Articolo 5 della Legge 11 aprile 1953, n. 315
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 maggio 1953
Art. 5.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quello per il tesoro sono autorizzati a stipulare con gli Istituti di credito agrario apposite convenzioni per l'applicazione delle provvidenze di cui alla presente legge.
Con tali convenzioni saranno stabilite le modalita' di concessione e di rimborso dei prestiti, la misura dell'interesse comprensivo dei compensi spettanti agli Istituti, delle spese di istruttoria tecnica e legale e delle spese contrattuali.
Entrata in vigore il 23 maggio 1953