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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45671/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Rossini C.F._2
( Email_1
-attori-
contro
(C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Catavello P.IVA_2
Email_2
-convenuta-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 20.10.2022 e per
l'effetto dichiarare che società (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. .I.V.A. CP_1 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha diritto a procedere ad P.IVA_4 esecuzione nei confronti degli odierni opponenti anche per carenza di interesse ad agire, per violazione dell'art. 106 Tub, per nullità conseguente a violazione di legge e per ogni altra violazione eccepibile d'ufficio.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione proposta da in quanto Parte_1 infondata in fatto e diritto.
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 27767/2016 del 30.11.2016, il
Tribunale di Roma ha ingiunto a e di pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di 143.227,39 euro, oltre “gli interessi convenzionali come da CP_4 domanda, ma non oltre il limite del tasso soglia usurario legalmente vigente pro tempore”.
Contro il decreto ingiuntivo è stata presentata tempestiva opposizione davanti al
Tribunale di Roma, che non ha sospeso la provvisoria esecuzione del titolo.
Nelle more di quel giudizio, il credito è stato ceduto alla , la Controparte_5 quale, per il tramite della sua mandataria , ha notificato il 20.12.2022 l'atto CP_1 di precetto per l'importo di 214.022,82 euro, di cui 67.273,71 per “interessi di mora dal
27.11.2016 al 10.10.2022”.
Viene qui in decisione la seconda opposizione presentata dai signori , questa Pt_1 volta contro il precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., primo comma. Le contestazioni sollevate in questa sede, peraltro, ricalcano in larga parte i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo presentati al Tribunale di Roma;
ed è proprio per questo che, con ordinanza del
13.2.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla base del noto principio secondo cui, ove l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono costituire motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. doglianze già proposte – o che avrebbero dovuto essere proposte – come motivi di impugnazione del provvedimento giudiziale.
La causa è stata rinviata in attesa della decisione del Tribunale di Roma, che è infine pervenuta con la sentenza n. 899/2024 che ha rigettato integralmente l'opposizione contro il decreto ingiuntivo. In seguito, all'udienza del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge (ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ante riforma) per depositare le comparse conclusionali e di replica.
2.- La permanenza dell'interesse alla decisione
Preliminarmente, va sgombrato il campo da un equivoco.
Nelle difese conclusionali la parte convenuta ha sostenuto che la materia del contendere sarebbe cessata, dal momento che il precetto sarebbe andato perento per mancato avvio dell'esecuzione nei 90 giorni successivi alla notifica del precetto. La difesa ignora, però, che la presentazione dell'opposizione a precetto sospende i temini di cui all'art. 481 c.p.c.: dunque il precetto non è mai scaduto ed è tuttora efficace sino al decorso dei 90 giorni.
3.- Perimetro del giudizio. Inammissibilità delle domande nuove
pagina 3 di 7 Sempre in via preliminare, si osserva che gli attori opponenti, al momento di precisare le proprie conclusioni, le hanno leggermente modificate. Invero, rispetto alla formulazione iniziale della domanda, si chiede al Tribunale di accertare che la creditrice difetta del diritto di agire in via esecutiva “anche per carenza di interesse ad agire, per violazione dell'art.
106 Tub, per nullità conseguente a violazione di legge e per ogni altra violazione eccepibile
d'ufficio”.
Il senso di questa modifica è misterioso. Nelle difese successive non si spende nemmeno una parola per spiegare in cosa consistano l'asserita carenza di interesse,
l'asserita violazione dell'art. 106 TUB o l'asserita nullità conseguente a violazione di legge.
Ad ogni modo, anche volendo avvalersi dei propri poteri officiosi, questo giudice non ha motivo di rilevare d'ufficio alcuna eccezione con riferimento alle predette questioni.
4.- Rapporti con la causa di opposizione a decreto ingiuntivo
Come detto, sono inammissibili in questa sede tutte le contestazioni che sono già state o avrebbero potuto essere fatte valere nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, sono inammissibili i motivi di opposizione relativi alla validità o all'efficacia della fideiussione da cui deriva il credito.
Peraltro, tutti i motivi di opposizione dichiarati inammissibili in questa sede sono stati vagliati nel merito dal Tribunale di Roma e sono stati rigettati.
