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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/08/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24/2021 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 12 giugno 2025, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Iacono, Parte_1 C.F._1 appellante contro
(p.iva ), e per essa la procuratrice (p.iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 dicembre 2020, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 456/2020, depositata in data 1 giugno 2020, con la quale il Giudice di Pace di
Messina aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolte da e aveva, altresì, rigettato la domanda di Controparte_1 accertamento proposta da nei confronti di quale cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 vantato nei da Compass Banca S.p.a. ha riproposto nell'odierno grado di giudizio le eccezioni già avanzate in primo grado Parte_1
e, in particolare, ha esposto: di aver subito, presumibilmente in data 17 febbraio 2017, il furto della propria carta di credito “Compass Gold” (unitamente ad altre due carte di cui era titolare) da parte di ignoti, i quali in data 18-19 febbraio 2017 avevano effettuato diversi acquisti non autorizzati, per complessivi € 5.012,19; di aver presentato in data 24 febbraio 2017 e 27 marzo 2017 denuncia/querela presso la Questura di Messina, nella quale aveva dato atto di aver segnalato, in TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
data 21 febbraio 2017, le operazioni illegittime telefonicamente a Compass Banca s.p.a. al fine di ottenere il blocco della carta di credito ed evitare altri addebiti. L'appellante ha, pertanto, contestato la propria obbligazione di pagamento delle somme richieste dalla cessionaria del credito per la scopertura della carta (pari ad € 4.816,45), riproponendo nell'odierna sede d'appello il solo accertamento negativo della relativa pretesa. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 342 Controparte_1
c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dell'appello proposto per essere i fatti contestati riconducibili a colpa e negligenza dell'appellante nella custodia delle carte e nell'intempestiva segnalazione dell'occorso.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3,
c.p.c.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione avanzata da parte appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, infatti, hanno avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, espressamente evidenziando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, con la precisazione che “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Alla luce di quanto dedotto, deve rigettarsi l'eccezione formulata ex art. 342 c.p.c. dall'appellato, potendo ben evincersi dall'atto di appello le parti della sentenza che si intendono impugnare e i relativi motivi dell'impugnazione (e specificamente la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ha rigettato la domanda attrice, ritenendo sussistere un concorso di colpa del cliente nella tardiva denuncia alla Compass Banca s.p.a. dello smarrimento della carta).
Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il D.Lgs. n. 11/2010, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE, nel prevedere la responsabilità della società emittente lo strumento di pagamento in caso di utilizzo non autorizzato della carta di credito, ha individuato dei confini a seconda che vi sia stata (nonché del momento in cui sia avvenuta) la comunicazione al prestatore dei servizi dello smarrimento o del furto o comunque dell'uso non autorizzato dello strumento.
In particolare, in ordine alla responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate, l'art. 11 del citato decreto, applicabile ratione temporis, dispone che il prestatore del servizio rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione fatto salvo l'articolo 9, il quale dispone che “l'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto (…) ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento”.
In maniera conforme, l'art. 12 del citato decreto dispone che l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi di cui all'articolo
7, il quale, in tema di obblighi dell'utilizzatore, prescrive che “l'utilizzatore abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di: a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso; b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o
l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”.
La disciplina normativa trova conferma nel contratto oggetto dell'odierno giudizio del 2 agosto
2016, il cui art. 14 prevede che, in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta, il cliente si impegna a darne immediata segnalazione telefonica e/o telegrafica a Compass e a confermare subito dopo la segnalazione, mediante lettera raccomandata inviata a Compass insieme a copia della denuncia presentata all'autorità competente, con la precisazione che il titolare è integralmente TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
responsabile per le spese effettuate con la carta se ha agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non ha osservato le disposizioni del presente articolo.
In attuazione della predetta disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (Cass. Civ. 08.11.2023,
n. 31136; conf. Cass. Civ., 04.09.2024, n. 23683: “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (Cass., 1, n. 2950 del 3/2/2017; Cass.,
3, n. 18045 del 5/7/2019; Cass., 6-3, n. 26916 del 26/11/2020)”).
Alla luce dei superiori principi, deve ritenersi che correttamente il Giudice di Pace abbia escluso una responsabilità della Compass Banca s.p.a. nell'addebito dei pagamenti effettuati senza il consenso del cliente, non emergendo dagli atti di causa che quest'ultimo ha tempestivamente informato dell'occorso l'istituto di credito secondo quanto richiesto dalla richiamata disciplina normativa e dalle condizioni contrattuali.
