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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16831 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.32358.2025del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(già Ltd.), (C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale , con sede legale in Dublin Office, Parte_2 Pt_1
Airside Business Park, Swords - County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni (C.F. ; C.F._1
del Foro di ER, Alessandro Di Carlo (C.F. Email_1
; del Foro di Milano, IA Astola C.F._2 Email_2
OA (C.F. ; del Foro di C.F._3 Email_3
ER e LI RU (C.F. ; C.F._4
del Foro di Modena Email_4
Ricorrente contro
C.F. , nella persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dagli avv.ti dell'ENAC
MA TI (C.F. , PEC: C.F._5
) NL Lo Bianco Email_5
E ( pec ) C.F._6 Email_6 Parte_3
(C.F. , PEC:
[...] C.F._7
), ER CO (C.F. Email_8
PEC: ), C.F._8 Email_9
Viale del Castro Pretorio, n. 118
1 2
Resistente
Oggetto: ricorso per l'annullamento\riduzione al minimo edittale dell'Ordinanza
Ingiunzione 280/2025 ( ) emessa e notificata Parte_4 il 6 giugno 2025 dalla . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premetteva che in data 6 giugno 2025 la CP_2 CP_2
di aveva notificava a l'Ordinanza Ingiunzione n. 280/2025
[...] CP_1 Pt_1
( 0080576-P) (l'“Ordinanza”, doc. 1, unitamente a PEC Controparte_3 di notifica con la quale ingiungeva al Vettore il pagamento della somma di euro
12.308,00.
L'Ordinanza seguiva al verbale di accertamento e contestazione n.
1/2024/FRONT emesso il 15 gennaio 2024 dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Ciampino – Urbe per l'asserita violazione da parte del Vettore dell'art. 5 del d.lgs 53/20181 (“Decreto PNR”) in occasione del volo FR3004 del 9 gennaio 2024 proveniente da RA ED (il “Verbale”, doc. 2). Nel dettaglio, con il Verbale si contestava a che: “In data 15/01/2024 alle ore 11:29 si Pt_1 acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio), con il quale il verbalizzante ha accertato che in data 09/01/2024 la compagnia aerea ” nel fornire i dati PNR/API per il volo Pt_1 Pt_1
FR3004 proveniente da RA ED alle ore 21:50, ha associato un errato numero di passaporto al passeggero nato il [...] a Parte_5
OR (LT).
Tale errato inserimento generava un alert poiché il documento risultava essere denunciato smarrito dal legittimo proprietario.”
A seguito dell'istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 depositata da in data 16 gennaio 2024 presso gli Uffici di Polizia di Pt_1
Frontiera, in data 18 gennaio 2024 quest'ultima provvedeva ad ostendere la copia del passaporto del sig. oltre a copia del SIPA Report Data Quality Pt_5
Analysis (“SIPA Report”) dal quale appariva che i dati asseritamente errati riguardavano il numero del passaporto – per meglio dire una sola cifra del numero del passaporto - di un cittadino di nazionalità italiana.
2 3
A seguito della notifica del Verbale, presentava scritti difensivi ex art. 18 Pt_1 della L. 689/81 con i quali contestava l'accertamento sulla base del fatto che non fosse corretto lamentare una violazione della disciplina relativa alla raccolta, trasferimento e trattamento dei dati API (sulla cui definizione cfr. infra § 1.1) nel caso di cittadini aventi la nazionalità italiana, essendo in quel caso del tutto assente qualsivoglia rischio di immigrazione clandestina. La trasmissione preventiva dei dati API (ossia prima 1 DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio
2018, n. 53 Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva
2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. (18G00081). dell'arrivo dei passeggeri alla frontiera) si giustifica in ragione del solo scopo di prevenire episodi di immigrazione irregolare. rigettava le difese proposte dal Vettore con gli scritti difensivi ed emetteva, CP_1 quindi, l'Ordinanza. In buona sostanza, motivava il provvedimento CP_1 sostenendo che la normativa di settore non prevederebbe eccezioni di sorta in caso di passeggeri di nazionalità italiana. Allo stesso tempo, tuttavia, con l'Ordinanza ammette che la disciplina in materia di trasferimento dei dati API sia CP_1 funzionale a “rafforzare i controlli alle frontiera, migliorare la gestione dei flussi migratori e prevenire l'immigrazione irregolare” consentendo “alle autorità competenti di effettuare le opportune verifiche preliminari”.
