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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12296 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa UE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20156/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MOSCHIANO EUGENIO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DATO Controparte_1 P.IVA_2 ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. AVALLONE PIETRO
CONVENUTI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO CP_3 P.IVA_4
AN RO
ER MA
pagina 1 di 11 OGGETTO: revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Per nel merito: Dichiararsi inefficace, nei confronti di , ai sensi Parte_1 Parte_1
e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'atto di compravendita stipulato tra D&V DU Srl, quale Cont venditrice, e quale acquirente, in data 4/10/2018, a rogito Controparte_5 notaio con studio in Volla, Rep. 3369 Racc. 2564, avente ad oggetto Persona_1 la vendita dell'immobile sito in Volla, all'interno del complesso edilizio via Palaziello senza numero civico, e precisamente: capannone industriale in corso di costruzione di MQ 1200 circa, coperti, oltre mq 1700 scoperti riportato a Catasto Fabbricati del Comune di Volla Fg.3, particella 1613, sub.3, via Palaziello snc P.T.
In via istruttoria: respingersi tutte le istanze istruttorie formulate dalle convenute per i motivi di cui alla memoria ex art.171 Ter, n°3, depositata in data 28/6/2024.
Alcuna conclusione viene assunta nei confronti della terza chiamata alla cui CP_3 chiamata in causa la scrivente si è opposta nelle proprie difese, in difetto di domande nei confronti di quest'ultima o della stessa nei confronti della Banca.
Con vittoria di spese e compenso professionale
Per D&V DU SR: 1) rigetti la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti;
2) dichiari prescritta l'azione per i motivi tutti dedotti;
3) vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per a) il rigetto integrale della domanda proposta da Controparte_2 nei confronti della con condanna Parte_1 Controparte_2 dell'attrice alle spese processuali, agli onorari di difesa e agli accessori di legge;
b) in subordine e per il solo caso di diverso accoglimento della domanda principale,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale e di chiamata in garanzia proposta nei confronti della nonché della con condanna delle stesse Controparte_1 CP_3 al risarcimento del danno nei termini e con le modalità indicate in comparsa e con ogni pagina 2 di 11 conseguente statuizione di condanna al rimborso delle somme che saranno accertate in esito alla consulenza tecnica;
c) l'ammissione e la proposizione di tutti i mezzi di prova sopra dettagliati, con decreto di nomina del consulente tecnico d'ufficio e con fissazione dei termini per l'espletamento dell'incarico e per i successivi atti istruttori;
d) la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, compensi e onorari, con liquidazione nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudice.
Per A)-accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della CP_3 chiamata per tutti i motivi esposti al capo 1) della comparsa di costituzione, CP_3 con conseguente estromissione della stessa dal giudizio;
B)-per l'effetto, condannare DA.MA. alle spese e competenze di Controparte_2 lite, oltre spese Generali, I.v.a. e C.P.A., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
C)-condannare altresì, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_2 risarcimento del danno in favore della da liquidarsi d'ufficio ed anche in via CP_3 equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante;
D)-in subordine, per la sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e/o di garanzia svolta nei confronti della per la CP_3 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della datio in solutum per Notar del Persona_1
20.5.2019, Rep. N. 4235, Racc. n. 3203, avente ad oggetto il capannone industriale di circa mq
300, con annesse aree esterne per ulteriori mq 175, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Volla al Foglio 3, particella 1613, SUB 4 (ex sub 2), condannare la D&V DU
S.r.l. al pagamento in favore della della somma di € 366.000,00, pari CP_3 all'importo ancora dovuto in adempimento del contratto di cessione di credito del 02.2.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta al n. 1565/3P, con il quale la società
C.A.V. S.r.l. aveva ceduto alla il suo credito vantato nei confronti della D&V CP_3
DU S.r.l., in virtù dell'atto di compravendita per Notar del 22.12.2016, Rep. Persona_1
1250/950;
pagina 3 di 11 E)-in via ulteriormente gradata, condannare ex art. 2043 c.c. la D&V DU S.r.l. al pagamento in favore della a titolo risarcitorio, della somma di € 366.000,00, CP_3 oltre interessi di legge, corrispondente all'importo dovuto in adempimento del suddetto contratto di cessione di credito del 02.2.2017, o alla diversa somma che sarà ritenuta di
Giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante.
