Articolo 8 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 7Articolo 9
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16 settembre 1967
Art. 8.
L' articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29. - La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondita' di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, cosi' catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre localita'.
Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalita' stabilite dalla legge stessa.
Nei fondi indicati e' sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000".
Entrata in vigore il 16 settembre 1967
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