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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3207/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.07.1977 e residente a [...] difesa e rappresentata dall'Avv.
Franco Grieco del Foro di Monza con studio in Monza Piazza Diaz, 1 presso il quale elegge domicilio, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Lissone (MB) Via San Giuseppe, 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Barbato del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Monza, Via M.Buonarroti n. 9, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello sentenza del Giudice di Pace- rimborso di pagamento per quota di debito comune.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 8 Per (come da foglio di precisazione delle Parte_1
conclusioni depositato in data 27.02.2025):
“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Monza adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e/o deduzione,
-Nel merito in via principale: riformare in toto la sentenza impugnata e rigettare la richiesta di pagamento avanzata dal Sig. nei confronti della Sig.ra CP_1
poiché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito, anticipatario, oltre al rimborso forfetario 15% iva e cpa come per legge.”
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in CP_1
data 24.02.2025):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e competenze di lite oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
Iva e C.p.a. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 339/2024 del Giudice di Pace di Monza, emessa a seguito del procedimento nel quale aveva convenuto in giudizio l'odierna CP_1
appellante al fine di far accertare che la medesima fosse debitrice nei suoi confronti della somma di euro 1.300,00, pari al 50% della quota di un debito finanziario dal medesimo interamente pagato e pari ad Euro 2.600,00, contratto nell'interesse della famiglia, allorquando i due erano ancora sposati, e condannarla al relativo pagamento.
In particolare, aveva asserito che tale debito non rientrava tra quelli oggetto di accollo a suo carico in sede di divorzio.
pagina 2 di 8 Nel giudizio di primo grado, come emerge dagli atti di causa, il Giudice di Pace di
Monza, statuiva:
“ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara che è debitrice di della Parte_1 CP_1
somma di € 1.300,00, pari alla quota di un mezzo pagata da alla Banca CP_1
creditrice in relazione ad un debito comune tra gli ex coniugi, e per l'effetto condanna
a rimborsare a la somma di € 1.300,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi al saggio dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal 20 ottobre 2023 al saldo;
- ai sensi dell'art. 91 c.p.c. condanna la convenuta a pagare a le spese CP_1
legali della presente causa, liquidate in Euro 154,15 per spese esenti, Euro 900,00 per compensi, Euro 135,00 per spese generali 15%, oltre 4% Cpa e se dovuta Iva 22% sulle somme imponibili”.
, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha impugnato Parte_1
la predetta sentenza lamentando l'assenza di prova circa la natura “familiare” del debito, in quanto lo stesso rientrerebbe, a suo dire, tra quelli derivanti da finanziamenti di natura personale il cui saldo spettava a a seguito della sottoscrizione delle CP_1
condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Ha affermato che , sul quale incombeva ogni relativo onere probatorio, CP_1
non ha dimostrato, nel giudizio di primo grado, la natura familiare del debito in oggetto, circostanza che lo avrebbe legittimato a richiedere la restituzione della quota parte alla ex moglie, né tantomeno che il debito fosse estraneo all'accordo di divorzio, con il quale il medesimo si era obbligato ad estinguere indistintamente tutti i finanziamenti accesi dai coniugi per i bisogni familiari.
Ha chiesto, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con contestuale rigetto della richiesta di pagamento formulata nei propri confronti.
pagina 3 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta in data 27.05.2024, si è costituito CP_1
contestando tutto quanto asserito da parte appellante e chiedendo il rigetto
[...]
integrale dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 12.09.2024, il Giudice, stante l'esiguità dell'importo in contestazione e la circostanza che le parti erano addivenute ad accordo in merito alla sorte di altri finanziamenti, invitava i legali a valutare con i rispettivi assistiti eventuali soluzioni conciliative.
Alla successiva udienza del 12.12.2024 i legali riferivano di non essere addivenuti ad un accordo e chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini previsti per legge e che la stessa si tenesse con le modalità della trattazione scritta.
Il Giudice, pertanto, fissava udienza di rimessione della causa in decisione concedendo i termini di legge per la data dell'08.05.2025, con le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. Pare opportuno ricostruire brevemente i fatti che costituiscono l'antecedente logico- giuridico del presente giudizio.
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario, in Lissone il 20 marzo 2004.
