Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03813/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4006 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS- adottata dal Comune di Milano e notificata il 5.2.2025 con cui è stato ordinato al ricorrente di provvedere immediatamente a porre in essere tutti gli interventi necessari per la completa pulizia e disinfestazione dell'alloggio. Detti interventi dovranno essere completati entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;
-di tutti gli atti presupposti, conseguenti, preordinati, antecedenti, connessi e collegati, comunque lesivi della posizione dei suindicati ricorrenti, indicati nelle predette Ordinanze nn. 94 e 95 ivi compresi quelli non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
che il ricorrente è conduttore di un appartamento sito in Milano, via -OMISSIS-, di proprietà dell’A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale), parte locatrice;
che a causa delle gravi condizioni igieniche in cui versava l’immobile, il Comune di Milano notificava al ricorrente un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, con cui si intimava di provvedere immediatamente a porre in essere tutti gli interventi necessari per la completa pulizia e disinfezione dell’alloggio, anche a tutela della salute e della sicurezza dei residenti negli alloggi circostanti, incaricando gli Uffici comunali ad individuare un’eventuale adeguata sistemazione provvisoria per il conduttore per il tempo necessario alle operazioni di ripristino;
che il ricorrente impugnava la predetta ordinanza con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 notificato in data 22.5.2025 al Ministero degli interni;
che il Comune di Milano con atto di opposizione notificato in data 21.7.2025 al ricorrente manifestava l’interesse a che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale;
che il ricorrente si è costituito nel presente giudizio in data 27.10.2025 con “atto di trasposizione in sede giurisdizionale e di costituzione in giudizio” e ha notificato in data 28.10.2025 al Comune l’avviso di deposito dell’atto di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito di opposizione;
che la difesa del Comune ha eccepito che “i termini di legge non sono stati rispettati, con la conseguenza che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente posposto”;
Considerato
che l’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/19711, stabilisce che “il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale …”;
che l’art. 48 c.p.a. prevede che “qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario … proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”;
che il ricorrente, a seguito dell’opposizione alla decisione del ricorso innanzi al Capo dello Stato, ha depositato l’atto di trasposizione del gravame in sede giurisdizionale in data 27.10.2025 e ha notificato alla resistente l’avviso dell’avvenuta trasposizione in data 28.10.2025;
l’atto di costituzione in giudizio del ricorrente del 27.10.2025 e il relativo dandone avviso alla controparte del 28.10.2025 sono tardivi in quanto avvenuti oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal ricevimento dell'atto di opposizione in data 21.7.2025, comprendendo il periodo di sospensione feriale del mese di agosto;
Ritenuto
che in tali circostanze non trova applicazione il comma 3 dell’art. 48 c.p.a. ai sensi del quale “qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria”, in quanto la disposizione riguarda “l’ipotesi in cui a essere tardiva è l’opposizione”, non quella in cui l’impugnativa sia stata trasposta oltre il termine a seguito di opposizione; se infatti si consentisse che alla trasposizione tardiva seguisse la restituzione del fascicolo alla sede straordinaria si priverebbe di effetto utile l’opposizione tempestiva alla prosecuzione della controversia nella sede straordinaria (Consiglio di Stato, Sez, VII, n. 689/2025);
pertanto il ricorso giurisdizionale è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., in quanto sussiste una ragione ostativa ad una pronuncia sul merito del gravame rappresentatata dalla mancata costituzione in giudizio del ricorrente, a seguito dell’opposizione alla decisione del ricorso straordinario, entro il termine, qualificato in via espressa come perentorio, di cui all’art. 48, comma 1, c.p.a.;
di respingere in via definitiva l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stante la inammissibilità del ricorso;
di compensare le spese di giudizio in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Non ammette parte ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT IG, Presidente
CA RA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RA | NT IG |
IL SEGRETARIO