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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
AR IA d'ER Presidente
Rita Carosella Consigliere
CO CO CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 415/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 437/2021, pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 15.11.2021 nel giudizio n. 953/2015 R.G., avente ad oggetto compensazione crediti;
TRA
( ), in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Roberto
Cicerone, domiciliazione telematica legale;
APPELLANTI
CONTRO
( , in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
LI GE, domiciliazione telematica legale;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- riformare la sentenza n. 437/2021 emessa dal Tribunale di Isernia, giudice dr.ssa
AN LI, pubblicata il 15 novembre 2021, nella causa iscritta al r.g. n.
953/2015 (doc. a), e per l'effetto, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione:
1 - accertare e dichiarare che il credito lamentato dal e Controparte_1 pari ad € 17.199,24 è inesistente perché estinto per compensazione col maggior credito risarcitorio della er non avere la convenuta adempiuto o perfettamente Parte_1 adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti della attrice relative all'esecuzione delle forniture commissionatile;
- con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per l'appellato:
1. in via principale ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da essendo in violazione dell'art. 342 cpc e non potendosi ritenere sanato Parte_1 dalla costituzione dell'appellata;
2. nel merito e in ogni caso, rigettare nella sua interezza l'appello proposto da nei confronti della , essendo illegittimi ed Parte_1 Controparte_2 infondati i motivi sui quali lo stesso è fondato e confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Isernia n. 437/2021 pubblicata il 15.11.2021 resa all'esito della causa nrg. 953/2015.
Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di appello.
FATTI DI CAUSA
1. premesso di aver ricevuto richiesta di pagamento da parte del Parte_1 per l'importo di € 17.199,24, a titolo di corrispettivo per Controparte_1 forniture di incarti, ha agito dinanzi al Tribunale di Isernia chiedendo di: “accertare e dichiarare che il credito lamentato dal e pari ad € CP_1 Controparte_1
17.199,24 è inesistente perché estinto per compensazione col maggior credito risarcitorio della er non avere la convenuta adempiuto o perfettamente Parte_1 adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti della attrice relative all'esecuzione delle forniture commissionatile;
accertare, dichiarare e condannare la convenuta al risarcimento in favore della attrice della differenza dovutale per tutti i danni, diretti Pt_2 ed indiretti, da quest'ultima patiti e patiendi in conseguenza delle sue inadempienze e/o non esatte adempienze quantificati prudentemente in € 26.000,00 ovvero determinandone l'ammontare secondo le esigenze istruttorie e, ove del caso, in via equitativa a mente dell'art. 1226 c.c. nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile o eccessivamente difficile la precisa quantificazione dei danni stessi”.
Costituitosi in giudizio, il , nel contestare l'avversa azione, ha Controparte_1 proposto domanda riconvenzionale di pagamento del credito da forniture, per l'indicato importo di € 17.199,24, oltre accessori.
2. Con sentenza n. 437 del 15.11.2021, il Tribunale di Isernia ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da e accolto per quanto di ragione la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dal condannando al Controparte_1 Parte_1
2 pagamento, in favore di questo, della somma di € 16.737,51, con maggiorazione di interessi dalla domanda al saldo.
A sostegno della pronuncia di inammissibilità della domanda principale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità relativa a fattispecie di compensazione anteriore all'entrata in vigore della l. n. 155/2017 (che ha introdotto una disciplina diversa), in ordine all'ammissibilità dell'accertamento della compensazione anche al di fuori della procedura di verifica dei debiti del fallito solo in presenza di un'eccezione di compensazione proposta per paralizzare l'azione recuperatoria del curatore fallimentare, non anche quando l'azione di accertamento del credito risarcitorio sia proposta in via principale, con richiesta di pronuncia idonea al giudicato, come avvenuto nel caso in esame, non potendosi ritenere rilevante, in senso contrario, la rinuncia di alla domanda Parte_1 di condanna del fallimento al pagamento dell'eventuale eccedenza di credito.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il tribunale ha ritenuto provato il titolo contrattuale della pretesa di pagamento, avente ad oggetto la fornitura di incarti, circostanza non contestata da;
ha rideterminato l'importo del credito di cui alle fatture Parte_1 azionate nr. 1140, 1147, 1468 del 2011, 6, 204 e 281 del 2012, detratta la nota di credito
(nr. 36N del 2012), in € 16.737,51.
3. Avverso la sentenza, notificata il 28.11.2021, ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato il 16.12.2021, chiedendone la riforma, previa sospensione della provvisoria esecutività.
Il si è costituito in giudizio, insistendo nella declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'impugnazione e nel suo rigetto nel merito.