Con sentenza n. 894/2022 pubblicata il 19 aprile 2022, il Tribunale di Monza, su ricorso congiunto delle parti, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , ed in punto economico, Parte_1 CP_1
recependo gli accordi raggiunti tra le medesime, disponeva che: “6. Il Sig. , alla CP_1
luce del maggiore ed attuale sforzo economico profuso (€490,00 mensili) rispetto a quello sostenuto dalla Sig. ra (€ 177,00 mensili) per l'estinzione di una serie di Pt_1
finanziamenti accesi per le esigenze della famiglia, allorquando i due erano ancora sposati, si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al Pt_1
mantenimento della figlia minore , entro il giorno 15 di ogni mese la Persona_1
pagina 4 di 8 somma di € 100,00, importo questo che verrà, poi, portato ad € 200,00 a decorrere dal
1° settembre 2022, ossia, quando verrà estinto uno dei finanziamenti di cui sopra;
dette somme saranno oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.”(doc.2 fascicolo di primo grado)
Dunque, come risulta documentalmente in maniera chiara i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati regolati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio considerando i debiti contratti per soddisfare le esigenze familiari, come da accordi intervenuti tra i rispettivi difensori e poi trasfusi nel ricorso congiunto (doc. 3 fascicolo di primo grado parte appellata).
Risulta parimenti in via documentale che, successivamente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente in data 26 gennaio 2023,
ha ricevuto una diffida di pagamento da parte di per l'importo CP_1 CP_2
di € 3.765,83, relativo ad un debito ceduto da Controparte_3
ceduto a quest'ultima da e al saldo della carta di
[...] Controparte_4
credito in uso alla famiglia . Persona_2
è riuscito a concordare una cospicua riduzione del debito mediante il CP_1
pagamento immediato della somma di € 2.600,00 a fronte dell'originario debito di €
3.765,83. (doc. 11-12 fascicolo di primo grado parte ricorrente, odierna appellata), ed una volta effettuato il pagamento ha richiesto a la somma di Parte_1
euro 1.300,00, corrispondente al 50% della quota in capo alla stessa, in quanto il debito estinto dal primo atteneva al rapporto di conto corrente/carta di credito in essere presso
Unicredit Banca ed in comune con l'odierna appellante.
III. Ciò premesso in fatto, con i primi due motivi di appello, ha Parte_1
sottolineato la mancanza di prova circa la natura “familiare” del debito e il rientro del medesimo tra le obbligazioni assunte da in sede di divorzio. CP_1
In particolare, ha affermato che il versamento effettuato da parte appellata dell'importo di euro 2.600,00 da cui sarebbe derivato il credito dedotto in giudizio risulterebbe da un pagina 5 di 8 documento indirizzato esclusivamente a e non contenente alcun CP_1
riferimento a parte appellante e, soprattutto, ad un eventuale debito contratto dagli ex- coniugi.
Ha aggiunto, inoltre, che , in forza delle condizioni concordate dalle CP_1
parti e di cui alla sentenza di divorzio, si era obbligato ad estinguere una serie di finanziamenti accesi per le esigenze della famiglia, allorquando i due erano sposati
Preliminarmente, è doveroso evidenziare che le parti in causa si trovavano in regime di comunione dei beni e, come noto, entrambi i coniugi sono responsabili per i debiti contratti durante il matrimonio, anche in caso di separazione o divorzio.
I debiti, come i beni, si dividono equamente e, quindi, entrambi i coniugi sono tenuti a pagare la propria quota, ad eccezione dei debiti contratti prima del matrimonio o quelli contratti per necessità personale del singolo coniuge.
Nel caso di specie, emerge che il debito, oggetto di causa, avesse natura prettamente
“familiare” in quanto lo stesso ha interessato il conto cointestato da entrambi i coniugi - utilizzato per mutuo, rapporti di fido e carte di credito – ed è stato originato da una carta di credito in uso alla famiglia appoggiata sul conto corrente cointestato presso Unicredit
Banca.
In merito, poi, all'asserito rientro del summenzionato debito all'interno delle obbligazioni assunte da parte appellata in sede di divorzio, come affermato dall'odierna appellante, deve evidenziarsi che nella sentenza di divorzio si legge testualmente al punto 6 delle conclusioni congiuntamente concordate tra le parti e recepite dal tribunale che “Il Sig. , alla luce del maggiore ed attuale sforzo economico profuso CP_1
(€490,00 mensili) rispetto a quello sostenuto dalla Sig. ra (€ 177,00 mensili) per Pt_1
l'estinzione di una serie di finanziamenti accesi per le esigenze della famiglia, allorquando i due erano ancora sposati…”.
