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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/09/2024, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 6529/2023 promosso con ricorso depositato in data 10 maggio 2023
da
, Parte_1
nato a [...]/RJ/Brasile, il giorno 27/02/1985, titolare della carta d'identità RG n.
, e iscritto nel codice fiscale CPF n. , residente in [...] C.F._1
Vieira Arcoverde, 413, Guabirotuba, Curitiba/PR, CAP: 81.520-260;
Parte_2
nato a [...]/RJ/Brasile, il giorno 25/07/1959, titolare della carta d'identità RG m.
, e iscritto nel codice fiscale CPF n. , residente in [...] C.F._2
Vieira Arcoverde, 413, Guabirotuba, Curitiba/PR, CAP: 81.520-260;
Parte_3
nato a [...], Brasile, il 17/05/1982, CPF (Codice Fiscale Brasiliano) , CNH C.F._3
(Patente di Guida Brasiliana) , dove risulta la C.I RG (Carta NumeroDiCartaIdent_3
d'identità brasiliana) , residente e domiciliato nella Rua Antônio Greca, NumeroDiCartaI_4
409, Ahú, Curitiba (PR);
tutti con il patrocinio dell''Avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli
ricorrenti
contro
1 , IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione in data 10 settembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 10 maggio 2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo , Persona_1
nato in [...] nel Comune di Noventa Vicentina il giorno 17.04.1880, figlio di
[...]
e di . Deducevano i ricorrenti che l'avo predetto Persona_2 Persona_3
emigrava in Brasile, ove rimaneva per tutta la vita e dove ebbe un figlio, Persona_4
, nato il [...]; deducevano, inoltre, che il 17.09.1930 si
[...] Persona_4
univa in matrimonio con e che dal loro matrimonio nascevano due figli: Controparte_2
1) , nato il [...], il quale a sua volta il 07.10.1958 Pt_2 Parte_1
si sposava con e dal loro matrimonio nasceva il figlio Controparte_3
il 25.07.1959, odierno ricorrente. In data Persona_5
08.10.1983 si sposava con Persona_5 CP_4
e dal loro matrimonio il 27.02.1985 nasceva
[...] Parte_1
odierno ricorrente;
[...]
2) , nato il [...], il quale a sua volta il 26.02.1955 si Parte_4
sposava con e dal loro matrimonio nasceva la figlia Controparte_5 Per_6
2 il 28.02.1960, madre dell'odierno ricorrente Persona_7 Parte_3
nato il [...] dal matrimonio con
[...] Persona_8
Deducevano, infine, i ricorrenti che, essendo Persona_1
, cittadino italiano, deceduto senza avere mai rinunciato alla cittadinanza di
[...]
origine, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale doc. 15 allegato al ricorso, questa si è trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, di padre in figlio, fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti, tutti nati e attualmente residenti in [...], hanno adito il Tribunale adducendo di avere presentato richiesta di convocazione al Consolato Generale d'Italia di Curitiba, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza avere ottenuto alcuna risposta;
stante la situazione di paralisi dell'ufficio consolare hanno dedotto di avere iniziato il presente procedimento per ottenere il riconoscimento di un diritto che hanno dalla nascita.
Il resistente, regolarmente convocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e CP_1
va dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo
3 italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Vicenza, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Legge 91/1992, che espressamente riconosce la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno dichiarato incostituzionali le disposizioni che prevedevano la trasmissione della cittadinanza unicamente per via paterna e la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò premesso, in primis, si rileva che la linea di discendenza di fino ai ricorrenti risulta comprovata dalla documentazione in atti, regolarmente tradotta ed apostillata. Si osserva, che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti degli avi dei ricorrenti, attesa la corrispondenza dei nomi dei nonni.
Risulta dal doc. 15, tradotto ed apostillato, che Persona_1
non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso
[...]
4 la cittadinanza, e l'ha così trasmessa ai suoi discendenti in applicazione dei principi della normativa poc'anzi citata, come modificata dalle note sentenze n. 87/1975 e n. 30/83 della Corte Costituzionale.
Si ricorda, altresì, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, considerando gli effetti che sulla legge n. 555/1912 hanno avuto le sentenze della Corte Costituzionale n. 30/1983 e n. 151/1975.
Pertanto, non essendo, nel caso in esame, necessario fare ricorso all'applicazione di arresti giurisprudenziali, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a richiedere il riconoscimento dello status di cittadino all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, si osserva che tutti i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, già nell'anno 2020, al Consolato generale d'Italia di Curitiba la richiesta di convocazione, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendenti in linea diretta di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, nemmeno in ordine alla data di convocazione per iniziare l'iter, avendo anzi dedotto e provato che il ha in corso l'evasione di Parte_5
richieste formulate molti anni addietro.