F-in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre spese Generali, I.v.a.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio D&V DU SR e Parte_1 Controparte_2 affermando:
- che aveva concesso un finanziamento alla D&V, a mezzo di cessione pro solvendo di crediti commerciali vantati nei confronti della AF Scarl;
- che, nel corso del 2018, la AF accedeva a procedura concorsuale, con conseguente interruzione dei pagamenti dei crediti ceduti;
- che alla data del 30.09.2018 risultavano impagati crediti scaduti per € 774.606,65;
- che, persistendo l'inadempimento, chiedeva a D&V la restituzione delle Parte_1 anticipazioni e otteneva il DI n. 487/2019, emesso il 26.2.2019 dal Tribunale di Venezia;
- che – avverso detto DI – D&V proponeva opposizione, decisa con sentenza n. 1545/2022 del
6.09.2022, con la quale l'opponente veniva condannato al pagamento della minor somma di €
296.991,88;
- che la D&V aveva venduto a società che aveva tra i soci la legale rappresentante CP_2 della venditrice e medesima sede sociale, un capannone industriale per il prezzo di €
1.000.4000,00, che in parte risultava pagato prima della vendita ed in parte avrebbe dovuto essere pagato in soluzioni rateali entro il 30.03.2021;
- che in data 20.5.2019 la D&V aveva poi venduto alla l'unico altro immobile di CP_3 sua proprietà.
pagina 4 di 11 L'attrice chiedeva, alla luce delle circostanze sopra esposte, di dichiarare inefficace ex art. 1902 c.c. l'atto di vendita del capannone industriale, assumendo che l'atto dispositivo aveva arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, rendendo difficile la realizzazione del credito, e che di tale circostanza fosse consapevole anche la società acquirente.
Si costituiva in giudizio D&V, che eccepiva la prescrizione dell'azione, e nel merito contestava la carenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, facendo rilevare che la Pt_ vendita era avvenuta cinque mesi prima della notifica del DI con il quale la banca aveva azionato il proprio credito, credito che era coperto per il 70% dal Fondo Salva Opere, che successivamente alla vendita era stato effettuata altra cessione rispetto alla quale non era stata azionata la medesima domanda. La convenuta concludeva, pertanto, formulando una proposta transattiva e, in difetto di accettazione, chiedeva il rigetto della domanda.
che in via preliminare eccepiva la prescrizione Controparte_2 dell'azione e nel merito evidenziava di aver realizzato le opere di completamento del capannone acquistato (concordata dalla venditrice con la società CAV SR, dante causa del primigenio acquisto, il cui obbligo era stato trasferito alla nitamente alla proprietà CP_2 del capannone) per un importo di € 2.029.889,40 sino al 2022, ed altre spese non quantificate per il 2023, segno evidente della carenza di consilium fraudis. La piegava inoltre CP_2 domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia nei confronti delle D&V per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel caso di accoglimento della domanda revocatoria per l'importo di € 3.030.289,40, nonché chiamata in garanzia della cessionaria dell'unico CP_3 immobile residuato in capo alla D&V, il cui prezzo veniva compensato con il credito vantato dalla CAV SR nei confronti della venditrice, credito ceduto alla spiegando nei CP_3 confronti della terza chiamata domanda revocatoria ordinaria per l'immobile oggetto di datio in solutum.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva che contestava la fondatezza CP_3 dell'azione, non potendosi estendere l'azione revocatoria nei suoi confronti, ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva, poiché l'immobile era stato venduto in data 22.3.2021 alla
Sardaleasing spa.
Dopo diversi tentativi di raggiungere una soluzione transattiva, questo Tribunale riteneva pagina 5 di 11 inammissibili le richieste istruttorie per cui la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito del deposito delle note ex art. 189 c.p.c.
1.L'eccezione di prescrizione dell'azione è infondata e deve essere rigettata.
L'actio pauliana si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, ai sensi dell'art. 2903 c.c., ma detta disposizione deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. ex multis, Cass. n. 4049del 2023).
Nel caso di specie, l'atto è stato stipulato in data 4.10.2018, e trascritto il successivo
16.10.2018, per cui alla data di notifica dell'atto di citazione (2.10.2023) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione. Non possono sussistere in questo caso errori di calcolo, al contrario di quanto assume parte convenuta, visto che il termine di prescrizione era anche stato interrotto dalla notifica della istanza di mediazione ed era certamente sospeso tra l8 marzo ed il 31 maggio 2020 ai sensi del DL 67/2020.
2. L'azione revocatoria proposta dall'attrice è fondata, sussistendo tutti gli elementi richiesti per l'accoglimento dell'actio pauliana.
2.1.Alla data della stipula dell'atto di compravendita del 4.10.2018, la era Parte_1 certamente creditrice della D&V per cessioni di credito pro solvendo per un importo di €
774.606,65, in quanto le società AF ed AS erano inadempienti e detta circostanza era confermata dalla stessa D&V, sia negli atti di questo giudizio sia in quelli del giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Venezia.
Detto credito era garantito per il 70% dal Fondo Salva Opere, ma la garanzia era stata introdotta ad opera dell'art. 47 del DL 34/2019, per cui al 4.10.2018 il credito dell'attrice nei confronti della D&V era di fatto totalmente scoperto. Al momento della vendita, il patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore era certamente insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, visto che la società registrava perdite per oltre € 100.000,00 (nonostante l'incasso del prezzo della vendita) ed aveva rilevanti debiti residui, superiori al valore dell'immobile oggetto di successiva datio in solutum.
pagina 6 di 11 Entrambi questi dati non sono oggetto di contestazione da parte della convenuta, che si limita ad osservare che la vendita era stata finalizzata cinque mesi prima della notifica del decreto ingiuntivo da parte della sottolineando che l'azione non era stata esercitata rispetto alla Pt_1 datio in solutum del 2019. La difesa della convenuta non appare convincente, in quanto il Pt_ credito della era certamente già sussistente al 30.09.2018, e la D&V era ben consapevole della difficoltà del proprio debitore sin dal 2017 (vedi sentenza Tribunale di Venezia n. Pt_ 1545/2022, pagine 14/15), per cui alla data della cessione il credito della era già sussistente ed esigibile, anche se non era ancora stato azionato. Inoltre, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare deve essere verificato con riferimento al momento di insorgenza del credito e non rispetto alla sua scadenza, per cui certamente la Pt_ vendita era avvenuta quando il credito della era già totalmente sorto.
Il mancato esercizio dell'azione revocatoria nei confronti della successiva vendita, o meglio datio in solutum, effettuata per il pagamento di un debito scaduto preesistente, ossia quello della CAV SR nei confronti della D&V, non costituisce elemento sufficiente per dimostrare l'insussistenza dei presupposti dell'azione pauliana, visto che la revocatoria del predetto atto non avrebbe comunque consentito il soddisfacimento del credito, in ragione del limitato valore della porzione oggetto di datio in solutum, e tenuto conto della esistenza del corrispondente debito anteriormente scaduto.
Pt_
2.2. L'atto dispositivo ha certamente reso più difficile la realizzazione del credito della . In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Cass. Sez. 3, 18/04/2025, n. 10298,
Rv. 674761 - 02). Sotto questo profilo, appare irrilevante che il prezzo della compravendita sia coerente con il valore del bene, in quanto la sostituzione dell'immobile con il denaro, in una situazione di difficoltà economica della società debitrice, comporta certamente una maggiore Pt_ difficoltà della a realizzare il proprio credito. La D&V ha, infatti, espressamente ammesso pagina 7 di 11 che la vendita dell'immobile era necessaria per evitare il fallimento, viste le perdite in corso per l'anno 2018. La vendita del capannone ha, pertanto, determinato la sostituzione di un bene sul quale tentare l'esecuzione con somme di denaro, oggetto di rapida dispersione.
2.3. Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cass. Sez. 3, 15/10/2021, n. 28423, Rv. 662502 - 01).
Nel caso di specie, come visto, l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, per cui è Cont sufficiente la consapevolezza da parte della D&V e della DA. della diminuzione patrimoniale subita dalla D&V a causa della vendita. La prova di questa consapevolezza può essere tratta anche da presunzioni o da elementi sintomatici, quali l'incongruenza del prezzo, particolare tempistica di pagamento, o rapporti tra le parti contrapposte.
Nel caso in esame, ci sono diversi elementi che fanno ritenere provata la scientia damni:
Cont
- La legale rappresentante della DA. è stata unica socia della società Controparte_6 dal 2017 al 2022, e socia al 50% della D&V, nonché Amministratrice della D&V nel
2017 (si vedano visure storiche delle società e contratto di factoring);
- La sede di entrambe le società è stata fino al 2023 in Napoli alla via Cuma 28, e l'oggetto dell'attività di entrambe è similare;
- Il prezzo della vendita è stato corrisposto solo in parte e non è stato documentato il pagamento del prezzo residuo;
- La vendita ha riguardato la parte preponderante del patrimonio immobiliare della
D&V.
