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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE QUINTA
(GIÀ PRIMA BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - dr. Paolo Celentano - Consigliere - dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2682/2018, pubblicata il 7 dicembre 2018, iscritto al n. 2742/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del
29 ottobre 2024 e pendente
T R A
(c.f. nata a San Felice a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1947, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pontieri (c.f.
) - APPELLANTE - C.F._2
E
la (già denominata “ quale Controparte_1 Controparte_2
incorporante della “ e di “ Controparte_3 Controparte_4
), (c.f. ), con sede a Bologna alla Via Stalingrado n.
[...] P.IVA_1
45, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Controparte_5
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Afeltra (c.f.
[...]
) - APPELLATA - C.F._3
N O N C H É REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
la (c.f. ), con sede in Trecase Controparte_6 P.IVA_2
(NA) alla Via Cifelli n. 9 - APPELLATA NON COSTITUITA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 12.12.2013, Parte_1
chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la
[...]
” affinché questa fosse condannata, previo accertamento della Controparte_6
propria responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dalla prima subìti in conseguenza di una rovinosa caduta verificatasi il giorno 30 aprile 2011, quantificati nella complessiva somma di 25.000,00 € ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che: a) il giorno 30 aprile 2011, alle ore 22:30 circa, mentre stava scendendo, in compagnia di parenti ed amici, le scale esterne che portavano al giardino/parcheggio della struttura Grand Restaurant s.r.l. – Villa Cupido, era scivolata ed era caduta a terra a causa “della pavimentazione bagnata e della scala non illuminata”; b) a seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta, ove le era stato refertato “trauma distorsivo della caviglia sinistra, dolore ed edema alla regione malleolare est. – frattura epifisi distale di tibia sinistra in ragione malleolare – Ingessato con divieto di carico per 30 gg”; c) con raccomandata a.r., ricevuta dalla il 31 gennaio 2012, aveva CP_6
cheisto a quest'ultima il risarcimento dei danni subiti e il nominativo della propria compagnia assicurativa. Tuttavia, la pur Controparte_7
provvedendo all'apertura del sinistro, non aveva effettuato nessun pagamento in favore dell'istante.
2. Si costituiva in giudizio la eccependo, Controparte_6
preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la nullità della procura (poiché il mandato risultava conferito con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà) e l'improponibilità della domanda (ritenuta incompleta ed imprecisa nella narrazione dei fatti). Nel merito, contestava i fatti dedotti nell'atto di
Proc. n.2742/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 11
c. +1 Parte_1 Controparte_8 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
citazione sul rilievo che nella richiesta di risarcimento danni trasmessagli dall'attrice, la stessa aveva affermato di essere scivolata da una scala bagnata e
“di legno”, mentre nel ristorante non vi erano scale di legno ma soltanto scalinate “in pietra e con bordo antiscivolo”, “vivamente illuminate” in cui era
“sempre presente un addetto del personale dipendente per salutare e ringraziare gli ospiti della cerimonia”. Rilevava, altresì, che nell'immediatezza del fatto nessuno dei presenti aveva comunicato o segnalato alla Direzione il presunto incidente.
Contestava, quindi, la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum e, ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la (già Controparte_9
), al fine di essere manlevata e tenuta indenne, in caso di Parte_2
soccombenza, dalle domande di pagamento formulate nei propri confronti.
3. Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 22.10.2014, si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda e Controparte_9
chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare, che la scalinata in questione era illuminata da tre lampade regolarmente funzionanti, era munita di ringhiera e corrimano e si presentava in ottime condizioni manutentive. Contestava, infine,
l'indeterminatezza e la genericità del quantum richiesto nell'atto di citazione e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
4. Espletata attività istruttoria orale e disposta c.t.u. medico legale, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, inquadrato il fatto nell'ambito dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda escludendo la responsabilità della convenuta per omessa custodia ed individuando la responsabilità esclusiva nella condotta incauta della danneggiata.
