 194853 acceso presso Banca BPM filiale di Cicagna intestato al solo sig. D'ZE, le parti concordano che detta rata venga pagata nella misura del 50% ciascuno, ciò che comporta l'obbligo della sig.ra
TO di versare mensilmente la somma di € 190= quale quota a Suo carico sul detto conto.
8) Il sig. D'ZE DA provvederà a trasferire la residenza altrove.
9) I conti correnti sono già stati divisi tra le parti.
4 10) Il sig. D'ZE DA dichiara di non aver nulla a che pretendere nei confronti della sig.ra TO IA in merito alle pregresse rate del mutuo che sono state pagate interamente dal sig. D'ZE, il quale dichiara di non voler richiedere alcun rimborso alla sig.ra TO.
Per tutto il resto le parti dichiarano di aver completamente definito tra loro ogni diversa e/o ulteriore questione di natura economico – patrimoniale non avendo alcuna pretesa da far valere reciprocamente;
11) i ricorrenti si scambiano incondizionato e reciproco consenso tra loro riguardo i provvedimenti che le competenti Autorità dovessero emettere in ordine al passaporto ed ai documenti equipollenti, per quel che specificamente attiene a rilasci, rinnovi, estensioni, modificazioni e quant'altro necessiti all'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 8, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
In Genova nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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