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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 23 dicembre 2021 - R.G. n. 2393/2021,
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'dall'Avv. Lucrezia Pasolini (C.F. ), PEC C.F._2
presso il cui studio in Cesena (FC) Via Email_1
Marinelli n. 85 elegge domicilio per tutti gli effetti di legge
Appellante
CONTRO
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente _1 C.F._3
a Cesenatico Viale Serra 18, in proprio e quale erede universale di (c.f. Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Cesena il 10.03.2022 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Brasey (c.f. PEC C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del difensore in Cesena Via Marchesi Romagnoli 7
Appellati (c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_2 C.F._6
Via delle Dolomiti n.60 e (c.f. ) nata a [...] il CP_3 C.F._7
31/12/1978 ed ivi residente in [...],
Appellati contumaci
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1172/21, pubblicata in data 29.11.2021,
Tribunale di Forlì.
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la Sentenza n. 1172/21 emessa dal Tribunale di Forlì in data 23.11.2021 e pubblicata in data 29.11.2021 nella causa iscritta al n. R.G. 4231/2014, al capo primo
e terzo di cui alle pagine n. 6, 7, 8, 9 e 10 e da 11 a 12, relativi alla prescrizione de diritto ad agire in capo all'appellata e alla condanna alle spese di lite a carico del sig.
e precisamente: Parte_1
- In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'ammissibilità l'azione di disconoscimento esercitata dalla sig.ra per tutti i motivi dedotti in _1
atti
- Per l'effetto, mantenere salvi gli effetti del riconoscimento operato dal sig.
in data 29 marzo 1970 come annotati sull'atto di nascita del sig. Parte_2
Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i grai di giudizio
Conclusioni parte appellata : _1
Piaccia alla Corte di Appello adita:
In via pregiudiziale:
- Accertare l'avvenuta interruzione del presente procedimento alla data del decesso della Sig.ra con l'assunzione di ogni consequenziale provvedimento;
Persona_1
Nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello adita non ritenesse essersi verificata
l'interruzione del presente giudizio
- Nel merito:
pag. 2/11 Respingere l'appello spiegato dalla controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella premessa della presente comparsa e, per
l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
- Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 22 settembre 20148 novembre 2017, _1
citava in giudizio il fratello e i nipoti , in
[...] Parte_1 CP_4 CP_3
quanto eredi del terzo fratello defunto , deducendo che il padre Persona_2 [...]
, deceduto in data 19 gennaio 2014 l'avesse dichiarata sua erede universale con Pt_2
testamento olografo pubblicato in data 16 aprile 2014, contestualmente dichiarando che i figli e non fossero figli suoi. Pt_1 Persona_2
L'attrice ha spiegato domanda di difetto di veridicità della dichiarazione espressa dal padre in ordine ai riconoscimenti di paternità dei fratelli, avvenuta a seguito Pt_2
del matrimonio con la madre il 29 marzo 1970. Persona_1
Interveniva in giudizio, aderendo alle richieste proposte da anche la _1
madre di questa e quindi moglie del defunto, sig.ra . Persona_1
In data 06 marzo 2015 veniva celebrata la prima udienza, che vedeva la costituzione delle parti e che vedeva il signor contestare integralmente le domande di Parte_1
parte avversa, sostenendo che non fosse a conoscenza che il signor non Parte_2
fosse suo padre e chiedendo altresì di dichiarare prescritto il diritto azionato da _1
e quindi inammissibile la domanda e chiedendo, in via subordinata, laddove
[...]
fossero state accolte le domande attoree, il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti a causa del disconoscimento paterno.
Il giudizio di primo grado ha visto la costituzione anche dei nipoti del de cuius,
[...]
e , i quali hanno contestato le pretese di parte attrice contestando CP_2 CP_3
l'interesse ad agire, l'indeterminatezza della pretesa, dichiarando altresì di non essere a conoscenza del fatto che non fosse il loro nonno di sangue;
hanno Parte_2
proposto domanda riconvenzionale nella quale hanno chiesto il riconoscimento del danno dovuto per il fatto che, avendo riconosciuto quale proprio figlio il Parte_2
pag. 3/11 di loro padre, , il disconoscimento avrebbe compromesso la loro vita Persona_2 sociale di relazione, l'identità personale e gli affetti familiari.
