Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...], residente in [...], nella Parte_1
Via Papa Giovanni XXIII n. 2, c.f.: , C.F._1
nata a [...] il [...], residente in [...]
Luigia Arpesani n. 7, c.f.: ; C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...]
La Spezia n. 28, c.f.: ; C.F._3
nato a [...] [...], residente a [...] Avenue Controparte_2
De Beloeil n. 2, c.f.: , C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti ti Valeria Balistreri e Giancarlo Sciortino
-appellanti-
CONTRO
n. 1745/2020 r.g.
già Agente della Riscossione per la Controparte_3 Controparte_4
Provincia di Palermo, con sede legale in Palermo, via E. Morselli n.8, C.F.
e P. IVA P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
[...
con sede in Palermo, Largo Caronia Roberti Controparte_5
Salvatore n. 21, P.I: P.IVA_3
non costituita in giudizio;
-appellate-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di CP_3 Parte_1 Parte_2
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
diretta alla revocazione di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra quest'ultima società e il 16.7.2012, con sentenza n. 3046 Controparte_6 del 6.10.2020 ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di Controparte_3 dell'atto in Notar del 16.07.2012 con cui la Per_1 Controparte_5 debitrice di euro 50.000,00 verso aveva, in luogo dell'adempimento, Parte_2
trasferito al creditore la proprietà di un appartamento sito in Palermo, Via
Cartagena n. 30, piano 2.
e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
eredi di , hanno interposto appello, del quale
[...] Controparte_6
, unica appellata costituita, ha chiesto il rigetto. Controparte_3
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal giorno 8.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia della Controparte_5
non costituita in giudizio sebbene regolarmente citata.
n. 1745/2020 r.g. 3
Gli appellanti deducono l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'estendere alla concreta fattispecie gli accertamenti contenuti nelle sentenze dello stesso Tribunale nn. 4774/19 e 1013/18.
Il Giudice ha in effetti ritenuto che il nucleo sostanziale della fattispecie esaminata fosse stato già valutato dal Tribunale in due precedenti giudizi su atti traslativi posti in essere dalla in favore di altri soggetti a essa direttamente o CP_5
indirettamente collegabili.
Secondo gli appellanti, il rinvio alla motivazione delle sentenze conclusive di quei giudizi, oltre che processualmente irregolare, sarebbe logicamente ingiustificato, stante – nel caso specifico, diversamente che negli altri – l'estraneità del alla compagine sociale e alla rete parentale dei soci. A loro dire la Parte_2
datio in solutum era stata stipulata per onorare un vecchio credito pecuniario di cristallizzato in un decreto ingiuntivo dell'anno 1997, ormai Parte_2 definitivo;
e la conclusione, favorevole all'attrice, dei giudizi di revocatoria relativi a cessioni immobiliari stipulate, dopo quella in contestazione, con altri soggetti, non poteva sic et simpliciter essere fatta valere nel presente processo, stante la peculiare situazione soggettiva di questi ultimi.
La critica è corretta, ma non basta a condurre a un esito diverso della lite.
Ad avviso della Corte, l'esistenza di un titolo esecutivo definitivo dimostra la scientia damni dell'alienatario dell'immobile. In forza del decreto ingiuntivo, infatti, questi avrebbe potuto agire in executivis e soddisfarsi almeno in parte sul ricavato della liquidazione giudiziale senza pervenire alla stipula di un atto (di solo apparente transazione, stante l'assenza di contrasti sull'efficacia o l'interpretazione del titolo esecutivo, ma in realtà) di unilaterale rinuncia parziale del credito, cui ha con ogni probabilità prestato consenso in cambio dell'immediato acquisto dell'immobile, cioè della sottrazione di esso alla procedura esecutiva e al concorso degli altri creditori, al quale, in ragione della situazione debitoria dell'alienante, evidentemente ben nota a in forza Parte_2
n. 1745/2020 r.g. 4
del suo ultratrentennale rapporto professionale con l'ente, sarebbe altrimenti stato esposto.
Avere accettato di ricevere un bene del valore dichiarato di 50.000,00 euro ad estinzione di un debito ascendente ad almeno 292,104,26 euro (tale era l'importo precettato nel 2010) non rispondeva ad alcun plausibile obiettivo che non fosse quello di acquisire in via immediata la proprietà dell'immobile per evitare di condividere con gli altri creditori i presumibilmente più magri esiti di eventuali azioni esecutive. Tenuto conto delle non buone condizioni della cosa, insuscettibile di immediata utilizzazione e bisognevole di un complesso intervento di ristrutturazione, non è invero da credere che l'interesse di a Parte_2
conseguire in tempi brevi la proprietà del bene fosse dettato dalla sua età avanzata
(83 anni) e dal desiderio di trarre rapidamente una concreta utilità dalla posizione creditoria.
Donde il rigetto dell'impugnazione.
L'esito del giudizio comporta la condanna solidale degli appellanti, in favore di alle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro Controparte_3
6.946,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n.
55/2014.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di che dichiara, rigetta l'appello Controparte_5 proposto da e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3046 del Controparte_2
6.10.2020;
n. 1745/2020 r.g. 5
condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di appello in favore di che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre al Controparte_3
rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1745/2020 r.g.