Parte ricorrente eccepiva:
A) illegittimità derivata dell'Ordinanza. Sulla finalità della trasmissione dei dati API. L'insussistenza nel caso di specie del rischio di immigrazione irregolare. Possibilità di identificare il passeggero;
B) determinazione della sanzione ingiunta.
Concludeva chiedendo in via preliminare: disporre, ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs.
150/2011, la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza, da confermarsi in prima udienza, ricorrendo nel caso di specie l'evidente fondatezza dell'opposizione proposta e quindi le gravi e circostanziate ragioni richieste per legge.
3 4
In via principale: annullare l'Ordinanza in quanto illegittima per i motivi già esposti in narrativa. In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni formulate in via principale, ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Si costituiva e ricordava che la direttiva 2004/82/CE ha due scopi, CP_1 evidentemente connessi, ma pur sempre coesistenti: la lotta all'immigrazione clandestina e il controllo delle frontiere esterne dell'UE.
Sussisteva la reiterazione delle violazioni e, quindi, la sanzione non poteva essere parametrata al minimo.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta di eccezione, rigettare il ricorso avversario, nonché ogni correlata istanza, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito, confermando, per l'effetto,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre oneri riflessi essendo l difeso da CP_1 avvocati interni iscritti all'albo speciale.
Il giudice fissava udienza e rigetta l'istanza di sospensione.
All'udienza odierna e parti insistevano come da verbale e la causa era posta in decisione.
************
Come riportato dalla parte resistente, l'art. 5 del d.lgs. 53/2018, dispone che i vettori aerei trasferiscono i dati API/PNR: “a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Il vettore, al momento dell'imbarco, ha la possibilità – e il dovere – di verificare egli stesso la validità del documento di identità nonché la corrispondenza ai dati
API comunicati alla Polizia. Nel caso di specie, risulta per tabulas che il vettore ha comunicato i dati di un passaporto errato in quanto ha inviato il numero di passaporto italiano invece che . Numero_1 Numero_2
4 5
L'esistenza fattuale della violazione è consacrata in un verbale di constatazione, atto pubblico non oggetto di querela di falso e, pertanto, esso è allo stato incontestabile.
Il Verbale di accertamento e contestazione n. 1/2024 FRONT del 15/01/2024, elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Ciampino - Urbe a carico del vettore aereo è stato redatto per l'inosservanza di cui all'art. 5 Pt_1 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo Decreto. Esso riporta la seguente motivazione: “In data 15/01/2024 alle ore 11:29 si acquisiva il
“Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio), con il quale il verbalizzante ha accertato che in data 09/01/2024 la compagnia aerea “ ” nel fornire i dati PNR/API per il volo FR3004 Pt_1 Pt_1 proveniente da RA ED alle ore 21:50, ha associato un errato numero di passaporto al passeggero nato il [...] a [...]. Parte_5
Tale errato inserimento generava un alert poiché il documento risultava essere denunciato smarrito dal legittimo proprietario.”
L'art.24 del Dlgs21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina l'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.
La norma prevede al comma1 “Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta…”
Il Dlgs 21 maggio 2018, n. 53 è rubricato “Attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile
2004”. Quindi sono espressamente indicati altri gravi reati non esattamente individuabili, ossia tutti quei reati che possono scaturire da un uso improprio del
5 6
vettore aereo. La norma italiana di recepimento della Direttiva non riveste un'unica finalità posta al solo contrasto all'immigrazione clandestina ma tende a prevenire anche ogni illecito (diretto o indiretto) che possa essere commesso attraverso l'uso di un volo senza la preventiva esatta identificazione del soggetto che fruisce del servizio. La Direttiva non può certo impedire allo Stato di prevedere una sanzione amministrativa sulla scorta della “semplice” condotta colposa della redazione di un dato numerico del passaporto in modo errato, anche a prescindere dalla finalità di prevenire la immigrazione clandestina. Peraltro, la stessa Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale testualmente riferisce di
“reati di terrorismo e dei reati gravi”.
Quindi nessun riferimento ad una impossibile immigrazione del cittadino italiano
(diretto in Italia) appare condivisibile: sussiste l'offensività della fattispecie e quindi l'applicabilità della norma sanzionatoria al caso in esame.
Tuttavia, trattasi, nella fattispecie, certamente di una sussistente sanzione amministrativa ma pur sempre di un fatto di lieve entità frutto di probabile errore materiale del compilatore. È ben vero che trattasi di recidivo ma occorre evidenziare che trattasi di un vettore aereo di grandi dimensioni, il quale movimenta milioni di utenti e, quindi, alcuni errori come quello di specie sono sempre verificabili senza per questo doverne necessariamente inferirne una maggiore colpevolezza nell'agente. Trattasi dell'errore incolpevole di un solo numero, per il quale appare equo comminare - in questo caso - la sanzione minima di euro 5.000,00.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al giudice (Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) determinarne l'entità, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Trattasi di un solo passeggero in relazione ad una quantità di voli notoriamente considerevole effettuata dal medesimo vettore aereo;
giova anche porre attenzione alla sanzione irrogata in casi analoghi, in relazione alla medesima violazione (Cass. 17 aprile
2013, n. 9255; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844).
6 7
Per questi motivi
questo giudice riduce la sanzione alla fattispecie edittale minima di euro 5.000,00.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla reciproca parziale soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti della parte intimata
[...] Controparte_1
, con ricorso così decide:
[...]
a) riduce la sanzione pecuniaria da irrogare, in relazione all'atto impugnato in oggetto indicato, in euro 5.000,00;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 1/12/2025
Il giudice
BE NF
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.32358.2025del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(già Ltd.), (C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale , con sede legale in Dublin Office, Parte_2 Pt_1
Airside Business Park, Swords - County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni (C.F. ; C.F._1
del Foro di ER, Alessandro Di Carlo (C.F. Email_1
; del Foro di Milano, IA Astola C.F._2 Email_2
OA (C.F. ; del Foro di C.F._3 Email_3
ER e LI RU (C.F. ; C.F._4
del Foro di Modena Email_4
Ricorrente contro
C.F. , nella persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dagli avv.ti dell'ENAC
MA TI (C.F. , PEC: C.F._5
) NL Lo Bianco Email_5
E ( pec ) C.F._6 Email_6 Parte_3
(C.F. , PEC:
[...] C.F._7
), ER CO (C.F. Email_8
PEC: ), C.F._8 Email_9
Viale del Castro Pretorio, n. 118
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Resistente
Oggetto: ricorso per l'annullamento\riduzione al minimo edittale dell'Ordinanza
Ingiunzione 280/2025 ( ) emessa e notificata Parte_4 il 6 giugno 2025 dalla . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente premetteva che in data 6 giugno 2025 la CP_2 CP_2
di aveva notificava a l'Ordinanza Ingiunzione n. 280/2025
[...] CP_1 Pt_1
( 0080576-P) (l'“Ordinanza”, doc. 1, unitamente a PEC Controparte_3 di notifica con la quale ingiungeva al Vettore il pagamento della somma di euro
12.308,00.
L'Ordinanza seguiva al verbale di accertamento e contestazione n.
1/2024/FRONT emesso il 15 gennaio 2024 dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Ciampino – Urbe per l'asserita violazione da parte del Vettore dell'art. 5 del d.lgs 53/20181 (“Decreto PNR”) in occasione del volo FR3004 del 9 gennaio 2024 proveniente da RA ED (il “Verbale”, doc. 2). Nel dettaglio, con il Verbale si contestava a che: “In data 15/01/2024 alle ore 11:29 si Pt_1 acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio), con il quale il verbalizzante ha accertato che in data 09/01/2024 la compagnia aerea ” nel fornire i dati PNR/API per il volo Pt_1 Pt_1
FR3004 proveniente da RA ED alle ore 21:50, ha associato un errato numero di passaporto al passeggero nato il [...] a Parte_5
OR (LT).