Alla medesima udienza parte attrice eccepiva la prescrizione delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti in quanto prescritte, essendo gli stessi a conoscenza da oltre cinque anni non fosse il padre biologico di e Per_2 Pt_1
La stessa madre intervenuta, dichiarava che i propri figli maschi erano a conoscenza della circostanza dell'essere nati a seguito di una relazione avuta dal Persona_1
prima di conoscere . Parte_2
Interveniva altresì, per obbligo di legge, il Pubblico Ministero con comparsa del 27 novembre 2017.
Veniva concesso termine per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e svolta istruttoria orale al termine della quale il Giudice, trattenuta la causa in decisione per riferirla al collegio ha emesso sentenza.
Il Giudice di primo grado trattava come prima questione l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato sollevata dalla difesa del convenuto Parte_1
Si riteneva che la causa fosse stata promossa ex art. 263 c.c. riconoscendo che l'azione di disconoscimento per difetto di veridicità fosse stata promossa dalla figlia, nel chiedersi se fosse titolare di un interesse individuale, qualificato, concreto, attuale e legittimo, avente carattere patrimoniale o morale, si giungeva a risposta affermativa in quanto erede universale del de cuius, autore del passato riconoscimento.
La prova richiesta della legge affinché si attesti il difetto di veridicità veniva data, oltre che dalle dichiarazioni testamentarie di , anche dalle dichiarazioni rese Persona_3
dalla madre che ha confermato che i figli sono stati concepiti da ella Persona_1
con altro uomo.
Il Giudice di primo grado si soffermava poi ad accertare da quando tale circostanza fosse nota, giungendo alla conclusione che il fatto che il padre aveva sposato una donna già madre di due figli avuti da altro uomo fosse fatto notorio.
Tuttavia, per stabilire se l'attrice abbia agito entro il termine prescrizionale dell'art. 263
c.c. (cinque anni che decorrono dalla data di trascrizione del riconoscimento) è necessario far riferimento a quanto disposto dalla disciplina transitoria nell'art. 104 comma 10 d. lgs. 154/2013 per cui “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima
pag. 4/11 dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.”
Per tale disposizione normativa quindi il computo prescrizionale è da far decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, avendo quindi l'attrice notificato l'atto tra settembre e ottobre 2014 tale termine è stato rispettato.
Il Giudice di prime cure passava poi ad esaminare nel merito la questione ritenendo che dalle risultanze istruttorie i convenuti sapessero da tempo immemorabile di non avere legami di sangue con il de cuius.
Per tali motivi il Giudice accoglieva la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando il difetto di veridicità della dichiarazione con la quale ha Parte_2
legittimato e riconosciuto quali propri figli nato a [...] il 21 febbraio Parte_1
1956 e nato a [...] il [...] e per l'effetto dichiarava Persona_2 tale legittimazione nulla ed inefficace ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, con esonero di responsabilità, di trascrivere e quindi annotare questa sentenza sugli atti di nascita di e . Parte_1 Persona_2
Rigettava altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da e perché ritenuta sfornita di prova nonché Parte_1 CP_2 CP_3
per la conoscenza da tempo immemore della circostanza da parte di tutti i convenuti
Condannava infine i convenuti in solido fra loro a rimborsare le spese di lite all'attrice che si liquidavano in complessivi euro 5.045,00 di cui euro 545 per spese ed euro
4.500,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario ex TPF nella misura del 15% cpa ed
Iva di legge.
2. avverso tale decisione proponeva appello il solo per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
Egli innanzitutto lamenta la violazione da parte del Collegio del Tribunale di Forlì degli artt. 263 e 267 c.c., nonché del principio giurisprudenziale dell'irretrattabilità del riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.
pag. 5/11 L'appellante ritiene infatti che il Giudice avrebbe dovuto applicare il principio per cui il riconoscimento del figlio avvenuto nella consapevolezza della falsità ideologica, assume la valenza di un atto determinativo di status per cui appare irretrattabile non solo da parte di chi lo ha effettuato ma anche da parte di terzi, anche al fine di evitare la lesione irreversibile di bene primari quali l'identità personale e sociale acquisita con il rapporto genitoriale che si è venuto ad instaurare.
In secondo luogo ritiene che, in applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 263
c. 4 c.c., nonché dell'art. 267 c.c. quarto comma, per cui l'azione andava esperita entro i cinque anni dall'avvenuta annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, l'attrice avesse agito per oltre quel termine, essendo il riconoscimento avvenuto il 29 marzo
1970 e che la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado sulla base dell'art. 104 c.
10 d.lgs 154/13 si pone in contrasto con il principio per cui la legge non può avere effetti retroattivi e quindi non è applicabile al riconoscimento avvenuto nel 1970, minando i diritti ormai acquisiti e pacifici che nessuno ha mai contestato per oltre quarant'anni.