In particolare, il primo Giudice riteneva che dall'istruttoria orale era emerso che “le scale esterne che dal ristorante portano all'esterno erano bagnate in quanto “aveva piovuto qualche ora prima”, che l'attrice è caduta sull'ultimo scalino delle stesse e che non vi era illuminazione”, tuttavia, l'attrice non aveva fornito alcuna prova “sulla preventiva verifica dell'idoneità delle scale bagnate proprio perché aveva piovuto e che non vi era illuminazione,
Proc. n.2742/2019 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 11
c. +1 Parte_1 Controparte_8 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
determinandosi quindi quella mancanza dell'ordinaria diligenza rapportata al caso concreto”.
5. Avverso tale sentenza di rigetto, con atto di citazione notificato il
5.06.2019 alla e alla Controparte_6 Controparte_1
ha proposto appello fondato sui motivi di cui si dirà, Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, e per quanto di ragione: - accertare e dichiarare che il
“ – “ ”, alla data del sinistro di cui in premessa, Controparte_6 CP_6
non ha provveduto alla manutenzione della pavimentazione delle scale che conducono al giardino/parcheggio all'interno di “ ” facendo in modo CP_6
che la stessa costituisse fonte di pericolo per l'attrice; - accertare e dichiarare che tale situazione ha compromesso la incolumità personale della Sig.ra
[...]
; - accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per Parte_1
colpa esclusiva e per fatto illecito proprio, a carattere omissivo, del Grand
Restaurant srl – “Villa Cupido”, che non ha adempiuto all'obbligo della manutenzione, vigilanza e custodia del bene indicato, il quale nelle citate condizioni di tempo e di luogo rappresentava un pericolo imprevedibile ed inevitabile con la normale diligenza;
- accertare e dichiarare che le lesioni personali riportate dall'esponente nel sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare Grand Restaurant srl – “Villa Cupido” e/o la assicurazione, CP_1
anche in via solidale, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni conseguenti all'incidente, fisici, morali e non patrimoniali nessuno escluso, anche in base alla certificazione medica depositata ed alla CTU in atti, oltre agli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, quantificati in 25.000,00”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. Con comparsa del 22.11.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in ragione Controparte_9
della correttezza della motivazione adottata dal Tribunale. Ha evidenziato,
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c. +1 Parte_1 Controparte_8 REPUBBLICA ITALIANA
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Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
altresì, che i testi sentiti in primo grado avevano confermato che qualche ora prima del presunto incidente aveva piovuto, e pertanto, l'attrice avrebbe potuto prevedere che la scalinata era bagnata e con una maggiore diligenza evitare l'evento dannoso.
7. La Grand Restaurant S.R.L. – “Villa Cupido” non si è costituita in appello.
8. All'udienza del 30 dicembre 2024 causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Grand Restaurant
S.R.L. – “Villa Cupido”, ritualmente chiamata in appello e non costituitasi.
II. Nel merito l'appello va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
III. L'appellante contesta: 1) l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie orali e la contraddittorietà della motivazione adottata, laddove il primo Giudice aveva ritenuto provato il fatto storico dedotto nell'atto di citazione, concludendo, tuttavia, per la responsabilità esclusiva dell'attrice; 2) la nullità della sentenza gravata per carenza assoluta della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la condotta della sarebbe Parte_1
stata idonea ad interrompere il nesso di causalità; 3) l'erronea valutazione delle prove orali e della c.t.u. medico legale, laddove emergeva la prova sia della natura insidiosa della res custodita (scalinata) che del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni riportate dall'attrice.
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e vanno rigettati in quanto infondati, con le seguenti precisazioni.
La contesta, innanzitutto, che il primo Giudice non abbia Parte_1
motivato la sua sentenza nella parte in cui affermava che la condotta della danneggiata sarebbe stata tale da interrompere il nesso di causalità.
Invero, secondo il condivisibile e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della
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+1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA
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Quinta sezione civile
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motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del
"decisum" (cfr. Cass. 20112/2009; Cass. S.U. 5888/1992).
Muovendo da tali principi, appare evidente che il Tribunale non sia incorso nella denunciata nullità, tenuto conto che nella sentenza impugnata espressamente si afferma che la danneggiata non aveva offerto la prova “sulla preventiva verifica dell'idoneità delle scale bagnate proprio perché aveva piovuto
e che non vi era illuminazione, determinandosi quindi quella mancanza dell'ordinaria diligenza rapportata al caso concreto”.
