Articolo 1 della Legge 31 marzo 1966, n. 201
Articolo 2
Versione
6 maggio 1966
Art. 1.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697 , e' elevato da lire 12 milioni lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
Entrata in vigore il 6 maggio 1966