Sentenza breve 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 17/01/2022, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00046/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2021, proposto da
MA NT IA, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Vetrugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatina, in persona del Sindaco Legale Rapp. pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Annullamento della deliberazione n°41 dell’11/02/2020 con cui la Giunta Comunale di Galatina ha deliberato di approvare il progetto definitivo dei lavori di rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione dell’area comunale di via IA (ex vasca fogna bianca), della delibera n°162 del 28/07/2020, con cui la Giunta Comunale di Galatina ha deliberato di approvare il progetto esecutivo dell’intervento “Rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione – ex art 240 comma 1 lett. i) e art 242 comma 1, D.Lgs 152/06, - sull’area comunale di via IA (ex vasca bianca)” dell'importo di €.700.000.00, costituito dagli elaborati meglio descritti in premessa e facenti parte integrante e sostanziale dell’atto, nonché della nota del 07/10/2021, CUP:H24f1800 0110002, a firma del responsabile unico del procedimento, P.A. Luigi RI, con cui quest’ultimo ha inviato alla sig.ra IA, con riferimento all’intervento di rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione dell’area comunale di via IA (ex vasca fogna bianca) comunicazioni concernenti l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio per aree di sua proprietà (piano particellare di occupazione temporanea) e formulato richiesta di accettazione dell’indennità, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatina, in persona del Sindaco Legale Rapp. pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra IA è comproprietaria pro indiviso , nei limiti della quota di 1/6, di una area sita in agro del Comune di Galatina, individuata nel N.C.T. di Galatina al foglio 75, particella 2646, dell’estensione complessiva di circa mq. 8035.
Con deliberazione n. 41 dell’11/02/2020, la Giunta Comunale di Galatina, visto il progetto definitivo presentato dalla Astra Engineering S.r.l. di Galatina, ha approvato il progetto definitivo dell’intervento “ Rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione – ex art 240, co. 1, lett. i), e art. 242, co.1, del D.Lgs 152/06 - sull’area comunale di via IA (ex vasca fogna bianca) ”, dell’importo di € 700.000,00.
Nella relazione tecnica – illustrativa, allegata al progetto esecutivo approvato, si dà atto che il progetto prevede l’occupazione temporanea di una superficie di circa 5.500 mq. da utilizzare per la realizzazione dell’area di cantiere e delle opere provvisionali, da rimuovere al termine dei lavori con il successivo ripristino dello stato dei luoghi, rinviando per maggiori dettagli all’elaborato Rel. 21 “ Piano particellare di esproprio e occupazione temporanea ”; in detta relazione, vengono indicate le aree interessate dall’occupazione temporanea, tra le quali vi è quella di cui la ricorrente è comproprietaria, individuata al fgl 75, particella 2646.
Con successiva delibera n. 162 del 28/07/2021, la Giunta Comunale di Galatina ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento “ Rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione – ex art 240, comma 1, lett. i), e art 242, comma 1, D.Lgs 152/06, - sull’area comunale di via IA (ex vasca bianca) ”, dando atto che il responsabile del procedimento era individuato nella persona del RI, responsabile del servizio Turismo e Marketing Territoriale e Agricoltura della Direzione Territorio e Qualità Urbana, nominato con atto n. 41040 del 25/10/2020, nonché conferendo mandato alla Direzione Territorio e Qualità Urbana per tutti i successivi e conseguenziali adempimenti connessi all’attuazione della delibera.
Con nota del 7 ottobre 2021, ricevuta dalla ricorrente con raccomandata a.r. il 28/10/2021, il responsabile unico del procedimento amministrativo attinente alla realizzazione dell’intervento avente titolo “ Rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione sull’area comunale di via IA (ex vasca bianca) ” - premesso che con D.G.C. n. 162/2020 era stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla società Astra Engineering S.r.l. - ha trasmesso alla sig.ra IA il piano particellare di occupazione temporanea ed ha invitato la stessa a fornire riscontro, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento.
Avverso gli atti sopra richiamati insorge la ricorrente, deducendo i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione di legge e degli artt. 7, 9 e 10 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste, carenza e vizio di procedura e di istruttoria. 2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Inadeguata istruttoria. Difetto di motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole del fatto che il Comune di Galatina non abbia comunicato alla stessa l’inizio del procedimento diretto a concludersi con il decreto di occupazione temporanea, né abbia fornito le indicazioni sul responsabile del procedimento, a cui la sig.ra IA avrebbe potuto rivolgersi per formulare le proprie istanze e osservazioni.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che - attesa la formulazione dell’art. 49 del T.U., che prevede che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti - nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non contengono alcuna motivazione chiarificatrice delle ragioni per le quali la scelta del Amministrazione di procedere all’occupazione temporanea oggetto di causa sia caduta proprio sul terreno di proprietà della ricorrente. Dalla planimetria allegata al piano particellare si evince come, proprio in adiacenza all’area da bonificare (part.lle 2618 e 2619), vi sia la presenza di altre aree, che ben potrebbero essere utilizzate per la realizzazione dell’area di cantiere e delle opere provvisionali (cfr. part.lle nn.1226, 2753, 2754) e che meglio soddisfano le esigenze di esecuzione del progetto approvato, in considerazione della loro posizione di confine rispetto all’area da bonificare e della loro collocazione ad una distanza maggiore dalle abitazioni. Un’area privata può essere occupata temporaneamente per l’esigenza di collocarvi ponteggi o altri macchinari necessari per dar corso a opere collocate in prossimità del confine, ma non anche per disporre, in prossimità di un cantiere, di un deposito di materiali facilmente trasportabili. L’attività di recupero e lavorazione del materiale di scavo di cui trattasi non può essere considerata strumentale alla corretta esecuzione dell’opera approvata, ben potendo detta attività essere facilmente realizzata in altro modo, con il trasporto per esempio del materiale in altra zona di proprietà comunale presente in zona o, meglio ancora, presso impianti specializzati, senza così arrecare disagio al privato, che subisce da detta attività una sicura trasformazione e/ o alterazione del proprio terreno.
La ricorrente deduce, inoltre, che l’amministrazione non ha tenuto nella giusta considerazione il grave danno che l’occupazione temporanea disposta arreca alla sig.ra IA ed all’area occupata, che, a seguito della realizzazione delle operazioni di trattamento rifiuti, verrà compromessa per una sua futura utilizzabilità per coltura di grano o per qualsiasi altra coltivazione, in considerazione comunque della tossicità del materiale da trasformare.
Il Collegio osserva che, con riferimento al procedimento di occupazione temporanea, non è possibile prescindere dagli obblighi di comunicazione di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990.
Inoltre, tenuto conto dell’art. 21 octies della Legge n. 241/1990, qualora la P.A. abbia violato gli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, come nel caso di specie, è arduo dimostrare che il proprietario, in virtù dell’ampia discrezionalità che circonda l’istituto, non possa sin dall’avvio del procedimento almeno tentare di incidere sulle scelte dell’amministrazione in ordine alle aree da occupare temporaneamente o all’indennità da accordare al medesimo.
Per quanto precede, attesa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, devono essere annullati i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto, in particolare, dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO