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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALCHI MARIA Parte_1 C.F._1
VALERIA e dell'avv. PUDDORI GRAZIETTA elettivamente domiciliata in Via Mons. Cogoni n. 14
08100 NUORO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAREDDU Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via S. Emiliano n. 55 08100 NUORO
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_3 CP_2
chiedendo accertarsi la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg. BR806LN
[...] nella determinazione del sinistro e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Compagnia
pagina 1 di 12 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in Controparte_4 conseguenza del sinistro;
liquidare tali danni in € 1.158.815,14, comprensivi di interessi e di rivalutazione monetaria al netto di quanto già corrisposto, ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
La parte attrice ha esposto che in data 1.9.2012 alle ore 21,00 circa, l'auto Fiat Punto tg. BR
806 LN di proprietà della signora , condotta da sulla quale la medesima Pt_1 Persona_1
viaggiava in qualità di trasportata nel sedile posteriore, mentre percorreva la S.P. n. 72 Irgoli-Capo
Comino con direzione di marcia Capo Comino, è stata coinvolta in un sinistro stradale;
che per effetto dell'incidente la signora ha riportato la frattura chiusa della colonna dorsale e Pt_1
multiple fratture costali;
che, a causa delle lesioni subite, la signora è stata sottoposta ad Pt_1
CP_ interventi, a visite specialistiche e a cicli di fisioterapia;
che in data 23.6.2016 l' ha accertato una “depressione maggiore e deterioramento cognitivo iniziale;
esiti di stabilizzazione vertebrale”
e le ha riconosciuto l'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del
100%; che in data 6.6.2016 è stata riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, L.
104/1992; che in data 23.3.2016 è stata riconosciuta l'inidoneità permanente in modo assoluto al servizio;
che a far data dal mese di aprile 2016 è stata posta in trattamento di quiescenza pre- termine per impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di insegnante di scuola superiore;
che, per effetto del pre-pensionamento, ha subito un danno patrimoniale pari a € 140.926,64 per differenze retributive, € 114.000,00 per la riduzione della pensione in relazione agli anni 2027-2046, €
24.000,00 per mancato TFR;
che le lesioni subite hanno determinato un danno quantificabile nella misura del 23-25% per i postumi all'apparato osteoarticolare e del 60% per i postumi a carico della sfera psichica, nonché 70 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 60 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25%; che in seguito alla richiesta avanzata alla la società ha Controparte_6 liquidato la somma di € 360.365,00, accettata a titolo di mero acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.9.2018 si è costituita la
[...]
la quale ha chiesto, in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è CP_3 causa è stato interamente determinato dalla condotta della stessa e per l'effetto Parte_1
ascrivere a questa ogni correlata responsabilità mandando nel contempo assolta ed esente da oneri e richieste risarcitorie la Compagnia assicuratrice convenuta;
in via subordinata, accertare e dichiarare che l'evento di danno si è verificato per concorrente colposa condotta di entrambi i soggetti coinvolti, e pertanto ascrivere alla trasportata una percentuale di contributo causale colposo non inferiore al 70% e su questo ponderare ogni eventuale carico risarcitorio;
in via di pagina 2 di 12 ulteriore gradato subordine, nella denegata ipotesi in cui la società dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere il risarcimento in favore dell'attrice, detrarre dal monte capitale alla stessa in ipotesi riconosciuto, quanto dalla medesima ante causam corrisposto, nonché quanto alla stessa versato per emolumenti assistenziali, pensionistici e lavorativi, ed in ogni caso determinare e limitare detto ristoro al massimale previsto in polizza.
In particolare, la parte convenuta ha eccepito che la signora non aveva al momento del Pt_1
sinistro le cinture di sicurezza.
è rimasto contumace. Controparte_2
Svolta la ctu medico-legale e la ctu contabile, all'udienza del 14 novembre 2023 la parte attrice ha concluso chiedendo, in via preliminare istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c., ed in particolare le prove per testimoni di cui al capi da 12 a 31, in quanto volte a dimostrare l'effettiva incidenza del danno alla persona e alla salute subito dall'attrice e quindi la sua corretta personalizzazione;
disporsi l'integrazione della CTU contabile con i seguenti quesiti: a) accertare qual è la differenza tra le retribuzioni che avrebbe percepito la signora fino al termine ordinario della sua carriera Pt_1
lavorativa (30.4.2025) e la pensione che invece percepisce a far data dal 1.4.2016. b) calcolare lo scarto reddituale patito dall'attrice (ovverosia la differenze tra l'importo netto della pensione che sarebbe stato corrisposto alla Sig. se la stessa avesse raggiunto i requisiti soggettivi ordinari Pt_1
per il trattamento di quiescenza e quello invece effettivamente corrispostole a titolo di pensione), a far data dal momento del prepensionamento (1.4.2016) a quello di presunta di cessazione della pensione (all'atto di radicazione della causa individuato, sulla base delle tavole di mortalità in vigore e gli indici Istat sulla aspettativa di vita media per le donne, nell'anno 2046); in via principale e nel merito dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, tg.
BR806LN nella causazione del sinistro per cui è giudizio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rapp.te pro- CP_7 Controparte_6 tempore, al risarcimento di tutti i danni, alla salute, patrimoniali, morali e di ogni tipo dall'attrice patiti in conseguenza del sinistro;
in via subordinata e nel merito liquidare i danni di cui al punto che precede nella somma di € 300.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate alla data odierna e già decurtato l'acconto percepito - ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dovuti fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali e ogni pagina 3 di 12 altro diritto fatto salvo. La ha confermato le proprie istanze istruttorie e Controparte_3
le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 30.3.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'interrogatorio formale e l'audizione dei testi e per lo svolgimento della ctu sul valore del mezzo al momento del sinistro.