Disattesa, con ordinanza del 13.4.2022, l'istanza di inibitoria, la causa è stata dapprima riservata in decisione con ordinanza del 18.5.2023; quindi, a seguito del collocamento fuori ruolo del precedente relatore e riassegnazione al sottoscritto estensore, in forza di decreto del 2.5.2024, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione è articolata, in modo sufficientemente specifico, sulla base di due motivi, con cui si deduce: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. nonché dell'art. 115
c.p.c.; 2) violazione degli artt. 52, 56, 93 l. fall. e 1243 c.c.
Con il primo motivo si lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale dal fallimento appellato;
sostiene la società appellante che, avendo dedotto l'inadempimento di controparte a fondamento della pretesa relativa al credito risarcitorio opposto in compensazione, ha formulato un'eccezione di inadempimento e non di compensazione, con la conseguenza che costituiva onere della controparte dimostrare l'avvenuta esatta
3 esecuzione della prestazione;
aggiunge di aver contestato in via stragiudiziale gli inadempimenti e gli inesatti adempimenti della ditta fornitrice, in relazione a non conformità degli incarti forniti.
Con il secondo motivo si contesta la decisione del tribunale di ritenere inammissibile la domanda di accertamento del credito risarcitorio avanzata da , per essere Parte_1 lo stesso soggetto al rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.; a giudizio dell'appellante, il tribunale, partito da premesse corrette, è giunto a conclusioni errate, avendo qualificato l'azione proposta come diretta ad accertare la sussistenza del credito risarcitorio dell'appellante, anziché come azione di accertamento negativo del credito preteso dal fallimento.
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
2.1. La qualificazione data dal tribunale alla domanda proposta da è Parte_1 corretta.
Il tenore letterale delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in primo grado e ribadite con l'atto di appello non lascia adito a dubbi sul fatto che la società appellante ha agito per sentire accertare la sussistenza di un suo credito risarcitorio derivante da inadempimento o inesatto adempimento di controparte di ammontare tale da estinguere per compensazione il controcredito vantato dal fallimento a titolo di corrispettivo per le prestazioni di fornitura effettuate.
Non vi è dubbio che l'accertamento richiesto da abbia ad oggetto Parte_1
l'inesistenza del credito di controparte;
tale inesistenza, tuttavia, nella prospettazione dell'appellante, non è originaria (quale quella relativa alla mancanza di un titolo della pretesa, che nel caso di specie sarebbe potuta conseguire alla mancanza originaria o all'invalidità del rapporto contrattuale) ma conseguente all'operazione di compensazione che l'appellante chiede di compiere e che necessariamente postula l'accertamento da parte del giudice del credito risarcitorio, per sua natura non liquido: la necessità di tale preliminare accertamento è riconosciuta dalla la stessa appellante, nel momento in cui afferma che “ era tenuta invece e soltanto a provare il danno subito in Parte_1 ragione dell'altrui inadempimento”.
La società appellante, quindi, ha proposto in via di azione una domanda di accertamento dell'estinzione dell'altrui credito per effetto di compensazione con un proprio credito risarcitorio derivante dall'altrui inadempimento o inesatto adempimento, il cui accertamento, con indubbia attitudine al giudicato, era necessario presupposto.
Trovano, quindi, applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità a cui ha fatto riferimento il tribunale, la cui correttezza è espressamente riconosciuta dall'appellante, secondo cui nel caso di azione proposta dal fallimento per il recupero di un credito del fallito è possibile eccepire in compensazione un controcredito, in quanto tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre quando sia proposta domanda finalizzata a ottenere
4 una pronuncia a sé favorevole, idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione, è necessario seguire il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (Cass., n. 13345/2024; Cass., n. 12255/2022; Cass., n.
30298/2017).
A escludere nel caso in esame l'ammissibilità dell'accertamento relativo alla compensazione al di fuori delle regole che presiedono all'accertamento del passivo è la circostanza che tale accertamento è stato richiesto non già in via di eccezione al solo fine di paralizzare una domanda del fallimento, ma in via di azione, il che esclude in radice la possibilità di qualificare le difese della società appellante come eccezione di compensazione.
Il giudice investito di una domanda di compensazione è tenuto a pronunciarsi sulla stessa e, quindi, ad accertare la sussistenza dei presupposti della stessa, in primis
l'esistenza del credito opposto in compensazione, operandone, in caso di credito non liquido (quale quello risarcitorio), la liquidazione;
tale pronuncia di accertamento e liquidazione, in quanto idonea al giudicato, è preclusa in caso di fallimento, dovendo essere seguito il rito proprio dell'accertamento del passivo.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la circostanza che abbia Parte_1 rinunciato, nel corso del giudizio di primo grado, alla domanda di condanna del fallimento al pagamento della somma eccedente risultante dalla compensazione, non produce conseguenze in ordine all'ammissibilità della domanda;
viene pur sempre in rilievo una domanda di accertamento della compensazione, che, se anche limitata all'importo corrispondente al controcredito vantato dal fallimento (la rinuncia è soltanto per l'eccedenza), è pur sempre suscettibile di determinare una pronuncia idonea al giudicato e, quindi, non si sottrae alle regole che presiedono all'accertamento del passivo.
Le considerazioni che precedono non sono scalfite dalle argomentazioni svolte e dai richiami giurisprudenziali dell'appellante, che riguardano fattispecie in cui veniva in rilievo la qualificazione dell'eccezione proposta, quindi diverse da quella presente, in cui, si ripete, parte appellante ha proposto un'azione, alla quale ha solo parzialmente rinunciato nel corso del giudizio, non certo un'eccezione.
Si fonda, quindi, su un erroneo presupposto la pretesa dell'appellante di qualificare le difese svolte come eccezione di inadempimento anziché come eccezione di compensazione: ha agito per domandare un accertamento, non ha svolto Parte_1 difese in via di eccezione.
La conferma della pronuncia di inammissibilità relativa alla domanda di compensazione proposta da rende superfluo l'esame delle ulteriori difese svolte dal Parte_1 fallimento appellato allo scopo di sostenere l'impossibilità della compensazione nel caso in esame.
5 2.2. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del motivo riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento proposta dal fallimento.
In primo luogo, il fatto che non possa essere decisa al di fuori della procedura di verifica dello stato passivo la domanda di compensazione e, quindi, il presupposto accertamento del diritto al risarcimento dei danni da inadempimento o inesatto adempimento, comporta la conseguenza che al dedotto inadempimento non possa attribuirsi effetto paralizzante della pretesa di pagamento.
Va, poi, considerato che non è oggetto di contestazione il diritto del fallimento al pagamento del corrispettivo per le forniture di cui alle fatture azionate.
La parte di un contratto a prestazioni corrispettive può, a fronte dell'inadempimento di controparte, legittimamente scegliere di esperire il solo rimedio risarcitorio, senza contestare il diritto di controparte al pagamento;
tale scelta può essere dovuta alla presenza nella controprestazione di vizi o difformità che non ne determinano la radicale inutilizzabilità (come sembra essere avvenuto nel caso di specie, in cui le mail di contestazione fanno riferimento alla “non conformità” di alcuni incarti, così da giustificare il riconoscimento di sconti su forniture seguenti o l'emissione di note di credito), tali quindi da non giustificare il venir meno del diritto al corrispettivo: circa la possibilità di limitare la reazione all'altrui inadempimento alla sola richiesta di risarcimento dei danni v. Cass.,
n. 27042/2024; Cass., n. 29218/2017; Cass., n. 6886/2014.
Ciò è, appunto, accaduto nel caso in esame, avendo chiesto di accertare la Parte_1 compensazione, fino alla reciproca concorrenza, del credito al corrispettivo vantato da controparte con il proprio credito risarcitorio, richiesta che, evidentemente, presuppone l'esistenza del credito di controparte, la cui estinzione per compensazione si intende far accertare.
Può, quindi, dirsi intervenuto, per effetto della proposizione di domanda di compensazione, un vero e proprio riconoscimento del credito del fallimento, o, quanto meno, una non contestazione (come ritenuto dal tribunale) della esecuzione delle forniture a cui sono riferite le fatture azionate in via riconvenzionale.
La deduzione dell'inadempimento o inesatto adempimento da parte della società appellante, in quanto fatta al solo scopo di giustificare la domanda di accertamento del credito risarcitorio, a prescindere dalla inammissibilità della domanda di compensazione, non ha alcun effetto sull'onere della prova incombente sul fallimento attore in riconvenzionale, anzi porta a ritenere provato il fatto costitutivo del credito al corrispettivo per effetto del contegno difensivo di controparte.
Per tali considerazioni, oltre che per le argomentazioni svolte nella sentenza appellate, deve ritenersi provato il credito azionato dal fallimento in via riconvenzionale.
2. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che
6 si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d. m. n. 55/2014, in conformità alla nota specifica depositata.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 437/2021 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 15.11.2021, proposto da con citazione Parte_1 notificata il 16.12.2021, nei confronti del così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 9.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
CO CO CI AR IA d'ER
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