Ritenuto quindi spirato il termine di decadenza previsto dalle citate norme, chiedeva il rigetto della domanda spiegata da _1
Si costituiva in giudizio in proprio e quale erede universale della madre _1
, già parte del procedimento di primo grado deceduta nelle more. Persona_1
Si chiedeva quindi l'interruzione del procedimento ex art. 299 c.p.c.
In via pregiudiziale veniva poi chiesto che venisse dichiarato l'infondatezza dell'appello spiegato dalla controparte e che esso venisse rigettato per i motivi che seguono.
Innanzitutto si contesta la tesi avversari per cui si debba dichiarare _1 decaduta dall'azione intrapresa in quanto da una lettura combinata dell'art. 104 c. 10
d.lgs 154/13 e art . 108 c. 1 del medesimo decreto, risalendo il riconoscimento dei sig.
e al 1970, i termini previsti di cinque anni decorrano, Pt_1 Persona_2
secondo le ora menzionate norme, dal 07/02/2014 data di entrata in vigore del d.lgs.
154/13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 08/01/2014.
Avendo l'attrice proposto il giudizio di primo grado dopo tale anno e nel corso dell'anno 2014 sono stati rispettati i termini di legge.
pag. 6/11 Viene inoltre contrastata la tesi avversaria per cui non è possibile ritrattare il riconoscimento quando esso è avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.
Questo innanzitutto perché ha agito in proprio, in quanto portatrice di un _1 interesse ritenuto dall'ordinamento legittimo a promuovere l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
In ogni caso anche laddove si dovesse considerare che non ha agito in _1 proprio ma ex art. 267 c.c., la giurisprudenza ha riconosciuto che l'impugnazione per difetto di veridicità del figlio nato fuori dal matrimonio è proponibile anche se l'autore era consapevole di non essere il genitore biologico.
3. all'udienza del 01.07.2022 il procedimento veniva interrotto ex art. 299 c.p.c. per il decesso di avvenuto successivamente alla notifica dell'appello ma Persona_1
prima della sua costituzione.
A seguito di riassunzione e successiva integrazione del contraddittorio, veniva fissata prima l'udienza del 16.01.2024 per precisazione delle conclusioni in forma cartolare, poi differita al 14.01.2025 con revoca di udienza e fissato termine per il deposito di note scritte.
Il Collegio in data 15.01.2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di replica.
Si dà atto che e non si costituivano nel giudizio di appello. CP_2 CP_3
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
Già nel sistema del Codice civile del 1942, normativa vigente quando il signor
[...]
ha riconosciuto i figli e pur consapevole della paternità Pt_2 Per_2 Pt_1 biologica altrui, l'articolo 263 c.c. regolava l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e assolveva alla tradizionale finalità di rimuovere il valore accertativo dello stato di filiazione naturale recato da un falso atto di riconoscimento.
La disciplina era caratterizzata dal riconoscimento a qualsiasi interessato della legittimazione attiva e dalla imprescrittibilità.
La regolamentazione dell'azione dipendeva in larga misura dal carattere indisponibile del diritto dedotto e dall'interesse pubblico a porre un obiettivo rimedio alla pag. 7/11 antigiuridicità della mancata corrispondenza tra l'accertamento dello stato di filiazione recato dal riconoscimento e la verità biologica del rapporto di filiazione.
L'azione era, per questa ragione, concessa all'autore del riconoscimento a prescindere dal suo stato soggettivo, di buona o di mala fede, e senza limiti di tempo.
L'interesse dell'ordinamento a rimuovere detta antigiuridicità accertando la verità biologica del rapporto era considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse del soggetto riconosciuto alla stabilità dello stato di filiazione.
Con la riforma contenuta nel d.lgs. 154/13 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il 08.01.2014 ed entrata in vigore 30 giorni dopo, il nuovo art. 263
c.c. mantiene inalterato l'elenco dei soggetti a cui veniva attribuita la legittimazione ad agire impugnando il riconoscimento per difetto di veridicità (l'autore, colui che è stato riconosciuto e chiunque abbia interesse).
Introduce tuttavia un termine decadenziale per chi esercita l'azione, che, nel caso di specie, essendo l'azione promossa ma figlia del de cuius autore del _1 riconoscimento, è di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento.
