Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2022, proposto da:
OM FE, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Ricupero, Giancarlo Tropiano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marina di Gioiosa Ionica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 38 del 30.08.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. TU EV.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 38 del 30.08.2022 adottata dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica;
- con nota del 16.02.2026, in pendenza della trattazione del ricorso, l’esponente ha dedotto di avere presentato una richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001;
Considerato che:
- secondo il consolidato orientamento del Tribunale Amministrativo, l’efficacia dell’impugnata ordinanza di demolizione è venuta meno in conseguenza della presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, avendo tale iniziativa automatico effetto caducante sulla determinazione demolitoria, poiché “ la presentazione di una siffatta domanda di sanatoria produce, …, l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa, in quanto la P.A. dovrà o emettere un nuovo ordine di demolizione, o comunque assegnare al privato un nuovo termine per adempiere spontaneamente all’ordine già dato (una volta che sia venuto meno quello assegnato in precedenza) ” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3 gennaio 2024, n. 4);
Ritenuto che:
- previo rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. nell’udienza straordinaria in epigrafe, come da verbale, a ciò consegue l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse, risultando pertanto disattese le richieste di rinvio della trattazione della controversia avanzate da parte ricorrente;
- nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN SI, Presidente
TU EV, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU EV | NA AN SI |
IL SEGRETARIO