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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2024, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
n. 11772/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11772/2022, avente ad oggetto:
Assicurazione contro i danni, riservata in decisione all'udienza del 27.6.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Mennillo (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio Grasso (CF: ), elettivamente domiciliata in Via C.F._3
Giulia Gonzaga, 4 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come in atti
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Pertanto devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente
pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze
in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1
dinanzi l'intestato Tribunale, onde sentire condannare la spa Controparte_1
convenuta a risarcire tutti i danni derivanti dal furto avvenuto il 17.4.2022. L'attrice
Con deducendo preliminarmente di aver stipulato in data 21.07.2021 con la convenuta pagina 2 di 8 un contratto di polizza denominato “ ad oggetto la copertura Controparte_2
assicurativa contro incendio, responsabilità civile e furto presso la propria abitazione in Cardito, alla Via Crispi n.1, deduceva che, dopo essere uscita di casa dalla mattina,
una volta rincasata in serata, constatava che durante la sua assenza, avvenuta tra le ore 11,30 e le ore 21,30, ignoti, dopo aver scavalcato il muro di cinta dell'abitazione e dopo aver forzato una persiana di ferro mediante l'utilizzo di un grimaldello rudimentale, si erano introdotti all'interno della propria abitazione derubandola di svariati oggetti tra cui TV e preziosi nonché della somma in contanti di euro
5.000,00. Deduceva ancora di aver allertato immediatamente gli operatori di polizia che giungevano sul posto constatando l'accaduto, formalizzato successivamente con una regolare denuncia.
Si costituiva la spa convenuta che contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
deduceva, inoltre,
la carenza probatoria dei documenti forniti in sede di istruttoria del sinistro, la mancata prova circa la titolarità dei beni e della presenza degli stessi al momento del furto, la carenza di valore probatorio della denuncia penale ed, infine, l'inoperatività
della Polizza per gravi inadempimenti dell'attrice.
Ciò posto in fatto, va rilevato come la materia assicurativa rientra tra quelle per le quali ai sensi i sensi della legge 28/2010 è previsto l'obbligatorietà della mediazione. In particolare, ai sensi dell'art.5, comma 4, lett.b) d.lgs.28/2010 le pagina 3 di 8 disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità del giudizio) si applicano alle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Sulla scorta dell'eccezione formulata dalla spa convenuta, la attivava Pt_1
il procedimento di mediazione innanzi gli istituti competenti che dava, però, esito negativo.
La domanda va parzialmente accolta in ragione di quanto appresso.
In ordine ai fatti di causa ed agli eventuali inadempimenti eccepiti dalla spa convenuta, va detto che dall'istruttoria svolta emerge il corretto comportamento della nel prendere tutte le precauzioni necessarie prima di lasciare l'abitazione Pt_1
per trascorrere fuori la giornata di festa, in cui poi avvenne il furto.
Allo stato degli atti, pertanto, non si rinvengono elementi tali da ritenere che il contratto di polizza tra le parti sia inefficace;
ciò, anche alla luce della mancanza di un riscontro tra lo stato dei luoghi precedente a quello di stipula del contratto de quo e quello al momento dei fatti denunciati, da cui assumere poter ritenere assunto l'inadempimento della , determinante per l'invocata inoperatività della Pt_1
garanzia da parte della spa convenuta.
A tal proposito, va detto che l'indeterminatezza delle condizioni previste nel contratto di polizza dalle norme di riserva in oggetto, determina ipso iure la loro inapplicabilità, prospettando esse un generico ed indefinito campo di applicazione;
pagina 4 di 8 fatto che mal si concilia con i principi generali del diritto civile in materia, a tutela di uno dei contraenti, con spunti che, un'analisi più approfondita, porta a dichiarare la loro nullità.
In ordine all'accaduto, quindi, l'istruttoria consegna il quadro completo dei fatti con conseguente applicazione delle regole contrattuali che impongono il risarcimento del danno subito dalla . Pt_1
Circa quest'ultimo, non emerge dagli atti di causa una definita quantificazione dell'ammontare richiesto, evidenziandosi prove parziali solo per alcuni beni sottratti,
mentre mancano del tutto elementi di quantificazione per gran parte dei beni indicati quali sottratti.
Ed infatti, se per la quantificazione delle tv, del pc e del cellulare sottratti è
possibile avere un indizio del loro acquisto, avendo l'attrice allegato i relativi scontrini da cui è anche possibile dedurne la loro usura fino al tempo del furto, circa i preziosi sottratti e, soprattutto, circa la somma in contanti di euro 5.000,00, la prova della loro appartenenza all'attrice risulta solo superficialmente e genericamente data.
Dalla documentazione agli atti, circa i preziosi sottratti, le foto esposte non rendono assolutamente l'ipotesi di una loro eventuale riconducibilità al possesso da parte dell'attrice, rinvenibile solo nella dichiarazione del teste che però è priva di riscontri fattuali, quali uno scontrino di acquisto o, meglio, il riferimento ad un evento giustificativo del loro possesso. Ancor di più tale considerazione vale per la richiesta somma di euro 5.000,00 che l'attrice assumeva di disporre nella propria abitazione al pagina 5 di 8 momento dei fatti, circostanza anch'essa priva di elementi fattuali giustificativi, quali ad esempio un recente prelievo presso un istituto bancario.
Ciò posto, in ordine al danno subito, dall'istruttoria svolta emergono solo elementi parziali a sua prova, alla cui luce questo Giudicante è costretto a ricorrere al potere concessogli ex art. 1226 cc. per la loro liquidazione.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, costituisce un rimedio fondato sulla equità c.d. "integrativa" o "suppletiva", intesa non quale principio sostitutivo della norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
La liquidazione equitativa, quindi, ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti incorrono.
La rilevante difficoltà nella stima esatta del danno, che determina il ricorso all'equità, come nel caso di specie, deve risultare oggettiva e deve essere riscontrata positivamente e non dipendere dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova
(Cass. ordinanza 17.11.2020, n. 26051).
Ne consegue che, facendo ricorso alla normativa in oggetto, gli elementi raccolti in istruttoria inducono questo Giudicante a quantificare il danno subito dall'attrice, in via del tutto equitativa, in euro 2.500,00, con interessi a far data dalla domanda al soddisfo.
pagina 6 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del decisum individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la
CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez.
III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez.
III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-In accoglimento della domanda di parte attrice condanna al Controparte_1
pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro 2.500,00, con interessi a far data dalla domanda al soddisfo.
-Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso professionale ed euro 237,00 per pagina 7 di 8 esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 21/9/2024
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11772/2022, avente ad oggetto:
Assicurazione contro i danni, riservata in decisione all'udienza del 27.6.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Mennillo (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio Grasso (CF: ), elettivamente domiciliata in Via C.F._3
Giulia Gonzaga, 4 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come in atti
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Pertanto devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente
pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze
in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1
dinanzi l'intestato Tribunale, onde sentire condannare la spa Controparte_1
convenuta a risarcire tutti i danni derivanti dal furto avvenuto il 17.4.2022. L'attrice
Con deducendo preliminarmente di aver stipulato in data 21.07.2021 con la convenuta pagina 2 di 8 un contratto di polizza denominato “ ad oggetto la copertura Controparte_2
assicurativa contro incendio, responsabilità civile e furto presso la propria abitazione in Cardito, alla Via Crispi n.1, deduceva che, dopo essere uscita di casa dalla mattina,
una volta rincasata in serata, constatava che durante la sua assenza, avvenuta tra le ore 11,30 e le ore 21,30, ignoti, dopo aver scavalcato il muro di cinta dell'abitazione e dopo aver forzato una persiana di ferro mediante l'utilizzo di un grimaldello rudimentale, si erano introdotti all'interno della propria abitazione derubandola di svariati oggetti tra cui TV e preziosi nonché della somma in contanti di euro
5.000,00. Deduceva ancora di aver allertato immediatamente gli operatori di polizia che giungevano sul posto constatando l'accaduto, formalizzato successivamente con una regolare denuncia.
Si costituiva la spa convenuta che contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
deduceva, inoltre,
la carenza probatoria dei documenti forniti in sede di istruttoria del sinistro, la mancata prova circa la titolarità dei beni e della presenza degli stessi al momento del furto, la carenza di valore probatorio della denuncia penale ed, infine, l'inoperatività
della Polizza per gravi inadempimenti dell'attrice.
Ciò posto in fatto, va rilevato come la materia assicurativa rientra tra quelle per le quali ai sensi i sensi della legge 28/2010 è previsto l'obbligatorietà della mediazione. In particolare, ai sensi dell'art.5, comma 4, lett.b) d.lgs.28/2010 le pagina 3 di 8 disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità del giudizio) si applicano alle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Sulla scorta dell'eccezione formulata dalla spa convenuta, la attivava Pt_1
il procedimento di mediazione innanzi gli istituti competenti che dava, però, esito negativo.
La domanda va parzialmente accolta in ragione di quanto appresso.
In ordine ai fatti di causa ed agli eventuali inadempimenti eccepiti dalla spa convenuta, va detto che dall'istruttoria svolta emerge il corretto comportamento della nel prendere tutte le precauzioni necessarie prima di lasciare l'abitazione Pt_1
per trascorrere fuori la giornata di festa, in cui poi avvenne il furto.
Allo stato degli atti, pertanto, non si rinvengono elementi tali da ritenere che il contratto di polizza tra le parti sia inefficace;
ciò, anche alla luce della mancanza di un riscontro tra lo stato dei luoghi precedente a quello di stipula del contratto de quo e quello al momento dei fatti denunciati, da cui assumere poter ritenere assunto l'inadempimento della , determinante per l'invocata inoperatività della Pt_1
garanzia da parte della spa convenuta.
A tal proposito, va detto che l'indeterminatezza delle condizioni previste nel contratto di polizza dalle norme di riserva in oggetto, determina ipso iure la loro inapplicabilità, prospettando esse un generico ed indefinito campo di applicazione;
pagina 4 di 8 fatto che mal si concilia con i principi generali del diritto civile in materia, a tutela di uno dei contraenti, con spunti che, un'analisi più approfondita, porta a dichiarare la loro nullità.
In ordine all'accaduto, quindi, l'istruttoria consegna il quadro completo dei fatti con conseguente applicazione delle regole contrattuali che impongono il risarcimento del danno subito dalla . Pt_1
Circa quest'ultimo, non emerge dagli atti di causa una definita quantificazione dell'ammontare richiesto, evidenziandosi prove parziali solo per alcuni beni sottratti,
mentre mancano del tutto elementi di quantificazione per gran parte dei beni indicati quali sottratti.
Ed infatti, se per la quantificazione delle tv, del pc e del cellulare sottratti è
possibile avere un indizio del loro acquisto, avendo l'attrice allegato i relativi scontrini da cui è anche possibile dedurne la loro usura fino al tempo del furto, circa i preziosi sottratti e, soprattutto, circa la somma in contanti di euro 5.000,00, la prova della loro appartenenza all'attrice risulta solo superficialmente e genericamente data.
Dalla documentazione agli atti, circa i preziosi sottratti, le foto esposte non rendono assolutamente l'ipotesi di una loro eventuale riconducibilità al possesso da parte dell'attrice, rinvenibile solo nella dichiarazione del teste che però è priva di riscontri fattuali, quali uno scontrino di acquisto o, meglio, il riferimento ad un evento giustificativo del loro possesso. Ancor di più tale considerazione vale per la richiesta somma di euro 5.000,00 che l'attrice assumeva di disporre nella propria abitazione al pagina 5 di 8 momento dei fatti, circostanza anch'essa priva di elementi fattuali giustificativi, quali ad esempio un recente prelievo presso un istituto bancario.
Ciò posto, in ordine al danno subito, dall'istruttoria svolta emergono solo elementi parziali a sua prova, alla cui luce questo Giudicante è costretto a ricorrere al potere concessogli ex art. 1226 cc. per la loro liquidazione.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, costituisce un rimedio fondato sulla equità c.d. "integrativa" o "suppletiva", intesa non quale principio sostitutivo della norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
La liquidazione equitativa, quindi, ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti incorrono.
La rilevante difficoltà nella stima esatta del danno, che determina il ricorso all'equità, come nel caso di specie, deve risultare oggettiva e deve essere riscontrata positivamente e non dipendere dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova
(Cass. ordinanza 17.11.2020, n. 26051).
Ne consegue che, facendo ricorso alla normativa in oggetto, gli elementi raccolti in istruttoria inducono questo Giudicante a quantificare il danno subito dall'attrice, in via del tutto equitativa, in euro 2.500,00, con interessi a far data dalla domanda al soddisfo.
pagina 6 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del decisum individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la
CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez.
III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez.
III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-In accoglimento della domanda di parte attrice condanna al Controparte_1
pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro 2.500,00, con interessi a far data dalla domanda al soddisfo.
-Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite,
che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso professionale ed euro 237,00 per pagina 7 di 8 esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 21/9/2024
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8