Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2065 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. CANTO LEONARDO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. ) Controparte_1
Resistente
All'udienza del 13.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.02.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
cui alla domanda n. 14223252 (Prot. N. 5500.18/05/2022.0358350) CP_1
presentata il 18.05.2022 .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo rigettarsi il ricorso stante che l'ufficio amministrativo già dal 29.6.2023
aveva provveduto a pagare la Naspi oggetto del ricorso corrisponedendo somma di
€ 1.885,63.
La causa all'udienza di discussione veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
stante l'assenza di entrambe le parti.
All'udienza odierna, nessuno era presente per il ricorrente mentre il procuratore dell' concludeva come in atti insistendo nel rigetto del ricorso. CP_1
La domanda del ricorrente merita di essere rigettata stante che, da quanto dedotto e documentato dall' risulta che la prestazione sia stata liquidata in data CP_1
29.06.2023 prima del deposito del ricorso (13.02.2024).
Parte ricorrente sebbene soccombente non deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 13/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
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