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda avanzata dalla parte attrice volta ad accertare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg. BR806LN nella determinazione del sinistro e per l'effetto dichiarare la tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_8
patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che la parte attrice ha esercitato l'azione generale prevista dall'art. 144, cod. assicurazioni. Deve escludersi invece che sia stata esercitata l'azione prevista dall'art. 141 cod. assicurazioni. E' ciò che emerge dall'oggetto della domanda diretta ad accertare la responsabilità del conducente del veicolo nel quale la signora viaggiava in qualità di Pt_1
trasportata.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, l'art. 141, ai sensi del quale, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo, esula dall'accertamento della responsabilità dei conducenti del veicolo coinvolti nel sinistro, salvo il limite dell'incidente cagionato da caso fortuito: il trasportato, infatti, agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass., n. 20664/2016; Cass., n. 21021/2024). Nell'azione generale di danno invece il giudizio ha per oggetto la responsabilità dei conducenti.
pagina 4 di 12 Considerato che, nel caso di specie, la parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità del conducente nella determinazione del sinistro, deve ritenersi Controparte_2 che la signora abbia inteso esercitare l'azione generale di danno. Pt_1
Ciò premesso, sulla base dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che in data
1.9.2012 la signora si trovasse nel sedile posteriore dell'auto Fiat Punto tg. BR 806 LN, di Pt_1 proprietà della stessa , condotta dal figlio e che l'auto sia fuoriuscita dalla Pt_1 Controparte_2
strada provinciale n. 72 Irgoli – Capo Comino ribaltandosi.
Il teste ha precisato di non aver assistito al sinistro, ma di essere Testimone_1
sopraggiunto dopo aver sentito il rumore provenire della strada e delle grida;
lo stesso ha dichiarato di aver visto e la Fiat Punto bianca capovolta sulla cunetta in mezzo ai Controparte_2 rovi. All'interno dell'auto c'erano due donne a testa in giù con le cinture allacciate: “Una ragazza si trovava nel lato passeggero davanti, mentre dietro c'era una donna più anziana che si lamentava.
Con il signor abbiamo estratto le due donne, uno sollevava e l'altro sganciava la cintura;
CP_2 una l'abbiamo tolta dal finestrino lato passeggero e l'altra dal finestrino posteriore”. Analoghe dichiarazioni sono state rese dall'altra passeggera e dallo stesso conducente Controparte_9
, sentito in sede di interrogatorio formale. Controparte_2
La responsabilità di nella determinazione del sinistro non può essere Controparte_2
esclusa in ragione del fatto che la parte attrice avrebbe dedotto che il veicolo è uscito fuori strada per la presenza di alcuni animali;
anche là dove volesse ritenersi dimostrata tale circostanza, i convenuti non hanno allegato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Di conseguenza, la domanda di parte attrice volta a dichiarare la responsabilità di
[...]
nella determinazione del sinistro va accolta. CP_2
2) Per quanto concerne i danni subiti dalla signora va preliminarmente esaminata Pt_1
l'eccezione avanzata dalla secondo cui l'attrice avrebbe concorso alla Controparte_3
determinazione degli stessi non avendo le cinture di sicurezza allacciate.
Secondo le dichiarazioni rese dai testi, , che al momento del sinistro si trovava sul Parte_1 sedile posteriore dell'auto, aveva le cinture di sicurezza allacciate: il teste ha Testimone_1
affermato che entrambe le passeggere si trovavano a testa in giù con le cinture allacciate e che per estrarle dall'auto uno dei due le teneva sollevate e l'altro sganciava la cintura. Analoghe dichiarazioni sono state rese da e da . Controparte_9 Controparte_2
pagina 5 di 12 Alle luce di tali dichiarazioni, deve ritenersi dimostrato che avesse le cinture di Parte_1
sicurezza allacciate.
Con riferimento all'individuazione dei danni non patrimoniali, il giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni del ctu, adeguatamente motivate in relazione ai dati risultanti dalla documentazione medica prodotta e da quelli emersi in sede di visita medica. Pertanto deve ritenersi accertato che, in conseguenza del sinistro, abbia riportato una frattura instabile di D12 Parte_1
trattata chirurgicamente con stabilizzazione vertebrale D11-L1, un pregiudizio estetico derivante dalla cicatrice chirurgica, fratture della IX e XII costa a destra, disturbo post traumatico da stress cronico e depressione maggiore, con ansia generalizzata, attacchi di panico in terapia psicofarmacologica continua, che hanno avuto come conseguenza un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 68 (sessantotto) giorni, seguiti da un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, da un periodo di ulteriori 120 (centoventi) giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e un'inabilità permanente valutabile nella misura del 52%
(cinquantadue per cento).
Ciò premesso, va rilevato che i postumi permanenti di cui è affetta l'attrice devono essere considerati nell'ambito del danno non patrimoniale.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico
(inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361; Cass., 22 agosto 2013, n.
19402; Cass., Sez. U. n. 26972/2008).
Tenuto conto pertanto dei vari profili che vengono in rilievo nel caso di specie nella determinazione del danno non patrimoniale (l'età dell'attrice all'epoca del sinistro – 52 anni – la natura ed entità della menomazione subita, l'intervento chirurgico e gli interventi riabilitativi, la pagina 6 di 12 dorso-lombalgia e algia in sede di pregressa frattura, la sindrome ansioso-depressiva) appare equo, considerati i valori monetari attuali e i criteri tabellari indicati dal Tribunale di Milano, liquidare in euro 472.881,10 al valore attuale la somma relativa al danno non patrimoniale, di cui € 17.307,50 a titolo di danno per l'inabilità temporanea.