Dalla documentazione prodotta, emerge, infatti, che in data 24 febbraio 2017, ha Parte_1 denunciato presso la Questura di Messina che in data 21 febbraio 2017 si era accorta dello smarrimento di tre carte di credito di cui era titolare, presumibilmente avvenuto in data 17 febbraio
2017. In data 27 marzo 2017, ha poi integrato la querela, denunciando che in data 18-19 febbraio TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2017 erano stati effettuati dei prelievi fraudolenti dalla propria carta di credito Compass Gold, mediante il pagamento di acquisti presso diversi esercenti commerciali.
La segnalazione a Compass Banca s.p.a. dello smarrimento/furto della carta Gold (in assenza di prova dell'allegata comunicazione telefonica) veniva successivamente effettuata con lettera raccomandata in data 8 giugno 2017, con la quale disconosceva gli acquisti effettuati Parte_1 con la carta di credito successivamente alla data del 17 febbraio 2017, diffidando la banca a non richiedere il pagamento di ulteriori somme e a restituire quelle già versate.
Va, altresì, osservato che costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva Controparte_1 espressamente allegato che “la Compass Banca S.p.A., al momento di ogni acquisto effettuato con la Carta di Credito Gold, inviava sms di avvenuta autorizzazione alla Sig.ra (pag. 7) e tale Pt_1 circostanza emerge dalla corrispondenza intrattenuta tra le parti e non è stata oggetto di tempestiva contestazione da parte dell'originaria attrice (risultando contestata solo con le note conclusionali depositate in data 13 dicembre 2019), con la conseguenza che la medesima deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale per il quale “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/05/2016, n.
8647).
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice condivisibile la decisione di primo grado, laddove il
Giudice di Pace ha rigettato la domanda di evidenziandone la colpa grave per aver Parte_1 tardivamente denunciato alla Compass Banca s.p.a. il furto della carta.
L'invio da parte di Compass s.p.a. di un “sms alert” sul numero di telefono associato all'anagrafica del cliente di avvenuta autorizzazione delle operazioni poi disconosciute aveva, infatti, permesso a di verificare tempestivamente gli indebiti utilizzi della carta, con la Parte_1 conseguenza che sarebbe stato onere di quest'ultima provvedere diligentemente a segnalare senza indugio all'istituto di credito la non riconducibilità a sé delle transazioni già a seguito della prima operazione denunciata (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n. 18045, per la quale “l'omessa attivazione di un sistema di controllo degli stessi, in altri termini, integra quella situazione di
“colpa grave” alla quale fa riferimento il suddetto plesso normativo, atteso che alla conoscenza TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'uso non autorizzato dello strumento deve equipararsi la possibilità di conoscenza, allorché la sua mancanza - come nel caso che occupa - si sia protratta per un arco di tempo particolarmente prolungato ed in relazione ad un conto corrente presso il quale risultava una notevole giacenza di danaro”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Milano, 02/08/2025, n. 6353, per la quale
“nonostante già alle ore 13:35 e 13:37 del giorno 9 maggio 2023 la signora (…) avesse ricevuto due messaggi inerenti all'attivazione dell'app Scrigno Identitel da lei non direttamente disposta - come dalla sua stessa difesa allegato in citazione - e nonostante alle ore 18.40 avesse ricevuto un
SMS relativo a un pagamento da lei non autorizzato - per di più in favore di “nuovo beneficiario” e poche ore dopo aver già ricevuto altri SMS e una telefonata sospette - la stessa non ha contattato il numero verde dell'assistenza clienti messo a disposizione dalla (…) come sarebbe stato suo obbligo fare. Tale omessa attivazione tempestiva dell'utente ha permesso ai truffatori di procedere con
l'esecuzione dei successivi bonifici fraudolenti, nel corso della notte tra il 9 e il 10 maggio 2023.