Tutti questi dati di fatto, ricollegati secondo un criterio di normalità, fanno desumere come conseguenza ragionevole che la sapesse che la vendita avrebbe causato la CP_2
Pt_ riduzione della garanzia patrimoniale della D&V rispetto al credito vantato dalla .
pagina 8 di 11 In conclusione, si deve dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di Cont compravendita stipulato tra D&V DU Srl, quale venditrice, e Controparte_5
quale acquirente, in data 4/10/2018, a rogito notaio
[...] Persona_1 con studio in Volla, Rep. 3369 Racc. 2564, avente ad oggetto la vendita
[...] dell'immobile sito in Volla, all'interno del complesso edilizio via Palaziello senza numero civico, e precisamente: capannone industriale in corso di costruzione di MQ 1200 circa, coperti, oltre mq 1700 scoperti riportato a Catasto Fabbricati del Comune di Volla Fg.3, particella 1613, sub.3, via Palaziello snc P.T.
3. L'accoglimento della domanda della impone l'esame della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dall'acquirente nei confronti della venditrice e di PI SR.
3.1. Partendo dalla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della D&V, si deve osservare che “l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e
2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione”. (Cass. Sez. 6, 11/06/2021, n. 16614, Rv. 661673 - 01).
Si deve, pertanto, rigettare la domanda spiegata nei confronti della D&V, non sussistendo allo stato i presupposti per l'azione risarcitoria, in difetto di danno attuale.
3.2. La domanda nei confronti della deve altresì essere rigettata. L'azione CP_3 revocatoria spiegata da infatti, non ha mai avuto ad oggetto la cessione del Parte_1
20.5.2019, per cui l'azione revocatoria spiegata deve intendersi come domanda diretta ad Cont ottenere l'inefficacia dell'atto nei confronti della DA. che si assume creditrice della
D&V nella prospettiva dell'accoglimento della domanda di garanzia.
pagina 9 di 11 Poiché detta domanda di garanzia non è stata accolta, in difetto di un danno attuale in capo all'acquirente, l'azione revocatoria a tutela di detto credito non può che essere rigettata, restando così assorbite le altre eccezioni e difese della terza chiamata. Si deve, poi, escludere che la bbia esercitato azione risarcitoria nei confronti della CP_2 CP_3 nonostante nelle conclusioni abbia in modo generico chiesto la condanna della D&V e della terza chiamata, in quanto si tratta di una conclusione mai indicata nell'originario atto di chiamata in causa o nelle ulteriori memorie.
4. Le spese di lite sostenute da vengono poste a carico delle convenute in Parte_1 solido e liquidate nei minimi tariffari per le cause di valore compreso tra € 1.000.001 ed €
2.000.0000, nei seguenti termini: € 2995,00 per la fase di studio, € 1976,00 per la fase introduttiva, € 8797,00 per la fase di trattazione ed € 5.209,00 per la fase decisoria, per un totale di € 18.977,00. Le spese di lite sostenute da PI SR sono a carico della chiamante in causa, e vengono liquidate nei minimi tariffari per le cause di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000 (valore del bene oggetto di revocatoria), nei seguenti termini: € 1.172,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione ed € 3.082,00 per la fase decisoria, per un totale di € 11.229,00.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. appare, invece, da rigettare in quanto non sussiste uno specifico danno allegato né la prova dell'elemento soggettivo richiesto per la condanna. Il rigetto di questa domanda accessoria non incide sul regolamento delle spese di lite, in ragione del mancato accoglimento della ben più rilevante domanda principale (revocatoria) della CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda proposta da per cui dichiara inefficace nei Parte_1 confronti dell'attrice l'atto di compravendita stipulato tra D&V DU Srl, quale Cont venditrice, e quale acquirente, in data 4/10/2018, a Controparte_5 rogito notaio con studio in Volla, Rep. 3369 Racc. 2564, Persona_1 avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Volla, all'interno del complesso pagina 10 di 11 edilizio via Palaziello senza numero civico, e precisamente: capannone industriale in corso di costruzione di MQ 1200 circa, coperti, oltre mq 1700 scoperti riportato a
Catasto Fabbricati del Comune di Volla Fg.3, particella 1613, sub.3, via Palaziello snc
P.T.;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Controparte_2
3. Condanna D&V DU SR e in solido, al Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € 1.713,00 Parte_1 per spese, € 18.977,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a.