In particolare, va rilevato che nell'importo sopra indicato è compreso il danno relativo alla sofferenza soggettiva interiore e ai notevoli disagi subiti dall'attrice in ragione dell'evento lesivo nella vita di relazione e nella vita lavorativa (personalizzato mediante l'aumento nella misura del
10% del danno biologico), considerato che, come indicato dai testimoni, la vita di è Parte_1
radicalmente mutata in seguito al sinistro, in quanto – come risulta dalle dichiarazioni rese dai testimoni – non si è più occupata della casa, della cura delle piante, né della madre, non ha più aiutato i figli nello studio, non ha più frequentato i parenti e gli amici, non ha più utilizzato la bici, non ha guidato l'auto, né ha potuto riprendere l'esercizio dell'insegnamento.
Per quanto concerne gli interessi da computarsi sulle predette somme non può non tenersi conto di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore.
La predetta sentenza, esclusa comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione, ha dato alcune indicazioni per sistemi di calcolo diversi, tali comunque da evitare la rivalutazione, oltre che della somma capitale, anche degli interessi stessi.
La decisione ha infatti affermato che in base al sistema tradizionale (e cioè computando gli interessi sulla somma rivalutata alla data della sentenza), il creditore viene a ricevere più del danno effettivamente sofferto: il computo degli interessi mira infatti a risarcire il danno per il ritardo con cui il creditore riceve l'equivalente pecuniario del debito di valore, danno costituito dal mancato godimento delle utilità che avrebbero potuto trarsi dal tempestivo conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata.
La sentenza di cui si è detto ha anche stabilito che il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da illecito extra-contrattuale debba essere provato dal danneggiato, stemperando tuttavia il rigore della prova con l'utilizzabilità di presunzioni semplici e criteri equitativi ed affermando che, nell'ambito di un equo apprezzamento (art. 2056 cc), tale danno può (anche se non deve) essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, senza necessariamente dover far ricorso al tasso legale degli stessi.
pagina 7 di 12 Nel caso di specie il giudice ritiene che, adottata in via equitativa la misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata, debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca dell'illecito (1.9.2012), rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Occorrerà pertanto svalutare la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno dalla data di pubblicazione della sentenza alla data del sinistro (1.9.2012) in base al predetto indice Istat
e procedere alla rivalutazione di ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi.
Dalla somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice deve essere detratta la somma accettata dall'attrice a titolo di acconto.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in data 23.6.2017 la ha Controparte_3 versato all'attrice la somma di € 360.365,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (v. docc. 25 e 26, fasc. attrice).
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto dalla società convenuta l'ulteriore somma di € 140.000,00 in data 2.10.2020.
Tali acconti devono essere imputati al capitale e non agli interessi in aderenza all'orientamento che ritiene inapplicabile l'art. 1194 c.c. in tema di risarcimento del danno trattandosi di debito di valore (Cass. n. 6357/2011; Cass., n. 8104/2013). Naturalmente è necessario rendere omogenei i valori monetari: pertanto occorre riportare la somma capitale e gli acconti al valore della moneta alla data del fatto illecito in base all'indice elaborato dall'Istat per i prezzi al consumo e quindi, dopo aver detratto l'acconto, applicare gli interessi legali - come indicato in precedenza - sul capitale rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito al pagamento degli acconti e sulla somma che residua dopo la detrazione degli acconti (rivalutata anno per anno) dal pagamento alla data liquidazione definitiva (Cass., n. 23927/2023).
Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno ovviamente dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
pagina 8 di 12 3) La parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'erogazione parziale della retribuzione e del pensionamento anticipato intervenuto nell'aprile
2016 a causa dell'impossibilità di continuare l'attività di insegnamento.
Come risulta dalla documentazione prodotta e dall'analisi svolta dal ctu, tra il 2.9.2012 e il
29.3.2016 la signora è stata assente per malattia per complessivi 383 giorni, di cui 194 Pt_1
retribuiti al 100%, 165 giorni con decurtazione al 10% e 24 giorni con decurtazione del 50% del trattamento economico. Le decurtazioni stipendiali calcolate in base all'art. 17, comma 8, CCNL comparto Scuola ammontano a complessivi € 2.888,28, di cui € 1.734,96 a titolo di detrazione per il 10% e € 1.153,21 a titolo di detrazione per il 50%. Deve ritenersi pertanto che l'attrice abbia diritto al risarcimento di tale somma, da rivalutarsi dal 29.3.2016 ad oggi, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.
Nel mese di marzo 2016 la signora è stata dichiarata non idonea permanentemente in Pt_1 modo assoluto al servizio come dipendente dell'amministrazione pubblica perché affetta da esiti di stabilizzazione vertebrale, di fratture e di ernia discale, da depressione maggiore con disturbo da attacchi di panico, in fase di labile compenso. A decorrere dal 29.3.2016 è stata riconosciuta all'attrice la pensione diretta di inabilità, liquidata con sistema misto (v. doc. 19, fasc. attrice). Nel CP_ mese di giugno 2016 la Commissione medica dell' ha riconosciuto all'attrice l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il ctu ha confermato che l'inidoneità lavorativa riconosciuta dalla Commissione Medica di
Verifica di Cagliari in data 23/03/2016 è stata determinata dalle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa.