Si pone però nel nostro caso un problema di disciplina transitoria in quanto il riconoscimento è avvenuto nel 1970, in vigenza della precedente formulazione legislativa, e l'azione è stata proposta nel 2014, dopo l'entrata in vigore della riforma.
Secondo parte appellante il diritto dell'attrice sarebbe incorso nel termine di decadenza, poiché, promuovendo azione nell'anno 2014, essendo avvenuta la trascrizione del riconoscimento nel 1970, il termine dei cinque anni per l'impugnazione sarebbe già ampiamente decorso.
L'appellante sostiene invece che le stesse disposizioni transitorie di cui all'art. 104 c. 10
d.lgs 154/13 prevedano che le nuove norme, si applicano anche alla trascrizione del riconoscimento dei figli nati prima della entrata in vigore della legge e i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Sicché dovrà decorrere un primo quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, nel quale si consolideranno tutti i riconoscimenti di figli nati fuori dal pag. 8/11 matrimonio (già figli naturali) di vecchia data;
ma entro questo quinquennio, le azioni già promosse e quelle promuovende (come nel caso de quo) non possono essere considerate soggette a decadenza.
A tale conclusione è giunto il Giudice di primo grado, e tale è anche la convinzione della presente Corte, senza peraltro dover ricorrere a particolari strumenti interpretativi essendo di per sé sufficiente la lettura delle disposizioni di legge (v. sul punto Corte
App. Catania, sez. famiglia, persona, minori, sentenza 22 luglio 2013)
Lo stesso principio di irretroattività della legge invocato da parte appellante correttamente applicato porta a tale conclusione, in quanto il termine decadenziale di cinque anni è stato introdotto nel 2014, mentre nel 1970, anno in cui è avvenuto il riconoscimento, l'azione era imprescrittibile avendo il legislatore voluto preservare, talvolta anche a discapito del soggetto riconosciuto, la veridicità dello status di figlio.
Non si può dunque applicare ad un riconoscimento, seppur mendace, avvenuto nel
1970, una disciplina, quella del termine decadenziale, entrata in vigore nel 2014, tanto più che lo stesso legislatore ha inteso regolare i riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/13 stabilendo che decorressero cinque anni dalla vigenza di tale norme prima che il termine potesse considerarsi spirato
Inoltre, va osservato che l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità.
Non è, infatti, in discussione che e siano stati concepiti dalla Pt_1 Persona_2
madre con altro uomo e le prove esperite nel corso del giudizio di primo grado fanno emergere tale circostanza in maniera pacifica.
Parte appellante vorrebbe quindi che il fatto che fosse consapevole di Parte_2
non essere il padre biologico dei ragazzi al momento del riconoscimento, rendesse non esperibile l'impugnazione per difetto di veridicità da parte del terzo.
Tale eccezione non è accoglibile avendo la signora agito ex art. 263 c.c. quale terza interessata, portatrice di un interesse proprio quale quello di essere erede universale del pag. 9/11 padre ed anche qualora la si ritesse agente ex art. 267 c.c. una tale limitazione violerebbe il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento.
Non si può tuttavia ignorare che il favor veritatis deve essere comunque bilanciato con il diritto all'identità personale del riconosciuto, bilanciamento che deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso.
Questo anche qualora si tratti di decidere in ordine all'eventuale annullamento del riconoscimento di persona maggiorenne, come nel caso de quo.
Nel caso in esame, in cui il disconoscimento è avvenuto molti anni dopo l'attribuzione dello status di figlio, le prove esperite nel corso del giudizio di primo grado hanno dimostrato che entrambi i figli, e successivamente i nipoti, fossero a conoscenza del fatto che non fosse il genitore biologico di e e Parte_2 Per_2 Pt_1 pertanto non si ritiene in questa sede prevalente l'interesse mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio la propria identità personale e sociale, nè una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita (i testi hanno riferito di relazioni familiari molto deteriorate).
Lo stesso Giudice di primo grado non ha nemmeno riconosciuto la sussistenza di un danno in capo alle parti a seguito del disconoscimento e lo stesso non ha Parte_1 proposto domanda di risarcimento a seguito del disconoscimento nell'istanza di gravame.