A giudizio della Corte, il Tribunale intendeva senza alcun dubbio riferirsi al comma 1, dell'art. 1227 c.c. giacché in sentenza parla dell'adozione di rimedi ad opera della da porre in essere prima dell'evento, affermando quindi Parte_1
come la sua condotta (che non aveva preventivamente verificato l'idoneità delle scale) si era inserita nel processo causale in modo tale da interrompere il nesso di causalità, escludendo quindi la responsabilità del ristorante . CP_6
Tale affermazione va tuttavia integrata e chiarita, in risposta agli altri motivi di doglianza della , pure essi infondati. Parte_1
In via preliminare, la Corte rileva che non è contestata la qualificazione del fatto nell'ambito della responsabilità da custodia disciplinata dall'art. 2051
c.c. né è contestato il rapporto di custodia del Controparte_6
rispetto alla scalinata in esame.
Ne consegue che - come correttamente evidenziato dal primo Giudice -
l'attore doveva dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso eziologico che legava l'evento lesivo alla cosa (Corte di cassazione 15 gennaio
2003 n. 472); fortuito che, si ritiene, possa anche consistere nella stessa condotta del danneggiato.
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Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in primo grado e dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice si evince, da un lato la rappresentazione del fatto storico dedotto nell'atto di citazione e riportato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, cioè la caduta dell'attrice su di una scala del ristorante, risultata bagnata perché aveva piovuto da poco, dall'altro sono altresì emerse circostanze idonee ad evidenziare la colpa dell'attrice, derivante dalla sua omissione nell'adozione delle normali cautele imposte dalle circostanze del caso.
Quanto al primo aspetto è emerso dall'istruttoria orale, ed è comunque fatto non contestato dalle parti in causa, che l'appellante aveva partecipato al matrimonio del nipote e che verso le 22,30-23,00, mente insieme ai suoi familiari si stava dirigendo verso il parcheggio del ristorante per tornare a casa, cadeva sull'ultimo scalino di una scala che portava dal ristorante al detto parcheggio.
I testi , sorella dell'appellante, e Testimone_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 19.01.2016, riferivano di essere stati spettatori oculari del sinistro poiché il giorno in questione si trovavano presso il ristorante CP_6
per partecipare ad un matrimonio;
di avere assistito alla caduta di
[...]
intorno alle 22.30/23:00 circa;
di avere visto l'appellante, che li Parte_1
precedeva, cadere sull'ultimo scalino di una scalinata bagnata, perché poche ore prima aveva piovuto;
che il luogo dell'incidente era privo di illuminazione, che non vi erano strisce antiscivolo né una segnalazione che avvertisse della presenza di acqua sui gradini delle scale;
che l'appellante era caduta in avanti sul lato sinistro (con la gamba sinistra sotto il corpo). Tanto, a dire dell'appellante, era idoneo a dare prova dell'esclusiva responsabilità del per Controparte_10
avere omesso di adottare quelle cautele richieste dalle circostanze del caso, idonee ad evitare l'evento dannoso verificatosi. Ed infatti, a dire dell'appellante, la non aveva dato prova di avere installato un “bordo antiscivolo” CP_6
sulle scale ovvero di averle dotate di idonea illuminazione, o ancora - come riferito dalle convenute in primo grado, di avere posto un addetto del personale dipendente del ristorante “per salutare e ringraziare gli ospiti della cerimonia” e che serviva anche a presidiare le scale.
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Tanto premesso, a giudizio delle Corte, i detti elementi non sono sufficienti ad affermare la responsabilità esclusiva della nella CP_6
causazione del danno. Ed infatti, la consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide, ha affermato che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare
e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”(così, per tutte,
Cass. 12663/2024).
Sicché non può affermarsi la responsabilità del ristorante solo perché in colpa per non avere adottato le cautele richieste nel caso di pioggia. E' infatti condivisibile la tesi per cui nella responsabilità oggettiva del custode di cui all'art. 2051 c.c., “le omissioni o violazioni di quest'ultimo (rilevano) unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (così Cass. 26142/2023).