L'insieme di tali circostanze avrebbe dovuto ingenerare un forte sospetto nella cliente in merito alla genuinità dei messaggi e della telefonata ricevuti, anche in considerazione delle note campagne di sensibilizzazione diffuse rispetto ai sempre più frequenti episodi di phishing e
l'ordinaria diligenza avrebbe imposto una verifica immediata, inducendo la signora (…) a mettersi in contatto con la (…). Tale verifica è invece intervenuta soltanto il giorno successivo, nel corso della mattina del 10 maggio 2023, allorché la signora (…) ha contattato l'assistenza e sporto denuncia ma in un momento in cui le operazioni eseguite non potevano essere più annullate”; Corte appello Milano, 18/03/2024, n. 815: “In conclusione appare evidente che i fatti esposti configurano una condotta gravemente colposa della correntista, che ha lei stessa causato il danno subito, posto che, pur avendo anche ricevuto apposito avviso contenente esempi delle modalità con cui vengono consumate le truffe on line, ha, in un primo momento, accettato di intervenire sulla sua posizione personale di home banking seguendo le istruzioni di una persona sconosciuta, che l'ha contattata da un numero di telefono da lei non conosciuto, e, in un secondo momento, quando ha ricevuto
l'immediata comunicazione della banca che era stato richiesto sul suo conto un bonifico da lei non disposto, ha ritenuto di contattare la banca solo dopo oltre quattro ore, quando cioè il bonifico non poteva più essere annullato”; Tribunale Prato, 12/03/2024, n. 214: “Deve, quindi, ritenersi che nella specie una condotta parametrata a un minimo di diligenza esigibile dalla parte attrice – come quella costituita dalla lettura dei messaggi trasmessi dalla banca – avrebbe scongiurato e sventato TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
la truffa perpetrata ai danni della parte attrice, con la conseguenza che deve ritenersi che la condotta tenuta da quest'ultima sia connotata da colpa grave, portando a ritenere che non sussista alcuna responsabilità della banca convenuta”; Tribunale Bologna, 16/07/2025, n. 1864; Tribunale
Salerno, 22/07/2024, n. 3870: “in relazione a tutti i predetti addebiti risulta, sulla base del tabulato prodotto in primo grado e non oggetto di specifica contestazione, che (…) inviò in tempo reale un sms di “alert” sul cellulare del (…), così segnalando l'anomalia delle operazioni. Nella prima mattinata del 29/01/14, quindi, il (…), controllando il proprio cellulare, ossia con una condotta di ordinaria diligenza, avrebbe già potuto verificare l'avvenuta ricezione, nella notte, del messaggio di “alert” inviato alle ore 1,36 in relazione all'operazione sospetta effettuata negli Stati Uniti alle ore 1,34. L'accertamento di tale circostanza gli imponeva di segnalare “senza indugio” l'anomalia dell'addebito al fine di ottenere l'immediato blocco della carta di credito. La colpevole inerzia dell'appellato, tuttavia, si è protratta per diverse ore, in quanto, nonostante gli ulteriori sms di
“alert” inviatigli in relazione agli addebiti delle ore 9,29, 13,11, 13,13, 13,18 e 13,25 del 29/01/14, solo alle ore 13,58 del medesimo giorno fu richiesto il blocco della carta di credito”).
Da ciò consegue che – premessa la corretta effettuazione da parte della banca dell'operazione di pagamento in assenza di specifica deduzione sul punto da parte della cliente in ordine ad eventuali anomalie e malfunzionamenti delle procedure che abbiano consentito la fraudolenta operazione da parte di terzi (ossia che le operazioni oggetto di contestazione siano avvenute nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010) e premesso che la stessa attrice non ha contestato che le operazioni poste in essere dal terzo possano ritenersi ictu oculi anomale o di abnormità tale da indurre la banca ad attivarsi al fine di effettuare ulteriori controlli – nessuna responsabilità per omessa predisposizione delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei servizi di pagamento può essere imputata alla banca appellata, la quale ha immediatamente avvisato con un sms la cliente delle operazioni di pagamento disconosciute. Appare, invece, sorretta da colpa grave la condotta di la quale ha dato adito ovvero aggravato le illegittime operazioni svolte da terzi, Parte_1 essendo stata tempestivamente avvisata delle medesime e non avendo immediatamente segnalato a
Compass Banca s.p.a. il furto della carta, senza fornire, d'altronde, spiegazione delle ragioni di tale omessa tempestiva comunicazione subito dopo aver ricevuto l'alert.