Deve ritenersi dimostrato pertanto che, a causa delle lesioni subite in seguito all'incidente stradale, non abbia più potuto svolgere l'attività di insegnante presso la scuola Parte_1
secondaria di secondo grado;
deve ritenersi altresì dimostrato, considerata la natura delle lesioni e il riconoscimento della pensione di inabilità, che presuppone l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa in modo assoluto e permanente, che per effetto dell'incidente l'attrice non abbia potuto eseguire altre prestazioni lavorative.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito per effetto dell'inidoneità a svolgere attività lavorativa, va rilevato che, come evidenziato il ctu, dalle cui conclusioni il giudice non ha motivo di discostarsi, in seguito al pensionamento intervenuto il 29.3.2016 è stata riconosciuta a favore della signora la somma di € 62.714,26 a titolo di TFS. Nell'ipotesi in cui l'attrice Pt_1
pagina 9 di 12 avesse raggiunto i requisiti soggettivi ordinari per il trattamento in quiescenza il 30.04.2025, avrebbe percepito la somma di € 81.086,03 a titolo di TFS. Al fine di verificare se vi sia stato un pregiudizio patrimoniale per effetto dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa, occorre rendere omogenei i due valori mediante la rivalutazione alla data del 30.04.2025 dell'importo percepito a titolo di TFS. La somma di € 62.714,26 rivalutata sulla base degli Indici dei prezzi al
Consumo alla data del 30.04.2025 risulta pari a € 76.385,97; deve ritenersi pertanto che il danno subito per effetto del riconoscimento del TFS a favore della signora alla data del 29.3.2016 Pt_1 anziché al raggiungimento dei requisiti ordinari per il trattamento di quiescenza sia pari a €
4.700,06, da considerarsi al valore attuale della moneta, oltre agli interessi legali su tale somma, svalutata alla data del 29 marzo 2016 e rivalutata di anno in anno.
L'attrice ha chiesto il risarcimento del mancato guadagno derivante dal pagamento della pensione inferiore rispetto alla retribuzione che la stessa avrebbe percepito ove avesse continuato a svolgere la prestazione lavorativa.
Secondo ciò che dispone l'art. 137, D. Lgvo 205/2009, nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito da lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, risulta che il reddito di lavoro più elevato
è quello relativo al 2015, pari a € 31.980,38.
E' stato altresì evidenziato che a decorrere dal 29.3.2016 è stata riconosciuta a favore della signora la pensione di inabilità. Pt_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito). Pertanto, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del danno il cui risarcimento è posto a carico del danneggiante, fermo restando che quest'ultimo pagina 10 di 12 resta esposto alle azioni di recupero che potranno essere intentate contro di lui dall'ente previdenziale ai sensi ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) e dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (v. Cass., n. 18050/2019).
L'indennità di malattia e la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente, infatti, sono direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante (perdita del reddito). Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito).
Dal reddito sopra indicato, pertanto, è necessario detrarre quanto riconosciuto a titolo di pensione di inabilità.
Si ritiene che sia necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di verificare tramite ctu la pensione annua, maggiorata dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, riconosciuta a a decorrere dal 29.3.2016. Parte_1
La parte ricorrente ha altresì richiesto il danno patrimoniale subito per effetto del riconoscimento di una pensione inferiore rispetto a quella che avrebbe conseguito se avesse cessato l'attività lavorativa secondo i requisiti ordinari. Come ha evidenziato il ctu, la data in cui la lavoratrice sarebbe stata collocata a riposo sulla base dei requisiti ordinari è il 30.04.2025, in quanto l'amministrazione ha l'obbligo di collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne) al compimento del 65° anno di età, ovvero alla data del 30.04.2025. A tale data il ctu ha calcolato una pensione annua netta pari a
€ 23.050,95. Si ritiene che, al fine di verificare se ci sia stato un decremento patrimoniale, sia necessario accertare tramite ctu la pensione annua della signora alla data del 30.04.2025. Pt_1
4) Per quanto concerne il danno patrimoniale per i danni dell'auto, va evidenziato che, secondo quanto accertato dal ctu, il veicolo Fiat Punto tg BR806LN modello 1.9 Jtd 3p HLX è stato immatricolato per la prima volta in data 23/01/2001; alla data del sinistro (01/09/2012) aveva circa undici anni e otto mesi di vita;
la percorrenza chilometrica non è desumibile dalla documentazione in atti. Tenuto conto della vetustà del mezzo (superiore a dieci anni di vita), della particolare motorizzazione e allestimento si ritiene, come indicato dal consulente, che il più probabile valore commerciale alla data del sinistro del veicolo Fiat Punto debba essere stimato in circa 700,00 €.
pagina 11 di 12 Considerato che i costi per la riparazione dei danni subiti risultano molto più ingenti e l'antieconomicità della stessa, deve essere riconosciuta a favore dell'attrice la somma di € 700,00 da rivalutarsi dalla data del sinistro (1.9.2012) alla data attuale in € 854,70, oltre agli interessi legali sulla somma di € 700,00 rivalutata anno per anno a decorrere dall'1.9.2012.
Non possono essere riconosciute invece le ulteriori voci di danno richieste da parte attrice nell'atto di citazione) in quanto non documentate.
5) Per quanto concerne gli importi richiesti a titolo di spese mediche, si ritiene che il ctu debba precisare se le fatture prodotte da parte attrice nei documenti 20 e 21 allegati alla memoria siano riconducibili alle lesioni riportate nel sinistro.
6) Considerata la natura non definitiva della sentenza non deve essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
1) accerta la responsabilità di , in qualità di conducente del veicolo Fiat Controparte_2
Punto tg. BR806LN, nella determinazione del sinistro occorso in data 1.9.2012, e per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere a favore della parte attrice la differenza tra la somma di € 472.881,10, riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, e gli acconti di €
360.365,00 versato in data 23.6.2017 e di € 140.000,00, versato in data 2.10.2020, secondo i criteri indicati in motivazione, oltre gli interessi legali da calcolarsi annualmente sulle predette somme, svalutate ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (1.9.2012) e rivalutate di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo i criteri indicati in motivazione;
la somma di € 2.888,28, da rivalutarsi dal 29.3.2016 ad oggi, a titolo di decurtazioni stipendiali, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal 29.3.2016; la somma di €
4.700,06, a titolo di differenza di TFS, oltre agli interessi legali su tale somma, svalutata alla data del 29 marzo 2016 e rivalutata di anno in anno;
la somma di € 854,70, per i danni dell'auto, oltre gli interessi legali sull'importo di € 700,00 rivalutato anno per anno a decorrere dall'1.9.2012;
2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Nuoro, 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALCHI MARIA Parte_1 C.F._1
VALERIA e dell'avv. PUDDORI GRAZIETTA elettivamente domiciliata in Via Mons. Cogoni n. 14
08100 NUORO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAREDDU Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via S. Emiliano n. 55 08100 NUORO
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_3 CP_2
chiedendo accertarsi la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg. BR806LN
[...] nella determinazione del sinistro e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Compagnia
pagina 1 di 12 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in Controparte_4 conseguenza del sinistro;
liquidare tali danni in € 1.158.815,14, comprensivi di interessi e di rivalutazione monetaria al netto di quanto già corrisposto, ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
La parte attrice ha esposto che in data 1.9.2012 alle ore 21,00 circa, l'auto Fiat Punto tg. BR
806 LN di proprietà della signora , condotta da sulla quale la medesima Pt_1 Persona_1
viaggiava in qualità di trasportata nel sedile posteriore, mentre percorreva la S.P. n. 72 Irgoli-Capo
Comino con direzione di marcia Capo Comino, è stata coinvolta in un sinistro stradale;
che per effetto dell'incidente la signora ha riportato la frattura chiusa della colonna dorsale e Pt_1
multiple fratture costali;
che, a causa delle lesioni subite, la signora è stata sottoposta ad Pt_1
CP_ interventi, a visite specialistiche e a cicli di fisioterapia;
che in data 23.6.2016 l' ha accertato una “depressione maggiore e deterioramento cognitivo iniziale;
esiti di stabilizzazione vertebrale”
e le ha riconosciuto l'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del
100%; che in data 6.6.2016 è stata riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, L.
104/1992; che in data 23.3.2016 è stata riconosciuta l'inidoneità permanente in modo assoluto al servizio;
che a far data dal mese di aprile 2016 è stata posta in trattamento di quiescenza pre- termine per impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di insegnante di scuola superiore;
che, per effetto del pre-pensionamento, ha subito un danno patrimoniale pari a € 140.926,64 per differenze retributive, € 114.000,00 per la riduzione della pensione in relazione agli anni 2027-2046, €
24.000,00 per mancato TFR;
che le lesioni subite hanno determinato un danno quantificabile nella misura del 23-25% per i postumi all'apparato osteoarticolare e del 60% per i postumi a carico della sfera psichica, nonché 70 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75%, 60 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25%; che in seguito alla richiesta avanzata alla la società ha Controparte_6 liquidato la somma di € 360.365,00, accettata a titolo di mero acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.9.2018 si è costituita la
[...]
la quale ha chiesto, in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è CP_3 causa è stato interamente determinato dalla condotta della stessa e per l'effetto Parte_1
ascrivere a questa ogni correlata responsabilità mandando nel contempo assolta ed esente da oneri e richieste risarcitorie la Compagnia assicuratrice convenuta;
in via subordinata, accertare e dichiarare che l'evento di danno si è verificato per concorrente colposa condotta di entrambi i soggetti coinvolti, e pertanto ascrivere alla trasportata una percentuale di contributo causale colposo non inferiore al 70% e su questo ponderare ogni eventuale carico risarcitorio;
in via di pagina 2 di 12 ulteriore gradato subordine, nella denegata ipotesi in cui la società dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere il risarcimento in favore dell'attrice, detrarre dal monte capitale alla stessa in ipotesi riconosciuto, quanto dalla medesima ante causam corrisposto, nonché quanto alla stessa versato per emolumenti assistenziali, pensionistici e lavorativi, ed in ogni caso determinare e limitare detto ristoro al massimale previsto in polizza.
In particolare, la parte convenuta ha eccepito che la signora non aveva al momento del Pt_1
sinistro le cinture di sicurezza.
è rimasto contumace. Controparte_2
Svolta la ctu medico-legale e la ctu contabile, all'udienza del 14 novembre 2023 la parte attrice ha concluso chiedendo, in via preliminare istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c., ed in particolare le prove per testimoni di cui al capi da 12 a 31, in quanto volte a dimostrare l'effettiva incidenza del danno alla persona e alla salute subito dall'attrice e quindi la sua corretta personalizzazione;
disporsi l'integrazione della CTU contabile con i seguenti quesiti: a) accertare qual è la differenza tra le retribuzioni che avrebbe percepito la signora fino al termine ordinario della sua carriera Pt_1
lavorativa (30.4.2025) e la pensione che invece percepisce a far data dal 1.4.2016. b) calcolare lo scarto reddituale patito dall'attrice (ovverosia la differenze tra l'importo netto della pensione che sarebbe stato corrisposto alla Sig. se la stessa avesse raggiunto i requisiti soggettivi ordinari Pt_1
per il trattamento di quiescenza e quello invece effettivamente corrispostole a titolo di pensione), a far data dal momento del prepensionamento (1.4.2016) a quello di presunta di cessazione della pensione (all'atto di radicazione della causa individuato, sulla base delle tavole di mortalità in vigore e gli indici Istat sulla aspettativa di vita media per le donne, nell'anno 2046); in via principale e nel merito dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, tg.
BR806LN nella causazione del sinistro per cui è giudizio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rapp.te pro- CP_7 Controparte_6 tempore, al risarcimento di tutti i danni, alla salute, patrimoniali, morali e di ogni tipo dall'attrice patiti in conseguenza del sinistro;
in via subordinata e nel merito liquidare i danni di cui al punto che precede nella somma di € 300.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate alla data odierna e già decurtato l'acconto percepito - ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dovuti fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali e ogni pagina 3 di 12 altro diritto fatto salvo. La ha confermato le proprie istanze istruttorie e Controparte_3
le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Con ordinanza del 30.3.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'interrogatorio formale e l'audizione dei testi e per lo svolgimento della ctu sul valore del mezzo al momento del sinistro.