Nella specie, pertanto, ci si deve domandare se, tenuto conto dell'assenza di illuminazione sulle scale, dell'assenza di strisce antiscivolo, la caduta della era praticamente un evento assolutamente non prevedibile ed Parte_1
evitabile, sicché neppure le cautele adottate dalla ed imposte Parte_1
dall'onere di normale diligenza su di essa incombente, avrebbero potuto evitarlo.
Tale affermazione però – a giudizio della Corte- è smentita da altre circostanze che portano ad affermare la colpa esclusiva della per i Parte_1
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danni da lei riportati a seguito della caduta, e dunque, la sussistenza di un “caso fortuito” tale da interrompere il nesso di causalità alla base della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, è altamente probabile che l'appellante conosceva o poteva conoscere che gli scalini utilizzati potevano essere bagnati in quanto aveva piovuto poche ore prima;
non è contestato, perché risulta dalle foto riportate dalla nei propri documenti, che la scalinata su cui era avvenuta la CP_1
caduta (di cui sotto si mostra una foto) fosse dotata di ringhiera e di corrimano;
che gli scalini di tale scalinata erano di pietra ruvida, di regola non scivolosa;
che l'appellante precedesse i propri familiari durante la discesa dal Parte_1
ristorante; che era caduta in avanti.
Ebbene tali elementi portano alle conclusioni rassegnate - sia pure non chiaramente - dal primo Giudice, cioè che la nello scendere le scale Parte_1
non avesse adottato le normali cautele richieste a chi usa le scale, e che potevano normalmente attendersi in quelle circostanze di tempo e di luogo.
Difatti, è probabile che l'appellante non avesse utilizzato il corrimano, che rendeva le scale meno pericolose - utilizzo che, pertanto, è vivamente consigliato, specie in ipotesi particolari, ad es. nel caso di scala bagnata (cfr. Cass.
7125/2013) – tanto è che i testi escussi riferivano che ella era caduta in avanti, col corpo sulla gamba sinistra. Difatti, l'utilizzo del corrimano impedisce, di regola, la caduta in avanti, sicché deve ritenersi che in tali circostanze la caduta sia stata provocata dal suo mancato utilizzo.
Deve invece escludersi che vi sia stata un colpa concorrente del ristorante, derivante: 1) dall'assenza di illuminazione, giacché anche qualora la
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scala fosse stata più illuminata, ciò non sarebbe valso ad impedire l'evento, causato – come detto- dal mancato utilizzo del corrimano;
2) dall'assenza di strisce antiscivolo, giacché neppure dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che sulle scale, in pietra ruvida e di per sé non scivolose, vi fossero accumuli d'acqua; 3) dall'assenza di personale dipendente del ristorante “per salutare e ringraziare gli ospiti della cerimonia” , giacché tale presenza non sarebbe valsa ad impedire l'evento.
IV. Alla luce di quanto sopra detto, l'appello va, pertanto, rigettato poiché deve ritenersi che l'incidente occorso alla sia stato causato dalla Parte_1
mancata adozione da parte della stessa di quelle cautele normalmente richieste in presenza di situazioni di regola pericolose, omissione che, pertanto, si è posta come fattore causale idoneo ad interrompere il nesso causale tra res pericolosa in custodia del ristorante ed evento dannoso.
V. Segue, tenuto conto del rigetto dell'appello, la condanna della al pagamento a favore della delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del solo secondo grado del giudizio (non avendo quest'ultima proposto appello incidentale avverso la compensazione, disposta dal primo Giudice, delle spese del primo grado del giudizio), che vanno quantificate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.200,01 € e 26.000,00
€.
Esse si liquidano in complessivi 4.260,17 €, di cui 3.704,50 € per compenso (767,00 € per la fase di studio, 660,50 € per la fase introduttiva,
1.121,50 € per la fase di trattazione e 1.155,50 € per la fase decisoria), 555,67 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
VI. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
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Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_6 CP_6
” e , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Torre Annunziata n. 2682/2018, pubblicata il 7 dicembre 2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Grand Restaurant S.R.L. Villa Cupido;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento a favore della Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano nel complessivo importo di 4.260,17 €, di cui 3.704,50 € per compenso, 555,67 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.2742/2019 r.g.aa.cc. Pagina 11 di 11
c. +1 Parte_1 Controparte_8 Controparte_8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE QUINTA
(GIÀ PRIMA BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - dr. Paolo Celentano - Consigliere - dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2682/2018, pubblicata il 7 dicembre 2018, iscritto al n. 2742/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del
29 ottobre 2024 e pendente
T R A
(c.f. nata a San Felice a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1947, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pontieri (c.f.