Alla luce di quanto dedotto, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Le spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le attività difensive spiegate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'appellante deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della società appellata.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 24/2021
R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 456/2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Messina in data 1 giugno 2020;
2. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Parte_1
liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, modificato dalla Legge n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24/2021 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 12 giugno 2025, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Iacono, Parte_1 C.F._1 appellante contro
(p.iva ), e per essa la procuratrice (p.iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 29 dicembre 2020, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 456/2020, depositata in data 1 giugno 2020, con la quale il Giudice di Pace di
Messina aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolte da e aveva, altresì, rigettato la domanda di Controparte_1 accertamento proposta da nei confronti di quale cessionaria del credito Parte_1 Controparte_1 vantato nei da Compass Banca S.p.a. ha riproposto nell'odierno grado di giudizio le eccezioni già avanzate in primo grado Parte_1
e, in particolare, ha esposto: di aver subito, presumibilmente in data 17 febbraio 2017, il furto della propria carta di credito “Compass Gold” (unitamente ad altre due carte di cui era titolare) da parte di ignoti, i quali in data 18-19 febbraio 2017 avevano effettuato diversi acquisti non autorizzati, per complessivi € 5.012,19; di aver presentato in data 24 febbraio 2017 e 27 marzo 2017 denuncia/querela presso la Questura di Messina, nella quale aveva dato atto di aver segnalato, in TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
data 21 febbraio 2017, le operazioni illegittime telefonicamente a Compass Banca s.p.a. al fine di ottenere il blocco della carta di credito ed evitare altri addebiti. L'appellante ha, pertanto, contestato la propria obbligazione di pagamento delle somme richieste dalla cessionaria del credito per la scopertura della carta (pari ad € 4.816,45), riproponendo nell'odierna sede d'appello il solo accertamento negativo della relativa pretesa. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 342 Controparte_1
c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dell'appello proposto per essere i fatti contestati riconducibili a colpa e negligenza dell'appellante nella custodia delle carte e nell'intempestiva segnalazione dell'occorso.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3,
c.p.c.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione avanzata da parte appellata di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, infatti, hanno avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, espressamente evidenziando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, con la precisazione che “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado” (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Alla luce di quanto dedotto, deve rigettarsi l'eccezione formulata ex art. 342 c.p.c. dall'appellato, potendo ben evincersi dall'atto di appello le parti della sentenza che si intendono impugnare e i relativi motivi dell'impugnazione (e specificamente la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ha rigettato la domanda attrice, ritenendo sussistere un concorso di colpa del cliente nella tardiva denuncia alla Compass Banca s.p.a. dello smarrimento della carta).
Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il D.Lgs. n. 11/2010, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE, nel prevedere la responsabilità della società emittente lo strumento di pagamento in caso di utilizzo non autorizzato della carta di credito, ha individuato dei confini a seconda che vi sia stata (nonché del momento in cui sia avvenuta) la comunicazione al prestatore dei servizi dello smarrimento o del furto o comunque dell'uso non autorizzato dello strumento.
In particolare, in ordine alla responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate, l'art. 11 del citato decreto, applicabile ratione temporis, dispone che il prestatore del servizio rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione fatto salvo l'articolo 9, il quale dispone che “l'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto (…) ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento”.
In maniera conforme, l'art. 12 del citato decreto dispone che l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi di cui all'articolo
7, il quale, in tema di obblighi dell'utilizzatore, prescrive che “l'utilizzatore abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di: a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso; b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o
l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”.
La disciplina normativa trova conferma nel contratto oggetto dell'odierno giudizio del 2 agosto
2016, il cui art. 14 prevede che, in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta, il cliente si impegna a darne immediata segnalazione telefonica e/o telegrafica a Compass e a confermare subito dopo la segnalazione, mediante lettera raccomandata inviata a Compass insieme a copia della denuncia presentata all'autorità competente, con la precisazione che il titolare è integralmente TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
responsabile per le spese effettuate con la carta se ha agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non ha osservato le disposizioni del presente articolo.
In attuazione della predetta disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (Cass. Civ. 08.11.2023,
n. 31136; conf. Cass. Civ., 04.09.2024, n. 23683: “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (Cass., 1, n. 2950 del 3/2/2017; Cass.,
3, n. 18045 del 5/7/2019; Cass., 6-3, n. 26916 del 26/11/2020)”).
Alla luce dei superiori principi, deve ritenersi che correttamente il Giudice di Pace abbia escluso una responsabilità della Compass Banca s.p.a. nell'addebito dei pagamenti effettuati senza il consenso del cliente, non emergendo dagli atti di causa che quest'ultimo ha tempestivamente informato dell'occorso l'istituto di credito secondo quanto richiesto dalla richiamata disciplina normativa e dalle condizioni contrattuali.
