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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4808/2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], e residente in [...] C.da Fontane Parte_1
n. 6, C.F. ( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_1
IO TI, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 30/12/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: CP_
A) All'odierno istante veniva comunicato dall' con missiva datata 16/04/2021 pervenuta il
10/05/2021 che era stata pagata in più la somma di € 5.307,29 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2019812109760, nel periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018; asserendo come si legge nella missiva opposta che “sono state revocati la disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
C) Nel 2018 il ricorrente ha lavorato per 102 giorni, per il periodo dal 04/07/2018 al 31/12/2018 alle dipendenze dell'azienda agricola di – SM IO OS con sede in Piraino (ME) Via del
Sole 19/A;
L'attività lavorativa subordinata di bracciante agricolo (per espletamento di lavori agricoli vari come raccolta di arance e limoni, ecc.) .veniva svolta sui terreni uso della ditta ubicati nel comune di Brolo, Ficarra, ecc.; rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro.
Il ricorrente è stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
Il lavoro di operaio agricolo veniva svolto durante la settimana dalla ore 7.00 circa sino alle ore 16.00 con un ora di pausa pranzo. CP_ Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze della DI SM IO . Di conseguenza, la ricorrente proponeva regolarmente ricorso amministrativo alla che è misto CP_2 senza riscontro da parte della commissione;
di conseguenza è costretto ad adire l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere quanto richiesto.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' a reiscriverlo negli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno 2018 e per n.102 giornate. CP_ L' si costituiva non eccependo la decadenza ex art. 22 D.L. 7/70 conv. In L. 83/70, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto CP_ il ricorso nei termini di legge, e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2018, e per n.102 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellato, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso il teste escusso, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Invero, li teste escusso, senza apparente contraddizione, ha confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, ha reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta SM IO OS, per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Ha specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti,
l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Parte ricorrente ha versato in atti documentazione relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2018 e per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. IO TI, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2018, e per n.102 giornate ha svolto attività lavorativa Parte_1 come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta “SM IO OS”, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_1 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. IO
TI, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 07/11/2025
Il Giudice on.
AN IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN IA, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4808/2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], e residente in [...] C.da Fontane Parte_1
n. 6, C.F. ( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_1
IO TI, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 30/12/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: CP_
A) All'odierno istante veniva comunicato dall' con missiva datata 16/04/2021 pervenuta il
10/05/2021 che era stata pagata in più la somma di € 5.307,29 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2019812109760, nel periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018; asserendo come si legge nella missiva opposta che “sono state revocati la disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
C) Nel 2018 il ricorrente ha lavorato per 102 giorni, per il periodo dal 04/07/2018 al 31/12/2018 alle dipendenze dell'azienda agricola di – SM IO OS con sede in Piraino (ME) Via del
Sole 19/A;
L'attività lavorativa subordinata di bracciante agricolo (per espletamento di lavori agricoli vari come raccolta di arance e limoni, ecc.) .veniva svolta sui terreni uso della ditta ubicati nel comune di Brolo, Ficarra, ecc.; rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro.
Il ricorrente è stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
Il lavoro di operaio agricolo veniva svolto durante la settimana dalla ore 7.00 circa sino alle ore 16.00 con un ora di pausa pranzo. CP_ Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze della DI SM IO . Di conseguenza, la ricorrente proponeva regolarmente ricorso amministrativo alla che è misto CP_2 senza riscontro da parte della commissione;
di conseguenza è costretto ad adire l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere quanto richiesto.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' a reiscriverlo negli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno 2018 e per n.102 giornate. CP_ L' si costituiva non eccependo la decadenza ex art. 22 D.L. 7/70 conv. In L. 83/70, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
07/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto CP_ il ricorso nei termini di legge, e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2018, e per n.102 giornate. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellato, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso il teste escusso, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Invero, li teste escusso, senza apparente contraddizione, ha confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, ha reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta SM IO OS, per l'anno 2018 e per n.102 giornate.
Ha specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti,
l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Parte ricorrente ha versato in atti documentazione relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2018 e per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. IO TI, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2018, e per n.102 giornate ha svolto attività lavorativa Parte_1 come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta “SM IO OS”, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_1 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
CP_
2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. IO
TI, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 07/11/2025
Il Giudice on.
AN IA