) - APPELLANTE - C.F._2
E
la (già denominata “ quale Controparte_1 Controparte_2
incorporante della “ e di “ Controparte_3 Controparte_4
), (c.f. ), con sede a Bologna alla Via Stalingrado n.
[...] P.IVA_1
45, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Controparte_5
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Afeltra (c.f.
[...]
) - APPELLATA - C.F._3
N O N C H É REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
la (c.f. ), con sede in Trecase Controparte_6 P.IVA_2
(NA) alla Via Cifelli n. 9 - APPELLATA NON COSTITUITA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 12.12.2013, Parte_1
chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la
[...]
” affinché questa fosse condannata, previo accertamento della Controparte_6
propria responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dalla prima subìti in conseguenza di una rovinosa caduta verificatasi il giorno 30 aprile 2011, quantificati nella complessiva somma di 25.000,00 € ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che: a) il giorno 30 aprile 2011, alle ore 22:30 circa, mentre stava scendendo, in compagnia di parenti ed amici, le scale esterne che portavano al giardino/parcheggio della struttura Grand Restaurant s.r.l. – Villa Cupido, era scivolata ed era caduta a terra a causa “della pavimentazione bagnata e della scala non illuminata”; b) a seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta, ove le era stato refertato “trauma distorsivo della caviglia sinistra, dolore ed edema alla regione malleolare est. – frattura epifisi distale di tibia sinistra in ragione malleolare – Ingessato con divieto di carico per 30 gg”; c) con raccomandata a.r., ricevuta dalla il 31 gennaio 2012, aveva CP_6
cheisto a quest'ultima il risarcimento dei danni subiti e il nominativo della propria compagnia assicurativa. Tuttavia, la pur Controparte_7
provvedendo all'apertura del sinistro, non aveva effettuato nessun pagamento in favore dell'istante.
2. Si costituiva in giudizio la eccependo, Controparte_6
preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la nullità della procura (poiché il mandato risultava conferito con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà) e l'improponibilità della domanda (ritenuta incompleta ed imprecisa nella narrazione dei fatti). Nel merito, contestava i fatti dedotti nell'atto di
Proc. n.2742/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 11
c. +1 Parte_1 Controparte_8 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
citazione sul rilievo che nella richiesta di risarcimento danni trasmessagli dall'attrice, la stessa aveva affermato di essere scivolata da una scala bagnata e
“di legno”, mentre nel ristorante non vi erano scale di legno ma soltanto scalinate “in pietra e con bordo antiscivolo”, “vivamente illuminate” in cui era
“sempre presente un addetto del personale dipendente per salutare e ringraziare gli ospiti della cerimonia”. Rilevava, altresì, che nell'immediatezza del fatto nessuno dei presenti aveva comunicato o segnalato alla Direzione il presunto incidente.
Contestava, quindi, la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum e, ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la (già Controparte_9
), al fine di essere manlevata e tenuta indenne, in caso di Parte_2
soccombenza, dalle domande di pagamento formulate nei propri confronti.
3. Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 22.10.2014, si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda e Controparte_9
chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare, che la scalinata in questione era illuminata da tre lampade regolarmente funzionanti, era munita di ringhiera e corrimano e si presentava in ottime condizioni manutentive. Contestava, infine,
l'indeterminatezza e la genericità del quantum richiesto nell'atto di citazione e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
4. Espletata attività istruttoria orale e disposta c.t.u. medico legale, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, inquadrato il fatto nell'ambito dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda escludendo la responsabilità della convenuta per omessa custodia ed individuando la responsabilità esclusiva nella condotta incauta della danneggiata.