Dalla documentazione prodotta, emerge, infatti, che in data 24 febbraio 2017, ha Parte_1 denunciato presso la Questura di Messina che in data 21 febbraio 2017 si era accorta dello smarrimento di tre carte di credito di cui era titolare, presumibilmente avvenuto in data 17 febbraio
2017. In data 27 marzo 2017, ha poi integrato la querela, denunciando che in data 18-19 febbraio TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2017 erano stati effettuati dei prelievi fraudolenti dalla propria carta di credito Compass Gold, mediante il pagamento di acquisti presso diversi esercenti commerciali.
La segnalazione a Compass Banca s.p.a. dello smarrimento/furto della carta Gold (in assenza di prova dell'allegata comunicazione telefonica) veniva successivamente effettuata con lettera raccomandata in data 8 giugno 2017, con la quale disconosceva gli acquisti effettuati Parte_1 con la carta di credito successivamente alla data del 17 febbraio 2017, diffidando la banca a non richiedere il pagamento di ulteriori somme e a restituire quelle già versate.
Va, altresì, osservato che costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva Controparte_1 espressamente allegato che “la Compass Banca S.p.A., al momento di ogni acquisto effettuato con la Carta di Credito Gold, inviava sms di avvenuta autorizzazione alla Sig.ra (pag. 7) e tale Pt_1 circostanza emerge dalla corrispondenza intrattenuta tra le parti e non è stata oggetto di tempestiva contestazione da parte dell'originaria attrice (risultando contestata solo con le note conclusionali depositate in data 13 dicembre 2019), con la conseguenza che la medesima deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale per il quale “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/05/2016, n.
8647).
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice condivisibile la decisione di primo grado, laddove il
Giudice di Pace ha rigettato la domanda di evidenziandone la colpa grave per aver Parte_1 tardivamente denunciato alla Compass Banca s.p.a. il furto della carta.
L'invio da parte di Compass s.p.a. di un “sms alert” sul numero di telefono associato all'anagrafica del cliente di avvenuta autorizzazione delle operazioni poi disconosciute aveva, infatti, permesso a di verificare tempestivamente gli indebiti utilizzi della carta, con la Parte_1 conseguenza che sarebbe stato onere di quest'ultima provvedere diligentemente a segnalare senza indugio all'istituto di credito la non riconducibilità a sé delle transazioni già a seguito della prima operazione denunciata (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n. 18045, per la quale “l'omessa attivazione di un sistema di controllo degli stessi, in altri termini, integra quella situazione di
“colpa grave” alla quale fa riferimento il suddetto plesso normativo, atteso che alla conoscenza TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'uso non autorizzato dello strumento deve equipararsi la possibilità di conoscenza, allorché la sua mancanza - come nel caso che occupa - si sia protratta per un arco di tempo particolarmente prolungato ed in relazione ad un conto corrente presso il quale risultava una notevole giacenza di danaro”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Milano, 02/08/2025, n. 6353, per la quale
“nonostante già alle ore 13:35 e 13:37 del giorno 9 maggio 2023 la signora (…) avesse ricevuto due messaggi inerenti all'attivazione dell'app Scrigno Identitel da lei non direttamente disposta - come dalla sua stessa difesa allegato in citazione - e nonostante alle ore 18.40 avesse ricevuto un
SMS relativo a un pagamento da lei non autorizzato - per di più in favore di “nuovo beneficiario” e poche ore dopo aver già ricevuto altri SMS e una telefonata sospette - la stessa non ha contattato il numero verde dell'assistenza clienti messo a disposizione dalla (…) come sarebbe stato suo obbligo fare. Tale omessa attivazione tempestiva dell'utente ha permesso ai truffatori di procedere con
l'esecuzione dei successivi bonifici fraudolenti, nel corso della notte tra il 9 e il 10 maggio 2023.
