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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.140/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
cf. ) con il patrocinio dell'avv. STICCHI Parte_1 P.IVA_1
AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PEROTTI Controparte_1 C.F._1
LORENZO
PARTE RESISTENTE
Oggi 24/07/2025 ad ore 15.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
CE NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. STICCHI AN per parte resistente l'avv. PEROTTI LORENZO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Perotti fa presente che l'immobile è stato rilasciato in data 9 maggio 2025.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, giudicare: - Rigettare l'opposizione così come proposta dall'intimata resistente e, per l'effetto, dichiarare cessata la locazione relativa all'unità immobiliare ad uso abitativo sita a San Martino Siccomario (PV), via Colombarolo, n. 1, per effetto della risoluzione del contratto alla scadenza del termine contrattualmente stabilito del
30 aprile 2025, per tutto quant'innanzi dedotto e motivato. - Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre quelle dovute per la fase di mediazione - queste ultime da maggiorarsi della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 12 bis comma 3 D.lgs n. 28/2010 - e con condanna dell'intimata al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
PARTE RESISTENTE Per l'accoglimento dell'opposizione nei limiti sopra evidenziati tenuto conto che il bene è stato riconsegnato spontaneamente a parte ricorrente alla data del 09.05.25. Con vittoria di spese del giudizio
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea CE NA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 140/2025 promossa da:
cf. ) con il patrocinio dell'avv. STICCHI Parte_1 P.IVA_1
AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PEROTTI Controparte_1 C.F._1
LORENZO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 la convalida della licenza per finita locazione.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato e documentato - di aver concesso in locazione alla resistente l'abitazione posta al piano terreno dello stabile sito in San Martino Siccomario, Cascina Colombarolo n. 1 meglio descritta nel ricorso con contratto del 28 aprile 2017 (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente);
- che alla prima scadenza contrattuale del 30 aprile 2021 il contratto si è tacitamente rinnovato;
- che in data 9 ottobre 2024 (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente) ha comunicato a mezzo di raccomandata la disdetta del contratto che, pertanto, sarebbe dovuto scadere in data 30 aprile
2025.
1.1. Nella fase sommaria si è costituita in giudizio contestando il Controparte_1 diritto della propria controparte a richiedere le spese di lite del procedimento di convalida ed eccependo l'abusività delle iniziative processuali intraprese dalla società ricorrente che per il medesimo contratto aveva già introdotto un procedimento di sfratto per morosità ottenendo un'ordinanza provvisoria di rilascio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Giova sin da ora evidenziare che risulta incontestata l'efficacia della disdetta comunicata dalla parte ricorrente.
Circa la contestazione della resistente sulla possibilità che il procedimento di convalida si concluda con una condanna alle spese della parte intimata si deve evidenziare che la tesi sostenuta è astrattamente fondata ma non risulta applicabile alla odierna fattispecie processuale.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il principio di diritto riportato dalla parte – secondo il quale “Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione, qualora intervenga la convalida ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., il giudice non può disporre la condanna alle spese a carico del conduttore-intimato e a favore del locatore (con la configurabilità del diritto di quest'ultimo al relativo rimborso), non trovando applicazione in tal caso, oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità, poiché il provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di un interesse esclusivo dell'attore-intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto” – trova applicazione quando interviene la convalida della licenza, circostanza che nell'odierna vicenda processuale non si è verificata per la condotta di opposizione assunta da . Controparte_1
È documentato, infatti, che a seguito della opposizione la licenza non è stata convalidata ma è stata emessa soltanto l'ordinanza provvisoria di rilascio. Non può, poi, trascurarsi che la parte intimata si è opposta alla convalida della licenza per finita locazione sul presupposto che fosse già stata emessa un'ordinanza provvisoria di rilascio nel procedimento pendente tra le stesse parti processuali avente ad oggetto lo sfratto per morosità.
La tesi è infondata.
Dal punto di vista astratto, il procedimento di sfratto per morosità ha come fine quello di accertare l'entità del debito maturato dal conduttore per canoni ed accessori e quindi di ottenere una pronuncia costitutiva sul titolo mediante la risoluzione del contratto per inadempimento.
Viceversa, l'intimazione della licenza per finita locazione ha ad oggetto l'accertamento della futura cessazione del contratto per scadenza del termine.
In concreto, deve sottolinearsi che nel procedimento di sfratto per morosità l'odierna parte resistente ha contestato di essere debitrice tanto dei canoni quanto degli oneri condominiali al punto che non vi è stata, nemmeno in quel caso, la convalida dello sfratto ma soltanto l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
È noto che tale ultimo provvedimento potrebbe in linea teorica essere caducato dal successivo provvedimento definitivo del procedimento ordinario che dovesse accertare l'insussistenza di una morosità o comunque rigettare la domanda di risoluzione.
Consegue che in assenza di un provvedimento caducatorio del titolo negoziale,
l'odierna parte ricorrente aveva all'epoca di introduzione del presente procedimento un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'accertamento della futura scadenza del contratto.
Peraltro, è documentato che l'atto di intimazione della licenza per finita locazione è stata notificata alla parte resistente in data 29 ottobre 2024 mentre l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa nel procedimento di sfratto è stata pubblicata il 17 novembre 2024 di modo che non possa sostenersi che l'odierna ricorrente abbia avuto consapevolezza del provvedimento esecutivo allorquando ha introdotto il presente procedimento.
Giova poi concludere evidenziando che il provvedimento caducatorio del titolo negoziale non è stato ottenuto nemmeno a seguito della notifica della licenza a causa della condotta processuale della resistente che si è opposta alla convalida.
Pertanto, alla luce della natura e dell'esito del procedimento di sfratto per morosità non può sostenersi che l'odierna iniziativa processuale sia stata eseguita in dispregio del principio di buona fede sostanziandosi in una condotta abusiva.
2.1. Circa l'esito dell'odierno giudizio si evidenzia che costituisce circostanza pacifica l'avvenuta restituzione dell'immobile in data 9 maggio 2025. Sussiste, tuttavia, la soccombenza della resistente essendo risultato fondato all'epoca di introduzione del giudizio il diritto della società ricorrente a che il contratto di locazione fosse accertato come cessato alla data di scadenza del quadriennio.
L'avvicendarsi di due vicende processuali apparentemente in contrasto tra loro esclude che la resistente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, integrandosi così i presupposti per rigettare la domanda svolta dalla ricorrente ai sensi dell'art.96 cod. proc. civ.
e dell'art. 12 bis -seconda parte - del D.lgs. n. 28 del 2010.
Sussistono, viceversa i presupposti per condannare la resistente al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato non avendo la stessa partecipato alla mediazione prevista a pena di improcedibilità senza addurre alcun giustificato motivo.
Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo e vengono calcolate secondo i valori medi del D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi del presente giudizio, esclusa quella istruttoria, per la fase di introduzione e di studio per il procedimento sommario e per la fase di attivazione della mediazione, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 28 aprile 2017 è cessato in data 30 aprile 2025 per intervenuta disdetta;
2. dà atto che l'immobile è stato restituito;
3. condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 409,50 per anticipazioni ed in € 5.466 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
4. condanna altresì al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Controparte_1 somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Pavia, 24 luglio 2025
Il Giudice
Andrea CE NA
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
cf. ) con il patrocinio dell'avv. STICCHI Parte_1 P.IVA_1
AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PEROTTI Controparte_1 C.F._1
LORENZO
PARTE RESISTENTE
Oggi 24/07/2025 ad ore 15.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
CE NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. STICCHI AN per parte resistente l'avv. PEROTTI LORENZO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Perotti fa presente che l'immobile è stato rilasciato in data 9 maggio 2025.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, giudicare: - Rigettare l'opposizione così come proposta dall'intimata resistente e, per l'effetto, dichiarare cessata la locazione relativa all'unità immobiliare ad uso abitativo sita a San Martino Siccomario (PV), via Colombarolo, n. 1, per effetto della risoluzione del contratto alla scadenza del termine contrattualmente stabilito del
30 aprile 2025, per tutto quant'innanzi dedotto e motivato. - Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre quelle dovute per la fase di mediazione - queste ultime da maggiorarsi della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 12 bis comma 3 D.lgs n. 28/2010 - e con condanna dell'intimata al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
PARTE RESISTENTE Per l'accoglimento dell'opposizione nei limiti sopra evidenziati tenuto conto che il bene è stato riconsegnato spontaneamente a parte ricorrente alla data del 09.05.25. Con vittoria di spese del giudizio
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea CE NA ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 140/2025 promossa da:
cf. ) con il patrocinio dell'avv. STICCHI Parte_1 P.IVA_1
AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PEROTTI Controparte_1 C.F._1
LORENZO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 la convalida della licenza per finita locazione.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato e documentato - di aver concesso in locazione alla resistente l'abitazione posta al piano terreno dello stabile sito in San Martino Siccomario, Cascina Colombarolo n. 1 meglio descritta nel ricorso con contratto del 28 aprile 2017 (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente);
- che alla prima scadenza contrattuale del 30 aprile 2021 il contratto si è tacitamente rinnovato;
- che in data 9 ottobre 2024 (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente) ha comunicato a mezzo di raccomandata la disdetta del contratto che, pertanto, sarebbe dovuto scadere in data 30 aprile
2025.
1.1. Nella fase sommaria si è costituita in giudizio contestando il Controparte_1 diritto della propria controparte a richiedere le spese di lite del procedimento di convalida ed eccependo l'abusività delle iniziative processuali intraprese dalla società ricorrente che per il medesimo contratto aveva già introdotto un procedimento di sfratto per morosità ottenendo un'ordinanza provvisoria di rilascio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Giova sin da ora evidenziare che risulta incontestata l'efficacia della disdetta comunicata dalla parte ricorrente.
Circa la contestazione della resistente sulla possibilità che il procedimento di convalida si concluda con una condanna alle spese della parte intimata si deve evidenziare che la tesi sostenuta è astrattamente fondata ma non risulta applicabile alla odierna fattispecie processuale.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il principio di diritto riportato dalla parte – secondo il quale “Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione, qualora intervenga la convalida ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., il giudice non può disporre la condanna alle spese a carico del conduttore-intimato e a favore del locatore (con la configurabilità del diritto di quest'ultimo al relativo rimborso), non trovando applicazione in tal caso, oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità, poiché il provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di un interesse esclusivo dell'attore-intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto” – trova applicazione quando interviene la convalida della licenza, circostanza che nell'odierna vicenda processuale non si è verificata per la condotta di opposizione assunta da . Controparte_1
È documentato, infatti, che a seguito della opposizione la licenza non è stata convalidata ma è stata emessa soltanto l'ordinanza provvisoria di rilascio. Non può, poi, trascurarsi che la parte intimata si è opposta alla convalida della licenza per finita locazione sul presupposto che fosse già stata emessa un'ordinanza provvisoria di rilascio nel procedimento pendente tra le stesse parti processuali avente ad oggetto lo sfratto per morosità.
La tesi è infondata.
Dal punto di vista astratto, il procedimento di sfratto per morosità ha come fine quello di accertare l'entità del debito maturato dal conduttore per canoni ed accessori e quindi di ottenere una pronuncia costitutiva sul titolo mediante la risoluzione del contratto per inadempimento.
Viceversa, l'intimazione della licenza per finita locazione ha ad oggetto l'accertamento della futura cessazione del contratto per scadenza del termine.
In concreto, deve sottolinearsi che nel procedimento di sfratto per morosità l'odierna parte resistente ha contestato di essere debitrice tanto dei canoni quanto degli oneri condominiali al punto che non vi è stata, nemmeno in quel caso, la convalida dello sfratto ma soltanto l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
È noto che tale ultimo provvedimento potrebbe in linea teorica essere caducato dal successivo provvedimento definitivo del procedimento ordinario che dovesse accertare l'insussistenza di una morosità o comunque rigettare la domanda di risoluzione.
Consegue che in assenza di un provvedimento caducatorio del titolo negoziale,
l'odierna parte ricorrente aveva all'epoca di introduzione del presente procedimento un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'accertamento della futura scadenza del contratto.
Peraltro, è documentato che l'atto di intimazione della licenza per finita locazione è stata notificata alla parte resistente in data 29 ottobre 2024 mentre l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa nel procedimento di sfratto è stata pubblicata il 17 novembre 2024 di modo che non possa sostenersi che l'odierna ricorrente abbia avuto consapevolezza del provvedimento esecutivo allorquando ha introdotto il presente procedimento.
Giova poi concludere evidenziando che il provvedimento caducatorio del titolo negoziale non è stato ottenuto nemmeno a seguito della notifica della licenza a causa della condotta processuale della resistente che si è opposta alla convalida.
Pertanto, alla luce della natura e dell'esito del procedimento di sfratto per morosità non può sostenersi che l'odierna iniziativa processuale sia stata eseguita in dispregio del principio di buona fede sostanziandosi in una condotta abusiva.
2.1. Circa l'esito dell'odierno giudizio si evidenzia che costituisce circostanza pacifica l'avvenuta restituzione dell'immobile in data 9 maggio 2025. Sussiste, tuttavia, la soccombenza della resistente essendo risultato fondato all'epoca di introduzione del giudizio il diritto della società ricorrente a che il contratto di locazione fosse accertato come cessato alla data di scadenza del quadriennio.
L'avvicendarsi di due vicende processuali apparentemente in contrasto tra loro esclude che la resistente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, integrandosi così i presupposti per rigettare la domanda svolta dalla ricorrente ai sensi dell'art.96 cod. proc. civ.
e dell'art. 12 bis -seconda parte - del D.lgs. n. 28 del 2010.
Sussistono, viceversa i presupposti per condannare la resistente al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato non avendo la stessa partecipato alla mediazione prevista a pena di improcedibilità senza addurre alcun giustificato motivo.
Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo e vengono calcolate secondo i valori medi del D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi del presente giudizio, esclusa quella istruttoria, per la fase di introduzione e di studio per il procedimento sommario e per la fase di attivazione della mediazione, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 28 aprile 2017 è cessato in data 30 aprile 2025 per intervenuta disdetta;
2. dà atto che l'immobile è stato restituito;
3. condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 409,50 per anticipazioni ed in € 5.466 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
4. condanna altresì al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Controparte_1 somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Pavia, 24 luglio 2025
Il Giudice
Andrea CE NA