4.- Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, a parametri medi ad esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta in 9.991,00 euro (2.058,00 euro per la fase di studio, 1.418 euro per la fase introduttiva, 3.470,00 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte pag. 10/11 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
I – rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II – condanna a rimborsare a le spese del presente grado Parte_1 _1
liquidate in euro 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III – si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
17/04/2025.- ;
Il Presidente estensore
dott. Giuseppe de Rosa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 23 dicembre 2021 - R.G. n. 2393/2021,
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'dall'Avv. Lucrezia Pasolini (C.F. ), PEC C.F._2
presso il cui studio in Cesena (FC) Via Email_1
Marinelli n. 85 elegge domicilio per tutti gli effetti di legge
Appellante
CONTRO
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente _1 C.F._3
a Cesenatico Viale Serra 18, in proprio e quale erede universale di (c.f. Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Cesena il 10.03.2022 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Brasey (c.f. PEC C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del difensore in Cesena Via Marchesi Romagnoli 7
Appellati (c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_2 C.F._6
Via delle Dolomiti n.60 e (c.f. ) nata a [...] il CP_3 C.F._7
31/12/1978 ed ivi residente in [...],
Appellati contumaci
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1172/21, pubblicata in data 29.11.2021,
Tribunale di Forlì.
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la Sentenza n. 1172/21 emessa dal Tribunale di Forlì in data 23.11.2021 e pubblicata in data 29.11.2021 nella causa iscritta al n. R.G. 4231/2014, al capo primo
e terzo di cui alle pagine n. 6, 7, 8, 9 e 10 e da 11 a 12, relativi alla prescrizione de diritto ad agire in capo all'appellata e alla condanna alle spese di lite a carico del sig.
e precisamente: Parte_1
- In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'ammissibilità l'azione di disconoscimento esercitata dalla sig.ra per tutti i motivi dedotti in _1
atti
- Per l'effetto, mantenere salvi gli effetti del riconoscimento operato dal sig.
in data 29 marzo 1970 come annotati sull'atto di nascita del sig. Parte_2
Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i grai di giudizio
Conclusioni parte appellata : _1
Piaccia alla Corte di Appello adita:
In via pregiudiziale:
- Accertare l'avvenuta interruzione del presente procedimento alla data del decesso della Sig.ra con l'assunzione di ogni consequenziale provvedimento;
Persona_1
Nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello adita non ritenesse essersi verificata
l'interruzione del presente giudizio
- Nel merito:
pag. 2/11 Respingere l'appello spiegato dalla controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella premessa della presente comparsa e, per
l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.
- Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 22 settembre 20148 novembre 2017, _1
citava in giudizio il fratello e i nipoti , in
[...] Parte_1 CP_4 CP_3
quanto eredi del terzo fratello defunto , deducendo che il padre Persona_2 [...]
, deceduto in data 19 gennaio 2014 l'avesse dichiarata sua erede universale con Pt_2
testamento olografo pubblicato in data 16 aprile 2014, contestualmente dichiarando che i figli e non fossero figli suoi. Pt_1 Persona_2
L'attrice ha spiegato domanda di difetto di veridicità della dichiarazione espressa dal padre in ordine ai riconoscimenti di paternità dei fratelli, avvenuta a seguito Pt_2
del matrimonio con la madre il 29 marzo 1970. Persona_1
Interveniva in giudizio, aderendo alle richieste proposte da anche la _1
madre di questa e quindi moglie del defunto, sig.ra . Persona_1
In data 06 marzo 2015 veniva celebrata la prima udienza, che vedeva la costituzione delle parti e che vedeva il signor contestare integralmente le domande di Parte_1
parte avversa, sostenendo che non fosse a conoscenza che il signor non Parte_2
fosse suo padre e chiedendo altresì di dichiarare prescritto il diritto azionato da _1
e quindi inammissibile la domanda e chiedendo, in via subordinata, laddove
[...]
fossero state accolte le domande attoree, il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti a causa del disconoscimento paterno.
Il giudizio di primo grado ha visto la costituzione anche dei nipoti del de cuius,
[...]
e , i quali hanno contestato le pretese di parte attrice contestando CP_2 CP_3
l'interesse ad agire, l'indeterminatezza della pretesa, dichiarando altresì di non essere a conoscenza del fatto che non fosse il loro nonno di sangue;
hanno Parte_2
proposto domanda riconvenzionale nella quale hanno chiesto il riconoscimento del danno dovuto per il fatto che, avendo riconosciuto quale proprio figlio il Parte_2
pag. 3/11 di loro padre, , il disconoscimento avrebbe compromesso la loro vita Persona_2 sociale di relazione, l'identità personale e gli affetti familiari.