In particolare, il primo Giudice riteneva che dall'istruttoria orale era emerso che “le scale esterne che dal ristorante portano all'esterno erano bagnate in quanto “aveva piovuto qualche ora prima”, che l'attrice è caduta sull'ultimo scalino delle stesse e che non vi era illuminazione”, tuttavia, l'attrice non aveva fornito alcuna prova “sulla preventiva verifica dell'idoneità delle scale bagnate proprio perché aveva piovuto e che non vi era illuminazione,
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determinandosi quindi quella mancanza dell'ordinaria diligenza rapportata al caso concreto”.
5. Avverso tale sentenza di rigetto, con atto di citazione notificato il
5.06.2019 alla e alla Controparte_6 Controparte_1
ha proposto appello fondato sui motivi di cui si dirà, Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, e per quanto di ragione: - accertare e dichiarare che il
“ – “ ”, alla data del sinistro di cui in premessa, Controparte_6 CP_6
non ha provveduto alla manutenzione della pavimentazione delle scale che conducono al giardino/parcheggio all'interno di “ ” facendo in modo CP_6
che la stessa costituisse fonte di pericolo per l'attrice; - accertare e dichiarare che tale situazione ha compromesso la incolumità personale della Sig.ra
[...]
; - accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per Parte_1
colpa esclusiva e per fatto illecito proprio, a carattere omissivo, del Grand
Restaurant srl – “Villa Cupido”, che non ha adempiuto all'obbligo della manutenzione, vigilanza e custodia del bene indicato, il quale nelle citate condizioni di tempo e di luogo rappresentava un pericolo imprevedibile ed inevitabile con la normale diligenza;
- accertare e dichiarare che le lesioni personali riportate dall'esponente nel sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare Grand Restaurant srl – “Villa Cupido” e/o la assicurazione, CP_1
anche in via solidale, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni conseguenti all'incidente, fisici, morali e non patrimoniali nessuno escluso, anche in base alla certificazione medica depositata ed alla CTU in atti, oltre agli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, quantificati in 25.000,00”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. Con comparsa del 22.11.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in ragione Controparte_9
della correttezza della motivazione adottata dal Tribunale. Ha evidenziato,
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altresì, che i testi sentiti in primo grado avevano confermato che qualche ora prima del presunto incidente aveva piovuto, e pertanto, l'attrice avrebbe potuto prevedere che la scalinata era bagnata e con una maggiore diligenza evitare l'evento dannoso.
7. La Grand Restaurant S.R.L. – “Villa Cupido” non si è costituita in appello.
8. All'udienza del 30 dicembre 2024 causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Grand Restaurant
S.R.L. – “Villa Cupido”, ritualmente chiamata in appello e non costituitasi.
II. Nel merito l'appello va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
III. L'appellante contesta: 1) l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie orali e la contraddittorietà della motivazione adottata, laddove il primo Giudice aveva ritenuto provato il fatto storico dedotto nell'atto di citazione, concludendo, tuttavia, per la responsabilità esclusiva dell'attrice; 2) la nullità della sentenza gravata per carenza assoluta della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la condotta della sarebbe Parte_1
stata idonea ad interrompere il nesso di causalità; 3) l'erronea valutazione delle prove orali e della c.t.u. medico legale, laddove emergeva la prova sia della natura insidiosa della res custodita (scalinata) che del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni riportate dall'attrice.
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e vanno rigettati in quanto infondati, con le seguenti precisazioni.
La contesta, innanzitutto, che il primo Giudice non abbia Parte_1
motivato la sua sentenza nella parte in cui affermava che la condotta della danneggiata sarebbe stata tale da interrompere il nesso di causalità.
Invero, secondo il condivisibile e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della
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motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del
"decisum" (cfr. Cass. 20112/2009; Cass. S.U. 5888/1992).
Muovendo da tali principi, appare evidente che il Tribunale non sia incorso nella denunciata nullità, tenuto conto che nella sentenza impugnata espressamente si afferma che la danneggiata non aveva offerto la prova “sulla preventiva verifica dell'idoneità delle scale bagnate proprio perché aveva piovuto
e che non vi era illuminazione, determinandosi quindi quella mancanza dell'ordinaria diligenza rapportata al caso concreto”.