Tale errato inserimento generava un alert poiché il documento risultava essere denunciato smarrito dal legittimo proprietario.”
A seguito dell'istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 depositata da in data 16 gennaio 2024 presso gli Uffici di Polizia di Pt_1
Frontiera, in data 18 gennaio 2024 quest'ultima provvedeva ad ostendere la copia del passaporto del sig. oltre a copia del SIPA Report Data Quality Pt_5
Analysis (“SIPA Report”) dal quale appariva che i dati asseritamente errati riguardavano il numero del passaporto – per meglio dire una sola cifra del numero del passaporto - di un cittadino di nazionalità italiana.
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A seguito della notifica del Verbale, presentava scritti difensivi ex art. 18 Pt_1 della L. 689/81 con i quali contestava l'accertamento sulla base del fatto che non fosse corretto lamentare una violazione della disciplina relativa alla raccolta, trasferimento e trattamento dei dati API (sulla cui definizione cfr. infra § 1.1) nel caso di cittadini aventi la nazionalità italiana, essendo in quel caso del tutto assente qualsivoglia rischio di immigrazione clandestina. La trasmissione preventiva dei dati API (ossia prima 1 DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio
2018, n. 53 Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva
2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. (18G00081). dell'arrivo dei passeggeri alla frontiera) si giustifica in ragione del solo scopo di prevenire episodi di immigrazione irregolare. rigettava le difese proposte dal Vettore con gli scritti difensivi ed emetteva, CP_1 quindi, l'Ordinanza. In buona sostanza, motivava il provvedimento CP_1 sostenendo che la normativa di settore non prevederebbe eccezioni di sorta in caso di passeggeri di nazionalità italiana. Allo stesso tempo, tuttavia, con l'Ordinanza ammette che la disciplina in materia di trasferimento dei dati API sia CP_1 funzionale a “rafforzare i controlli alle frontiera, migliorare la gestione dei flussi migratori e prevenire l'immigrazione irregolare” consentendo “alle autorità competenti di effettuare le opportune verifiche preliminari”.
Parte ricorrente eccepiva:
A) illegittimità derivata dell'Ordinanza. Sulla finalità della trasmissione dei dati API. L'insussistenza nel caso di specie del rischio di immigrazione irregolare. Possibilità di identificare il passeggero;
B) determinazione della sanzione ingiunta.
Concludeva chiedendo in via preliminare: disporre, ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs.
150/2011, la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza, da confermarsi in prima udienza, ricorrendo nel caso di specie l'evidente fondatezza dell'opposizione proposta e quindi le gravi e circostanziate ragioni richieste per legge.
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In via principale: annullare l'Ordinanza in quanto illegittima per i motivi già esposti in narrativa. In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni formulate in via principale, ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Si costituiva e ricordava che la direttiva 2004/82/CE ha due scopi, CP_1 evidentemente connessi, ma pur sempre coesistenti: la lotta all'immigrazione clandestina e il controllo delle frontiere esterne dell'UE.
Sussisteva la reiterazione delle violazioni e, quindi, la sanzione non poteva essere parametrata al minimo.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta di eccezione, rigettare il ricorso avversario, nonché ogni correlata istanza, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito, confermando, per l'effetto,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre oneri riflessi essendo l difeso da CP_1 avvocati interni iscritti all'albo speciale.
Il giudice fissava udienza e rigetta l'istanza di sospensione.
All'udienza odierna e parti insistevano come da verbale e la causa era posta in decisione.