Alla medesima udienza parte attrice eccepiva la prescrizione delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti in quanto prescritte, essendo gli stessi a conoscenza da oltre cinque anni non fosse il padre biologico di e Per_2 Pt_1
La stessa madre intervenuta, dichiarava che i propri figli maschi erano a conoscenza della circostanza dell'essere nati a seguito di una relazione avuta dal Persona_1
prima di conoscere . Parte_2
Interveniva altresì, per obbligo di legge, il Pubblico Ministero con comparsa del 27 novembre 2017.
Veniva concesso termine per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e svolta istruttoria orale al termine della quale il Giudice, trattenuta la causa in decisione per riferirla al collegio ha emesso sentenza.
Il Giudice di primo grado trattava come prima questione l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato sollevata dalla difesa del convenuto Parte_1
Si riteneva che la causa fosse stata promossa ex art. 263 c.c. riconoscendo che l'azione di disconoscimento per difetto di veridicità fosse stata promossa dalla figlia, nel chiedersi se fosse titolare di un interesse individuale, qualificato, concreto, attuale e legittimo, avente carattere patrimoniale o morale, si giungeva a risposta affermativa in quanto erede universale del de cuius, autore del passato riconoscimento.
La prova richiesta della legge affinché si attesti il difetto di veridicità veniva data, oltre che dalle dichiarazioni testamentarie di , anche dalle dichiarazioni rese Persona_3
dalla madre che ha confermato che i figli sono stati concepiti da ella Persona_1
con altro uomo.
Il Giudice di primo grado si soffermava poi ad accertare da quando tale circostanza fosse nota, giungendo alla conclusione che il fatto che il padre aveva sposato una donna già madre di due figli avuti da altro uomo fosse fatto notorio.
Tuttavia, per stabilire se l'attrice abbia agito entro il termine prescrizionale dell'art. 263
c.c. (cinque anni che decorrono dalla data di trascrizione del riconoscimento) è necessario far riferimento a quanto disposto dalla disciplina transitoria nell'art. 104 comma 10 d. lgs. 154/2013 per cui “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima
pag. 4/11 dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.”
Per tale disposizione normativa quindi il computo prescrizionale è da far decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, avendo quindi l'attrice notificato l'atto tra settembre e ottobre 2014 tale termine è stato rispettato.
Il Giudice di prime cure passava poi ad esaminare nel merito la questione ritenendo che dalle risultanze istruttorie i convenuti sapessero da tempo immemorabile di non avere legami di sangue con il de cuius.
Per tali motivi il Giudice accoglieva la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando il difetto di veridicità della dichiarazione con la quale ha Parte_2
legittimato e riconosciuto quali propri figli nato a [...] il 21 febbraio Parte_1
1956 e nato a [...] il [...] e per l'effetto dichiarava Persona_2 tale legittimazione nulla ed inefficace ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, con esonero di responsabilità, di trascrivere e quindi annotare questa sentenza sugli atti di nascita di e . Parte_1 Persona_2
Rigettava altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da e perché ritenuta sfornita di prova nonché Parte_1 CP_2 CP_3
per la conoscenza da tempo immemore della circostanza da parte di tutti i convenuti
Condannava infine i convenuti in solido fra loro a rimborsare le spese di lite all'attrice che si liquidavano in complessivi euro 5.045,00 di cui euro 545 per spese ed euro
4.500,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario ex TPF nella misura del 15% cpa ed
Iva di legge.
2. avverso tale decisione proponeva appello il solo per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
Egli innanzitutto lamenta la violazione da parte del Collegio del Tribunale di Forlì degli artt. 263 e 267 c.c., nonché del principio giurisprudenziale dell'irretrattabilità del riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.
pag. 5/11 L'appellante ritiene infatti che il Giudice avrebbe dovuto applicare il principio per cui il riconoscimento del figlio avvenuto nella consapevolezza della falsità ideologica, assume la valenza di un atto determinativo di status per cui appare irretrattabile non solo da parte di chi lo ha effettuato ma anche da parte di terzi, anche al fine di evitare la lesione irreversibile di bene primari quali l'identità personale e sociale acquisita con il rapporto genitoriale che si è venuto ad instaurare.
In secondo luogo ritiene che, in applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 263
c. 4 c.c., nonché dell'art. 267 c.c. quarto comma, per cui l'azione andava esperita entro i cinque anni dall'avvenuta annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, l'attrice avesse agito per oltre quel termine, essendo il riconoscimento avvenuto il 29 marzo
1970 e che la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado sulla base dell'art. 104 c.
10 d.lgs 154/13 si pone in contrasto con il principio per cui la legge non può avere effetti retroattivi e quindi non è applicabile al riconoscimento avvenuto nel 1970, minando i diritti ormai acquisiti e pacifici che nessuno ha mai contestato per oltre quarant'anni.
Ritenuto quindi spirato il termine di decadenza previsto dalle citate norme, chiedeva il rigetto della domanda spiegata da _1
Si costituiva in giudizio in proprio e quale erede universale della madre _1
, già parte del procedimento di primo grado deceduta nelle more. Persona_1
Si chiedeva quindi l'interruzione del procedimento ex art. 299 c.p.c.
In via pregiudiziale veniva poi chiesto che venisse dichiarato l'infondatezza dell'appello spiegato dalla controparte e che esso venisse rigettato per i motivi che seguono.
Innanzitutto si contesta la tesi avversari per cui si debba dichiarare _1 decaduta dall'azione intrapresa in quanto da una lettura combinata dell'art. 104 c. 10
d.lgs 154/13 e art . 108 c. 1 del medesimo decreto, risalendo il riconoscimento dei sig.
e al 1970, i termini previsti di cinque anni decorrano, Pt_1 Persona_2
secondo le ora menzionate norme, dal 07/02/2014 data di entrata in vigore del d.lgs.
154/13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 08/01/2014.
Avendo l'attrice proposto il giudizio di primo grado dopo tale anno e nel corso dell'anno 2014 sono stati rispettati i termini di legge.
pag. 6/11 Viene inoltre contrastata la tesi avversaria per cui non è possibile ritrattare il riconoscimento quando esso è avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.
Questo innanzitutto perché ha agito in proprio, in quanto portatrice di un _1 interesse ritenuto dall'ordinamento legittimo a promuovere l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
In ogni caso anche laddove si dovesse considerare che non ha agito in _1 proprio ma ex art. 267 c.c., la giurisprudenza ha riconosciuto che l'impugnazione per difetto di veridicità del figlio nato fuori dal matrimonio è proponibile anche se l'autore era consapevole di non essere il genitore biologico.
3. all'udienza del 01.07.2022 il procedimento veniva interrotto ex art. 299 c.p.c. per il decesso di avvenuto successivamente alla notifica dell'appello ma Persona_1
prima della sua costituzione.
A seguito di riassunzione e successiva integrazione del contraddittorio, veniva fissata prima l'udienza del 16.01.2024 per precisazione delle conclusioni in forma cartolare, poi differita al 14.01.2025 con revoca di udienza e fissato termine per il deposito di note scritte.
Il Collegio in data 15.01.2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di replica.
Si dà atto che e non si costituivano nel giudizio di appello. CP_2 CP_3
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
Già nel sistema del Codice civile del 1942, normativa vigente quando il signor
[...]
ha riconosciuto i figli e pur consapevole della paternità Pt_2 Per_2 Pt_1 biologica altrui, l'articolo 263 c.c. regolava l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e assolveva alla tradizionale finalità di rimuovere il valore accertativo dello stato di filiazione naturale recato da un falso atto di riconoscimento.
La disciplina era caratterizzata dal riconoscimento a qualsiasi interessato della legittimazione attiva e dalla imprescrittibilità.
La regolamentazione dell'azione dipendeva in larga misura dal carattere indisponibile del diritto dedotto e dall'interesse pubblico a porre un obiettivo rimedio alla pag. 7/11 antigiuridicità della mancata corrispondenza tra l'accertamento dello stato di filiazione recato dal riconoscimento e la verità biologica del rapporto di filiazione.
L'azione era, per questa ragione, concessa all'autore del riconoscimento a prescindere dal suo stato soggettivo, di buona o di mala fede, e senza limiti di tempo.
L'interesse dell'ordinamento a rimuovere detta antigiuridicità accertando la verità biologica del rapporto era considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse del soggetto riconosciuto alla stabilità dello stato di filiazione.
Con la riforma contenuta nel d.lgs. 154/13 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il 08.01.2014 ed entrata in vigore 30 giorni dopo, il nuovo art. 263
c.c. mantiene inalterato l'elenco dei soggetti a cui veniva attribuita la legittimazione ad agire impugnando il riconoscimento per difetto di veridicità (l'autore, colui che è stato riconosciuto e chiunque abbia interesse).
Introduce tuttavia un termine decadenziale per chi esercita l'azione, che, nel caso di specie, essendo l'azione promossa ma figlia del de cuius autore del _1 riconoscimento, è di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento.
Si pone però nel nostro caso un problema di disciplina transitoria in quanto il riconoscimento è avvenuto nel 1970, in vigenza della precedente formulazione legislativa, e l'azione è stata proposta nel 2014, dopo l'entrata in vigore della riforma.
Secondo parte appellante il diritto dell'attrice sarebbe incorso nel termine di decadenza, poiché, promuovendo azione nell'anno 2014, essendo avvenuta la trascrizione del riconoscimento nel 1970, il termine dei cinque anni per l'impugnazione sarebbe già ampiamente decorso.
L'appellante sostiene invece che le stesse disposizioni transitorie di cui all'art. 104 c. 10
d.lgs 154/13 prevedano che le nuove norme, si applicano anche alla trascrizione del riconoscimento dei figli nati prima della entrata in vigore della legge e i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Sicché dovrà decorrere un primo quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, nel quale si consolideranno tutti i riconoscimenti di figli nati fuori dal pag. 8/11 matrimonio (già figli naturali) di vecchia data;
ma entro questo quinquennio, le azioni già promosse e quelle promuovende (come nel caso de quo) non possono essere considerate soggette a decadenza.
A tale conclusione è giunto il Giudice di primo grado, e tale è anche la convinzione della presente Corte, senza peraltro dover ricorrere a particolari strumenti interpretativi essendo di per sé sufficiente la lettura delle disposizioni di legge (v. sul punto Corte
App. Catania, sez. famiglia, persona, minori, sentenza 22 luglio 2013)
Lo stesso principio di irretroattività della legge invocato da parte appellante correttamente applicato porta a tale conclusione, in quanto il termine decadenziale di cinque anni è stato introdotto nel 2014, mentre nel 1970, anno in cui è avvenuto il riconoscimento, l'azione era imprescrittibile avendo il legislatore voluto preservare, talvolta anche a discapito del soggetto riconosciuto, la veridicità dello status di figlio.
Non si può dunque applicare ad un riconoscimento, seppur mendace, avvenuto nel
1970, una disciplina, quella del termine decadenziale, entrata in vigore nel 2014, tanto più che lo stesso legislatore ha inteso regolare i riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 154/13 stabilendo che decorressero cinque anni dalla vigenza di tale norme prima che il termine potesse considerarsi spirato
Inoltre, va osservato che l'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità.
Non è, infatti, in discussione che e siano stati concepiti dalla Pt_1 Persona_2
madre con altro uomo e le prove esperite nel corso del giudizio di primo grado fanno emergere tale circostanza in maniera pacifica.
Parte appellante vorrebbe quindi che il fatto che fosse consapevole di Parte_2
non essere il padre biologico dei ragazzi al momento del riconoscimento, rendesse non esperibile l'impugnazione per difetto di veridicità da parte del terzo.
Tale eccezione non è accoglibile avendo la signora agito ex art. 263 c.c. quale terza interessata, portatrice di un interesse proprio quale quello di essere erede universale del pag. 9/11 padre ed anche qualora la si ritesse agente ex art. 267 c.c. una tale limitazione violerebbe il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento.
Non si può tuttavia ignorare che il favor veritatis deve essere comunque bilanciato con il diritto all'identità personale del riconosciuto, bilanciamento che deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso.
Questo anche qualora si tratti di decidere in ordine all'eventuale annullamento del riconoscimento di persona maggiorenne, come nel caso de quo.
Nel caso in esame, in cui il disconoscimento è avvenuto molti anni dopo l'attribuzione dello status di figlio, le prove esperite nel corso del giudizio di primo grado hanno dimostrato che entrambi i figli, e successivamente i nipoti, fossero a conoscenza del fatto che non fosse il genitore biologico di e e Parte_2 Per_2 Pt_1 pertanto non si ritiene in questa sede prevalente l'interesse mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio la propria identità personale e sociale, nè una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita (i testi hanno riferito di relazioni familiari molto deteriorate).
Lo stesso Giudice di primo grado non ha nemmeno riconosciuto la sussistenza di un danno in capo alle parti a seguito del disconoscimento e lo stesso non ha Parte_1 proposto domanda di risarcimento a seguito del disconoscimento nell'istanza di gravame.
4.- Le spese di grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, a parametri medi ad esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta in 9.991,00 euro (2.058,00 euro per la fase di studio, 1.418 euro per la fase introduttiva, 3.470,00 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte pag. 10/11 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
I – rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II – condanna a rimborsare a le spese del presente grado Parte_1 _1
liquidate in euro 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III – si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
17/04/2025.- ;
Il Presidente estensore
dott. Giuseppe de Rosa
pag. 11/11