L'odierno appellato, pertanto, si è fatto carico esclusivamente di “una serie” di finanziamenti non di tutti i finanziamenti esistenti quando i due erano sposati.
pagina 6 di 8 Come emerge dagli atti causa, infatti, tali finanziamenti sono stati concordati e identificati con i rispettivi legali e si è obbligato ad estinguere i CP_1
finanziamenti di seguito elencati:
- 17/04/2007 Credial € 4.000,00
- 12/07/2007 Agos € 10.000,00 (Consolidamento debiti+Carte+Asilo), garante;
Pt_1
- 11/10/2007 Plus Valore € 10.000,00 (acquisto mobili)
- 06/03/2008 € 27.720,00 (consolidamento ed estinzione finanziamento) CP_5
- 26/10/2016 Ter Finance € 24.266,74 (consolidamento ed estinzione finanziamento).
(doc. 3 fascicolo di primo grado parte appellata)
È pacifico, pertanto, che il debito in esame – derivante da un credito vantato da CP_2
che afferisce all'originario credito in capo a debito ceduto
[...] Controparte_4
dapprima a e successivamente ceduto a , relativo al saldo Controparte_6 CP_2
della carta di credito in uso alla famiglia – non rientri tra quelli concordati Persona_2
tra le parti, in via stragiudiziale, dopo la sentenza di divorzio.
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere superfluo l'esame del terzo motivo di appello -inerente il mancato assolvimento da parte dell'appellato dell'onere probatorio circa la natura familiare del credito - e inducono al rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue, pertanto, che è debitrice nei confronti di Parte_1
della somma di euro 1300,00 – corrispondente al 50% del credito CP_1
pagato da ammontante ad euro 2600,00 – a titolo di condebitrice del CP_1
credito vantato da dapprima ceduto a e Controparte_4 Controparte_6
successivamente a . CP_2
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
pagina 7 di 8 Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza n.339/2024, pubblicata l'11.03.2024, emessa dal Giudice di Pace di Monza;
2. condanna a rifondere ad a le spese di Parte_1 CP_1
lite liquidate in euro 1700,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Monza, 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3207/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.07.1977 e residente a [...] difesa e rappresentata dall'Avv.
Franco Grieco del Foro di Monza con studio in Monza Piazza Diaz, 1 presso il quale elegge domicilio, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Lissone (MB) Via San Giuseppe, 8 rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Barbato del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Monza, Via M.Buonarroti n. 9, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello sentenza del Giudice di Pace- rimborso di pagamento per quota di debito comune.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 8 Per (come da foglio di precisazione delle Parte_1
conclusioni depositato in data 27.02.2025):
“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Monza adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e/o deduzione,
-Nel merito in via principale: riformare in toto la sentenza impugnata e rigettare la richiesta di pagamento avanzata dal Sig. nei confronti della Sig.ra CP_1
poiché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
- In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito, anticipatario, oltre al rimborso forfetario 15% iva e cpa come per legge.”
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in CP_1
data 24.02.2025):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare l'Appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e competenze di lite oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
Iva e C.p.a. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 339/2024 del Giudice di Pace di Monza, emessa a seguito del procedimento nel quale aveva convenuto in giudizio l'odierna CP_1
appellante al fine di far accertare che la medesima fosse debitrice nei suoi confronti della somma di euro 1.300,00, pari al 50% della quota di un debito finanziario dal medesimo interamente pagato e pari ad Euro 2.600,00, contratto nell'interesse della famiglia, allorquando i due erano ancora sposati, e condannarla al relativo pagamento.
In particolare, aveva asserito che tale debito non rientrava tra quelli oggetto di accollo a suo carico in sede di divorzio.
pagina 2 di 8 Nel giudizio di primo grado, come emerge dagli atti di causa, il Giudice di Pace di
Monza, statuiva:
“ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
, così provvede: Parte_1
- accerta e dichiara che è debitrice di della Parte_1 CP_1
somma di € 1.300,00, pari alla quota di un mezzo pagata da alla Banca CP_1
creditrice in relazione ad un debito comune tra gli ex coniugi, e per l'effetto condanna
a rimborsare a la somma di € 1.300,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi al saggio dell'art. 1284 comma 4° c.c. dal 20 ottobre 2023 al saldo;
- ai sensi dell'art. 91 c.p.c. condanna la convenuta a pagare a le spese CP_1
legali della presente causa, liquidate in Euro 154,15 per spese esenti, Euro 900,00 per compensi, Euro 135,00 per spese generali 15%, oltre 4% Cpa e se dovuta Iva 22% sulle somme imponibili”.
, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha impugnato Parte_1
la predetta sentenza lamentando l'assenza di prova circa la natura “familiare” del debito, in quanto lo stesso rientrerebbe, a suo dire, tra quelli derivanti da finanziamenti di natura personale il cui saldo spettava a a seguito della sottoscrizione delle CP_1
condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
Ha affermato che , sul quale incombeva ogni relativo onere probatorio, CP_1
non ha dimostrato, nel giudizio di primo grado, la natura familiare del debito in oggetto, circostanza che lo avrebbe legittimato a richiedere la restituzione della quota parte alla ex moglie, né tantomeno che il debito fosse estraneo all'accordo di divorzio, con il quale il medesimo si era obbligato ad estinguere indistintamente tutti i finanziamenti accesi dai coniugi per i bisogni familiari.
Ha chiesto, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con contestuale rigetto della richiesta di pagamento formulata nei propri confronti.
pagina 3 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta in data 27.05.2024, si è costituito CP_1
contestando tutto quanto asserito da parte appellante e chiedendo il rigetto
[...]
integrale dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 12.09.2024, il Giudice, stante l'esiguità dell'importo in contestazione e la circostanza che le parti erano addivenute ad accordo in merito alla sorte di altri finanziamenti, invitava i legali a valutare con i rispettivi assistiti eventuali soluzioni conciliative.
Alla successiva udienza del 12.12.2024 i legali riferivano di non essere addivenuti ad un accordo e chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini previsti per legge e che la stessa si tenesse con le modalità della trattazione scritta.
Il Giudice, pertanto, fissava udienza di rimessione della causa in decisione concedendo i termini di legge per la data dell'08.05.2025, con le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. Pare opportuno ricostruire brevemente i fatti che costituiscono l'antecedente logico- giuridico del presente giudizio.
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario, in Lissone il 20 marzo 2004.
Con sentenza n. 894/2022 pubblicata il 19 aprile 2022, il Tribunale di Monza, su ricorso congiunto delle parti, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , ed in punto economico, Parte_1 CP_1
recependo gli accordi raggiunti tra le medesime, disponeva che: “6. Il Sig. , alla CP_1
luce del maggiore ed attuale sforzo economico profuso (€490,00 mensili) rispetto a quello sostenuto dalla Sig. ra (€ 177,00 mensili) per l'estinzione di una serie di Pt_1
finanziamenti accesi per le esigenze della famiglia, allorquando i due erano ancora sposati, si impegna a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al Pt_1
mantenimento della figlia minore , entro il giorno 15 di ogni mese la Persona_1
pagina 4 di 8 somma di € 100,00, importo questo che verrà, poi, portato ad € 200,00 a decorrere dal
1° settembre 2022, ossia, quando verrà estinto uno dei finanziamenti di cui sopra;
dette somme saranno oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.”(doc.2 fascicolo di primo grado)
Dunque, come risulta documentalmente in maniera chiara i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati regolati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio considerando i debiti contratti per soddisfare le esigenze familiari, come da accordi intervenuti tra i rispettivi difensori e poi trasfusi nel ricorso congiunto (doc. 3 fascicolo di primo grado parte appellata).
Risulta parimenti in via documentale che, successivamente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente in data 26 gennaio 2023,
ha ricevuto una diffida di pagamento da parte di per l'importo CP_1 CP_2
di € 3.765,83, relativo ad un debito ceduto da Controparte_3
ceduto a quest'ultima da e al saldo della carta di
[...] Controparte_4
credito in uso alla famiglia . Persona_2
è riuscito a concordare una cospicua riduzione del debito mediante il CP_1
pagamento immediato della somma di € 2.600,00 a fronte dell'originario debito di €
3.765,83. (doc. 11-12 fascicolo di primo grado parte ricorrente, odierna appellata), ed una volta effettuato il pagamento ha richiesto a la somma di Parte_1
euro 1.300,00, corrispondente al 50% della quota in capo alla stessa, in quanto il debito estinto dal primo atteneva al rapporto di conto corrente/carta di credito in essere presso
Unicredit Banca ed in comune con l'odierna appellante.
III. Ciò premesso in fatto, con i primi due motivi di appello, ha Parte_1
sottolineato la mancanza di prova circa la natura “familiare” del debito e il rientro del medesimo tra le obbligazioni assunte da in sede di divorzio. CP_1
In particolare, ha affermato che il versamento effettuato da parte appellata dell'importo di euro 2.600,00 da cui sarebbe derivato il credito dedotto in giudizio risulterebbe da un pagina 5 di 8 documento indirizzato esclusivamente a e non contenente alcun CP_1
riferimento a parte appellante e, soprattutto, ad un eventuale debito contratto dagli ex- coniugi.
Ha aggiunto, inoltre, che , in forza delle condizioni concordate dalle CP_1
parti e di cui alla sentenza di divorzio, si era obbligato ad estinguere una serie di finanziamenti accesi per le esigenze della famiglia, allorquando i due erano sposati
Preliminarmente, è doveroso evidenziare che le parti in causa si trovavano in regime di comunione dei beni e, come noto, entrambi i coniugi sono responsabili per i debiti contratti durante il matrimonio, anche in caso di separazione o divorzio.
I debiti, come i beni, si dividono equamente e, quindi, entrambi i coniugi sono tenuti a pagare la propria quota, ad eccezione dei debiti contratti prima del matrimonio o quelli contratti per necessità personale del singolo coniuge.
Nel caso di specie, emerge che il debito, oggetto di causa, avesse natura prettamente
“familiare” in quanto lo stesso ha interessato il conto cointestato da entrambi i coniugi - utilizzato per mutuo, rapporti di fido e carte di credito – ed è stato originato da una carta di credito in uso alla famiglia appoggiata sul conto corrente cointestato presso Unicredit
Banca.
In merito, poi, all'asserito rientro del summenzionato debito all'interno delle obbligazioni assunte da parte appellata in sede di divorzio, come affermato dall'odierna appellante, deve evidenziarsi che nella sentenza di divorzio si legge testualmente al punto 6 delle conclusioni congiuntamente concordate tra le parti e recepite dal tribunale che “Il Sig. , alla luce del maggiore ed attuale sforzo economico profuso CP_1
(€490,00 mensili) rispetto a quello sostenuto dalla Sig. ra (€ 177,00 mensili) per Pt_1
l'estinzione di una serie di finanziamenti accesi per le esigenze della famiglia, allorquando i due erano ancora sposati…”.
L'odierno appellato, pertanto, si è fatto carico esclusivamente di “una serie” di finanziamenti non di tutti i finanziamenti esistenti quando i due erano sposati.
pagina 6 di 8 Come emerge dagli atti causa, infatti, tali finanziamenti sono stati concordati e identificati con i rispettivi legali e si è obbligato ad estinguere i CP_1
finanziamenti di seguito elencati:
- 17/04/2007 Credial € 4.000,00
- 12/07/2007 Agos € 10.000,00 (Consolidamento debiti+Carte+Asilo), garante;
Pt_1
- 11/10/2007 Plus Valore € 10.000,00 (acquisto mobili)
- 06/03/2008 € 27.720,00 (consolidamento ed estinzione finanziamento) CP_5
- 26/10/2016 Ter Finance € 24.266,74 (consolidamento ed estinzione finanziamento).
(doc. 3 fascicolo di primo grado parte appellata)
È pacifico, pertanto, che il debito in esame – derivante da un credito vantato da CP_2
che afferisce all'originario credito in capo a debito ceduto
[...] Controparte_4
dapprima a e successivamente ceduto a , relativo al saldo Controparte_6 CP_2
della carta di credito in uso alla famiglia – non rientri tra quelli concordati Persona_2
tra le parti, in via stragiudiziale, dopo la sentenza di divorzio.
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere superfluo l'esame del terzo motivo di appello -inerente il mancato assolvimento da parte dell'appellato dell'onere probatorio circa la natura familiare del credito - e inducono al rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue, pertanto, che è debitrice nei confronti di Parte_1
della somma di euro 1300,00 – corrispondente al 50% del credito CP_1
pagato da ammontante ad euro 2600,00 – a titolo di condebitrice del CP_1
credito vantato da dapprima ceduto a e Controparte_4 Controparte_6
successivamente a . CP_2
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
pagina 7 di 8 Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza n.339/2024, pubblicata l'11.03.2024, emessa dal Giudice di Pace di Monza;
2. condanna a rifondere ad a le spese di Parte_1 CP_1
lite liquidate in euro 1700,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Monza, 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8