5 Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale, irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione, nonché la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come indicati in epigrafe, sono tutti cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 12 settembre 2024.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
6 7
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 6529/2023 promosso con ricorso depositato in data 10 maggio 2023
da
, Parte_1
nato a [...]/RJ/Brasile, il giorno 27/02/1985, titolare della carta d'identità RG n.
, e iscritto nel codice fiscale CPF n. , residente in [...] C.F._1
Vieira Arcoverde, 413, Guabirotuba, Curitiba/PR, CAP: 81.520-260;
Parte_2
nato a [...]/RJ/Brasile, il giorno 25/07/1959, titolare della carta d'identità RG m.
, e iscritto nel codice fiscale CPF n. , residente in [...] C.F._2
Vieira Arcoverde, 413, Guabirotuba, Curitiba/PR, CAP: 81.520-260;
Parte_3
nato a [...], Brasile, il 17/05/1982, CPF (Codice Fiscale Brasiliano) , CNH C.F._3
(Patente di Guida Brasiliana) , dove risulta la C.I RG (Carta NumeroDiCartaIdent_3
d'identità brasiliana) , residente e domiciliato nella Rua Antônio Greca, NumeroDiCartaI_4
409, Ahú, Curitiba (PR);
tutti con il patrocinio dell''Avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli
ricorrenti
contro
1 , IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione in data 10 settembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 10 maggio 2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo , Persona_1
nato in [...] nel Comune di Noventa Vicentina il giorno 17.04.1880, figlio di
[...]
e di . Deducevano i ricorrenti che l'avo predetto Persona_2 Persona_3
emigrava in Brasile, ove rimaneva per tutta la vita e dove ebbe un figlio, Persona_4
, nato il [...]; deducevano, inoltre, che il 17.09.1930 si
[...] Persona_4
univa in matrimonio con e che dal loro matrimonio nascevano due figli: Controparte_2
1) , nato il [...], il quale a sua volta il 07.10.1958 Pt_2 Parte_1
si sposava con e dal loro matrimonio nasceva il figlio Controparte_3
il 25.07.1959, odierno ricorrente. In data Persona_5
08.10.1983 si sposava con Persona_5 CP_4
e dal loro matrimonio il 27.02.1985 nasceva
[...] Parte_1
odierno ricorrente;
[...]
2) , nato il [...], il quale a sua volta il 26.02.1955 si Parte_4
sposava con e dal loro matrimonio nasceva la figlia Controparte_5 Per_6
2 il 28.02.1960, madre dell'odierno ricorrente Persona_7 Parte_3
nato il [...] dal matrimonio con
[...] Persona_8
Deducevano, infine, i ricorrenti che, essendo Persona_1
, cittadino italiano, deceduto senza avere mai rinunciato alla cittadinanza di
[...]
origine, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale doc. 15 allegato al ricorso, questa si è trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, di padre in figlio, fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti, tutti nati e attualmente residenti in [...], hanno adito il Tribunale adducendo di avere presentato richiesta di convocazione al Consolato Generale d'Italia di Curitiba, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza avere ottenuto alcuna risposta;
stante la situazione di paralisi dell'ufficio consolare hanno dedotto di avere iniziato il presente procedimento per ottenere il riconoscimento di un diritto che hanno dalla nascita.
Il resistente, regolarmente convocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e CP_1
va dichiarato contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo
3 italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Vicenza, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Legge 91/1992, che espressamente riconosce la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno dichiarato incostituzionali le disposizioni che prevedevano la trasmissione della cittadinanza unicamente per via paterna e la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò premesso, in primis, si rileva che la linea di discendenza di fino ai ricorrenti risulta comprovata dalla documentazione in atti, regolarmente tradotta ed apostillata. Si osserva, che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti degli avi dei ricorrenti, attesa la corrispondenza dei nomi dei nonni.
Risulta dal doc. 15, tradotto ed apostillato, che Persona_1
non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso
[...]
4 la cittadinanza, e l'ha così trasmessa ai suoi discendenti in applicazione dei principi della normativa poc'anzi citata, come modificata dalle note sentenze n. 87/1975 e n. 30/83 della Corte Costituzionale.
Si ricorda, altresì, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, considerando gli effetti che sulla legge n. 555/1912 hanno avuto le sentenze della Corte Costituzionale n. 30/1983 e n. 151/1975.
Pertanto, non essendo, nel caso in esame, necessario fare ricorso all'applicazione di arresti giurisprudenziali, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a richiedere il riconoscimento dello status di cittadino all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, si osserva che tutti i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, già nell'anno 2020, al Consolato generale d'Italia di Curitiba la richiesta di convocazione, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendenti in linea diretta di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, nemmeno in ordine alla data di convocazione per iniziare l'iter, avendo anzi dedotto e provato che il ha in corso l'evasione di Parte_5
richieste formulate molti anni addietro.
5 Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale, irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione, nonché la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come indicati in epigrafe, sono tutti cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 12 settembre 2024.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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