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di PI SR, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Rosario De Crescenzo
Napoli, 27 dicembre 2025
La Giudice
UE ON
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa UE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20156/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI LEOPOLDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MOSCHIANO EUGENIO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DATO Controparte_1 P.IVA_2 ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. AVALLONE PIETRO
CONVENUTI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO CP_3 P.IVA_4
AN RO
ER MA
pagina 1 di 11 OGGETTO: revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Per nel merito: Dichiararsi inefficace, nei confronti di , ai sensi Parte_1 Parte_1
e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'atto di compravendita stipulato tra D&V DU Srl, quale Cont venditrice, e quale acquirente, in data 4/10/2018, a rogito Controparte_5 notaio con studio in Volla, Rep. 3369 Racc. 2564, avente ad oggetto Persona_1 la vendita dell'immobile sito in Volla, all'interno del complesso edilizio via Palaziello senza numero civico, e precisamente: capannone industriale in corso di costruzione di MQ 1200 circa, coperti, oltre mq 1700 scoperti riportato a Catasto Fabbricati del Comune di Volla Fg.3, particella 1613, sub.3, via Palaziello snc P.T.
In via istruttoria: respingersi tutte le istanze istruttorie formulate dalle convenute per i motivi di cui alla memoria ex art.171 Ter, n°3, depositata in data 28/6/2024.
Alcuna conclusione viene assunta nei confronti della terza chiamata alla cui CP_3 chiamata in causa la scrivente si è opposta nelle proprie difese, in difetto di domande nei confronti di quest'ultima o della stessa nei confronti della Banca.
Con vittoria di spese e compenso professionale
Per D&V DU SR: 1) rigetti la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti;
2) dichiari prescritta l'azione per i motivi tutti dedotti;
3) vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per a) il rigetto integrale della domanda proposta da Controparte_2 nei confronti della con condanna Parte_1 Controparte_2 dell'attrice alle spese processuali, agli onorari di difesa e agli accessori di legge;
b) in subordine e per il solo caso di diverso accoglimento della domanda principale,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale e di chiamata in garanzia proposta nei confronti della nonché della con condanna delle stesse Controparte_1 CP_3 al risarcimento del danno nei termini e con le modalità indicate in comparsa e con ogni pagina 2 di 11 conseguente statuizione di condanna al rimborso delle somme che saranno accertate in esito alla consulenza tecnica;
c) l'ammissione e la proposizione di tutti i mezzi di prova sopra dettagliati, con decreto di nomina del consulente tecnico d'ufficio e con fissazione dei termini per l'espletamento dell'incarico e per i successivi atti istruttori;
d) la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, compensi e onorari, con liquidazione nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudice.
Per A)-accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della CP_3 chiamata per tutti i motivi esposti al capo 1) della comparsa di costituzione, CP_3 con conseguente estromissione della stessa dal giudizio;
B)-per l'effetto, condannare DA.MA. alle spese e competenze di Controparte_2 lite, oltre spese Generali, I.v.a. e C.P.A., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
C)-condannare altresì, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_2 risarcimento del danno in favore della da liquidarsi d'ufficio ed anche in via CP_3 equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante;
D)-in subordine, per la sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e/o di garanzia svolta nei confronti della per la CP_3 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della datio in solutum per Notar del Persona_1
20.5.2019, Rep. N. 4235, Racc. n. 3203, avente ad oggetto il capannone industriale di circa mq
300, con annesse aree esterne per ulteriori mq 175, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Volla al Foglio 3, particella 1613, SUB 4 (ex sub 2), condannare la D&V DU
S.r.l. al pagamento in favore della della somma di € 366.000,00, pari CP_3 all'importo ancora dovuto in adempimento del contratto di cessione di credito del 02.2.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta al n. 1565/3P, con il quale la società
C.A.V. S.r.l. aveva ceduto alla il suo credito vantato nei confronti della D&V CP_3
DU S.r.l., in virtù dell'atto di compravendita per Notar del 22.12.2016, Rep. Persona_1
1250/950;
pagina 3 di 11 E)-in via ulteriormente gradata, condannare ex art. 2043 c.c. la D&V DU S.r.l. al pagamento in favore della a titolo risarcitorio, della somma di € 366.000,00, CP_3 oltre interessi di legge, corrispondente all'importo dovuto in adempimento del suddetto contratto di cessione di credito del 02.2.2017, o alla diversa somma che sarà ritenuta di
Giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Giudicante.
F-in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre spese Generali, I.v.a.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio D&V DU SR e Parte_1 Controparte_2 affermando:
- che aveva concesso un finanziamento alla D&V, a mezzo di cessione pro solvendo di crediti commerciali vantati nei confronti della AF Scarl;
- che, nel corso del 2018, la AF accedeva a procedura concorsuale, con conseguente interruzione dei pagamenti dei crediti ceduti;
- che alla data del 30.09.2018 risultavano impagati crediti scaduti per € 774.606,65;
- che, persistendo l'inadempimento, chiedeva a D&V la restituzione delle Parte_1 anticipazioni e otteneva il DI n. 487/2019, emesso il 26.2.2019 dal Tribunale di Venezia;
- che – avverso detto DI – D&V proponeva opposizione, decisa con sentenza n. 1545/2022 del
6.09.2022, con la quale l'opponente veniva condannato al pagamento della minor somma di €
296.991,88;
- che la D&V aveva venduto a società che aveva tra i soci la legale rappresentante CP_2 della venditrice e medesima sede sociale, un capannone industriale per il prezzo di €
1.000.4000,00, che in parte risultava pagato prima della vendita ed in parte avrebbe dovuto essere pagato in soluzioni rateali entro il 30.03.2021;
- che in data 20.5.2019 la D&V aveva poi venduto alla l'unico altro immobile di CP_3 sua proprietà.
pagina 4 di 11 L'attrice chiedeva, alla luce delle circostanze sopra esposte, di dichiarare inefficace ex art. 1902 c.c. l'atto di vendita del capannone industriale, assumendo che l'atto dispositivo aveva arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, rendendo difficile la realizzazione del credito, e che di tale circostanza fosse consapevole anche la società acquirente.
Si costituiva in giudizio D&V, che eccepiva la prescrizione dell'azione, e nel merito contestava la carenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, facendo rilevare che la Pt_ vendita era avvenuta cinque mesi prima della notifica del DI con il quale la banca aveva azionato il proprio credito, credito che era coperto per il 70% dal Fondo Salva Opere, che successivamente alla vendita era stato effettuata altra cessione rispetto alla quale non era stata azionata la medesima domanda. La convenuta concludeva, pertanto, formulando una proposta transattiva e, in difetto di accettazione, chiedeva il rigetto della domanda.
che in via preliminare eccepiva la prescrizione Controparte_2 dell'azione e nel merito evidenziava di aver realizzato le opere di completamento del capannone acquistato (concordata dalla venditrice con la società CAV SR, dante causa del primigenio acquisto, il cui obbligo era stato trasferito alla nitamente alla proprietà CP_2 del capannone) per un importo di € 2.029.889,40 sino al 2022, ed altre spese non quantificate per il 2023, segno evidente della carenza di consilium fraudis. La piegava inoltre CP_2 domanda riconvenzionale e chiamata in garanzia nei confronti delle D&V per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel caso di accoglimento della domanda revocatoria per l'importo di € 3.030.289,40, nonché chiamata in garanzia della cessionaria dell'unico CP_3 immobile residuato in capo alla D&V, il cui prezzo veniva compensato con il credito vantato dalla CAV SR nei confronti della venditrice, credito ceduto alla spiegando nei CP_3 confronti della terza chiamata domanda revocatoria ordinaria per l'immobile oggetto di datio in solutum.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva che contestava la fondatezza CP_3 dell'azione, non potendosi estendere l'azione revocatoria nei suoi confronti, ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva, poiché l'immobile era stato venduto in data 22.3.2021 alla
Sardaleasing spa.
Dopo diversi tentativi di raggiungere una soluzione transattiva, questo Tribunale riteneva pagina 5 di 11 inammissibili le richieste istruttorie per cui la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito del deposito delle note ex art. 189 c.p.c.
1.L'eccezione di prescrizione dell'azione è infondata e deve essere rigettata.
L'actio pauliana si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, ai sensi dell'art. 2903 c.c., ma detta disposizione deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. ex multis, Cass. n. 4049del 2023).
Nel caso di specie, l'atto è stato stipulato in data 4.10.2018, e trascritto il successivo
16.10.2018, per cui alla data di notifica dell'atto di citazione (2.10.2023) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione. Non possono sussistere in questo caso errori di calcolo, al contrario di quanto assume parte convenuta, visto che il termine di prescrizione era anche stato interrotto dalla notifica della istanza di mediazione ed era certamente sospeso tra l8 marzo ed il 31 maggio 2020 ai sensi del DL 67/2020.
2. L'azione revocatoria proposta dall'attrice è fondata, sussistendo tutti gli elementi richiesti per l'accoglimento dell'actio pauliana.