L'insieme di tali circostanze avrebbe dovuto ingenerare un forte sospetto nella cliente in merito alla genuinità dei messaggi e della telefonata ricevuti, anche in considerazione delle note campagne di sensibilizzazione diffuse rispetto ai sempre più frequenti episodi di phishing e
l'ordinaria diligenza avrebbe imposto una verifica immediata, inducendo la signora (…) a mettersi in contatto con la (…). Tale verifica è invece intervenuta soltanto il giorno successivo, nel corso della mattina del 10 maggio 2023, allorché la signora (…) ha contattato l'assistenza e sporto denuncia ma in un momento in cui le operazioni eseguite non potevano essere più annullate”; Corte appello Milano, 18/03/2024, n. 815: “In conclusione appare evidente che i fatti esposti configurano una condotta gravemente colposa della correntista, che ha lei stessa causato il danno subito, posto che, pur avendo anche ricevuto apposito avviso contenente esempi delle modalità con cui vengono consumate le truffe on line, ha, in un primo momento, accettato di intervenire sulla sua posizione personale di home banking seguendo le istruzioni di una persona sconosciuta, che l'ha contattata da un numero di telefono da lei non conosciuto, e, in un secondo momento, quando ha ricevuto
l'immediata comunicazione della banca che era stato richiesto sul suo conto un bonifico da lei non disposto, ha ritenuto di contattare la banca solo dopo oltre quattro ore, quando cioè il bonifico non poteva più essere annullato”; Tribunale Prato, 12/03/2024, n. 214: “Deve, quindi, ritenersi che nella specie una condotta parametrata a un minimo di diligenza esigibile dalla parte attrice – come quella costituita dalla lettura dei messaggi trasmessi dalla banca – avrebbe scongiurato e sventato TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
la truffa perpetrata ai danni della parte attrice, con la conseguenza che deve ritenersi che la condotta tenuta da quest'ultima sia connotata da colpa grave, portando a ritenere che non sussista alcuna responsabilità della banca convenuta”; Tribunale Bologna, 16/07/2025, n. 1864; Tribunale
Salerno, 22/07/2024, n. 3870: “in relazione a tutti i predetti addebiti risulta, sulla base del tabulato prodotto in primo grado e non oggetto di specifica contestazione, che (…) inviò in tempo reale un sms di “alert” sul cellulare del (…), così segnalando l'anomalia delle operazioni. Nella prima mattinata del 29/01/14, quindi, il (…), controllando il proprio cellulare, ossia con una condotta di ordinaria diligenza, avrebbe già potuto verificare l'avvenuta ricezione, nella notte, del messaggio di “alert” inviato alle ore 1,36 in relazione all'operazione sospetta effettuata negli Stati Uniti alle ore 1,34. L'accertamento di tale circostanza gli imponeva di segnalare “senza indugio” l'anomalia dell'addebito al fine di ottenere l'immediato blocco della carta di credito. La colpevole inerzia dell'appellato, tuttavia, si è protratta per diverse ore, in quanto, nonostante gli ulteriori sms di
“alert” inviatigli in relazione agli addebiti delle ore 9,29, 13,11, 13,13, 13,18 e 13,25 del 29/01/14, solo alle ore 13,58 del medesimo giorno fu richiesto il blocco della carta di credito”).
Da ciò consegue che – premessa la corretta effettuazione da parte della banca dell'operazione di pagamento in assenza di specifica deduzione sul punto da parte della cliente in ordine ad eventuali anomalie e malfunzionamenti delle procedure che abbiano consentito la fraudolenta operazione da parte di terzi (ossia che le operazioni oggetto di contestazione siano avvenute nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010) e premesso che la stessa attrice non ha contestato che le operazioni poste in essere dal terzo possano ritenersi ictu oculi anomale o di abnormità tale da indurre la banca ad attivarsi al fine di effettuare ulteriori controlli – nessuna responsabilità per omessa predisposizione delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei servizi di pagamento può essere imputata alla banca appellata, la quale ha immediatamente avvisato con un sms la cliente delle operazioni di pagamento disconosciute. Appare, invece, sorretta da colpa grave la condotta di la quale ha dato adito ovvero aggravato le illegittime operazioni svolte da terzi, Parte_1 essendo stata tempestivamente avvisata delle medesime e non avendo immediatamente segnalato a
Compass Banca s.p.a. il furto della carta, senza fornire, d'altronde, spiegazione delle ragioni di tale omessa tempestiva comunicazione subito dopo aver ricevuto l'alert.
Alla luce di quanto dedotto, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Le spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le attività difensive spiegate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'appellante deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della società appellata.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 24/2021
R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 456/2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Messina in data 1 giugno 2020;
2. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Parte_1
liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, modificato dalla Legge n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli