Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/03/2026, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-in data 09.01.2025 e notificato il 28.01.2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23.09.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-in data 09.01.2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23.09.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: in data 18.01.2017, segnalazione all’A.G. da parte del Comando Guardia di Finanza di Ventimiglia per ricettazione ex art. 648 c.p.; in data 01.09.2020, segnalazione all’A.G. da parte della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Alta per stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; in data 13.10.2020, violazione amministrativa contestata dal Commissariato P.S. di Ventimiglia per stupefacenti, uso personale, ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Eccesso di potere e violazione di legge per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposti, illogicità manifesta : le due segnalazioni di polizia opposte dall’amministrazione sarebbero del tutto inconsistenti, non motivate e senza specificazione degli esiti.
II. Violazione di legge – eccesso di potere per vizio di motivazione – artt. 3, 21 octies l. 241 del 1990, 9 comma 1 lett. ‘f’ l. n. 91 del 1992 : il Ministero non avrebbe compiuto una istruttoria esaustiva sulla rilevanza delle segnalazioni di polizia giudiziaria, né in ordine al complessivo percorso di vita dell’istante in Italia.
III. Violazione di legge per errata e falsa applicazione della normativa preclusiva all’acquisto della cittadinanza italiana ex art. 6 L. n. 91 del 1992 : i motivi opposti alla concessione della cittadinanza italiana non sarebbero compresi tra quelli preclusivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto, respinto, essendo emersi a carico del ricorrente precedenti per ricettazione, spaccio ed uso personale di stupefacenti, che denotano una tendenza caratteriale della persona che destano un particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
Inoltre tali condotte assumono rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della condotta dell’aspirante cittadino, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Come ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In tale prospettiva, valga ricordare che i reati di ricettazione e spaccio di stupefacenti addebitati all’istante sono puniti con pena edittale tale da farli rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Si tratta, infatti, di addebiti considerati particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 4236/2022, 4704/2022, 6522/17, in cui è stato ribadito che “il Ministero dell’Interno abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che l’unica condanna subita dal richiedente (…) costituisce indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale giudizio non è frutto di mero automatismo, come lamenta l’appellante, in quando non difetta la motivazione circa il carattere ostativo della condotta penale e la ritenuta irrilevanza della riabilitazione. Con riguardo al precedente penale per cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Ministero ritiene, infatti, seppure sinteticamente, che “la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale”. Si tratta di giudizio logicamente condivisibile, come evidenziato dal primo giudice, alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale; basti pensare all’automatismo espulsivo che il legislatore fa scaturire per i cittadini extracomunitari dalle condanne in materia di stupefacenti, ex art. 4 D.lgs. 286 del 1998” (vedi anche Consiglio di Stato, sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019).
Come anticipato, tale orientamento è stato condiviso dalla Sezione rimarcando che “l’Amministrazione non ha valutato in maniera illogica la situazione dell’istante, se si tiene conto che il reato posto in essere rientra fra quelli che destano particolare allarme sociale in quanto colpisce beni giuridici primari riconosciuti e tutelati dalla Costituzione nei confronti di tutte le persone, quale la salute dei cittadini nonché la sicurezza pubblica (…), precisando che “il fatto è punito con la reclusione da sei a venti anni e che anche se nella sua forma più lieve, di cui al comma 5 del D.P.R. 309/1990 (integrata dalla condotta pregiudizievole tenuta dal ricorrente), è prevista la pena ridotta della reclusione da sei mesi a quattro anni, il massimo edittale stabilito è comunque superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi. Sul punto, si specifica che detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4236/2022, nonché n. 4704/2022; n. 6522/2022, 6554/2022, nonché, da ultimo, da Lazio, sez. V bis, n. 16216/2022).
Per quanto invece concerne l’ulteriore addebito per uso uso personale di stupefacenti, la giurisprudenza della Sezione (cfr. T.A.R Lazio, sez. V bis, 4 marzo 2024, n. 4259) ha avuto cura di evidenziare che, pur trattandosi di illecito amministrativo, ovvero di fattispecie depenalizzata ma non legalizzata, essa rappresenta comunque un comportamento rispetto al quale il nostro ordinamento giuridico si esprime con disfavore, “sia in considerazione degli effetti sulla salute, in particolare ove si tratti di droghe cd. pesanti, come quella assunta dal ricorrente (eroina), che comportano un costo a carico della Comunità che deve sopportare le spese per le cure – sia per le conseguenze negative a carico della collettività, sia dirette, dovute all’efficacia delle diverse sostanze (allentamento dei freni inibitori, aumento dell’aggressività, rallentamento dei riflessi con rischio di incidenti in caso di utilizzo di macchinari pericolosi o conduzione di veicoli, etc.), sia indirette, dato che, con l’acquisto, arricchisce le organizzazioni criminali, e può persino comportare il rischio che il soggetto finisca, per procurarsi le dosi necessarie, a collaborare con la criminalità organizzata da cui dipende per il rifornimento, finendo nella rete da questi utilizzata per lo spaccio o per altri crimini” .
In altri termini, “la depenalizzazione dell’assunzione di tali sostanze non comporta in alcun modo la “neutralità” dell’ordinamento giuridico rispetto a tale comportamento, né costituisce un primo passo verso la legalizzazione, in quanto scaturisce piuttosto dalla constatazione dell’inefficacia delle sanzioni penali per fronteggiare il complesso problema della dipendenza da sostanze, oltre che dalla difficoltà della gestione e dai costi insostenibili per il mantenimento nel sistema carcerario di una quota ingente di tossicodipendenti, e si iscrive in un disegno di riforma che include anche misure volte al recupero della persona, consentendone il mantenimento del posto di lavoro nel periodo di cura” (cfr. T.A.R Lazio, sez. V bis, 4 marzo 2024 n. 4259).
In tale prospettiva, la persona colta nell’atto di assumere dette sostanze viene convocata “presso la Prefettura, cioè presso l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui spetta il controllo del territorio, la quale, all’esito del colloquio, ammonisce il soggetto delle conseguenze connesse all’uso di sostanze e lo invita a non farne più uso (nei casi di particolare tenuità e limitatamente alla prima segnalazione) oppure a seguire dei programmi di recupero dalla dipendenza ovvero provvedere all’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 75 DPR 309/1990” che “seppur non aventi il medesimo carattere afflittivo delle misure penali, comportano una restrizione anche di libertà personali di rango preminente, inclusa l’impossibilità di espatriare, di circolare per turismo, di circolare alla guida di veicoli o con armi, con conseguente ritiro (o diniego di rilascio) dei relativi titoli autorizzatori (porto d’armi, patente di guida, passaporto, etc.), che oltre ad avere un effetto afflittivo, in quanto comprimono la sfera giuridica del soggetto, finiscono anche per assumere una funzione preventiva di incidenti, di pericolo per la sicurezza pubblica, etc. Nel caso di stranieri tali condotte vanno comunicate al Questore in quanto rilevano anche per quanto riguarda le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, come precisato dall’art. 75 al comma 8 del citato DPR” (cfr. T.A.R Lazio, sez. V bis, n. 4259/2024).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057).
In tale prospettiva, pertanto, è stata riconosciuta non irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che, come la segnalazione per ricettazione addebitata all’istante in data 01.09.2020, vengono inquadrati dalla giurisprudenza “come veri e propri reati di sussistenza perpetrati da cittadini stranieri”, che possono essere ritenute gravi sul piano della concessione della cittadinanza, quali “comportamenti antisociali” (T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 6616/2015, nonché, da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022).
In particolare, questa Sezione, a proposito del disvalore dei cd. “reati di sussistenza”, considerati nel loro inquadramento complessivo (ad es. il reato di ricettazione spesso “abbinato” a quello di commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p. a fini di semplice detenzione o vendita), rispetto ai quali “potrebbe apparire eccessivo” il peso attribuito a tale precedente ove ridotto a un mero “fenomeno di costume”, ha precisato che tale tipo di reati “comporta comunque l’inserimento del venditore in una rete facente capo ad gruppi criminali che organizzano la produzione e la distribuzione commerciale di prodotti falsi - che quindi vengono indirettamente favoriti dall’attività dei soggetti impiegati in tali traffici – di cui lo straniero costituisce l’ultimo anello della catena – e che giustifica lo sfavore attribuito dall’ordinamento (a tal fine, peraltro, va ricordata anche la ratio della norma in parola, che non è solo quella di tutelare la fiducia dei consumatori nella genuinità della merce acquistata e l’interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento di marchi, come nel caso in esame…)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 6609/2022).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “ le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al fatto che le segnalazioni all’A.G. per i reati di ricettazione e spaccio di stupefacenti non avrebbero portato ad alcuna condanna, rimanendo comunque i comportamenti addebitati, per come accertati dalla polizia giudiziaria, valutabili come fatti storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022), anche alla luce dell’ulteriore e diverso addebito di uso personale di stupefacenti, ex se sufficiente per concludere per il rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
L’atto gravato è infatti un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n. 1240).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’intero ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente
NR MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR MA | LO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.