2.1.Alla data della stipula dell'atto di compravendita del 4.10.2018, la era Parte_1 certamente creditrice della D&V per cessioni di credito pro solvendo per un importo di €
774.606,65, in quanto le società AF ed AS erano inadempienti e detta circostanza era confermata dalla stessa D&V, sia negli atti di questo giudizio sia in quelli del giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Venezia.
Detto credito era garantito per il 70% dal Fondo Salva Opere, ma la garanzia era stata introdotta ad opera dell'art. 47 del DL 34/2019, per cui al 4.10.2018 il credito dell'attrice nei confronti della D&V era di fatto totalmente scoperto. Al momento della vendita, il patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore era certamente insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, visto che la società registrava perdite per oltre € 100.000,00 (nonostante l'incasso del prezzo della vendita) ed aveva rilevanti debiti residui, superiori al valore dell'immobile oggetto di successiva datio in solutum.
pagina 6 di 11 Entrambi questi dati non sono oggetto di contestazione da parte della convenuta, che si limita ad osservare che la vendita era stata finalizzata cinque mesi prima della notifica del decreto ingiuntivo da parte della sottolineando che l'azione non era stata esercitata rispetto alla Pt_1 datio in solutum del 2019. La difesa della convenuta non appare convincente, in quanto il Pt_ credito della era certamente già sussistente al 30.09.2018, e la D&V era ben consapevole della difficoltà del proprio debitore sin dal 2017 (vedi sentenza Tribunale di Venezia n. Pt_ 1545/2022, pagine 14/15), per cui alla data della cessione il credito della era già sussistente ed esigibile, anche se non era ancora stato azionato. Inoltre, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare deve essere verificato con riferimento al momento di insorgenza del credito e non rispetto alla sua scadenza, per cui certamente la Pt_ vendita era avvenuta quando il credito della era già totalmente sorto.
Il mancato esercizio dell'azione revocatoria nei confronti della successiva vendita, o meglio datio in solutum, effettuata per il pagamento di un debito scaduto preesistente, ossia quello della CAV SR nei confronti della D&V, non costituisce elemento sufficiente per dimostrare l'insussistenza dei presupposti dell'azione pauliana, visto che la revocatoria del predetto atto non avrebbe comunque consentito il soddisfacimento del credito, in ragione del limitato valore della porzione oggetto di datio in solutum, e tenuto conto della esistenza del corrispondente debito anteriormente scaduto.
Pt_
2.2. L'atto dispositivo ha certamente reso più difficile la realizzazione del credito della . In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Cass. Sez. 3, 18/04/2025, n. 10298,
Rv. 674761 - 02). Sotto questo profilo, appare irrilevante che il prezzo della compravendita sia coerente con il valore del bene, in quanto la sostituzione dell'immobile con il denaro, in una situazione di difficoltà economica della società debitrice, comporta certamente una maggiore Pt_ difficoltà della a realizzare il proprio credito. La D&V ha, infatti, espressamente ammesso pagina 7 di 11 che la vendita dell'immobile era necessaria per evitare il fallimento, viste le perdite in corso per l'anno 2018. La vendita del capannone ha, pertanto, determinato la sostituzione di un bene sul quale tentare l'esecuzione con somme di denaro, oggetto di rapida dispersione.
2.3. Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (Cass. Sez. 3, 15/10/2021, n. 28423, Rv. 662502 - 01).
Nel caso di specie, come visto, l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, per cui è Cont sufficiente la consapevolezza da parte della D&V e della DA. della diminuzione patrimoniale subita dalla D&V a causa della vendita. La prova di questa consapevolezza può essere tratta anche da presunzioni o da elementi sintomatici, quali l'incongruenza del prezzo, particolare tempistica di pagamento, o rapporti tra le parti contrapposte.
Nel caso in esame, ci sono diversi elementi che fanno ritenere provata la scientia damni:
Cont
- La legale rappresentante della DA. è stata unica socia della società Controparte_6 dal 2017 al 2022, e socia al 50% della D&V, nonché Amministratrice della D&V nel
2017 (si vedano visure storiche delle società e contratto di factoring);
- La sede di entrambe le società è stata fino al 2023 in Napoli alla via Cuma 28, e l'oggetto dell'attività di entrambe è similare;
- Il prezzo della vendita è stato corrisposto solo in parte e non è stato documentato il pagamento del prezzo residuo;
- La vendita ha riguardato la parte preponderante del patrimonio immobiliare della
D&V.
