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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3161/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. Ssa MONICA CACACE Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3161/2016 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 5521/2016, pubblicata il 3.05.2016 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Cimino (C.F. ), in forza di procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Francesco Barra Caracciolo,
(C.F. ), in forza di procura in atti;
C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio D'Andrea (C.F.
), Stefano Marzano (C.F. ), C.F._4 CodiceFiscale_5
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._6 CP_4
), in forza di procura in atti;
C.F._7
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato il 18/04/09 conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, la per ivi sentirla Controparte_1
condannare al pagamento dei corrispettivi alla stessa spettanti in forza del contratto stipulato tra le parti in data 13/12/2005 col quale la da una parte, si impegnava Pt_1
ad ideare e realizzare i costumi richiesti per il programma televisivo originariamente intitolato “Non chiudete questo teatro”, poi andato in onda in quattro puntate con il titolo di “Famiglia Salemme Show”, e la Controparte_1
dall'altra, si impegnava a corrispondere alla l'importo pari ad € 7.400,00 per Pt_1
ogni puntata, oltre rimborso spese per viaggi, pernottamenti e pasti connessi all'incarico.
Esponeva l'attrice che, nonostante la regolare ideazione dei bozzetti e la effettiva e diligente realizzazione dei costumi per la messa in onda delle n. 4 puntate dello show
(andate in onda rispettivamente in data 13.01.2006, 20.01.2006, 27.01.2006 e
3/02/2006), la società convenuta, senza alcuna preventiva contestazione e senza alcuna reale causa giustificativa, nonostante l'attrice avesse regolarmente adempiuto al pagamento delle prestazioni relative alla prima puntata della sopra descritta produzione televisiva, con lettera del dott. del 17.01.2006, comunicava alla Persona_1
il recesso “ad nutum” dal contratto del 13.12.2005. Pt_1
Pertanto, l'attrice chiedeva, in via principale, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 22.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria per le tre puntate dello show andate in onda successivamente alla prima con l'utilizzo dei costumi realizzati dalla stessa per la prima puntata e, in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento della somma di 14.800,00 per le restanti due puntate Contro del programma, nonché, in via ulteriormente subordinata, la condanna della l pagamento della somma di € 23.650,00 ex art. 2041 c.c. a titolo di arricchimento senza causa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, la quale contestava le pretese attoree in fatto e in diritto, Controparte_5
eccependo l'inadempimento della agli obblighi scaturenti dal contratto inter Pt_1
partes e chiedendo la chiamata in giudizio della in Controparte_2
Contro relazione al contratto del 17.01.2006 con quale la veva appaltato alla
[...]
la preparazione e realizzazione delle puntate della produzione televisiva CP_2
Contro
“Famiglia Salemme Show”. La hiedeva il rigetto delle domande dell'attrice e, in via subordinata, di condannare direttamente la in via esclusiva al pagamento CP_2
Cont in favore dell'attrice o, comunque, di condannare la terza chiamata a manlevare la da ogni conseguenza negativa in relazione al presente giudizio.
Si costituiva anche la , sollevando eccezioni di rito e Controparte_2
chiedendo il rigetto nel merito delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali.
Deposita copia della registrazione del programma “Famiglia Salemme Show” in formato digitale (DVD) contenente le puntate del programma ed espletata prova orale, le parti precisavano le definitive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
II LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5521/2016, pubblicata in data 3/5/2016, definitivamente pronunziando, così provvedeva: “a) rigetta le domande della sig.ra
; b) condanna la stessa parte attrice al pagamento in favore Parte_1 Pt_1
della della somma complessiva € 250,00 per spese Controparte_1
ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione forfettaria 15%, IVA e
CPA come per legge;
c) condanna la al pagamento Controparte_1
in favore della della somma di complessive € 250.00 per Controparte_2
spese ed € 3.700,00 per compensi professionali di lite, oltre maggiorazione forfettaria/15%, IVA e CPA come per legge.
III IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 20/06/2016 proponeva appello avverso tale Parte_1
sentenza, concludendo come di seguito: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza accogliendo le domande formulate in seno all'atto introduttivo del giudizio, da ritenere integralmente ripetute e trascritte;
Con vittoria di spese e compensi di causa di ambedue i gradi del giudizio.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame sinteticamente riportati:
- 1) con un primo motivo l'appellante censurava l'ingiustificato rigetto della domanda principale, di quelle subordinate e, infine, della domanda residuale di arricchimento senza causa sull'erroneo presupposto che la domanda fosse rimasta priva “del necessario supporto probatorio con un comportamento processuale in violazione così dell'art.2697 c.c.”. Secondo l'appellante, la motivazione della sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui si legge che “ugualmente privo di riscontro probatorio, se non addirittura smentite, sono risultate le ulteriori affermazioni o richieste di parte attrice, non essendoci in atti evidenze testimoniali o tramite DVD che possano confermare
l'eventuale utilizzo dei costumi della per le altre puntate andate in onda e che Pt_1
sotto diverso profilo escludono anche l'ulteriore ipotesi di pretesa per indebito arricchimento per insussistenza dei requisiti nonché dei presupposti di cui all'art. 2033
c.c. - 2041 cc, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo”. A sostegno del motivo di gravame l'appellante richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio e offriva una diversa ricostruzione dei fatti di causa sulla base degli elementi in atti;
-2) con un secondo motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado per Contr
“omesso esame contenuto DVD versati in atti dalla contenente tutte le puntate del programma televisivo… nonché delle prove e dei documenti raccolti in sede istruttoria ed allegati al fascicolo”. Affermava che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato alla sola valutazione della testimonianza resa dal teste omettendo la Per_1
valutazione dei DVD, dai quali sarebbe emerso che i costumi ideati dalla erano Pt_1
stati utilizzati da per tutte le puntate dello show successive all'illegittimo CP_1
recesso dal rapporto. Secondo l'appellante le dichiarazioni rese dai testi non sarebbero sufficienti a provare il presunto inadempimento dell'odierna appellante. Inoltre, Contro dall'istruttoria espletata in primo grado sarebbe emerso che la convenuta e la chiamata in garanzia non avevano gradito la prestazione della per CP_2 Pt_1
Contro motivazioni estranee agli obblighi contrattuali cui la stessa era tenuta. Infatti, la non avrebbe mai contestato alcun inadempimento, limitandosi a comunicare un recesso
“ad nutum” fondato su presupposti generici ai limiti dell'arbitrarietà. Infine,
l'appellante sosteneva che la comunicazione inviata alla in data 17.01.2006 Pt_1
dal Dott. sarebbe stata irrituale e illegittima perché assunta da soggetto in CP_6
difetto di potere di rappresentanza, comunque estraneo al rapporto contrattuale instaurato con il contratto del 13.12.2005.
- 3) Con un terzo motivo l'appellante censurava la sentenza ove si afferma: “l'esclusiva responsabilità della stessa per non essere riuscita a conciliare la sua indiscussa nota esperienza teatrale con quella televisiva”, in violazione e falsa applicazione degli artt.
1456 e ss. c.c.. Al riguardo, l'appellante deduceva l'illegittimità e l'irritualità del recesso comunicato alla da Pt_1 CP_1
Si costituiva l'appellata la quale deduceva: 1) Controparte_1
Inammissibilità e infondatezza del primo motivo d'appello (sub punto II dell'appello:
“Omesso esame del contenuto del DVD contenente tutte le puntate del programma Contr televisivo, prodotto dalla olo a seguito di ordinanza del Magistrato nonché delle prove e dei documenti raccolti in sede istruttori ed allegati al fascicolo”; 2)
Inammissibilità e infondatezza del secondo motivo d'appello (sub punto III:
“violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 e ss. c.c.”); 3) Passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla domanda ex art. 2041 c.c.”.
L'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare
l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in ogni caso, rigettare
l'appello in quanto infondato, in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva anche l'appellata riportandosi alle Controparte_2
precedenti difese e contestando l'impugnazione proposta di cui chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Precisate le definitive conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il 12.9.2024, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV I MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In via preliminare, occorre osservare che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate, è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2.L'appello è fondato nel merito nei limiti che seguono.
I motivi di gravame vanno trattati unitariamente in quanto intimamente connessi.
Innanzitutto, è necessario osservare che il recesso dal contratto del 13.12.2005 da parte dell'appellata non è rispettoso del termine di 15 Controparte_1
giorni previsto in contratto in quanto la relativa comunicazione è stata inviata alla soltanto in data 17/01/2006 mediante servizio telegrafico e ricevuta in pari Pt_1
data dalla destinataria.
Al riguardo, occorre osservare che il programma televisivo si è articolato in quattro puntate andate in onda rispettivamente in data 13.01.2006, 20.01.2006, 27.01.2006 e
3/02/2006. Pertanto, il termine di preavviso di quindici giorni rende efficace il recesso anticipato come previsto in contratto con esclusivo riguardo all'ultima puntata del
03.02.2006, ma non con riguardo alle puntate precedenti del 20.01.2006 e del
27.01.2006.
Cont Il citato contratto, infatti, all'art 15, prevede che: “fermo restando il diritto della i strutturare il programma in un numero di puntate diverso da quello originariamente previsto e, comunque, fermo restando che, in tali ipotesi, il compenso a lei spettante sarà commisurato soltanto alle puntate realizzate con la sua collaborazione, resta Cont espressamente convenuto che la pur potendo continuare la realizzazione del programma anche avvalendosi di terzi, potrà recedere anticipatamente nei suoi confronti dal presente contratto, previa comunicazione a lei data senza particolari formalità, ma con preavviso non inferiore a 15 giorni. In tal caso, resta ferma la facoltà Contr della di utilizzare il risultato dell'opera da lei sino a quel momento resa ed ella avrà diritto al corrispettivo di tali prestazioni. In ogni caso di recesso di cui al presente punto, anche a titolo di mancato guadagno, ella avrà comunque diritto al versamento di un importo pari al 10% del compenso relativo alle prestazioni non rese”.
Ciò posto, il recesso in questione non può ritenersi giustificato da alcun inadempimento dell'appellante, che risulta aver ideato e realizzato i costumi utilizzati effettivamente per la prima puntata del programma senza l'emersione di alcuna doglianza o contestazione prima della comunicazione del recesso del 17.01.2006, che è privo dell'indicazione della motivazione.
Cont Occorre considerare che l'inadempimento lamentato dalla sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, non è caratterizzato da alcuna specificità, essendosi l'originaria convenuta limitata a lamentare la violazione “delle regole
d'arte” e delle “esigenze proprie e specifiche della produzione di tipo televisivo” e degli “standard qualitativi indispensabili alla buona riuscita del programma”, ma senza individuare in alcun modo in cosa sarebbe consistita la prestazione della Pt_1
e la sua divergenza rispetto agli obblighi assunti sulla base del regolamento contrattuale e delle circostanze concrete in relazione alla specificità del programma, pure per nulla Contro delineata dalla
Dalla lettura delle clausole del contratto sottoscritto tra le parti non emergono previsioni sul tipo e sulle caratteristiche dei “bozzetti” dei costumi da realizzare per essere evidentemente affidati al lavoro artistico della né tantomeno risulta Pt_1
alcuna clausola di contenimento di spesa o in forza della quale la avrebbe Pt_1
dovuto contenere la propria prestazione entro tetti di 'budget' preventivamente previsti Cont e comunicati. Anche su detto punto, infatti, le deduzioni della sono affatto generiche, non avendo indicato alcun importo preventivato per la realizzazione dei costumi e debitamente comunicato alla costumista e non avendo precisato neanche la misura del preteso sforamento del budget da parte della Pt_1
Inoltre, non risulta che siano state comunicate alla direttive, né iniziali, né in Pt_1
corso d'opera, per la realizzazione dei costumi o per la modifica dei modelli cui la stessa non si sarebbe attenuta.
Invero, le obbligazioni poste a carico della signora sono solo quelle Pt_1
disciplinate ai punti 4), 8), 9), 10) e 12) del contratto, i quali prevedono esclusivamente:
l'obbligo di realizzazione dei bozzetti nei tempi e con le modalità prescritte, l'obbligo di partecipazione alle prove, l'obbligo di rispettare la normativa sulla sicurezza,
l'obbligo di assistenza alla sartoria, l'obbligo di custodia dei costumi e degli accessori,
l'obbligo di restituirli alla scadenza, l'obbligo di apportare le modificazioni e varianti Contro richieste dalla l'obbligo di rispetto delle norme e dei principi che regolano il servizio pubblico (correttezza, trasparenza, pluralismo, professionalità, imparzialità, riservatezza, tutela dei dati riservati e del know-how aziendale, divieto di utilizzo di Cont proprietà intellettuale di custodia di beni aziendali, rispetto della privacy, divieto di rilasciare dichiarazioni inerenti il contenuto delle attività svolte).
Contro Il recesso comunicato dalla on può considerarsi assistito da una giusta causa e, pertanto, non può avere efficacia immediata. Esso deve stimarsi ingiustificato tanto sotto il profilo della pretesa violazione degli obblighi contrattuali da parte della quanto sotto il profilo della violazione degli obblighi di correttezza e buona Pt_1
Contro fede nella esecuzione contrattuale imposti alla alle norme ex artt. 1175 e 1375 del codice civile.
Cont Nella comunicazione di recesso del 17.01.2006, in atti, la non indica alcuna disposizione contrattuale violata, né individua quale condotta della abbia Pt_1
costituito fonte dell'intimato recesso. Nella predetta comunicazione si dà genericamente atto di comunicazioni intercorse con altri soggetti e si dà mera notizia alla della chiusura contrattuale senza alcuna spiegazione o indicazione di Pt_1
Cont causa giustificativa. Deve ritenersi, dunque, che la abbia fatto uso della facoltà di recedere prevista ad nutum prevista dall'art 15 del contratto stipulato dalle parti, ma in violazione del pattuito preavviso di 15 giorni.
Contro In giudizio poi del tutto infondatamente la ha approntato la propria difesa, deducendo l'inadempimento della nei termini assai generici sopra già rilevati, Pt_1
richiamandosi anche all'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art 13 del contratto in oggetto, che prevede l'essenzialità di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto senza alcun grado di specificità e, dunque, dovendo attribuirsi a detta previsione carattere meramente formale e di stile.
Peraltro, dalla prova testimoniale espletata emerge che l'appellante effettuava le prestazioni a suo carico nel rispetto dei tempi richiesti in quanto i costumi venivano utilizzati per la messa in onda della prima puntata del programma televisivo, risultando poi che la veniva rimossa dall'incarico subito dopo la comunicazione del Pt_1
recesso e immediatamente sostituita dalla costumista Parte_2
Trattandosi di un recesso comunicato senza l'osservanza del necessario preavviso di almeno 15 giorni, la è tenuta al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di euro 14.800,00 quale compenso per le due puntate del Pt_1
programma realizzate prima della efficacia dell'intimato recesso, oltre alla somma di euro 740,00 pari al 10% del compenso per l'ultima puntata, ai sensi dell'art 15 del contratto del 13.12.2005. Sulle predette somme, al lordo delle ritenute di legge, spettano all'appellante anche i chiesti interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
V LE SPESE PROCESSUALI
Stante l'accoglimento dell'appello, le spese del doppio grado vanno regolate in Contro considerazione dell'esito finale della vicenda e poste a carico dell'appellata in quanto soccombente a favore dell'appellante. Le spese si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, con riguardo a causa di valore da euro 5201 a euro 26.000 in un importo tra i minimi e massimi tabellari (cfr., sull'argomento, Cass.
n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»). Le spese del doppio grado vanno attribuite all'Avv Luigi Cimino, quale difensore dell'odierna appellante, per espressa dichiarazione di fattone anticipo.
Vanno compensate le spese del presente grado di appello con riguardo alla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che non è destinataria di Controparte_2
alcuna domanda nel presente grado.
P Q M
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1
sentenza appellata, condanna l'appellata , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellante , Parte_1 della somma di € 15.540,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
-condanna l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 178,00 per esborsi e in euro 5077,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 501,00 per esborsi e in euro 3933,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15 %, IVA e CPA come per legge, oltre sulle predette spese il rimborso forfettario del
15 %, IVA e CPA come per legge e con attribuzione all'avv Luigi Cimino per dichiarazione di fattone anticipo;
-compensa le spese del presente grado di appello nei confronti dell'appellata
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
-ferma per il resto la sentenza appellata.
Alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott. Michele Magliulo