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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Paolo Vadala' Presidente dr. Luigi Reale Relatore de. Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.80 2024 , promosso da SA RI ed altri nei confronti di L'ARTE BIANCA DI DEL MONTE FULVIO, C.F. [...], con sede in Via Annibali n. 31/L Macerata.
* * * * letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che l'imprenditore debitore, ritualmente adito, si è costituito senza contestare il credito dedotto dai ricorrenti, ma sostenendo invece la mancata integrazione degli importi di cui all'art. 49 CCII, risultando gli istanti creditori per somme complessive di poco superiori ad euro
14.000; rilevato tuttavia, dai bilanci depositati dal debitore che l'ammontare dei debiti è pari per l'anno 2021 ad oltre euro 500.000; per l'anno 2022 ad oltre euro 1,1 milioni, per l'anno 2023 ad oltre euro 2,5 milioni;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1
CCI (superata quantomeno la soglia dei ricavi annui: per l'anno 2021 euro 1,2 milioni, per l'anno
2022 euro 1,7 milioni, per l'anno 2023 euro 1,2 milioni); ritenuto che, avuto riguardo alla documentazione allegata, all'esito dell'accertamento incidentale svolto da questo Tribunale (in tal senso la pronuncia Sez. U. 23/1/2013, n. 1521, e in senso conforme le pronunce della sez. I, 22/5/2014, n. 11421, 15/1/2015, n. 576) la posizione creditoria vantata dall'istante debba ritenersi sussistente;
ritenuto che
la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, avuto riguardo all'inadempimento delle obbligazioni nei confronti del creditore istante, alla entità della esposizione debitoria come sopra compendiata;
rilevato che, avuto riguardo alla esposizione debitoria risultante dalla certificazione ex artt.
363 e 364 CCI agli atti, l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
L'ARTE BIANCA DI DEL MONTE FULVIO, impresa individuale, con sede in S. Ginesio, v.
Roma n. 37, P.I. 01692260431; nonchè nei confronti del suo titolare
DEL MONTE FULVIO, n. Macerata il 19.2.1977, res. S. Ginesio, v. Picena scn, C.F.
[...]; nomina il dott. Luigi Reale Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il rag. Elsa Corpetti, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza del 15 luglio 2025 ore 10,30 per l'esame innanzi al G.D. delle domande di ammissione allo stato passivo;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima della indicata udienza ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI ESCLUSIVAMENTE, a pena di inammissibilità, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che nelle predette domande dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Macerata, 25/02/2025.
Il Giudice del. rel. Il Presidente dr. Luigi Reale dr. Paolo Vadala'