A giudizio della Corte, il Tribunale intendeva senza alcun dubbio riferirsi al comma 1, dell'art. 1227 c.c. giacché in sentenza parla dell'adozione di rimedi ad opera della da porre in essere prima dell'evento, affermando quindi Parte_1
come la sua condotta (che non aveva preventivamente verificato l'idoneità delle scale) si era inserita nel processo causale in modo tale da interrompere il nesso di causalità, escludendo quindi la responsabilità del ristorante . CP_6
Tale affermazione va tuttavia integrata e chiarita, in risposta agli altri motivi di doglianza della , pure essi infondati. Parte_1
In via preliminare, la Corte rileva che non è contestata la qualificazione del fatto nell'ambito della responsabilità da custodia disciplinata dall'art. 2051
c.c. né è contestato il rapporto di custodia del Controparte_6
rispetto alla scalinata in esame.
Ne consegue che - come correttamente evidenziato dal primo Giudice -
l'attore doveva dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso eziologico che legava l'evento lesivo alla cosa (Corte di cassazione 15 gennaio
2003 n. 472); fortuito che, si ritiene, possa anche consistere nella stessa condotta del danneggiato.
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Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in primo grado e dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice si evince, da un lato la rappresentazione del fatto storico dedotto nell'atto di citazione e riportato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, cioè la caduta dell'attrice su di una scala del ristorante, risultata bagnata perché aveva piovuto da poco, dall'altro sono altresì emerse circostanze idonee ad evidenziare la colpa dell'attrice, derivante dalla sua omissione nell'adozione delle normali cautele imposte dalle circostanze del caso.
Quanto al primo aspetto è emerso dall'istruttoria orale, ed è comunque fatto non contestato dalle parti in causa, che l'appellante aveva partecipato al matrimonio del nipote e che verso le 22,30-23,00, mente insieme ai suoi familiari si stava dirigendo verso il parcheggio del ristorante per tornare a casa, cadeva sull'ultimo scalino di una scala che portava dal ristorante al detto parcheggio.
I testi , sorella dell'appellante, e Testimone_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 19.01.2016, riferivano di essere stati spettatori oculari del sinistro poiché il giorno in questione si trovavano presso il ristorante CP_6
per partecipare ad un matrimonio;
di avere assistito alla caduta di
[...]
intorno alle 22.30/23:00 circa;
di avere visto l'appellante, che li Parte_1
precedeva, cadere sull'ultimo scalino di una scalinata bagnata, perché poche ore prima aveva piovuto;
che il luogo dell'incidente era privo di illuminazione, che non vi erano strisce antiscivolo né una segnalazione che avvertisse della presenza di acqua sui gradini delle scale;
che l'appellante era caduta in avanti sul lato sinistro (con la gamba sinistra sotto il corpo). Tanto, a dire dell'appellante, era idoneo a dare prova dell'esclusiva responsabilità del per Controparte_10
avere omesso di adottare quelle cautele richieste dalle circostanze del caso, idonee ad evitare l'evento dannoso verificatosi. Ed infatti, a dire dell'appellante, la non aveva dato prova di avere installato un “bordo antiscivolo” CP_6
sulle scale ovvero di averle dotate di idonea illuminazione, o ancora - come riferito dalle convenute in primo grado, di avere posto un addetto del personale dipendente del ristorante “per salutare e ringraziare gli ospiti della cerimonia” e che serviva anche a presidiare le scale.
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Tanto premesso, a giudizio delle Corte, i detti elementi non sono sufficienti ad affermare la responsabilità esclusiva della nella CP_6
causazione del danno. Ed infatti, la consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide, ha affermato che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare
e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”(così, per tutte,
Cass. 12663/2024).
Sicché non può affermarsi la responsabilità del ristorante solo perché in colpa per non avere adottato le cautele richieste nel caso di pioggia. E' infatti condivisibile la tesi per cui nella responsabilità oggettiva del custode di cui all'art. 2051 c.c., “le omissioni o violazioni di quest'ultimo (rilevano) unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (così Cass. 26142/2023).