Da ultimo, nelle difese conclusionali, gli opponenti richiamano una giurisprudenza di merito isolata secondo cui, in alcuni eccezionali casi, il giudice dell'opposizione all'esecuzione potrebbe superare il limite del giudicato. Anche quella tesi giurisprudenziale minoritaria, però, riguarda il diverso caso in cui (a) il credito azionato sia frutto di usura e (b) la questione non sia stata dedotta davanti al giudice della cognizione: nel nostro caso non si verifica nessuna delle due ipotesi, visto che l'usura non
è mai stata contestata e che tutti i motivi di opposizione sono già stati motivatamente rigettati dal Tribunale di Roma. Inoltre gli opponenti non godono della tutela spettante ai consumatori, come accertato sempre dal Tribunale di Roma.
5.- Il calcolo degli interessi
L'unica contestazione ammissibile in questa sede riguarda il calcolo degli interessi operato nel precetto, per un totale di 67.273,71 euro per “interessi di mora dal 27.11.2016 al
10.10.2022”.
Sul punto, il decreto ingiuntivo imponeva il pagamento degli “interessi convenzionali come da domanda”, facendo così riferimento per relationem al contenuto del ricorso monitorio. Parimenti, nelle conclusioni di quest'ultimo si chiedeva la condanna a pagare gli “interessi convenzionali di mora come indicati in ricorso, comunque da adeguarsi tempo per
pagina 4 di 7 tempo ex lege 108/96, dalle singole scadenze al soddisfo”. Occorre dunque andare a leggere la parte motiva del ricorso per decreto ingiuntivo, laddove si spiegava che l'importo ingiunto di 143.227,39 euro era così composto alla data del 22.7.2016:
- 134.062,96 euro per canoni di locazione impagati relativi a un contratto di leasing;
- 9.140,01 per “interessi convenzionali di mora contrattualmente pattuiti dalle singole scadenze al tasso del 5% oltre Euro Interbank Offere Rate – Euribor media mensile 3 m vigente alle singole scadenze rilevato su comunque da adeguarsi tempo per CP_6 tempo ex lege 108/96”;
- 24,40 euro per spese.
Se questo è vero, allora risulta evidente come il calcolo degli interessi contenuto nel precetto non sia conforme a quanto statuito nel decreto ingiuntivo.
La creditrice opposta spiega, infatti, di avere computato gli interessi così: “è stato applicato il tasso convenzionale di mora di cui alla L. 231/2002, calcolato dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (27 novembre 2016) piuttosto che dalla data delle singole scadenze” (comparsa costituzione pag. 10). Questa tesi è priva di pregio, per due ragioni:
- in primo luogo, essa è intrinsecamente contraddittoria, quasi ossimorica. La creditrice insiste in tutti i suoi atti sul fatto che sia stato applicato il “tasso convenzionale” di cui alla Legge 231/02, ma questa locuzione è priva di senso logico: un tasso è convenzionale se previsto dal contratto (e nel nostro caso non risulta che il contratto facesse rimando alla L. 231/02), se invece è previsto dalla legge non è un tasso convenzionale bensì un tasso legale;
- più in generale, qui non interessa ricostruire quale tasso fosse astrattamente applicabile in base al contratto o alla legge. L'unico tasso applicabile è quello imposto dal titolo esecutivo e quindi, come sopra riportato, l'Euribor media mensile 3 mesi maggiorato di uno spread del 5%.
Ciò era già stato segnalato alla creditrice con l'ordinanza del 14.2.2023 (dove si legge:
“è evidente che il precetto opposto ha applicato una tipologia di interessi diversa da quella prevista dal titolo”) ed è stato poi ribadito a verbale dell'udienza del 16.1.2024 (dove si legge: “invita il creditore opposto ad esplicitare i criteri di calcolo utilizzati per il computo degli interessi e a fornire eventuale ulteriore calcolo sulla base delle previsioni testuali del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo azionato”).