Tutti questi dati di fatto, ricollegati secondo un criterio di normalità, fanno desumere come conseguenza ragionevole che la sapesse che la vendita avrebbe causato la CP_2
Pt_ riduzione della garanzia patrimoniale della D&V rispetto al credito vantato dalla .
pagina 8 di 11 In conclusione, si deve dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di Cont compravendita stipulato tra D&V DU Srl, quale venditrice, e Controparte_5
quale acquirente, in data 4/10/2018, a rogito notaio
[...] Persona_1 con studio in Volla, Rep. 3369 Racc. 2564, avente ad oggetto la vendita
[...] dell'immobile sito in Volla, all'interno del complesso edilizio via Palaziello senza numero civico, e precisamente: capannone industriale in corso di costruzione di MQ 1200 circa, coperti, oltre mq 1700 scoperti riportato a Catasto Fabbricati del Comune di Volla Fg.3, particella 1613, sub.3, via Palaziello snc P.T.
3. L'accoglimento della domanda della impone l'esame della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dall'acquirente nei confronti della venditrice e di PI SR.
3.1. Partendo dalla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della D&V, si deve osservare che “l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e
2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione”. (Cass. Sez. 6, 11/06/2021, n. 16614, Rv. 661673 - 01).
Si deve, pertanto, rigettare la domanda spiegata nei confronti della D&V, non sussistendo allo stato i presupposti per l'azione risarcitoria, in difetto di danno attuale.
3.2. La domanda nei confronti della deve altresì essere rigettata. L'azione CP_3 revocatoria spiegata da infatti, non ha mai avuto ad oggetto la cessione del Parte_1
20.5.2019, per cui l'azione revocatoria spiegata deve intendersi come domanda diretta ad Cont ottenere l'inefficacia dell'atto nei confronti della DA. che si assume creditrice della
D&V nella prospettiva dell'accoglimento della domanda di garanzia.
pagina 9 di 11 Poiché detta domanda di garanzia non è stata accolta, in difetto di un danno attuale in capo all'acquirente, l'azione revocatoria a tutela di detto credito non può che essere rigettata, restando così assorbite le altre eccezioni e difese della terza chiamata. Si deve, poi, escludere che la bbia esercitato azione risarcitoria nei confronti della CP_2 CP_3 nonostante nelle conclusioni abbia in modo generico chiesto la condanna della D&V e della terza chiamata, in quanto si tratta di una conclusione mai indicata nell'originario atto di chiamata in causa o nelle ulteriori memorie.
4. Le spese di lite sostenute da vengono poste a carico delle convenute in Parte_1 solido e liquidate nei minimi tariffari per le cause di valore compreso tra € 1.000.001 ed €
2.000.0000, nei seguenti termini: € 2995,00 per la fase di studio, € 1976,00 per la fase introduttiva, € 8797,00 per la fase di trattazione ed € 5.209,00 per la fase decisoria, per un totale di € 18.977,00. Le spese di lite sostenute da PI SR sono a carico della chiamante in causa, e vengono liquidate nei minimi tariffari per le cause di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000 (valore del bene oggetto di revocatoria), nei seguenti termini: € 1.172,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione ed € 3.082,00 per la fase decisoria, per un totale di € 11.229,00.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. appare, invece, da rigettare in quanto non sussiste uno specifico danno allegato né la prova dell'elemento soggettivo richiesto per la condanna. Il rigetto di questa domanda accessoria non incide sul regolamento delle spese di lite, in ragione del mancato accoglimento della ben più rilevante domanda principale (revocatoria) della CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda proposta da per cui dichiara inefficace nei Parte_1 confronti dell'attrice l'atto di compravendita stipulato tra D&V DU Srl, quale Cont venditrice, e quale acquirente, in data 4/10/2018, a Controparte_5 rogito notaio con studio in Volla, Rep. 3369 Racc. 2564, Persona_1 avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Volla, all'interno del complesso pagina 10 di 11 edilizio via Palaziello senza numero civico, e precisamente: capannone industriale in corso di costruzione di MQ 1200 circa, coperti, oltre mq 1700 scoperti riportato a
Catasto Fabbricati del Comune di Volla Fg.3, particella 1613, sub.3, via Palaziello snc
P.T.;
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Controparte_2
3. Condanna D&V DU SR e in solido, al Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € 1.713,00 Parte_1 per spese, € 18.977,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a.
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di PI SR, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Rosario De Crescenzo
Napoli, 27 dicembre 2025
La Giudice
UE ON
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