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda avanzata dalla parte attrice volta ad accertare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg. BR806LN nella determinazione del sinistro e per l'effetto dichiarare la tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_8
patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che la parte attrice ha esercitato l'azione generale prevista dall'art. 144, cod. assicurazioni. Deve escludersi invece che sia stata esercitata l'azione prevista dall'art. 141 cod. assicurazioni. E' ciò che emerge dall'oggetto della domanda diretta ad accertare la responsabilità del conducente del veicolo nel quale la signora viaggiava in qualità di Pt_1
trasportata.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, l'art. 141, ai sensi del quale, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo, esula dall'accertamento della responsabilità dei conducenti del veicolo coinvolti nel sinistro, salvo il limite dell'incidente cagionato da caso fortuito: il trasportato, infatti, agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass., n. 20664/2016; Cass., n. 21021/2024). Nell'azione generale di danno invece il giudizio ha per oggetto la responsabilità dei conducenti.
pagina 4 di 12 Considerato che, nel caso di specie, la parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità del conducente nella determinazione del sinistro, deve ritenersi Controparte_2 che la signora abbia inteso esercitare l'azione generale di danno. Pt_1
Ciò premesso, sulla base dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che in data
1.9.2012 la signora si trovasse nel sedile posteriore dell'auto Fiat Punto tg. BR 806 LN, di Pt_1 proprietà della stessa , condotta dal figlio e che l'auto sia fuoriuscita dalla Pt_1 Controparte_2
strada provinciale n. 72 Irgoli – Capo Comino ribaltandosi.
Il teste ha precisato di non aver assistito al sinistro, ma di essere Testimone_1
sopraggiunto dopo aver sentito il rumore provenire della strada e delle grida;
lo stesso ha dichiarato di aver visto e la Fiat Punto bianca capovolta sulla cunetta in mezzo ai Controparte_2 rovi. All'interno dell'auto c'erano due donne a testa in giù con le cinture allacciate: “Una ragazza si trovava nel lato passeggero davanti, mentre dietro c'era una donna più anziana che si lamentava.
Con il signor abbiamo estratto le due donne, uno sollevava e l'altro sganciava la cintura;
CP_2 una l'abbiamo tolta dal finestrino lato passeggero e l'altra dal finestrino posteriore”. Analoghe dichiarazioni sono state rese dall'altra passeggera e dallo stesso conducente Controparte_9
, sentito in sede di interrogatorio formale. Controparte_2
La responsabilità di nella determinazione del sinistro non può essere Controparte_2
esclusa in ragione del fatto che la parte attrice avrebbe dedotto che il veicolo è uscito fuori strada per la presenza di alcuni animali;
anche là dove volesse ritenersi dimostrata tale circostanza, i convenuti non hanno allegato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Di conseguenza, la domanda di parte attrice volta a dichiarare la responsabilità di
[...]
nella determinazione del sinistro va accolta. CP_2
2) Per quanto concerne i danni subiti dalla signora va preliminarmente esaminata Pt_1
l'eccezione avanzata dalla secondo cui l'attrice avrebbe concorso alla Controparte_3
determinazione degli stessi non avendo le cinture di sicurezza allacciate.
Secondo le dichiarazioni rese dai testi, , che al momento del sinistro si trovava sul Parte_1 sedile posteriore dell'auto, aveva le cinture di sicurezza allacciate: il teste ha Testimone_1
affermato che entrambe le passeggere si trovavano a testa in giù con le cinture allacciate e che per estrarle dall'auto uno dei due le teneva sollevate e l'altro sganciava la cintura. Analoghe dichiarazioni sono state rese da e da . Controparte_9 Controparte_2
pagina 5 di 12 Alle luce di tali dichiarazioni, deve ritenersi dimostrato che avesse le cinture di Parte_1
sicurezza allacciate.
Con riferimento all'individuazione dei danni non patrimoniali, il giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni del ctu, adeguatamente motivate in relazione ai dati risultanti dalla documentazione medica prodotta e da quelli emersi in sede di visita medica. Pertanto deve ritenersi accertato che, in conseguenza del sinistro, abbia riportato una frattura instabile di D12 Parte_1
trattata chirurgicamente con stabilizzazione vertebrale D11-L1, un pregiudizio estetico derivante dalla cicatrice chirurgica, fratture della IX e XII costa a destra, disturbo post traumatico da stress cronico e depressione maggiore, con ansia generalizzata, attacchi di panico in terapia psicofarmacologica continua, che hanno avuto come conseguenza un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 68 (sessantotto) giorni, seguiti da un periodo di 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, da un periodo di ulteriori 120 (centoventi) giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e un'inabilità permanente valutabile nella misura del 52%
(cinquantadue per cento).
Ciò premesso, va rilevato che i postumi permanenti di cui è affetta l'attrice devono essere considerati nell'ambito del danno non patrimoniale.
Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico
(inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361; Cass., 22 agosto 2013, n.
19402; Cass., Sez. U. n. 26972/2008).
Tenuto conto pertanto dei vari profili che vengono in rilievo nel caso di specie nella determinazione del danno non patrimoniale (l'età dell'attrice all'epoca del sinistro – 52 anni – la natura ed entità della menomazione subita, l'intervento chirurgico e gli interventi riabilitativi, la pagina 6 di 12 dorso-lombalgia e algia in sede di pregressa frattura, la sindrome ansioso-depressiva) appare equo, considerati i valori monetari attuali e i criteri tabellari indicati dal Tribunale di Milano, liquidare in euro 472.881,10 al valore attuale la somma relativa al danno non patrimoniale, di cui € 17.307,50 a titolo di danno per l'inabilità temporanea.
In particolare, va rilevato che nell'importo sopra indicato è compreso il danno relativo alla sofferenza soggettiva interiore e ai notevoli disagi subiti dall'attrice in ragione dell'evento lesivo nella vita di relazione e nella vita lavorativa (personalizzato mediante l'aumento nella misura del
10% del danno biologico), considerato che, come indicato dai testimoni, la vita di è Parte_1
radicalmente mutata in seguito al sinistro, in quanto – come risulta dalle dichiarazioni rese dai testimoni – non si è più occupata della casa, della cura delle piante, né della madre, non ha più aiutato i figli nello studio, non ha più frequentato i parenti e gli amici, non ha più utilizzato la bici, non ha guidato l'auto, né ha potuto riprendere l'esercizio dell'insegnamento.
Per quanto concerne gli interessi da computarsi sulle predette somme non può non tenersi conto di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore.
La predetta sentenza, esclusa comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione, ha dato alcune indicazioni per sistemi di calcolo diversi, tali comunque da evitare la rivalutazione, oltre che della somma capitale, anche degli interessi stessi.
La decisione ha infatti affermato che in base al sistema tradizionale (e cioè computando gli interessi sulla somma rivalutata alla data della sentenza), il creditore viene a ricevere più del danno effettivamente sofferto: il computo degli interessi mira infatti a risarcire il danno per il ritardo con cui il creditore riceve l'equivalente pecuniario del debito di valore, danno costituito dal mancato godimento delle utilità che avrebbero potuto trarsi dal tempestivo conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata.
La sentenza di cui si è detto ha anche stabilito che il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da illecito extra-contrattuale debba essere provato dal danneggiato, stemperando tuttavia il rigore della prova con l'utilizzabilità di presunzioni semplici e criteri equitativi ed affermando che, nell'ambito di un equo apprezzamento (art. 2056 cc), tale danno può (anche se non deve) essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, senza necessariamente dover far ricorso al tasso legale degli stessi.
pagina 7 di 12 Nel caso di specie il giudice ritiene che, adottata in via equitativa la misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata, debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca dell'illecito (1.9.2012), rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Occorrerà pertanto svalutare la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno dalla data di pubblicazione della sentenza alla data del sinistro (1.9.2012) in base al predetto indice Istat
e procedere alla rivalutazione di ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi.
Dalla somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice deve essere detratta la somma accettata dall'attrice a titolo di acconto.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in data 23.6.2017 la ha Controparte_3 versato all'attrice la somma di € 360.365,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (v. docc. 25 e 26, fasc. attrice).
Nella comparsa conclusionale l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto dalla società convenuta l'ulteriore somma di € 140.000,00 in data 2.10.2020.
Tali acconti devono essere imputati al capitale e non agli interessi in aderenza all'orientamento che ritiene inapplicabile l'art. 1194 c.c. in tema di risarcimento del danno trattandosi di debito di valore (Cass. n. 6357/2011; Cass., n. 8104/2013). Naturalmente è necessario rendere omogenei i valori monetari: pertanto occorre riportare la somma capitale e gli acconti al valore della moneta alla data del fatto illecito in base all'indice elaborato dall'Istat per i prezzi al consumo e quindi, dopo aver detratto l'acconto, applicare gli interessi legali - come indicato in precedenza - sul capitale rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito al pagamento degli acconti e sulla somma che residua dopo la detrazione degli acconti (rivalutata anno per anno) dal pagamento alla data liquidazione definitiva (Cass., n. 23927/2023).
Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno ovviamente dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
pagina 8 di 12 3) La parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'erogazione parziale della retribuzione e del pensionamento anticipato intervenuto nell'aprile
2016 a causa dell'impossibilità di continuare l'attività di insegnamento.
Come risulta dalla documentazione prodotta e dall'analisi svolta dal ctu, tra il 2.9.2012 e il
29.3.2016 la signora è stata assente per malattia per complessivi 383 giorni, di cui 194 Pt_1
retribuiti al 100%, 165 giorni con decurtazione al 10% e 24 giorni con decurtazione del 50% del trattamento economico. Le decurtazioni stipendiali calcolate in base all'art. 17, comma 8, CCNL comparto Scuola ammontano a complessivi € 2.888,28, di cui € 1.734,96 a titolo di detrazione per il 10% e € 1.153,21 a titolo di detrazione per il 50%. Deve ritenersi pertanto che l'attrice abbia diritto al risarcimento di tale somma, da rivalutarsi dal 29.3.2016 ad oggi, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.
Nel mese di marzo 2016 la signora è stata dichiarata non idonea permanentemente in Pt_1 modo assoluto al servizio come dipendente dell'amministrazione pubblica perché affetta da esiti di stabilizzazione vertebrale, di fratture e di ernia discale, da depressione maggiore con disturbo da attacchi di panico, in fase di labile compenso. A decorrere dal 29.3.2016 è stata riconosciuta all'attrice la pensione diretta di inabilità, liquidata con sistema misto (v. doc. 19, fasc. attrice). Nel CP_ mese di giugno 2016 la Commissione medica dell' ha riconosciuto all'attrice l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il ctu ha confermato che l'inidoneità lavorativa riconosciuta dalla Commissione Medica di
Verifica di Cagliari in data 23/03/2016 è stata determinata dalle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa.
Deve ritenersi dimostrato pertanto che, a causa delle lesioni subite in seguito all'incidente stradale, non abbia più potuto svolgere l'attività di insegnante presso la scuola Parte_1
secondaria di secondo grado;
deve ritenersi altresì dimostrato, considerata la natura delle lesioni e il riconoscimento della pensione di inabilità, che presuppone l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa in modo assoluto e permanente, che per effetto dell'incidente l'attrice non abbia potuto eseguire altre prestazioni lavorative.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito per effetto dell'inidoneità a svolgere attività lavorativa, va rilevato che, come evidenziato il ctu, dalle cui conclusioni il giudice non ha motivo di discostarsi, in seguito al pensionamento intervenuto il 29.3.2016 è stata riconosciuta a favore della signora la somma di € 62.714,26 a titolo di TFS. Nell'ipotesi in cui l'attrice Pt_1
pagina 9 di 12 avesse raggiunto i requisiti soggettivi ordinari per il trattamento in quiescenza il 30.04.2025, avrebbe percepito la somma di € 81.086,03 a titolo di TFS. Al fine di verificare se vi sia stato un pregiudizio patrimoniale per effetto dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa, occorre rendere omogenei i due valori mediante la rivalutazione alla data del 30.04.2025 dell'importo percepito a titolo di TFS. La somma di € 62.714,26 rivalutata sulla base degli Indici dei prezzi al
Consumo alla data del 30.04.2025 risulta pari a € 76.385,97; deve ritenersi pertanto che il danno subito per effetto del riconoscimento del TFS a favore della signora alla data del 29.3.2016 Pt_1 anziché al raggiungimento dei requisiti ordinari per il trattamento di quiescenza sia pari a €
4.700,06, da considerarsi al valore attuale della moneta, oltre agli interessi legali su tale somma, svalutata alla data del 29 marzo 2016 e rivalutata di anno in anno.
L'attrice ha chiesto il risarcimento del mancato guadagno derivante dal pagamento della pensione inferiore rispetto alla retribuzione che la stessa avrebbe percepito ove avesse continuato a svolgere la prestazione lavorativa.
Secondo ciò che dispone l'art. 137, D. Lgvo 205/2009, nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito da lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, risulta che il reddito di lavoro più elevato
è quello relativo al 2015, pari a € 31.980,38.
E' stato altresì evidenziato che a decorrere dal 29.3.2016 è stata riconosciuta a favore della signora la pensione di inabilità. Pt_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito). Pertanto, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del danno il cui risarcimento è posto a carico del danneggiante, fermo restando che quest'ultimo pagina 10 di 12 resta esposto alle azioni di recupero che potranno essere intentate contro di lui dall'ente previdenziale ai sensi ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) e dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (v. Cass., n. 18050/2019).
L'indennità di malattia e la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente, infatti, sono direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante (perdita del reddito). Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito).
Dal reddito sopra indicato, pertanto, è necessario detrarre quanto riconosciuto a titolo di pensione di inabilità.
Si ritiene che sia necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di verificare tramite ctu la pensione annua, maggiorata dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, riconosciuta a a decorrere dal 29.3.2016. Parte_1
La parte ricorrente ha altresì richiesto il danno patrimoniale subito per effetto del riconoscimento di una pensione inferiore rispetto a quella che avrebbe conseguito se avesse cessato l'attività lavorativa secondo i requisiti ordinari. Come ha evidenziato il ctu, la data in cui la lavoratrice sarebbe stata collocata a riposo sulla base dei requisiti ordinari è il 30.04.2025, in quanto l'amministrazione ha l'obbligo di collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne) al compimento del 65° anno di età, ovvero alla data del 30.04.2025. A tale data il ctu ha calcolato una pensione annua netta pari a
€ 23.050,95. Si ritiene che, al fine di verificare se ci sia stato un decremento patrimoniale, sia necessario accertare tramite ctu la pensione annua della signora alla data del 30.04.2025. Pt_1
4) Per quanto concerne il danno patrimoniale per i danni dell'auto, va evidenziato che, secondo quanto accertato dal ctu, il veicolo Fiat Punto tg BR806LN modello 1.9 Jtd 3p HLX è stato immatricolato per la prima volta in data 23/01/2001; alla data del sinistro (01/09/2012) aveva circa undici anni e otto mesi di vita;
la percorrenza chilometrica non è desumibile dalla documentazione in atti. Tenuto conto della vetustà del mezzo (superiore a dieci anni di vita), della particolare motorizzazione e allestimento si ritiene, come indicato dal consulente, che il più probabile valore commerciale alla data del sinistro del veicolo Fiat Punto debba essere stimato in circa 700,00 €.
pagina 11 di 12 Considerato che i costi per la riparazione dei danni subiti risultano molto più ingenti e l'antieconomicità della stessa, deve essere riconosciuta a favore dell'attrice la somma di € 700,00 da rivalutarsi dalla data del sinistro (1.9.2012) alla data attuale in € 854,70, oltre agli interessi legali sulla somma di € 700,00 rivalutata anno per anno a decorrere dall'1.9.2012.
Non possono essere riconosciute invece le ulteriori voci di danno richieste da parte attrice nell'atto di citazione) in quanto non documentate.
5) Per quanto concerne gli importi richiesti a titolo di spese mediche, si ritiene che il ctu debba precisare se le fatture prodotte da parte attrice nei documenti 20 e 21 allegati alla memoria siano riconducibili alle lesioni riportate nel sinistro.
6) Considerata la natura non definitiva della sentenza non deve essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
1) accerta la responsabilità di , in qualità di conducente del veicolo Fiat Controparte_2
Punto tg. BR806LN, nella determinazione del sinistro occorso in data 1.9.2012, e per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere a favore della parte attrice la differenza tra la somma di € 472.881,10, riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, e gli acconti di €
360.365,00 versato in data 23.6.2017 e di € 140.000,00, versato in data 2.10.2020, secondo i criteri indicati in motivazione, oltre gli interessi legali da calcolarsi annualmente sulle predette somme, svalutate ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (1.9.2012) e rivalutate di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo i criteri indicati in motivazione;
la somma di € 2.888,28, da rivalutarsi dal 29.3.2016 ad oggi, a titolo di decurtazioni stipendiali, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal 29.3.2016; la somma di €
4.700,06, a titolo di differenza di TFS, oltre agli interessi legali su tale somma, svalutata alla data del 29 marzo 2016 e rivalutata di anno in anno;
la somma di € 854,70, per i danni dell'auto, oltre gli interessi legali sull'importo di € 700,00 rivalutato anno per anno a decorrere dall'1.9.2012;
2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Nuoro, 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
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