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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/10/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 893/2024 tra le parti:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo Palermo presso il cui C.F._2 studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473 bis 29
FATTO E DIRITTO
Le parti ricorrenti hanno depositato, in data 12.07.2024, ricorso volto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione omologata dal Tribunale di Prato, in data
16.01.2019 (decreto nr. 649/2019 del 26.01.2019 – Rg nr. 2427 – 2018) rassegnando le conclusioni di seguito riportate : “A) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto. La ex casa coniugale sita in Loc. i Boschi n. 7, Calenzano (FI) – che all'epoca della separazione era di proprietà di entrambi gli ex coniugi al 50% ciascuno e che le parti di comune accordo decisero di assegnare alla moglie sino alla vendita della stessa – nel frattempo è
1 diventata di esclusiva proprietà dell'ex marito, SI. che ha acquistato il 50% Parte_1 della ex moglie, SI.ra , la quale ha successivamente acquistato, in data Parte_2
06.04.2023, un diverso immobile sito in Calenzano (FI), Via del Molino n. 41, ove ha preso la residenza ed è andata ad abitare con i figli. La SI.ra , pertanto, rinuncia Parte_2 espressamente al diritto di abitazione che aveva sulla ex casa coniugale sita in Loc. i Boschi n.
7, Calenzano (FI), oggi di esclusiva proprietà del SI. e vivrà con i figli presso Parte_1
l'immobile di sua proprietà esclusiva sito in Calenzano (FI), Via del Molino n. 41 ove ha stabilito la propria residenza;
B) In relazione al mantenimento dei due figli avuti dai coniugi prima della separazione, le parti stabiliscono quanto segue:
• il figlio , di 27 anni, si è reso economicamente indipendente e, pertanto, il Persona_1
SI. non sarà più tenuto a corrispondere alla madre la somma di € Parte_1
650,00 (poi diventata a 723 euro mensili per adeguamenti ISTAT) per il mantenimento dello stesso;
• la figlia , di 23 anni, non è ancora autosufficiente e, pertanto, il SI. Persona_2 corrisponderà per il mantenimento della figlia, entro l'11 di ogni mese, Parte_1 la somma mensile di Euro 723,00. Tale importo potrà essere corrisposto direttamente in tutto o in parte alla figlia e sarà rivalutato annualmente sulla base Persona_2 dell'aumento dei prezzi calcolato dall'ISTAT per famiglie di impiegati e di operai;
C) Le spese scolastiche e mediche dei figli non mutuabili nonché tutte le spese per attività sportive o culturali sono a carico del SI. D) I coniugi si danno fin Parte_1
d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo di qualsiasi documento di cui ciascuno di essi potrà aver bisogno in futuro;
E) Per il resto i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento senza bisogno di alcun apporto dall'altro”
In data 26.07.2024, i coniugi “ad integrazione e per maggiore chiarimento” precisavano,
“che al punto B) delle MODIFICHE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE la sig.ra
[...]
dichiara di avere rinunciato a far data dal 06.04.2023 al diritto di abitazione che aveva Pt_2 assegnato sulla ex casa coniugale sita in Loc. i Boschi n. 7 , Calenzano (FI), oggi di esclusiva proprietà del SI. e vivrà con i figli presso l'immobile di sua proprietà esclusiva Parte_1 sito in Calenzano (FI) via del Molino nr. 41 ove ha stabilito la propria residenza”.
In data 26.09.2024, sono state depositate note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 01.10.2024, a mezzo delle quali si confermavano le conclusioni del ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ho apposto.
2 A sostegno della domanda i ricorrenti riferivano che il figlio è ormai Per_1 economicamente autosufficiente e la SI.ra ha rinunciato al diritto di Pt_2 abitazione sulla casa coniugale posta in Loc. I Boschi n. 7, a Calenzano (FI), alla medesima assegnata in sede di separazione. La madre si è infatti trasferita, già a far data dal 06.04.2023, nell'immobile Via del Molino, 41 a Calenzano (FI), acquistato con il ricavato della cessione della propria quota parte del 50% della casa familiare.
Rileva il Tribunale che non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche concordemente richieste dalle parti.
Il figlio , di 27 anni, è ormai economicamente autosufficiente, pertanto vengono Per_1 meno i presupposti per il mantenimento da parte del padre, come fissato in sede di separazione.
Per quanto riguarda , di anni 23, ancora economicamente non autosufficiente, Per_2 appare congruo il contributo nella misura individuata dai ricorrenti, che potrà essere versata dal padre direttamente in tutto o in parte alla figlia . Persona_2
Le parti hanno altresì dichiarato che già a far data dal 22.3.2023, la madre assegnataria della casa familiare posta in Loc. I Boschi, 7, a Calenzano (FI), ha trasferito la propria residenza presso l'immobile di sua proprietà in Via del Molino n. 47 Calenzano (FI), ove abita insieme ad entrambi i figli;
conseguentemente, sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 337 sexies comma l c.c., la revoca dell'assegnazione della casa familiare, non contraria all'interesse primario dei figli.
Il Collegio, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate, dispone con sentenza in conformità alle richieste, che non sono contrarie a norme imperative, rilevando che non vi è pronuncia giudiziale sulle questioni non inerenti il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente, il padre verserà, entro l'11 di ogni mese, Parte_1 la somma mensile di Euro 723,00; tale importo potrà essere corrisposto direttamente in tutto o in parte alla figlia e sarà rivalutato Persona_2 annualmente sulla base dell'aumento dei prezzi calcolato dall'ISTAT per famiglie di impiegati e di operai;
B) le spese scolastiche e mediche della figlia non mutuabili nonché tutte le spese per attività sportive o culturali sono a carico del SI. Parte_1
3 C) revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
D) prende atto della rinuncia della signora al diritto di abitazione Parte_2
e per l'effetto, revoca il provvedimento di cui al decreto di omologa di separazione nr. 649/2019 del 26.01.2019 (Rg nr. 2427 – 2018) di assegnazione alla madre della casa familiare sita in Loc. I Boschi n. 7, Parte_2
Calenzano (FI);
E) prende atto che i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo di qualsiasi documento di cui ciascuno di essi potrà aver bisogno in futuro;
F) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento senza bisogno di alcun apporto dall'altro.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 2/10/2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice Est. dott.ssa Costanza Comunale
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