A fronte dell'invito del giudice, la creditrice ha prodotto un prospetto di calcolo da cui si evince che gli interessi sono stati calcolati al tasso fisso dell'8% su un capitale di
143.227,39 euro, a decorrere dal 27.11.2016 (data del decreto ingiuntivo) e fino al 10.10.2022
(data del precetto). La convenuta ha completamente ignorato, invece, l'invito del giudice a fornire un ulteriore calcolo sulla base delle previsioni testuali del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 7 Siccome nemmeno gli attori hanno fornito tale calcolo e la causa è stata rinviata per la decisione senza esperimento di attività istruttoria, allo stato non è possibile dichiarare con esattezza numerica la quantificazione degli interessi dovuti. Ciò che si può accertare è, da un lato, il criterio matematico di calcolo e, dall'altro lato, che l'importo indicato in precetto non è corretto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, con ogni probabilità
l'errore è andato a svantaggio degli opponenti, perché negli anni 2016-2022 il tasso Euribor
è sempre stato particolarmente basso e quindi, anche applicando la maggiorazione del 5% indicata nel titolo esecutivo, il tasso di mora sarebbe risultato inferiore rispetto all'8% concretamente applicato dalla creditrice. In secondo luogo, per evitare effetti anatocistici gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sul solo capitale di 134.062,96 euro e non sul maggior importo di 143.227,39 euro già comprensivo degli interessi di mora maturati alla data del 22.7.2016.
Alla luce di questi errori di calcolo, incide solo marginalmente il fatto che nel precetto gli interessi siano stati fatti decorrere dal 27.11.2016, anziché dal 23.7.2016 come sarebbe stato più corretto, visto che il calcolo contenuto nel ricorso monitorio già comprendeva gli interessi di mora a decorrere dalle singole scadenze e fino al 22.7.2016.
5.- Spese legali
Le spese legali sono interamente compensate tra le parti, sia in considerazione della soccombenza reciproca, sia in considerazione del comportamento processuale di parte convenuta che ha ignorato l'invito del giudice di cui al verbale di udienza del 16.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la domanda parzialmente inammissibile, nei limiti di cui in motivazione;
2) DICHIARA che la creditrice e per essa la mandataria Controparte_3 non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli CP_1 odierni opponenti e con riferimento all'importo di Parte_1 Parte_2
67.273,71 euro per interessi di mora;
3) ACCERTA che gli interessi moratori sono dovuti al tasso indicato nel titolo esecutivo (“tasso del 5% oltre Euro Interbank Offere Rate – Euribor media mensile 3 m vigente alle singole scadenze rilevato su comunque da adeguarsi tempo per CP_6 tempo ex lege 108/96”) sul capitale di 134.062,96 euro a decorrere dal 23.7.2016;
4) COMPENSA integralmente le spese legali.
pagina 6 di 7 Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45671/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Rossini C.F._2
( Email_1
-attori-
contro
(C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Catavello P.IVA_2
Email_2
-convenuta-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 20.10.2022 e per
l'effetto dichiarare che società (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. .I.V.A. CP_1 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha diritto a procedere ad P.IVA_4 esecuzione nei confronti degli odierni opponenti anche per carenza di interesse ad agire, per violazione dell'art. 106 Tub, per nullità conseguente a violazione di legge e per ogni altra violazione eccepibile d'ufficio.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione proposta da in quanto Parte_1 infondata in fatto e diritto.
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 27767/2016 del 30.11.2016, il
Tribunale di Roma ha ingiunto a e di pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di 143.227,39 euro, oltre “gli interessi convenzionali come da CP_4 domanda, ma non oltre il limite del tasso soglia usurario legalmente vigente pro tempore”.
Contro il decreto ingiuntivo è stata presentata tempestiva opposizione davanti al
Tribunale di Roma, che non ha sospeso la provvisoria esecuzione del titolo.
Nelle more di quel giudizio, il credito è stato ceduto alla , la Controparte_5 quale, per il tramite della sua mandataria , ha notificato il 20.12.2022 l'atto CP_1 di precetto per l'importo di 214.022,82 euro, di cui 67.273,71 per “interessi di mora dal
27.11.2016 al 10.10.2022”.
Viene qui in decisione la seconda opposizione presentata dai signori , questa Pt_1 volta contro il precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., primo comma. Le contestazioni sollevate in questa sede, peraltro, ricalcano in larga parte i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo presentati al Tribunale di Roma;
ed è proprio per questo che, con ordinanza del
13.2.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla base del noto principio secondo cui, ove l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono costituire motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. doglianze già proposte – o che avrebbero dovuto essere proposte – come motivi di impugnazione del provvedimento giudiziale.
La causa è stata rinviata in attesa della decisione del Tribunale di Roma, che è infine pervenuta con la sentenza n. 899/2024 che ha rigettato integralmente l'opposizione contro il decreto ingiuntivo. In seguito, all'udienza del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge (ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ante riforma) per depositare le comparse conclusionali e di replica.
2.- La permanenza dell'interesse alla decisione
Preliminarmente, va sgombrato il campo da un equivoco.
Nelle difese conclusionali la parte convenuta ha sostenuto che la materia del contendere sarebbe cessata, dal momento che il precetto sarebbe andato perento per mancato avvio dell'esecuzione nei 90 giorni successivi alla notifica del precetto. La difesa ignora, però, che la presentazione dell'opposizione a precetto sospende i temini di cui all'art. 481 c.p.c.: dunque il precetto non è mai scaduto ed è tuttora efficace sino al decorso dei 90 giorni.
3.- Perimetro del giudizio. Inammissibilità delle domande nuove
pagina 3 di 7 Sempre in via preliminare, si osserva che gli attori opponenti, al momento di precisare le proprie conclusioni, le hanno leggermente modificate. Invero, rispetto alla formulazione iniziale della domanda, si chiede al Tribunale di accertare che la creditrice difetta del diritto di agire in via esecutiva “anche per carenza di interesse ad agire, per violazione dell'art.
106 Tub, per nullità conseguente a violazione di legge e per ogni altra violazione eccepibile
d'ufficio”.
Il senso di questa modifica è misterioso. Nelle difese successive non si spende nemmeno una parola per spiegare in cosa consistano l'asserita carenza di interesse,
l'asserita violazione dell'art. 106 TUB o l'asserita nullità conseguente a violazione di legge.
Ad ogni modo, anche volendo avvalersi dei propri poteri officiosi, questo giudice non ha motivo di rilevare d'ufficio alcuna eccezione con riferimento alle predette questioni.
4.- Rapporti con la causa di opposizione a decreto ingiuntivo
Come detto, sono inammissibili in questa sede tutte le contestazioni che sono già state o avrebbero potuto essere fatte valere nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, sono inammissibili i motivi di opposizione relativi alla validità o all'efficacia della fideiussione da cui deriva il credito.
Peraltro, tutti i motivi di opposizione dichiarati inammissibili in questa sede sono stati vagliati nel merito dal Tribunale di Roma e sono stati rigettati.
Da ultimo, nelle difese conclusionali, gli opponenti richiamano una giurisprudenza di merito isolata secondo cui, in alcuni eccezionali casi, il giudice dell'opposizione all'esecuzione potrebbe superare il limite del giudicato. Anche quella tesi giurisprudenziale minoritaria, però, riguarda il diverso caso in cui (a) il credito azionato sia frutto di usura e (b) la questione non sia stata dedotta davanti al giudice della cognizione: nel nostro caso non si verifica nessuna delle due ipotesi, visto che l'usura non
è mai stata contestata e che tutti i motivi di opposizione sono già stati motivatamente rigettati dal Tribunale di Roma. Inoltre gli opponenti non godono della tutela spettante ai consumatori, come accertato sempre dal Tribunale di Roma.
5.- Il calcolo degli interessi
L'unica contestazione ammissibile in questa sede riguarda il calcolo degli interessi operato nel precetto, per un totale di 67.273,71 euro per “interessi di mora dal 27.11.2016 al
10.10.2022”.
Sul punto, il decreto ingiuntivo imponeva il pagamento degli “interessi convenzionali come da domanda”, facendo così riferimento per relationem al contenuto del ricorso monitorio. Parimenti, nelle conclusioni di quest'ultimo si chiedeva la condanna a pagare gli “interessi convenzionali di mora come indicati in ricorso, comunque da adeguarsi tempo per
pagina 4 di 7 tempo ex lege 108/96, dalle singole scadenze al soddisfo”. Occorre dunque andare a leggere la parte motiva del ricorso per decreto ingiuntivo, laddove si spiegava che l'importo ingiunto di 143.227,39 euro era così composto alla data del 22.7.2016:
- 134.062,96 euro per canoni di locazione impagati relativi a un contratto di leasing;
- 9.140,01 per “interessi convenzionali di mora contrattualmente pattuiti dalle singole scadenze al tasso del 5% oltre Euro Interbank Offere Rate – Euribor media mensile 3 m vigente alle singole scadenze rilevato su comunque da adeguarsi tempo per CP_6 tempo ex lege 108/96”;
- 24,40 euro per spese.
Se questo è vero, allora risulta evidente come il calcolo degli interessi contenuto nel precetto non sia conforme a quanto statuito nel decreto ingiuntivo.
La creditrice opposta spiega, infatti, di avere computato gli interessi così: “è stato applicato il tasso convenzionale di mora di cui alla L. 231/2002, calcolato dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (27 novembre 2016) piuttosto che dalla data delle singole scadenze” (comparsa costituzione pag. 10). Questa tesi è priva di pregio, per due ragioni:
- in primo luogo, essa è intrinsecamente contraddittoria, quasi ossimorica. La creditrice insiste in tutti i suoi atti sul fatto che sia stato applicato il “tasso convenzionale” di cui alla Legge 231/02, ma questa locuzione è priva di senso logico: un tasso è convenzionale se previsto dal contratto (e nel nostro caso non risulta che il contratto facesse rimando alla L. 231/02), se invece è previsto dalla legge non è un tasso convenzionale bensì un tasso legale;
- più in generale, qui non interessa ricostruire quale tasso fosse astrattamente applicabile in base al contratto o alla legge. L'unico tasso applicabile è quello imposto dal titolo esecutivo e quindi, come sopra riportato, l'Euribor media mensile 3 mesi maggiorato di uno spread del 5%.
Ciò era già stato segnalato alla creditrice con l'ordinanza del 14.2.2023 (dove si legge:
“è evidente che il precetto opposto ha applicato una tipologia di interessi diversa da quella prevista dal titolo”) ed è stato poi ribadito a verbale dell'udienza del 16.1.2024 (dove si legge: “invita il creditore opposto ad esplicitare i criteri di calcolo utilizzati per il computo degli interessi e a fornire eventuale ulteriore calcolo sulla base delle previsioni testuali del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo azionato”).
A fronte dell'invito del giudice, la creditrice ha prodotto un prospetto di calcolo da cui si evince che gli interessi sono stati calcolati al tasso fisso dell'8% su un capitale di
143.227,39 euro, a decorrere dal 27.11.2016 (data del decreto ingiuntivo) e fino al 10.10.2022
(data del precetto). La convenuta ha completamente ignorato, invece, l'invito del giudice a fornire un ulteriore calcolo sulla base delle previsioni testuali del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 7 Siccome nemmeno gli attori hanno fornito tale calcolo e la causa è stata rinviata per la decisione senza esperimento di attività istruttoria, allo stato non è possibile dichiarare con esattezza numerica la quantificazione degli interessi dovuti. Ciò che si può accertare è, da un lato, il criterio matematico di calcolo e, dall'altro lato, che l'importo indicato in precetto non è corretto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, con ogni probabilità
l'errore è andato a svantaggio degli opponenti, perché negli anni 2016-2022 il tasso Euribor
è sempre stato particolarmente basso e quindi, anche applicando la maggiorazione del 5% indicata nel titolo esecutivo, il tasso di mora sarebbe risultato inferiore rispetto all'8% concretamente applicato dalla creditrice. In secondo luogo, per evitare effetti anatocistici gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sul solo capitale di 134.062,96 euro e non sul maggior importo di 143.227,39 euro già comprensivo degli interessi di mora maturati alla data del 22.7.2016.
Alla luce di questi errori di calcolo, incide solo marginalmente il fatto che nel precetto gli interessi siano stati fatti decorrere dal 27.11.2016, anziché dal 23.7.2016 come sarebbe stato più corretto, visto che il calcolo contenuto nel ricorso monitorio già comprendeva gli interessi di mora a decorrere dalle singole scadenze e fino al 22.7.2016.
5.- Spese legali
Le spese legali sono interamente compensate tra le parti, sia in considerazione della soccombenza reciproca, sia in considerazione del comportamento processuale di parte convenuta che ha ignorato l'invito del giudice di cui al verbale di udienza del 16.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la domanda parzialmente inammissibile, nei limiti di cui in motivazione;
2) DICHIARA che la creditrice e per essa la mandataria Controparte_3 non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli CP_1 odierni opponenti e con riferimento all'importo di Parte_1 Parte_2
67.273,71 euro per interessi di mora;
3) ACCERTA che gli interessi moratori sono dovuti al tasso indicato nel titolo esecutivo (“tasso del 5% oltre Euro Interbank Offere Rate – Euribor media mensile 3 m vigente alle singole scadenze rilevato su comunque da adeguarsi tempo per CP_6 tempo ex lege 108/96”) sul capitale di 134.062,96 euro a decorrere dal 23.7.2016;
4) COMPENSA integralmente le spese legali.
pagina 6 di 7 Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7