Articolo 34 della Legge 3 febbraio 1963, n. 532
Articolo 33Articolo 35
Versione
11 maggio 1963
Art. 34. Art 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 738.304.294.451 - delle quali furono pagate . . . . . . . . . . . . . . L. 666.639.973- e rimasero da pagare. . . . . . . . . . . . . . . L. 71.664.320.636 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963