Nella specie, pertanto, ci si deve domandare se, tenuto conto dell'assenza di illuminazione sulle scale, dell'assenza di strisce antiscivolo, la caduta della era praticamente un evento assolutamente non prevedibile ed Parte_1
evitabile, sicché neppure le cautele adottate dalla ed imposte Parte_1
dall'onere di normale diligenza su di essa incombente, avrebbero potuto evitarlo.
Tale affermazione però – a giudizio della Corte- è smentita da altre circostanze che portano ad affermare la colpa esclusiva della per i Parte_1
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danni da lei riportati a seguito della caduta, e dunque, la sussistenza di un “caso fortuito” tale da interrompere il nesso di causalità alla base della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, è altamente probabile che l'appellante conosceva o poteva conoscere che gli scalini utilizzati potevano essere bagnati in quanto aveva piovuto poche ore prima;
non è contestato, perché risulta dalle foto riportate dalla nei propri documenti, che la scalinata su cui era avvenuta la CP_1
caduta (di cui sotto si mostra una foto) fosse dotata di ringhiera e di corrimano;
che gli scalini di tale scalinata erano di pietra ruvida, di regola non scivolosa;
che l'appellante precedesse i propri familiari durante la discesa dal Parte_1
ristorante; che era caduta in avanti.
Ebbene tali elementi portano alle conclusioni rassegnate - sia pure non chiaramente - dal primo Giudice, cioè che la nello scendere le scale Parte_1
non avesse adottato le normali cautele richieste a chi usa le scale, e che potevano normalmente attendersi in quelle circostanze di tempo e di luogo.
Difatti, è probabile che l'appellante non avesse utilizzato il corrimano, che rendeva le scale meno pericolose - utilizzo che, pertanto, è vivamente consigliato, specie in ipotesi particolari, ad es. nel caso di scala bagnata (cfr. Cass.
7125/2013) – tanto è che i testi escussi riferivano che ella era caduta in avanti, col corpo sulla gamba sinistra. Difatti, l'utilizzo del corrimano impedisce, di regola, la caduta in avanti, sicché deve ritenersi che in tali circostanze la caduta sia stata provocata dal suo mancato utilizzo.
Deve invece escludersi che vi sia stata un colpa concorrente del ristorante, derivante: 1) dall'assenza di illuminazione, giacché anche qualora la
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scala fosse stata più illuminata, ciò non sarebbe valso ad impedire l'evento, causato – come detto- dal mancato utilizzo del corrimano;
2) dall'assenza di strisce antiscivolo, giacché neppure dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che sulle scale, in pietra ruvida e di per sé non scivolose, vi fossero accumuli d'acqua; 3) dall'assenza di personale dipendente del ristorante “per salutare e ringraziare gli ospiti della cerimonia” , giacché tale presenza non sarebbe valsa ad impedire l'evento.
IV. Alla luce di quanto sopra detto, l'appello va, pertanto, rigettato poiché deve ritenersi che l'incidente occorso alla sia stato causato dalla Parte_1
mancata adozione da parte della stessa di quelle cautele normalmente richieste in presenza di situazioni di regola pericolose, omissione che, pertanto, si è posta come fattore causale idoneo ad interrompere il nesso causale tra res pericolosa in custodia del ristorante ed evento dannoso.
V. Segue, tenuto conto del rigetto dell'appello, la condanna della al pagamento a favore della delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del solo secondo grado del giudizio (non avendo quest'ultima proposto appello incidentale avverso la compensazione, disposta dal primo Giudice, delle spese del primo grado del giudizio), che vanno quantificate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.200,01 € e 26.000,00
€.
Esse si liquidano in complessivi 4.260,17 €, di cui 3.704,50 € per compenso (767,00 € per la fase di studio, 660,50 € per la fase introduttiva,
1.121,50 € per la fase di trattazione e 1.155,50 € per la fase decisoria), 555,67 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
VI. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_6 CP_6
” e , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Torre Annunziata n. 2682/2018, pubblicata il 7 dicembre 2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Grand Restaurant S.R.L. Villa Cupido;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento a favore della Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano nel complessivo importo di 4.260,17 €, di cui 3.704,50 € per compenso, 555,67 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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