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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4353/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4353/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IA ST
ricorrente CONTRO
, in Controparte_1 persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 cpc ritualmente notificato, Parte_2
ha convenuto l' davanti al Tribunale di Milano per
[...] CP_1 chiedere che fosse accertato il suo diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 co 6 L. 335/95, inutilmente richiesto in sede amministrativa con domanda del 16.1.2023, con decorrenza 1.2.2023 e in ogni
1 caso, in accoglimento della seconda domanda amministrativa del
12.7.2024, dal 1.8.2024, con condanna dell' al pagamento dello CP_1 stesso nella misura spettante per legge.
2. Si è costituito l' , che ha riferito che l'ufficio competente di CP_1
Milano, alla luce delle produzioni documentali allegate al ricorso e segnatamente del permesso di soggiorno e del certificato storico di residenza, ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'assegno sociale in favore della ricorrente a far data dal 1.8.2024.
Ha precisato che non era possibile procedere al riconoscimento sulla base della domanda 2099951200065 del 16.1.2023 – come da domanda principale della ricorrente – in quanto il permesso di lungo periodo è stato rilasciato successivamente alla presentazione della domanda – 27.5.2023- mentre quello precedente aveva una durata inferiore di 5 anni.
3. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno confermato che l' ha liquidato l'assegno sociale con decorrenza dal 1.8.2024 CP_1 ed hanno concordato affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere.
4. L'intervenuto accoglimento in sede amministrativa della domanda proposta in via subordinata determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass. n. 6909 del 2009,
Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire
2 ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
5. Le spese vengono compensate tra le parti in ragione del fatto che la domanda proposta in via principale (decorrenza dal 16.1.2023) non poteva essere accolta in quanto il permesso di lungo periodo è stato rilasciato successivamente alla presentazione della domanda –
27.5.2023- mentre quello precedente aveva una durata inferiore di 5 anni. Per l'accoglimento della domanda subordinata, inoltre, era necessario valutare la permanenza stabile nel territorio italiano alla luce dei rientri della ricorrente nel tempo nel Paese di origine, la cui problematicità è stata risolta con la produzione in causa del certificato storico di residenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese processuali.
Fissa il termine di 30 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
3
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4353/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IA ST
ricorrente CONTRO
, in Controparte_1 persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 cpc ritualmente notificato, Parte_2
ha convenuto l' davanti al Tribunale di Milano per
[...] CP_1 chiedere che fosse accertato il suo diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 co 6 L. 335/95, inutilmente richiesto in sede amministrativa con domanda del 16.1.2023, con decorrenza 1.2.2023 e in ogni
1 caso, in accoglimento della seconda domanda amministrativa del
12.7.2024, dal 1.8.2024, con condanna dell' al pagamento dello CP_1 stesso nella misura spettante per legge.
2. Si è costituito l' , che ha riferito che l'ufficio competente di CP_1
Milano, alla luce delle produzioni documentali allegate al ricorso e segnatamente del permesso di soggiorno e del certificato storico di residenza, ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'assegno sociale in favore della ricorrente a far data dal 1.8.2024.
Ha precisato che non era possibile procedere al riconoscimento sulla base della domanda 2099951200065 del 16.1.2023 – come da domanda principale della ricorrente – in quanto il permesso di lungo periodo è stato rilasciato successivamente alla presentazione della domanda – 27.5.2023- mentre quello precedente aveva una durata inferiore di 5 anni.
3. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno confermato che l' ha liquidato l'assegno sociale con decorrenza dal 1.8.2024 CP_1 ed hanno concordato affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere.
4. L'intervenuto accoglimento in sede amministrativa della domanda proposta in via subordinata determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio, Cass. n. 6909 del 2009,
Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire
2 ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
5. Le spese vengono compensate tra le parti in ragione del fatto che la domanda proposta in via principale (decorrenza dal 16.1.2023) non poteva essere accolta in quanto il permesso di lungo periodo è stato rilasciato successivamente alla presentazione della domanda –
27.5.2023- mentre quello precedente aveva una durata inferiore di 5 anni. Per l'accoglimento della domanda subordinata, inoltre, era necessario valutare la permanenza stabile nel territorio italiano alla luce dei rientri della ricorrente nel tempo nel Paese di origine, la cui problematicità è stata risolta con la produzione in causa del certificato storico di residenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese processuali.
Fissa il termine di 30 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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