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Come riportato dalla parte resistente, l'art. 5 del d.lgs. 53/2018, dispone che i vettori aerei trasferiscono i dati API/PNR: “a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Il vettore, al momento dell'imbarco, ha la possibilità – e il dovere – di verificare egli stesso la validità del documento di identità nonché la corrispondenza ai dati
API comunicati alla Polizia. Nel caso di specie, risulta per tabulas che il vettore ha comunicato i dati di un passaporto errato in quanto ha inviato il numero di passaporto italiano invece che . Numero_1 Numero_2
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L'esistenza fattuale della violazione è consacrata in un verbale di constatazione, atto pubblico non oggetto di querela di falso e, pertanto, esso è allo stato incontestabile.
Il Verbale di accertamento e contestazione n. 1/2024 FRONT del 15/01/2024, elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Ciampino - Urbe a carico del vettore aereo è stato redatto per l'inosservanza di cui all'art. 5 Pt_1 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24 c.1 del medesimo Decreto. Esso riporta la seguente motivazione: “In data 15/01/2024 alle ore 11:29 si acquisiva il
“Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio), con il quale il verbalizzante ha accertato che in data 09/01/2024 la compagnia aerea “ ” nel fornire i dati PNR/API per il volo FR3004 Pt_1 Pt_1 proveniente da RA ED alle ore 21:50, ha associato un errato numero di passaporto al passeggero nato il [...] a [...]. Parte_5
Tale errato inserimento generava un alert poiché il documento risultava essere denunciato smarrito dal legittimo proprietario.”
L'art.24 del Dlgs21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina l'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.
La norma prevede al comma1 “Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta…”
Il Dlgs 21 maggio 2018, n. 53 è rubricato “Attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile
2004”. Quindi sono espressamente indicati altri gravi reati non esattamente individuabili, ossia tutti quei reati che possono scaturire da un uso improprio del
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vettore aereo. La norma italiana di recepimento della Direttiva non riveste un'unica finalità posta al solo contrasto all'immigrazione clandestina ma tende a prevenire anche ogni illecito (diretto o indiretto) che possa essere commesso attraverso l'uso di un volo senza la preventiva esatta identificazione del soggetto che fruisce del servizio. La Direttiva non può certo impedire allo Stato di prevedere una sanzione amministrativa sulla scorta della “semplice” condotta colposa della redazione di un dato numerico del passaporto in modo errato, anche a prescindere dalla finalità di prevenire la immigrazione clandestina. Peraltro, la stessa Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale testualmente riferisce di
“reati di terrorismo e dei reati gravi”.
Quindi nessun riferimento ad una impossibile immigrazione del cittadino italiano
(diretto in Italia) appare condivisibile: sussiste l'offensività della fattispecie e quindi l'applicabilità della norma sanzionatoria al caso in esame.
Tuttavia, trattasi, nella fattispecie, certamente di una sussistente sanzione amministrativa ma pur sempre di un fatto di lieve entità frutto di probabile errore materiale del compilatore. È ben vero che trattasi di recidivo ma occorre evidenziare che trattasi di un vettore aereo di grandi dimensioni, il quale movimenta milioni di utenti e, quindi, alcuni errori come quello di specie sono sempre verificabili senza per questo doverne necessariamente inferirne una maggiore colpevolezza nell'agente. Trattasi dell'errore incolpevole di un solo numero, per il quale appare equo comminare - in questo caso - la sanzione minima di euro 5.000,00.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al giudice (Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) determinarne l'entità, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Trattasi di un solo passeggero in relazione ad una quantità di voli notoriamente considerevole effettuata dal medesimo vettore aereo;
giova anche porre attenzione alla sanzione irrogata in casi analoghi, in relazione alla medesima violazione (Cass. 17 aprile
2013, n. 9255; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844).
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Per questi motivi
questo giudice riduce la sanzione alla fattispecie edittale minima di euro 5.000,00.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla reciproca parziale soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti della parte intimata
[...] Controparte_1
, con ricorso così decide:
[...]
a) riduce la sanzione pecuniaria da irrogare, in relazione all'atto impugnato in oggetto indicato, in euro 5.000,00;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 1/12/2025
Il giudice
BE NF
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